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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro, composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 410 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto a via Pitagora n. 142, presso lo studio dell'avv. Eliana Ungaro, dalla quale è
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Certomà,
Antonio Andriulli e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti lettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
- APPELLATO –
Oggetto: assegno nucleo familiare
All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 652/2020 il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro,
pronunciando sul ricorso proposto nei confronti di - volto alla Parte_1 CP_1
declaratoria del proprio diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare,
1 assertivamente richiesto in sede amministrativa a mezzo del patronato con domanda CP_2
del 31.8.2017, in quanto non erogati dal datore di lavoro (azienda “Stirato e Cucito”), per il periodo dal 5.1.2015 al 16.5.2016 - rilevato il difetto della domanda amministrativa in via esclusivamente telematica, dichiarava improponibile la domanda, nulla provvedendo in ordine alle spese processuali per la sussistenza del requisito reddituale, a norma dell'art. 152 disp. att..
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come accennato nella narrativa che precede, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione,
CP_ preliminare ed assorbente, sollevata dall' di improponibilità della domanda giudiziaria per difetto della previa presentazione della domanda amministrativa della prestazione previdenziale, costituente presupposto dell'azione, mediante l'utilizzo esclusivo del canale telematico, espressamente previsto con la circolare n.136 del 30.10.2014 in ipotesi di richiesta di pagamento diretto da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, come nel caso di specie.
Si duole di tale decisione l'appellante che ritiene, invece, valida ed efficace la sua domanda
CP_ CP_ amministrativa inoltrata all a mezzo pec, rilevato che le circolari non utilizzano mai il termine “esclusivo” relativamente alle modalità di presentazione della domanda amministrativa. A dimostrazione del proprio assunto l'appellante deposita la sentenza n.
2011/2020 emessa dal Tribunale di Taranto con cui, invece, è stato ritenuto che l'invio della domanda via pec per il pagamento degli ANF non corrisposti dal datore di lavoro, sia da considerare valida poiché riconducibile ai servizi telematici offerti dal patronato e quindi
CP_ in linea con modalità di inoltro telematico prescritte dalla circolare cit. n. 136/2014.
L'appello è fondato.
2 CP_ Non è controverso, nel caso di specie, che la abbia trasmesso all' a mezzo pec Pt_1
del 31.8.2017, tramite il patronato, l'istanza volta ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare dal 5.1.2015 al 16.5.2016 con modalità “liquidazione diretta”, inutilmente richiesti all'azienda, sua datrice di lavoro, “Stirato e Cucito”, e che non abbia ottemperato alle prescrizioni impartite dall con la Determinazione Presidenziale del 24 giugno CP_1
2011, n. 277 e con la Circolare n. 136 del 30 ottobre 2014 che impongono la trasmissione per i canali telematici, mediante specifica procedura «via web».
Osserva, tuttavia, la Corte che la circostanza che la domanda sia stata proposta mediante invio di posta certificata non può escludere la proponibilità della domanda.
Invero, l'art. 38, comma 5, d.l. n. 789/2010, convertito con modificazioni nella l. n.
122/2010, stabilisce, al primo periodo, che “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni”.
CP_ Orbene, la possibilità concessa dalla legge all' dall'art. 38, comma 5, d.l. n. 789/2010,
convertito con modificazioni nella l. n. 122/2010, di definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo di propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata non comporta, come conseguenza, l'impossibilità di presentazione della domanda amministrativa con diversa modalità rispetto a quella stabilita. Infatti, l'improponibilità del ricorso giudiziario relativo a una prestazione previdenziale si verifica solo in caso di totale assenza di una domanda amministrativa diretta ad ottenere la medesima prestazione ivi richiesta, non invece quando essa sia stata presentata in forma diversa da quella indicata
CP_ dall' oppure mediante la incompleta o erronea compilazione dei moduli a tal fine da questo predisposti, sol che sia chiaro il suo oggetto, in modo che possa essere avviato l'iter amministrativo.
