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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1678/2023 R.A.C.L., promossa da:
, P. I. , con sede in Assemini, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Enzo Pinna, Vico I Barone Rossi n.29/A, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale prodotta a corredo del ricorso parte opponente contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._1
Sperate, Via Giovanni XXIII, 10, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Donizetti n. 52 presso lo studio dell'avv. Lucia Casu, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo in data 10 aprile 2023
parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 maggio 2023 la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto n. 303/2023 col quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 11.428,16, oltre interessi e spese del procedimento, CP_1
asseritamente dovutale a titolo di retribuzione relativa ai mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, oltre la tredicesima mensilità del 2022, il trattamento di fine rapporto, e altri emolumenti di fine rapporto (ferie non godute, permessi rol, indennità sostitutiva del preavviso): diritti maturati in pagina 1 di 4 forza dell'esecuzione del rapporto di lavoro intrattenuto con la dal 1.11.2019 al CP_1
13.1.2023.
La società opponente ha preliminarmente dedotto di essere socio fondatore della Fondazione
“Villa A.d.a. Assistenza per il disagio degli anziani Onlus”, che le ha poi affidato il servizio di gestione operativa della Casa di Riposo per Anziani di TA (cfr. doc. 4 produzioni parte opponente).
Sennonchè, ha proseguito la stessa opponente, la committente nel 2015 aveva cessato il pagamento del previsto corrispettivo correlato all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e quindi, a seguito della presentazione di vari ricorsi per ingiunzione, le aveva pagato solo parte dei ratei dovuti.
La Fondazione Villa Ada aveva poi cessato del tutto il pagamento dei corrispettivi maturati a decorrere dal luglio 2022, provvedendo alla corresponsione diretta, ai sensi dell'art. 1676 c.c., delle retribuzioni del personale dipendente di essa opponente.
L'esposizione debitoria della Fondazione nei suoi confronti, ha soggiunto la Parte_1
ammonta ad euro 641.642,78, ai quali vanno sommate le mensilità relative ai mesi che vanno da luglio 2022 a gennaio 2023, maggiorate con gli accessori di legge nel frattempo maturati, oggetto di separata ingiunzione.
La società opponente ha quindi dedotto che l'inadempimento della Fondazione Villa Ada nei propri confronti non le aveva consentito di onorare il debito accumulato nei confronti del proprio personale dipendente, compresa , alla quale sono state peraltro pagate nelle more, CP_1 sempre ad opera della Fondazione ai sensi dell'art. 1676 c.c. le retribuzioni di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e 13ma 2022 da parte della Fondazione Villa Ada.
La società cooperativa opponente ha quindi concluso nei seguenti termini:
A) disporre la chiamata in causa di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentate pro1tempore, con sede in TA, Via Su
[...]
Pixinali s.n.c., P.I. n. ai sensi dell'art. 102 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. P.IVA_2
103 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 106 c.p.c.;
B) dichiarare la litispendenza in relazione alla domanda relativa alle retribuzioni di dicembre,
13ma 2022 e gennaio 2023, adottando tutti i provvedimenti processuali conseguenziali;
C) condannare la al pagamento, in favore Parte_2
di , unicamente delle competenze di fine rapporto, rigettando le ulteriori pretese, CP_1
ovvero di quella minore che risulterà accertata in corso di causa stante i pagamenti effettuati dalla , sulla base dell'art. Controparte_2
pagina 2 di 4 1676 c.c.;
D) condannare la , a Controparte_2
manlevare la predetta da tutte le conseguenze che dovessero derivare dal Parte_1
presente giudizio ed, in particolare, condannare la Controparte_2 [...]
al pagamento, direttamente nei confronti di ed anche Controparte_2 CP_1 eventualmente ai sensi dell'art. 1676 c.c. e/o dell'art. 29, D. Lgs. n. 276/03, della somma di €
11.428,16, oltre le spese legali di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 567,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori di legge, nonché le spese del presente procedimento, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa;
E) in ogni caso, con vittoria di spese.
La lavoratrice opposta si è ritualmente costituita in giudizio al fine di contestare le avverse argomentazioni difensive.
In particolare, ha evidenziato l'irrilevanza in questa sede processuale delle criticità esistenti nei rapporti tra la stessa opponente e la sua committente relativamente all'attività di gestione della casa di riposo.
