Art. 2.
All'onere di lire 52 milioni derivante, dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando per lire 26.000.000 lo specifico accantonamento e per lire 26.000.000 parte dell'accantonamento preordinato per "Delega al Governo per la emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola".
All'onere di L. 26.000.000 relativo all'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 dell'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 52 milioni derivante, dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando per lire 26.000.000 lo specifico accantonamento e per lire 26.000.000 parte dell'accantonamento preordinato per "Delega al Governo per la emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola".
All'onere di L. 26.000.000 relativo all'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 dell'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.