3 Tanto è stato confermato anche dalla Suprema Corte con ordinanza n. 17159/2024: “Nel sistema delineato dall'art. 443 cod. proc. civ. e dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, la domanda giudiziale è improponibile soltanto allorché difetti in radice la previa presentazione dell'istanza amministrativa. Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge. Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24 Cost.,
ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira:
il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso.
Coglie, dunque, nel segno la censura, nell'evidenziare che la legge non sancisce ex professo
l'improponibilità in ogni ipotesi d'irregolarità nella trasmissione dell'istanza e a tal fine non considera tamquam non esset un'istanza, sol perché trasmessa in modo irregolare.”
Ne consegue che il Tribunale ha errato nel predicare in termini indiscriminati l'inesistenza giuridica dell'istanza trasmessa con modalità difformi da quelle individuate dall , CP_1
CP_ CP_ dovendosi, invece, ritenere che la pec del 31.8.2017, inoltrata all dal patronato sia, in ogni caso, idonea a garantire la sua piena conoscenza da parte dell' che l'ha CP_1
ricevuta, essendo ben chiari l'oggetto e le parti.
CP_ Va pertanto disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall' e ritenersi la domanda giudiziale proponibile.
Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto, per un verso che non è in contestazione la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'erogazione della prestazione previdenziale e per altro verso che la parte appellante ha documentato l'impossibilità del datore di lavoro a procedere all'anticipazione del relativo pagamento, la domanda deve essere accolta.
CP_ La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' per entrambi i gradi di giudizio nei termini di cui al dispositivo.
4
P.Q.M.
CP_ 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, condanna l' al pagamento diretto in favore di degli assegni per nucleo familiare per Parte_1
il periodo dal 5.1.2015 al 16.5.2016, oltre accessori come per legge;
2) condanna l'appellato al pagamento di €. 1.300,00 per il primo grado e in €. 1.900,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, in favore dell'appellante con distrazione al suo difensore avv. Eliana Ungaro, anticipante.
Taranto, 22.1.2025
Il Consigliere Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro, composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 410 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto a via Pitagora n. 142, presso lo studio dell'avv. Eliana Ungaro, dalla quale è
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Certomà,
Antonio Andriulli e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti lettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
- APPELLATO –
Oggetto: assegno nucleo familiare
All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 652/2020 il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro,
pronunciando sul ricorso proposto nei confronti di - volto alla Parte_1 CP_1
declaratoria del proprio diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare,
1 assertivamente richiesto in sede amministrativa a mezzo del patronato con domanda CP_2
del 31.8.2017, in quanto non erogati dal datore di lavoro (azienda “Stirato e Cucito”), per il periodo dal 5.1.2015 al 16.5.2016 - rilevato il difetto della domanda amministrativa in via esclusivamente telematica, dichiarava improponibile la domanda, nulla provvedendo in ordine alle spese processuali per la sussistenza del requisito reddituale, a norma dell'art. 152 disp. att..
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come accennato nella narrativa che precede, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione,
CP_ preliminare ed assorbente, sollevata dall' di improponibilità della domanda giudiziaria per difetto della previa presentazione della domanda amministrativa della prestazione previdenziale, costituente presupposto dell'azione, mediante l'utilizzo esclusivo del canale telematico, espressamente previsto con la circolare n.136 del 30.10.2014 in ipotesi di richiesta di pagamento diretto da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, come nel caso di specie.
Si duole di tale decisione l'appellante che ritiene, invece, valida ed efficace la sua domanda
CP_ CP_ amministrativa inoltrata all a mezzo pec, rilevato che le circolari non utilizzano mai il termine “esclusivo” relativamente alle modalità di presentazione della domanda amministrativa. A dimostrazione del proprio assunto l'appellante deposita la sentenza n.
2011/2020 emessa dal Tribunale di Taranto con cui, invece, è stato ritenuto che l'invio della domanda via pec per il pagamento degli ANF non corrisposti dal datore di lavoro, sia da considerare valida poiché riconducibile ai servizi telematici offerti dal patronato e quindi
CP_ in linea con modalità di inoltro telematico prescritte dalla circolare cit. n. 136/2014.