Quanto all'eccezione di litispendenza, l'opposto ha precisato che la domanda relativa alle retribuzioni di cui alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 230 del 3 aprile 2023 è stata frutto di un mero errore, tanto che rispetto ad essa vi è stata rinuncia.
L'opposta ha inoltre contestato il pagamento della tredicesima mensilità 2022 e ha insistito per l'accoglimento della domanda monitoria.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata quindi decisa sulle conclusioni sopra trascritte, senza la partecipazione della Fondazione Villa Ada, in ordine alla quale il tribunale non ha autorizzato la chiamata in causa. Per tale ragione non vi è necessità di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dalla società opponente nei confronti di Villa Ada.
All'esito dell'istruttoria l'opposizione è risultata solo in parte fondata e, pertanto, deve essere accolta.
***
Con riguardo al quantum debeatur la società opponente non ha mai contestato l'ammontare delle competenze rivendicato dalla in sede monitoria, ma sostanzialmente ha basato la CP_1
propria opposizione, in primis, sulla litispendenza della domanda in esame con quella oggetto di altra causa.
A parte la rinuncia alla domanda oggetto della causa indicata, nel corso del presente giudizio è stato provato che in seguito all'intervento della nella procedura esecutiva presso terzi R. CP_1
pagina 3 di 4 Es. n. 2227/2022, con ordinanza emessa in data 23.12.2024, è stata disposta l'assegnazione a favore della medesima della somma di euro 5.369,96 oltre euro 1.034,00, a soddisfazione parziale del credito vantato dalla stessa.
Alla luce di quanto premesso non resta al Tribunale che revocare il decreto opposto e riquantificare il credito in favore della in misura pari ad euro 6.058,20, oltre accessori di CP_1
legge.
***
Le spese di lite restano a carico della società opponente e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro del valore compreso tra i
5.200,00 e i 26.000,00 euro, con esclusione del compenso per la fase istruttoria di fatto non espletata, con applicazione dei valori prossimi ai minimi, tenuto conto della limitata attività processuale svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 303/2023 del 3 maggio 2023;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 6.048,20 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal CP_1
13.1.2023 al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, comprese quelle relative al procedimento monitorio, che si Pt_3
liquidano in euro 2.500,00 per compenso professionale ed euro 118,50 per spese, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 6.6.2025
Il giudice
Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1678/2023 R.A.C.L., promossa da:
, P. I. , con sede in Assemini, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Enzo Pinna, Vico I Barone Rossi n.29/A, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale prodotta a corredo del ricorso parte opponente contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._1
Sperate, Via Giovanni XXIII, 10, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Donizetti n. 52 presso lo studio dell'avv. Lucia Casu, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo in data 10 aprile 2023
parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 maggio 2023 la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto n. 303/2023 col quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 11.428,16, oltre interessi e spese del procedimento, CP_1
asseritamente dovutale a titolo di retribuzione relativa ai mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, oltre la tredicesima mensilità del 2022, il trattamento di fine rapporto, e altri emolumenti di fine rapporto (ferie non godute, permessi rol, indennità sostitutiva del preavviso): diritti maturati in pagina 1 di 4 forza dell'esecuzione del rapporto di lavoro intrattenuto con la dal 1.11.2019 al CP_1
13.1.2023.
La società opponente ha preliminarmente dedotto di essere socio fondatore della Fondazione
“Villa A.d.a. Assistenza per il disagio degli anziani Onlus”, che le ha poi affidato il servizio di gestione operativa della Casa di Riposo per Anziani di TA (cfr. doc. 4 produzioni parte opponente).
Sennonchè, ha proseguito la stessa opponente, la committente nel 2015 aveva cessato il pagamento del previsto corrispettivo correlato all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e quindi, a seguito della presentazione di vari ricorsi per ingiunzione, le aveva pagato solo parte dei ratei dovuti.
La Fondazione Villa Ada aveva poi cessato del tutto il pagamento dei corrispettivi maturati a decorrere dal luglio 2022, provvedendo alla corresponsione diretta, ai sensi dell'art. 1676 c.c., delle retribuzioni del personale dipendente di essa opponente.
L'esposizione debitoria della Fondazione nei suoi confronti, ha soggiunto la Parte_1
ammonta ad euro 641.642,78, ai quali vanno sommate le mensilità relative ai mesi che vanno da luglio 2022 a gennaio 2023, maggiorate con gli accessori di legge nel frattempo maturati, oggetto di separata ingiunzione.
