Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5398 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Agostino Rizzo, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Katiuscia Giannuzzi, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 24/03/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19/12/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Otranto (LE) il 30/10/2016;
- che dalla loro unione sono nati due figli: il 9/09/2018 e , il Per_1 Per_2
17/12/2019;
- che il rapporto coniugale è in crisi ed è ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
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1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Giurdignano (Le) alla via Madonna del Rosario n.
70, viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
3. il marito si è già allontanato e risiede presso l'abitazione dei propri genitori;
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento dei Parte_1 Parte_2 figli e la somma complessiva di € 300,00 (€ Per_1 Per_2
TRECENTO/00), pertanto € 150,00 per figlio, quale quota proveniente dal proprio reddito, entro il giorno 20 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
inoltre, il sig. percepirà per intero Parte_1 dall'INPS l'Assegno Unico Universale attualmente pari ad € 200,00 per ciascun figlio, che verserà integralmente alla sig.ra rinunciando Parte_2 alla propria quota del 50%, pari ad €100,00 per ciascun figlio. Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, il sig. verserà mensilmente alla Parte_1 sig.ra un assegno complessivo di € 700,00 (€ SETTECENTO/00), Parte_2
€ 350,00 per ogni figlio;
5. il sig. si impegna altresì a corrispondere alla moglie il 50% delle Parte_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, purché preventivamente concordate e documentate, secondo le linee guida del
Protocollo d'Intesa in materia di spese straordinarie, stilato dal Tribunale di
Lecce;
6. il sig. si impegna a vedere e tenere con sé i figli minori e Parte_1 Per_1
tre volte a settimana e precisamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì Per_2 dalle ore 17,00 alle 20,00 (con cena inclusa) ed il fine settimana dal sabato alle ore 14,30 (o dalle ore 17,00 in caso di lavoro straordinario) fino alla domenica alle ore 20,00 (con cena inclusa), a settimane alterne, compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi;
in occasione delle festività natalizie, di trascorrere la vigilia di Natale e il Natale o l'ultimo dell'anno e il Capodanno con il padre ad anni alterni, mentre per le festività pasquali di trascorrere la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con il padre ad anni alterni. In occasione delle vacanze estive di trascorrere con i figli 15 giorni
2 non consecutivi (una settimana a luglio ed una ad agosto) con il padre da concordare preventivamente con la madre entro il mese di giugno;
7. la SI.ra rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento;
Parte_2
8. il sig. lascerà in uso alla sig.ra l'autovettura Fiat Grande Parte_1 Parte_2
Punto tg. DX800KT e la moglie si obbliga ad effettuare il trasferimento della predetta autovettura entro il mese di giugno 2025 e a sostenere tutte le spese inerenti al veicolo e ad assumersi, visto l'esclusivo utilizzo dell'autovettura, ogni responsabilità sulla conduzione e manutenzione della stessa (ad esempio, al pagamento delle sanzioni amministrative, ecc.);
9. i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in Otranto (Le), il 30/10/2016
[...]
3 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 39, parte II, serie C, anno 2016), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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