Art. 2209-quater. (Piano di programmazione triennale scorrevole). 1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2033, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e' adottato ogni anno un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalita' di attuazione:
a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, ((all'Aeronautica militare e al Corpo unico della Sanita' militare)) , nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all' articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies, fermo restando quanto disposto dall' articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ; ((138)) b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, ((all'Aeronautica militare e al Corpo unico della Sanita' militare)) , nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all' articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies, fermo restando quanto disposto dall' articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ; ((138)) b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".