TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/07/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1389/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g.v.g. 1389/2025 avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
CANCELLARO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Severo (FG) alla Via
Checchia Rispoli n. 62; ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALFREDO POMPEO MENNELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo
(FG) alla Via Checchia Rispoli n. 46;
ricorrente
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI All'udienza del 28.05.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 02.05.2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Controparte_1
San Severo in data 31.05.2003 (atto n. 14, p. I, anno 2003). Le parti hanno dedotto: che dalla loro
Per_ unione sono nati tre figli, (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Persona_3
(nato il [...]); che è stata pronunciata la separazione dei coniugi con decreto di omologa del
Tribunale di Foggia n. 6984/2003 del 16.12.2003 (pubbl. in data 24.12.2003), che ha omologato le condizioni concordate tra i coniugi;
che, malgrado i tentativi di ricostituzione del rapporto, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti.
All'udienza del 28.05.2025, i coniugi, con note scritte congiunte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno confermato di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo, evidenziandone la sola modifica dell'importo di mantenimento da versarsi per il figlio minore delle parti;
per cui, il Collegio ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
*****
L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti non può essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va sottolineato che l'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 dispone che il divorzio può essere concesso se vi è stata separazione personale di almeno sei mesi (in caso di separazione consensuale)
o di dodici mesi (in caso di separazione giudiziale) e che tale separazione si sia protratta ininterrottamente.
Nel caso di specie, nonostante i coniugi abbiano dichiarato di vivere separati ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, ed abbiano manifestato il proposito di voler divorziare, dall'esame degli atti emergono delle contraddizioni rilevanti ai fini del rigetto della domanda di divorzio.
Infatti, da quanto esposto nel ricorso si ricava che i coniugi si siano separati consensualmente nello stesso anno (2003) del matrimonio, nonostante fossero in attesa della nascita del secondo figlio e che, successivamente alla data di separazione del 24.12.2003, sia nato, dopo quasi sette anni, un altro figlio comune, (nato il [...]). Persona_3
La circostanza della nascita di un figlio dopo sette anni circa dalla separazione non può essere ignorata in quanto riveste carattere decisivo ai fini della valutazione dello stato di separazione, in quanto indice di ripresa della comunione materiale o, in ogni caso, la volontà comune di avere un altro figlio segnala la sussistenza di un'intesa spirituale e affettiva tra le parti, incompatibile con lo stato di separazione richiesto dalla legge per il divorzio. Né le parti hanno dedotto nulla in merito, evidentemente nella consapevolezza della mancanza di plausibili giustificazioni che possano comunque dimostrare la mancata ripresa della comunione materiale e spirituale.
Dunque, nel caso in esame, il quadro complessivo delineato dalle parti e soprattutto la nascita di
, comportano la presunzione di cessazione della separazione stessa. Non risultano, Persona_3
infatti, elementi che dimostrino che le parti abbiano mantenuto condizioni di separazione, anzi le circostanze emerse indicano, nel corso degli anni di separazione, la ripresa tra le parti di unione e comunione tale da indurli al concepimento di un altro figlio.
Per tale motivo, mancando il presupposto imprescindibile per la concessione del divorzio, ovvero la separazione definitiva ed ininterrotta tra le parti, la domanda congiunta di divorzio formulata è improcedibile e va, pertanto, rigettata.
In considerazione del rigetto della domanda congiunta promossa dai coniugi, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
• Rigetta la domanda di divorzio congiuntamente proposta da e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
17.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g.v.g. 1389/2025 avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
CANCELLARO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Severo (FG) alla Via
Checchia Rispoli n. 62; ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALFREDO POMPEO MENNELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo
(FG) alla Via Checchia Rispoli n. 46;
ricorrente
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI All'udienza del 28.05.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 02.05.2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Controparte_1
San Severo in data 31.05.2003 (atto n. 14, p. I, anno 2003). Le parti hanno dedotto: che dalla loro
Per_ unione sono nati tre figli, (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Persona_3
(nato il [...]); che è stata pronunciata la separazione dei coniugi con decreto di omologa del
Tribunale di Foggia n. 6984/2003 del 16.12.2003 (pubbl. in data 24.12.2003), che ha omologato le condizioni concordate tra i coniugi;
che, malgrado i tentativi di ricostituzione del rapporto, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti.
All'udienza del 28.05.2025, i coniugi, con note scritte congiunte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno confermato di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo, evidenziandone la sola modifica dell'importo di mantenimento da versarsi per il figlio minore delle parti;
per cui, il Collegio ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
*****
L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti non può essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va sottolineato che l'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 dispone che il divorzio può essere concesso se vi è stata separazione personale di almeno sei mesi (in caso di separazione consensuale)
o di dodici mesi (in caso di separazione giudiziale) e che tale separazione si sia protratta ininterrottamente.
Nel caso di specie, nonostante i coniugi abbiano dichiarato di vivere separati ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, ed abbiano manifestato il proposito di voler divorziare, dall'esame degli atti emergono delle contraddizioni rilevanti ai fini del rigetto della domanda di divorzio.
Infatti, da quanto esposto nel ricorso si ricava che i coniugi si siano separati consensualmente nello stesso anno (2003) del matrimonio, nonostante fossero in attesa della nascita del secondo figlio e che, successivamente alla data di separazione del 24.12.2003, sia nato, dopo quasi sette anni, un altro figlio comune, (nato il [...]). Persona_3
La circostanza della nascita di un figlio dopo sette anni circa dalla separazione non può essere ignorata in quanto riveste carattere decisivo ai fini della valutazione dello stato di separazione, in quanto indice di ripresa della comunione materiale o, in ogni caso, la volontà comune di avere un altro figlio segnala la sussistenza di un'intesa spirituale e affettiva tra le parti, incompatibile con lo stato di separazione richiesto dalla legge per il divorzio. Né le parti hanno dedotto nulla in merito, evidentemente nella consapevolezza della mancanza di plausibili giustificazioni che possano comunque dimostrare la mancata ripresa della comunione materiale e spirituale.
Dunque, nel caso in esame, il quadro complessivo delineato dalle parti e soprattutto la nascita di
, comportano la presunzione di cessazione della separazione stessa. Non risultano, Persona_3
infatti, elementi che dimostrino che le parti abbiano mantenuto condizioni di separazione, anzi le circostanze emerse indicano, nel corso degli anni di separazione, la ripresa tra le parti di unione e comunione tale da indurli al concepimento di un altro figlio.
Per tale motivo, mancando il presupposto imprescindibile per la concessione del divorzio, ovvero la separazione definitiva ed ininterrotta tra le parti, la domanda congiunta di divorzio formulata è improcedibile e va, pertanto, rigettata.
In considerazione del rigetto della domanda congiunta promossa dai coniugi, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
• Rigetta la domanda di divorzio congiuntamente proposta da e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
17.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro