Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di mediazione, ove l'iscrizione all'albo dei mediatori professionali sia intervenuta dopo l'inizio dell'attività, il mediatore ha diritto al compenso solo dal momento dell'iscrizione e, pertanto, è tenuto a restituire l'acconto percepito quando ancora non possedeva la qualifica, non potendo la sopravvenienza della stessa nel corso del rapporto, né l'unitarietà del compenso spettante al mediatore, legittimare "ex post" un pagamento non consentito dalla legge al momento della sua effettuazione.
Commentario • 1
- 1. Agenti immobiliari: diritto alla provvigione e requisiti, concorso con altri mediatori e responsabilità dell’incarico di mediazioneAvv. Davide Longo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. I requisiti giuridici dell'agente immobiliare – 2. Il diritto alla provvigione del mediatore – 2.1. Il concetto di “affare concluso” – 2.2. Il nesso causale tra l'opera del mediatore e l'affare concluso – 3. Il concorso tra più mediatori intervenuti nella trattativa – 4. Responsabilità dell'agente immobiliare e conseguenze del suo inadempimento sul diritto alla provvigione Le operazioni di compravendita di beni immobili spesse volte sono agevolate dall'opera di intermediazione di un soggetto terzo, ovvero colui che in termini giuridici è definito come “mediatore”, mentre nel linguaggio comune più semplicemente come “agente immobiliare”, il quale è chiamato a mettere in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2016, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
0001735/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *CONTRATTI: TUTTI GLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ALTRI TIPI SECONDA SEZIONE CIVILE R. G. N. 13986/2011 Cron.2. 1735 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. ед Presidente - Dott. ETTORE BUCCIANTE Dott. EMILIO MIGLIUCCI Consigliere Ud. 02/12/2015 Dott. LINA MATERA Consigliere PU Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere Rel. Consigliere - Dott. ANTONINO SCALISI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13986-2011 proposto da: UC IMMOBILIARE SRL 02390080584, in persona del suo legale rappresentante Sig. UG FA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VASCELLO 6, presso lo ROCCHI, che lo PIERLUIGI studio dell'avvocato rappresenta e difende;
- ricorrente -
2015 contro 2344 FLAMINI GIAN PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ELISABETTA MUSSO;
- controricorrente -
nonchè
contro
ID NI;
intimata avverso la sentenza n. 5190/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l'Avvocato ROCCHI Pierluigi, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MUSSO Elisabetta, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per l'infondatezza del ricorso. Svolgimento del processo La società UC Immobiliare proponeva appello avverso la sentenza n. 3 del 2006 con la quale il Tribunale di Civitavecchia aveva respinto la sua domanda di condanna in solido dei coniugi GI RO AM e AN LU al pagamento di €. 5.164,57 quale provvigione per la mediazione inerente la vendita dell'immobile sito in Cerveteri via della Lega n. 7 di proprietà del sig. SA HI e della si.gra PP CC, avendo reperito come acquirente il AM il 28 febbraio 2001 con affare non concluso e vendita dell'immobile da parte del HI dell'immobile alla LU dopo la scadenza dell'incarico. La domanda era stata respinta dal Tribunale per la mancata prova dell'iscrizione della società nel ruolo degli Agenti degli Affari in mediazione con condanna della UC Immobiliare al pagamento delle spese processuali. L'appellante deduceva l'erroneità della sentenza per non aver considerato che sin dalla sua costituzione era stata data dimostrazione della sua iscrizione nel Ruolo degli Agenti degli Affari in mediazione, così come iscritti negli stessi Ruoli di cui si dice era iscritto il suo legale rappresentante Ugo FA. Si costituivano i convenuti: a) AM RO, il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello, avendo controparte introdotto una domanda di condanna in via esclusiva e non più solida dei convenuti, oltre ad indicare l'oggetto della mediazione in primo grado come di proprietà del solo HI e in appello in comproprietà tra il medesimo e CC PP, nonché domanda di accertamento dell'iscrizione nei Ruoli dei mediatori sia della società che del suo legale rappresentante. Nel merito eccepiva la mancata allegazione da parte della società dell'iscrizione nel Ruolo dei Mediatori. 