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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1222/2021 avente ad oggetto: “responsabilità professionale”, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Walter Ragucci, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione, indirizzo di p.e.c. Email_1
attore
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Barretta Ferdinando, in virtù di CP_1 C.F._2
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, indirizzo di p.e.c.
Email_2
convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, notificato il 16.3.2021, riassumeva dinanzi Parte_1
al Tribunale di LI il giudizio per responsabilità professionale proposto, originariamente dinanzi al DP
di AI (dichiaratosi incompetente per territorio) e, poi, al DP di LI (dichiaratosi incompetente per valore), nei confronti dell'avv. . CP_1
A sostegno della domanda, l'attore deduceva: 1) di aver conferito mandato al convenuto per l'instaurazione dinanzi al Giudice di Pace di LI di una causa di risarcimento dei danni da un sinistro e che la domanda proposta era stata rigettata, con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite, sulla base della sola prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione;
2) che la sentenza era stata confermata in appello dal
Tribunale di LI, che, con sentenza n. 2191/16, lo aveva condannato al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio;
3) che il convenuto non gli aveva comunicato l'avvenuta pubblicazione della sentenza di appello, così precludendogli la possibilità di proporre ricorso per cassazione.
L'attore concludeva perché, accertata la responsabilità professionale del convenuto, quest'ultimo fosse condannato al pagamento a titolo di risarcimento danni, della somma di € 5.010,00 (€ 1.249,86 per perdita di chance, € 3.157,44 per le spese per il giudizio di appello ed € 602,78 per le spese del giudizio di primo grado), oltre interessi e spese di lite.
CP
Instauratosi il contraddittorio, l'avv. si costituiva in giudizio eccependo: 1) l'estinzione del giudizio per la tardiva riassunzione della causa;
2) l'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della procedura di negoziazione assistita;
3) la prescrizione dell'azione, atteso che la vicenda storica risaliva all'anno 2009; 4) l'infondatezza nel merito delle avverse domande.
Il convenuto concludeva per il rigetto delle domande attoree, con condanna alle spese di lite, oltre che per lite temeraria.
Nel corso del giudizio, a seguito di provvedimento del Giudice, veniva espletata la procedura di negoziazione assistita.
La causa veniva istruita attraverso acquisizione della documentazione proposta ed all'udienza del
17.12.2024 trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
La domanda attorea è infondata.
Va innanzi tutto, in punto di rito, esaminata l'eccezione preliminare, formulata dalla convenuta, di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di LI della causa originariamente instaurata dinanzi al Giudice di Pace di AI.
La convenuta ha formulato analoga eccezione anche con riferimento alla riassunzione del giudizio dinanzi al
Tribunale di Avelino.
Orbene, tali eccezioni sono prive di pregio. Con ordinanza n. 103/2020, depositata il 4.2.2020, il Giudice di Pace di AI ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di LI, assegnando termine di giorni
90 per la riassunzione.
L'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di LI risulta notificato il 20.2.2020.
Dunque, la prima riassunzione è tempestiva.
Con ordinanza n. 16/2021, depositata il 12.1.2021, il Giudice di Pace di LI ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di LI, assegnando termine di giorni 60 per la riassunzione.
L'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di LI risulta notificato il 13.3.2021, per cui anche la seconda riassunzione è tempestiva.
Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla convenuta.
La convenuta ha rilevato che, a seguito dell'avvio della procedura di negoziazione assistita, non sarebbe stata effettuata alcuna ulteriore attività, sostenendo che la procedura non si sia mai conclusa e la condizione di procedibilità non avverata.
Ebbene, con ordinanza del 22.4.2022 il Tribunale ha onerato l'attore di attivare, entro il termine perentorio di giorni 30, la procedura di negoziazione assistita. L'attore ha attivato la procedura mediante lettera inviata a mezzo pec del 29.8.2022; vi è stata l'adesione della convenuta (formalizzata a mezzo pec del 22.9.2022) ed un successivo invito (inviato a mezzo pec del 23.9.2022) dell'attore a partecipare ad un incontro, fissato per il 30.9.2022.
Nulla emerge documentalmente circa l'effettivo svolgimento dell'incontro tra le parti e/o la reciproca volontà di conciliare la causa e/o le condizioni alle quali le parti sarebbero state disposte a conciliarsi.
