Articolo 2209 quater del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2209 terArticolo 2211 bis
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26 febbraio 2014
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28 agosto 2022
Art. 2209-quater. (Piano di programmazione triennale scorrevole). 1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno ((2033)) , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e' adottato ogni anno un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalita' di attuazione:
a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all' articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies, fermo restando quanto disposto dall' articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ; b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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