1 b) AN LU la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per la novità della domanda proposta rispetto al giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Civitavecchia, dato che era stati modificati sia il petitum che la causa petendi. Nel merito eccepiva la mancata prova che al 18 luglio del 2000 la UC fosse iscritto nel Ruolo dei Mediatori. Secondo la Corte di appello di Roma, la sentenza di primo grado andava confermata perché come prospettato dallo stessa appellante in data 18 luglio 2000 data di conferimento dell'incarico per la vendita conferito all'UC Immobiliare dai coniugi HI solo il FA suo legale rappresentante era iscritto al Ruolo degli Agenti per gli Affari di mediazione & mentre la società risultava essere stata iscritta il giorno dopo e cioè il 19 luglio 2000. La mancanza di iscrizione della società UC Immobiliare nell'apposito Ruolo alla data del conferimento dell'incarico esclude ai sensi dell'art. 6 della legge n. 39 del 1989 il diritto della società a chiedere la provvigione maturata in forza di quell'incarico. La Cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società UC Immobiliare con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. AM GI RO ha resistito con controricorso. LU AN intimata in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, la società UC Immobiliare srl lamenta l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 cpc. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe motivato congruamente la decisione perché non avrebbe omesso di considerare un documento decisivo per la controversia quale quello relativo 2 al rinnovo dell'incarico di mediazione sottoscritto dal venditore HI in data 10 novembre 2000 quando ormai la società era legittimamente operativa come agente in mediazione perché iscritta all'albo dal 19 luglio 2000. La Corte, in particolare non avrebbe considerato che il documento comprovante l'incarico del 18 luglio 2000 era scaduto in data 30 ottobre 2000 ed era stato rinnovato il 10 novembre 2000 con termine fino al 28 febbraio 2001 così come specificamente indicato nella lettera del 10 novembre 2000 sottoscritta dal sig. SA HI, e, nel momento del rinnovo dell'incarico, la società Ucp Immobiliare era perfettamente qualificata a riceverlo essendo a quella data già da tempo iscritta all'albo degli agenti in mediazione. E, comunque, anche se il giudice del merito si è riferito esclusivamente al documento recante la data del 18 luglio 2000 contenente l'incarico di vendita dell'appartamento di cui è causa, non sarebbe stata fornita la spiegazione in ordine alla circostanza che se è vero che l'incarico fu conferito il 18 luglio 2000 è anche vero che l'attività espletata dall'Upc Immobiliare non avrebbe potuto definirsi fatto giuridico istantaneo ed esplicabile solo alla data del 18 luglio 2000 bensì a partire dal giorno successivo e cioè dal 19 luglio 2000, e da quest'ultima data la società Upc Immobiliare risultava già iscritto all'Albo dei mediatori.
1.1. Il motivo è fondato Come ha avuto modo di chiarire questa Corte in altra occasione (Cass. n. 10290 del 2007), che qui si intende confermare e ribadire, ai fini del а riconoscimento del compenso al mediatore, è necessario che colui che abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare sia regolarmente iscritto all'Albo dei mediatori professionali, mentre è sufficiente 3 a far sorgere il diritto al compenso che l'iscrizione sia intervenuta dopo l'inizio dell'attività di mediazione e, finché essa sia in corso, e tuttavia, in questo caso la provvigione è dovuta solo da quel momento. Ne consegue che chi abbia svolto attività di intermediazione è tenuto a restituire l'acconto percepito, quando ancora non possedeva la qualifica di mediatore professionale per mancanza di iscrizione nell'apposito albo, non bastando la sopravvenienza della suddetta qualifica nel corso del rapporto di mediazione, nè l'unitarietà del compenso spettante al mediatore a legittimare "ex post" un pagamento non consentito dalla legge al momento della sua effettuazione. Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha accertato che la società UPC Immobiliare era stata iscritta nel Ruolo degli Agenti degli Affari in mediazione il 19 luglio 2000, cioè, il giorno successivo al conferimento dell'incarico, 18 luglio 2000. Pertanto, era necessario e la Corte distrettuale lo avrebbe dovuto fare- verificare, e specificare, se successivamente all'iscrizione di cui si dice la società UPC Immobiliare aveva svolto attività di mediazione a vantaggio di GI RO AM e, comunque, e/o soprattutto, se il richiesto compenso di mediazione, si riferiva ad una attività compiuta successivamente all'iscrizione della società nell'Albo dei mediatori, oppure, ad un'attività precedente alla relativa iscrizione, dato che nel primo caso la richiesta di compenso sarebbe legittima e andrebbe accolta, mentre, nel secondo caso, la richiesta sarebbe illegittima con l'ulteriore conseguenza che andrebbe restituito, anche l'eventuale acconto e/o pagamenti che fossero stati Ar eventualmente conferiti. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo esame alla luce dei 4 principi espressi in motivazione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione, il cui regolamento gli è rimesso ai sensi dell'art. 385, 3° comma cpc.
PQM
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2015. Il Consigliere Relatore Auburn in Il Presidente A Funzionario Giadienis, Do c D'ANKS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 29 GEN. 2016 605