Tanto, consente di ritenere che l'attore abbia certamente adempiuto all'onere di attivare la procedura e di escludere che il suo comportamento abbia determinato il mancato completamento con esito positivo della procedura.
Infatti, la convenuta ha sollevato un'eccezione generica e squisitamente formale, non avendo neppure allegato di aver formalizzato un'offerta o di averne avuta l'intenzione.
Pertanto, va considerata avverata la condizione di procedibilità, non essendo possibile gravare l'attore di ulteriori oneri. Passando all'esame del merito, si premette che la causa sarà decisa secondo il principio della c.d.
ragione più liquida, in forza del quale il Giudice non è tenuto ad esaminare tutti i punti controversi, ma può
decidere la causa sulla scorta della ragione ritenuta assorbente e decisiva.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità professionale in capo alla parte convenuta.
L'attore chiede: 1) il risarcimento dei danni, indicati nella somma di € 1.249,86, per perdita di chance in quanto l'avv. Izzo non gli avrebbe comunicato la sentenza di appello impedendogli di ricorrere in cassazione;
-2) l'ulteriore risarcimento dei danni, rispettivamente di € 3.157,44 per le spese di lite al quale era stato condannato per il giudizio di appello e di € 602,78 per le spese di lite al quale era stato condannato per il giudizio di primo grado, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
In punto di diritto, va evidenziato che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può essere affermata per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale.
E' necessario, altresì, verificare ed accertare i seguenti elementi: se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo;
- se un danno vi sia stato effettivamente;
- se,
ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe conseguito, sulla base di criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni.
In caso contrario, difetta la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale (commissiva od omissiva) ed il risultato derivatone.
A tal fine, si è fatta distinzione tra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso e l'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. Mentre nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato quale conseguenza dell'omissione, nella seconda ipotesi il danno deve costituire oggetto di un accertamento prognostico (in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”) poiché il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta omissiva non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato. In tale seconda ipotesi, che è quella relativa alla responsabilità professionale dell'avvocato per omessa impugnazione del provvedimento sfavorevole (a cui è da assimilare il caso di specie), l'affermazione della responsabilità risarcitoria implica una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale avrebbe avuto un esito favorevole nell'ipotesi in cui fosse proposta.
Si esclude, invece, che la mera perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa impugnazione, in tutto o in parte, del provvedimento giudiziario sfavorevole), possa costituire un danno di per sé risarcibile.
Ai fini del risarcimento del danno è, piuttosto, necessaria la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso, e cioè la mancata vittoria della causa o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato riconoscimento delle proprie ragioni nella sede giudiziaria (cfr. Cassazione ordinanza del 17.09.20204 n. 25023).
Tanto chiarito e tornando all'esame del caso di specie, va detto che non è stata fornita alcuna prova del nesso di causalità tra la condotta ed il danno.
In particolare, dall'esame delle sentenza di I e di II grado, emerge che l'attore non avrebbe giammai potuto ottenere il riconoscimento del suo diritto in cassazione.
Invero, il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata e l'attore non ha chiarito sotto quale profilo avrebbe potuto criticare due sentenze di merito di I e II grado pienamente conformi.
Poi, le predette sentenze sono corredate da puntuali ed esaustive motivazioni circa le ragioni di fatto e di diritto di rigetto della domanda attorea e di rigetto dell'appello.
Infine, le argomentazioni dell'attore a sostegno della domanda risarcitoria sono anche
CP contraddittorie, in quanto il da un lato, stigmatizza la condotta dell'avv. (c.d. “debacle”) del Pt_1
difensore, e dall'altro lato, sostiene che avrebbe potuto ricorrere in cassazione per veder riconosciute le
CP proprie ragioni, in quanto “le eccezioni e deduzioni in punto di diritto come rassegnate dall'Avv. in fase
di appello erano fondatissime” (cfr. atto di citazione in riassunzione, pagg. 4 e 12).
In definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i valori tra medi e minimi, attesa la medio-bassa complessità del giudizio (istruttoria documentale), e lo scaglione da €
1.100,01 ad € 5.200,00 (atteso il valore della domanda) di cui al D.M. n. 147/2022. Non sussistono, invece, i presupposti per l'invocata ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la mancata prova di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così
provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 2.000,00
per onorari, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in LI, il 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1222/2021 avente ad oggetto: “responsabilità professionale”, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Walter Ragucci, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione, indirizzo di p.e.c. Email_1
attore
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Barretta Ferdinando, in virtù di CP_1 C.F._2
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, indirizzo di p.e.c.