L'appello è fondato.
2 CP_ Non è controverso, nel caso di specie, che la abbia trasmesso all' a mezzo pec Pt_1
del 31.8.2017, tramite il patronato, l'istanza volta ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare dal 5.1.2015 al 16.5.2016 con modalità “liquidazione diretta”, inutilmente richiesti all'azienda, sua datrice di lavoro, “Stirato e Cucito”, e che non abbia ottemperato alle prescrizioni impartite dall con la Determinazione Presidenziale del 24 giugno CP_1
2011, n. 277 e con la Circolare n. 136 del 30 ottobre 2014 che impongono la trasmissione per i canali telematici, mediante specifica procedura «via web».
Osserva, tuttavia, la Corte che la circostanza che la domanda sia stata proposta mediante invio di posta certificata non può escludere la proponibilità della domanda.
Invero, l'art. 38, comma 5, d.l. n. 789/2010, convertito con modificazioni nella l. n.
122/2010, stabilisce, al primo periodo, che “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni”.
CP_ Orbene, la possibilità concessa dalla legge all' dall'art. 38, comma 5, d.l. n. 789/2010,
convertito con modificazioni nella l. n. 122/2010, di definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo di propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata non comporta, come conseguenza, l'impossibilità di presentazione della domanda amministrativa con diversa modalità rispetto a quella stabilita. Infatti, l'improponibilità del ricorso giudiziario relativo a una prestazione previdenziale si verifica solo in caso di totale assenza di una domanda amministrativa diretta ad ottenere la medesima prestazione ivi richiesta, non invece quando essa sia stata presentata in forma diversa da quella indicata
CP_ dall' oppure mediante la incompleta o erronea compilazione dei moduli a tal fine da questo predisposti, sol che sia chiaro il suo oggetto, in modo che possa essere avviato l'iter amministrativo.
3 Tanto è stato confermato anche dalla Suprema Corte con ordinanza n. 17159/2024: “Nel sistema delineato dall'art. 443 cod. proc. civ. e dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, la domanda giudiziale è improponibile soltanto allorché difetti in radice la previa presentazione dell'istanza amministrativa. Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge. Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24 Cost.,
ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira:
il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso.
Coglie, dunque, nel segno la censura, nell'evidenziare che la legge non sancisce ex professo
l'improponibilità in ogni ipotesi d'irregolarità nella trasmissione dell'istanza e a tal fine non considera tamquam non esset un'istanza, sol perché trasmessa in modo irregolare.”
Ne consegue che il Tribunale ha errato nel predicare in termini indiscriminati l'inesistenza giuridica dell'istanza trasmessa con modalità difformi da quelle individuate dall , CP_1
CP_ CP_ dovendosi, invece, ritenere che la pec del 31.8.2017, inoltrata all dal patronato sia, in ogni caso, idonea a garantire la sua piena conoscenza da parte dell' che l'ha CP_1
ricevuta, essendo ben chiari l'oggetto e le parti.
CP_ Va pertanto disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall' e ritenersi la domanda giudiziale proponibile.
Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto, per un verso che non è in contestazione la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'erogazione della prestazione previdenziale e per altro verso che la parte appellante ha documentato l'impossibilità del datore di lavoro a procedere all'anticipazione del relativo pagamento, la domanda deve essere accolta.
CP_ La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' per entrambi i gradi di giudizio nei termini di cui al dispositivo.
4
P.Q.M.
CP_ 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, condanna l' al pagamento diretto in favore di degli assegni per nucleo familiare per Parte_1
il periodo dal 5.1.2015 al 16.5.2016, oltre accessori come per legge;
2) condanna l'appellato al pagamento di €. 1.300,00 per il primo grado e in €. 1.900,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, in favore dell'appellante con distrazione al suo difensore avv. Eliana Ungaro, anticipante.
Taranto, 22.1.2025
Il Consigliere Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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