La società opponente ha quindi dedotto che l'inadempimento della Fondazione Villa Ada nei propri confronti non le aveva consentito di onorare il debito accumulato nei confronti del proprio personale dipendente, compresa , alla quale sono state peraltro pagate nelle more, CP_1 sempre ad opera della Fondazione ai sensi dell'art. 1676 c.c. le retribuzioni di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e 13ma 2022 da parte della Fondazione Villa Ada.
La società cooperativa opponente ha quindi concluso nei seguenti termini:
A) disporre la chiamata in causa di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentate pro1tempore, con sede in TA, Via Su
[...]
Pixinali s.n.c., P.I. n. ai sensi dell'art. 102 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. P.IVA_2
103 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 106 c.p.c.;
B) dichiarare la litispendenza in relazione alla domanda relativa alle retribuzioni di dicembre,
13ma 2022 e gennaio 2023, adottando tutti i provvedimenti processuali conseguenziali;
C) condannare la al pagamento, in favore Parte_2
di , unicamente delle competenze di fine rapporto, rigettando le ulteriori pretese, CP_1
ovvero di quella minore che risulterà accertata in corso di causa stante i pagamenti effettuati dalla , sulla base dell'art. Controparte_2
pagina 2 di 4 1676 c.c.;
D) condannare la , a Controparte_2
manlevare la predetta da tutte le conseguenze che dovessero derivare dal Parte_1
presente giudizio ed, in particolare, condannare la Controparte_2 [...]
al pagamento, direttamente nei confronti di ed anche Controparte_2 CP_1 eventualmente ai sensi dell'art. 1676 c.c. e/o dell'art. 29, D. Lgs. n. 276/03, della somma di €
11.428,16, oltre le spese legali di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 567,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori di legge, nonché le spese del presente procedimento, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa;
E) in ogni caso, con vittoria di spese.
La lavoratrice opposta si è ritualmente costituita in giudizio al fine di contestare le avverse argomentazioni difensive.
In particolare, ha evidenziato l'irrilevanza in questa sede processuale delle criticità esistenti nei rapporti tra la stessa opponente e la sua committente relativamente all'attività di gestione della casa di riposo.
Quanto all'eccezione di litispendenza, l'opposto ha precisato che la domanda relativa alle retribuzioni di cui alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 230 del 3 aprile 2023 è stata frutto di un mero errore, tanto che rispetto ad essa vi è stata rinuncia.
L'opposta ha inoltre contestato il pagamento della tredicesima mensilità 2022 e ha insistito per l'accoglimento della domanda monitoria.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata quindi decisa sulle conclusioni sopra trascritte, senza la partecipazione della Fondazione Villa Ada, in ordine alla quale il tribunale non ha autorizzato la chiamata in causa. Per tale ragione non vi è necessità di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dalla società opponente nei confronti di Villa Ada.
All'esito dell'istruttoria l'opposizione è risultata solo in parte fondata e, pertanto, deve essere accolta.
***
Con riguardo al quantum debeatur la società opponente non ha mai contestato l'ammontare delle competenze rivendicato dalla in sede monitoria, ma sostanzialmente ha basato la CP_1
propria opposizione, in primis, sulla litispendenza della domanda in esame con quella oggetto di altra causa.
A parte la rinuncia alla domanda oggetto della causa indicata, nel corso del presente giudizio è stato provato che in seguito all'intervento della nella procedura esecutiva presso terzi R. CP_1
pagina 3 di 4 Es. n. 2227/2022, con ordinanza emessa in data 23.12.2024, è stata disposta l'assegnazione a favore della medesima della somma di euro 5.369,96 oltre euro 1.034,00, a soddisfazione parziale del credito vantato dalla stessa.
Alla luce di quanto premesso non resta al Tribunale che revocare il decreto opposto e riquantificare il credito in favore della in misura pari ad euro 6.058,20, oltre accessori di CP_1
legge.
***
Le spese di lite restano a carico della società opponente e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro del valore compreso tra i
5.200,00 e i 26.000,00 euro, con esclusione del compenso per la fase istruttoria di fatto non espletata, con applicazione dei valori prossimi ai minimi, tenuto conto della limitata attività processuale svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 303/2023 del 3 maggio 2023;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 6.048,20 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal CP_1
13.1.2023 al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, comprese quelle relative al procedimento monitorio, che si Pt_3
liquidano in euro 2.500,00 per compenso professionale ed euro 118,50 per spese, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 6.6.2025
Il giudice
Riccardo Ariu
pagina 4 di 4