Email_2
convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, notificato il 16.3.2021, riassumeva dinanzi Parte_1
al Tribunale di LI il giudizio per responsabilità professionale proposto, originariamente dinanzi al DP
di AI (dichiaratosi incompetente per territorio) e, poi, al DP di LI (dichiaratosi incompetente per valore), nei confronti dell'avv. . CP_1
A sostegno della domanda, l'attore deduceva: 1) di aver conferito mandato al convenuto per l'instaurazione dinanzi al Giudice di Pace di LI di una causa di risarcimento dei danni da un sinistro e che la domanda proposta era stata rigettata, con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite, sulla base della sola prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione;
2) che la sentenza era stata confermata in appello dal
Tribunale di LI, che, con sentenza n. 2191/16, lo aveva condannato al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio;
3) che il convenuto non gli aveva comunicato l'avvenuta pubblicazione della sentenza di appello, così precludendogli la possibilità di proporre ricorso per cassazione.
L'attore concludeva perché, accertata la responsabilità professionale del convenuto, quest'ultimo fosse condannato al pagamento a titolo di risarcimento danni, della somma di € 5.010,00 (€ 1.249,86 per perdita di chance, € 3.157,44 per le spese per il giudizio di appello ed € 602,78 per le spese del giudizio di primo grado), oltre interessi e spese di lite.
CP
Instauratosi il contraddittorio, l'avv. si costituiva in giudizio eccependo: 1) l'estinzione del giudizio per la tardiva riassunzione della causa;
2) l'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della procedura di negoziazione assistita;
3) la prescrizione dell'azione, atteso che la vicenda storica risaliva all'anno 2009; 4) l'infondatezza nel merito delle avverse domande.
Il convenuto concludeva per il rigetto delle domande attoree, con condanna alle spese di lite, oltre che per lite temeraria.
Nel corso del giudizio, a seguito di provvedimento del Giudice, veniva espletata la procedura di negoziazione assistita.
La causa veniva istruita attraverso acquisizione della documentazione proposta ed all'udienza del
17.12.2024 trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
La domanda attorea è infondata.
Va innanzi tutto, in punto di rito, esaminata l'eccezione preliminare, formulata dalla convenuta, di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di LI della causa originariamente instaurata dinanzi al Giudice di Pace di AI.
La convenuta ha formulato analoga eccezione anche con riferimento alla riassunzione del giudizio dinanzi al
Tribunale di Avelino.
Orbene, tali eccezioni sono prive di pregio. Con ordinanza n. 103/2020, depositata il 4.2.2020, il Giudice di Pace di AI ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di LI, assegnando termine di giorni
90 per la riassunzione.
L'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di LI risulta notificato il 20.2.2020.
Dunque, la prima riassunzione è tempestiva.
Con ordinanza n. 16/2021, depositata il 12.1.2021, il Giudice di Pace di LI ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di LI, assegnando termine di giorni 60 per la riassunzione.
L'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di LI risulta notificato il 13.3.2021, per cui anche la seconda riassunzione è tempestiva.
Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla convenuta.
La convenuta ha rilevato che, a seguito dell'avvio della procedura di negoziazione assistita, non sarebbe stata effettuata alcuna ulteriore attività, sostenendo che la procedura non si sia mai conclusa e la condizione di procedibilità non avverata.
Ebbene, con ordinanza del 22.4.2022 il Tribunale ha onerato l'attore di attivare, entro il termine perentorio di giorni 30, la procedura di negoziazione assistita. L'attore ha attivato la procedura mediante lettera inviata a mezzo pec del 29.8.2022; vi è stata l'adesione della convenuta (formalizzata a mezzo pec del 22.9.2022) ed un successivo invito (inviato a mezzo pec del 23.9.2022) dell'attore a partecipare ad un incontro, fissato per il 30.9.2022.
Nulla emerge documentalmente circa l'effettivo svolgimento dell'incontro tra le parti e/o la reciproca volontà di conciliare la causa e/o le condizioni alle quali le parti sarebbero state disposte a conciliarsi.
