Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
riunito in camera di consiglio in data 03.04.2025 nelle persone dei signori:
dott.ssa Luisa Vasile Presidente dott. CA Giani Giudice rel. dott. Francesco Pipicelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 210-1/2025 Ruolo Procedimento Unitario promosso su ricorso depositato in data 14.02.2025 DA
IH BA, (C.F. [...]) residente a [...], NI TI, domiciliato in Milano piazzale Martesana n. 6, presso il studio di dottore commercialista in Milano, Piazzale Martesana 6, (C.F. [...], partita I.V.A. 04799820966),
NI RI AG (C.F. [...]) residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. IA Cristina Creti, nata a [...] il [...] (C.F.:
[...]), con studio in Milano, Viale Monza n 57, indirizzo di posta certificata: maria.creti@milano.pecavvocati.it, giusta procura agli atti
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI TIME WATCHES DISTRIBUTION S.R.L. in liquidazione (C.F. e P. I.V.A. 13114040150) con sede legale in Milano, piazzale Martesana n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore LT UI
(GDUVTR60S15D4888K), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Muz (c.f. [...]- PEC: riccardo.muz@avvocatipordenone.it) del foro di Pordenone, e IA De CA (c.f. DLC MRA
83H70H703R – PEC maria.deluca@milano.pecavvocati.it) del foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in via Tertulliano n. 37, Milano, giusta procura agli atti
RESISTENTE
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato per l'istruttoria; rilevato in fatto che:
• con ricorsi depositati in data 14.02.2025 i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa convenuta;
• fissata udienza per la data dell' 01.04.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta dei ricorsi e del decreto di fissazione udienza;
notifica avvenuta in data 24.02.2025 a mezzo pec a cura della Cancelleria, alla quale seguiva la costituzione di parte resistente con comparsa depositata telematicamente il 31.03.2025; alla predetta udienza il difensore di parte resistente, come da conclusioni rassegnate nella comparsa, riconosceva il quantum del credito vantato dai ricorrenti e aderiva alla ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, confermando la sussistenza dei relativi presupposti;
SEZIONE II CIVILE
osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Milano, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Trattasi di impresa, oramai in liquidazione e inattiva, avente ad oggetto attività commerciale:
“commercio all'ingrosso e al dettaglio di orologi” come da visura camerale, agli atti;
• La società è stata mesa in liquidazione con decisione dell'amministratore assunta ai sensi dell'art. 2484 n. 4 c.c. ed iscritta al registro imprese il 27.01.2025;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che parte debitrice, costituitasi nel presente procedimento ha confermato il superamento delle soglie dimensionali, come da ultimi bilanci depositati presso il RI risalenti agli esercizi 2021, 2022 e 2023, dai quali si evince il superamento della soglia dei ricavi per gli esercizi 2021 e 2022 mentre l'attivo patrimoniale e i debiti complessivi risultano superati per tutti gli esercizi come da prospetto riepilogativo che segue:
ATTIVO
DEBITI
ANNO PATRIMONIALE ex RICAVI LORDI (anche non scaduti) art. 2424 c.c.
SOGLIE 300.000 200.000 500.000
2021 3.556.494 294.528 4.754.292
2022 3.410.661 232.379 5.045.244
2023 3.111.941 106.890 5.182.454
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che i ricorrenti vantano crediti per un importo superiore ad € 30.000. E segnatamente, ai fini che qui rilevano: l'ammontare del credito del ricorrente TI NI risulta pari ad euro 7.906,14 come da documentazione attestante il mancato pagamento delle prestazioni professionali (Cfr. doc.ti
1, 2 e 3 fasc. ricorrente); l'ammontare del credito del ricorrente IH BA risulta pari a euro 293.584,97 derivante dal mancato pagamento delle retribuzioni dovute a seguito delle dimissioni (Cfr. doc.ti 4,5,6,7 e 8, fasc. ricorrente), infine, il credito della ricorrente NI RI
AG risulta pari a euro 7.119,79 fondato su d.i.; l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario è pari a euro 505.189,36 di cui risultano soli 40,31 euro oggetto di definizione agevolata rispetto a un maggior importo complessivo di euro 505.149,49, come da informativa dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione acquisita il 27.02.2025;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. La nozione di insolvenza è, infatti, la medesima già oggetto della previgente legge fallimentare, pertanto sul punto si richiama la giurisprudenza formatasi in materia, ove ha statuito che l'insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789);
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dal credito dei ricorrenti;
2) dall'ingente esposizione debitoria verso l'Erario;
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3) dalla inattività e successiva messa in liquidazione della società debitrice;
4) dalle dichiarazioni confessorie di parte resistente, che costituitasi nel presente procedimento ha confermato la sostanziale inattività dell'impresa e l'assenza di risorse endogene per far fronte alle ingenti obbligazioni assunte.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di TIME WATCHES DISTRIBUTION S.R.L. in liquidazione (codice fiscale e partita I.V.A. 13114040150) con sede legale in Milano, piazzale
Martesana n. 6; 2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il dott. CA Giani;
4. NOMINA Curatore il dott. GIANCARLO MULIARI, soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10.09.2025 alle ore 12,20 davanti al giudice delegato dott. CA Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante applicativo
Teams tramite lo specifico link del GD Partecipa alla riunione ora 7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
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f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 03.04.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. CA Giani dott.ssa Luisa Vasile
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