Tanto, consente di ritenere che l'attore abbia certamente adempiuto all'onere di attivare la procedura e di escludere che il suo comportamento abbia determinato il mancato completamento con esito positivo della procedura.
Infatti, la convenuta ha sollevato un'eccezione generica e squisitamente formale, non avendo neppure allegato di aver formalizzato un'offerta o di averne avuta l'intenzione.
Pertanto, va considerata avverata la condizione di procedibilità, non essendo possibile gravare l'attore di ulteriori oneri. Passando all'esame del merito, si premette che la causa sarà decisa secondo il principio della c.d.
ragione più liquida, in forza del quale il Giudice non è tenuto ad esaminare tutti i punti controversi, ma può
decidere la causa sulla scorta della ragione ritenuta assorbente e decisiva.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità professionale in capo alla parte convenuta.
L'attore chiede: 1) il risarcimento dei danni, indicati nella somma di € 1.249,86, per perdita di chance in quanto l'avv. Izzo non gli avrebbe comunicato la sentenza di appello impedendogli di ricorrere in cassazione;
-2) l'ulteriore risarcimento dei danni, rispettivamente di € 3.157,44 per le spese di lite al quale era stato condannato per il giudizio di appello e di € 602,78 per le spese di lite al quale era stato condannato per il giudizio di primo grado, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
In punto di diritto, va evidenziato che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può essere affermata per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale.
E' necessario, altresì, verificare ed accertare i seguenti elementi: se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo;
- se un danno vi sia stato effettivamente;
- se,
ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe conseguito, sulla base di criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni.
In caso contrario, difetta la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale (commissiva od omissiva) ed il risultato derivatone.
A tal fine, si è fatta distinzione tra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso e l'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. Mentre nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato quale conseguenza dell'omissione, nella seconda ipotesi il danno deve costituire oggetto di un accertamento prognostico (in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”) poiché il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta omissiva non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato. In tale seconda ipotesi, che è quella relativa alla responsabilità professionale dell'avvocato per omessa impugnazione del provvedimento sfavorevole (a cui è da assimilare il caso di specie), l'affermazione della responsabilità risarcitoria implica una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale avrebbe avuto un esito favorevole nell'ipotesi in cui fosse proposta.
Si esclude, invece, che la mera perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa impugnazione, in tutto o in parte, del provvedimento giudiziario sfavorevole), possa costituire un danno di per sé risarcibile.
Ai fini del risarcimento del danno è, piuttosto, necessaria la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso, e cioè la mancata vittoria della causa o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato riconoscimento delle proprie ragioni nella sede giudiziaria (cfr. Cassazione ordinanza del 17.09.20204 n. 25023).
Tanto chiarito e tornando all'esame del caso di specie, va detto che non è stata fornita alcuna prova del nesso di causalità tra la condotta ed il danno.
In particolare, dall'esame delle sentenza di I e di II grado, emerge che l'attore non avrebbe giammai potuto ottenere il riconoscimento del suo diritto in cassazione.
Invero, il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata e l'attore non ha chiarito sotto quale profilo avrebbe potuto criticare due sentenze di merito di I e II grado pienamente conformi.
Poi, le predette sentenze sono corredate da puntuali ed esaustive motivazioni circa le ragioni di fatto e di diritto di rigetto della domanda attorea e di rigetto dell'appello.
Infine, le argomentazioni dell'attore a sostegno della domanda risarcitoria sono anche
CP contraddittorie, in quanto il da un lato, stigmatizza la condotta dell'avv. (c.d. “debacle”) del Pt_1
difensore, e dall'altro lato, sostiene che avrebbe potuto ricorrere in cassazione per veder riconosciute le
CP proprie ragioni, in quanto “le eccezioni e deduzioni in punto di diritto come rassegnate dall'Avv. in fase
di appello erano fondatissime” (cfr. atto di citazione in riassunzione, pagg. 4 e 12).
In definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i valori tra medi e minimi, attesa la medio-bassa complessità del giudizio (istruttoria documentale), e lo scaglione da €
1.100,01 ad € 5.200,00 (atteso il valore della domanda) di cui al D.M. n. 147/2022. Non sussistono, invece, i presupposti per l'invocata ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la mancata prova di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così
provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 2.000,00
per onorari, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in LI, il 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli