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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1287/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1287/2015 R.G. pendente tra:
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
Rappresentanti e difesi dall'avv. Michele Roccisano, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parti opponenti-
E
Controparte_1
(P.IV ) rappresentata e difesa dall'avv. Simone Lo
[...] P.IVA_1
Schiavo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parte opposta principale-
Nonché
, con socio unico, rappresentata e difesa dall'avv. Colomba De Simone. CP_2
, per Parte_3
mezzo della procuratrice speciale in persona del legale rappresentante Parte_4
p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Calabresi disgiuntamente all'avv. Elisa Gaboardi. (P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_5 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Sardi Renato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti.
- Parti intervenute-
ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato in data 15 settembre 2015, i Sig.ri nato a Parte_6
Gerocarne il 07.07.1952 e nata a [...] il [...], proponevano opposizione Parte_2 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 197/2015 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento n. 782/2015 RG in data 27.06.2015, chiedendo quanto segue:
a. Revocare in quanto illegittimo e nullo l'opposto decreto ingiuntivo;
b. Dichiarare e statuire la nullità del Contratto di C/C quanto alla clausola relativa agli interessi “come su piazza” e dichiarare che, in ogni caso, sono dovuti dagli opponenti
i soli interessi legali e senza capitalizzazione;
Pa c. Condannare la banca a ripetere a favore dell'opponente il saldo positivo a suo favore, applicati i soli interessi legali, senza capitalizzazione, ed escludendo oneri, spese e commissioni indebite;
d. In caso di accertato superamento del tasso soglia, in esito alla già richiesta CT contabile, dichiarare e statuire che nulla è dovuto da parte degli opponenti, condannando la a restituire l'indebito e condannarla al risarcimento dei danni Pt_5 da valutarsi in via equitativa.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la
[...]
, in persona del l.r.p.t., impugnando e contestando Controparte_3 tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto da parte attrice chiedendo:
a. In via preliminare, considerato che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta
e che il credito opposto è certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss, voglia l'Ill.mo Giudice adito concedere, ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 197/2015 RG 782/2015, emesso dal Tribunale di Vibo
Valentia nella persona del Giudice Dott.ssa Rizzi Emanuela;
b. Nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare tutte le eccezioni formulate dalle ordinarie parti opponenti in quanto illegittime, inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate nonché temerarie, e pertanto confermare in toto il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 197/2015, RG 782/2015, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nella persona del Giudice Dott.ssa Rizzi Emanuela;
c. In via istruttoria, considerato che il credito è stato già provato documentalmente nella fase monitoria nonché nella sua certezza, liquidità ed esigibilità si evince chiaramente dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opposta, voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare la richiesta di CT contabile alla quale ci si oppone sin d'ora considerato il carattere meramente dilatorio ed esplorativo della richiesta istruttoria formulata da controparte, vertente su circostanze non contestate e già provate documentalmente.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio per CP_2 T_
, facendo presente che: “in virtù di contratto stipulato inter partes in data 29.12.2015 ai
[...] sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli art. 1 e 4 della Legge 130 del 1999 (legge sulla cartolarizzazione), la
[...]
, con sede legale in Vibo Valentia, via Controparte_3
Dante Alighieri snc, partita IVA n. ha ceduto in favore di un P.IVA_1 Parte_3 portafoglio di crediti identificabile secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, parte II, n.12 del 28.01.2016.”
In data 17 dicembre 2015 veniva celebrata la prima udienza, all'esito della quale il Tribunale si riservava in merito alle richieste formulate dalle parti. Il Tribunale, in data 23 dicembre 2015, a scioglimento della riserva assunta in data 16 dicembre 2015, concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 197/2015 nei soli confronti di rigettava la richiesta di Parte_2 concessione della provvisoria esecuzione nei riguardi di;
assegnava alle parti Parte_6 il termine di quindici giorni, a decorrere dal 4 gennaio 2016 compreso, per procedere alla mediazione obbligatoria. All'udienza del 13 ottobre 2016, il Giudicante concedeva i termini di cui all'art. 183 co
6 c.p.c; all'udienza del 16 ottobre 2020 il Tribunale confermava le precedenti statuizioni in merito al rigetto della richiesta di CT (ordinanza e verbale del 15 Novembre 2019). In data 03 aprile 2019 con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio
[...]
, per mezzo della procuratrice speciale Parte_3
In data 9 Gennaio 2025 quale procuratrice speciale di Parte_4 Parte_5 si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c.. In data 12 giugno 2025 la causa vedeva Parte_3 il suo esordio e le parti precisavano le conclusioni ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c. Preliminarmente, si ritiene opportuno dover applicare il principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n.
24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006).
Pertanto, è opportuno porre l'attenzione alla genesi del rapporto che si è instaurato tra le parti.
L'art. 1813 c.c. definisce il contratto di mutuo stabilendo che: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Invero, ai sensi dell'art. 1823 c.c.
“Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato”.
Orbene, nel caso che ci occupa, parte opponente stipulava con parte opposta sia contratti di conto corrente che di mutuo, e più nel dettaglio:
Contr a) In data 14.03.1996 stipulava con la di , oggi BB del Vibonese, di contratto CP_1 di conto corrente n. 765/01; Pa b) In data 18.06.2002 veniva stipulato contratto di mutuo fondiario n. 32074 tra il Sig. , Contr la di lui coniuge , e la per la somma di euro 100,000.00; Parte_2 CP_1
c) In data 12.03.2010 parte opponente stipulava con parte opposta un contratto di mutuo chirografario a medio termine n. 31368 per un importo di euro 25.000,00, rilasciando contestualmente un titolo cambiario di euro 29.182,00; Pa d) In data 09.08.2011 il Sig. , in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta
[...]
”, con l'intervento della Società “Euro Ingros S.a.s. di Idà Lorenzo”, quale parte Pt_6
Contr datrice di ipoteca, stipulava con la del un contratto di apertura di credito CP_1 in conto corrente, ricevendo la somma di euro 140.000,00; Pa e) In data 15.12.2011 il Sig. , in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta
[...]
” stipulava con parte opposta un contratto di mutuo chirografario n. 31849 di euro Pt_6
35.000, 00; f) In data 23.02.2012 veniva stipulato tra le parti un contratto di mutuo chirografario n.
31873 di euro 60.000,00.
La Sig.ra a garanzia dei debiti di parte opponente rilasciava a parte opposta Controparte_4 fideiussione omnibus per un importo di 120.000,00 euro. È fideiussore, come espressamente previsto dall'art. 1936 c.c., colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Nel caso di specie, parte opponente lamenta l'omessa indicazione dei tassi di interesse nel conto corrente n. 765/01 nonché la nullità della capitalizzazione operata dalla banca.
L'art. 1284 c.c. definisce i tassi di interessi che vengono pattuiti in contratto, stabilendo che: “il saggio di interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il
15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”. Di talché, le parti possono convenire tassi di interesse differenti, superiori o maggiori, rispetto quanto determinato dal Ministero del Tesoro. Tali interessi, devono essere pattuiti ed accettati per iscritto dalle parti del contratto.
Secondo ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr: Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 96 del 4 gennaio 2022)”. Indi, la convenzione relativa agli interessi può essere oggetto anche di una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito. E' ammissibile la determinazione dei tassi con un riferimento "per relationem" all'esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello.
Nel caso per cui trattasi, non si rinviene alcuna violazione di norme imperative da parte di parte opposta, né una rilevante asimmetria tre le posizioni dei contraenti a favore della mutuataria, trattandosi di pattuizioni che valgono a determinare la misura degli interessi corrispettivi con modalità chiare e determinate.
Ne discende, quindi, che la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che sono determinate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona della Dott.ssa Tiziana Macrì, così decide:
RIGETTA la richiesta di parte opponente;
DICHIARA il Decreto ingiuntivo n. 197/2015 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento n. 782/2015 RG esecutivo;
CONDANNA parte soccombente alle spese di lite che si quantificano in euro 4.380,35, oltre IVA,
C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, distratte in favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, li 16.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1287/2015 R.G. pendente tra:
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
Rappresentanti e difesi dall'avv. Michele Roccisano, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parti opponenti-
E
Controparte_1
(P.IV ) rappresentata e difesa dall'avv. Simone Lo
[...] P.IVA_1
Schiavo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parte opposta principale-
Nonché
, con socio unico, rappresentata e difesa dall'avv. Colomba De Simone. CP_2
, per Parte_3
mezzo della procuratrice speciale in persona del legale rappresentante Parte_4
p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Calabresi disgiuntamente all'avv. Elisa Gaboardi. (P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_5 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Sardi Renato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti.
- Parti intervenute-
ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato in data 15 settembre 2015, i Sig.ri nato a Parte_6
Gerocarne il 07.07.1952 e nata a [...] il [...], proponevano opposizione Parte_2 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 197/2015 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento n. 782/2015 RG in data 27.06.2015, chiedendo quanto segue:
a. Revocare in quanto illegittimo e nullo l'opposto decreto ingiuntivo;
b. Dichiarare e statuire la nullità del Contratto di C/C quanto alla clausola relativa agli interessi “come su piazza” e dichiarare che, in ogni caso, sono dovuti dagli opponenti
i soli interessi legali e senza capitalizzazione;
Pa c. Condannare la banca a ripetere a favore dell'opponente il saldo positivo a suo favore, applicati i soli interessi legali, senza capitalizzazione, ed escludendo oneri, spese e commissioni indebite;
d. In caso di accertato superamento del tasso soglia, in esito alla già richiesta CT contabile, dichiarare e statuire che nulla è dovuto da parte degli opponenti, condannando la a restituire l'indebito e condannarla al risarcimento dei danni Pt_5 da valutarsi in via equitativa.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la
[...]
, in persona del l.r.p.t., impugnando e contestando Controparte_3 tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto da parte attrice chiedendo:
a. In via preliminare, considerato che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta
e che il credito opposto è certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss, voglia l'Ill.mo Giudice adito concedere, ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 197/2015 RG 782/2015, emesso dal Tribunale di Vibo
Valentia nella persona del Giudice Dott.ssa Rizzi Emanuela;
b. Nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare tutte le eccezioni formulate dalle ordinarie parti opponenti in quanto illegittime, inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate nonché temerarie, e pertanto confermare in toto il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 197/2015, RG 782/2015, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nella persona del Giudice Dott.ssa Rizzi Emanuela;
c. In via istruttoria, considerato che il credito è stato già provato documentalmente nella fase monitoria nonché nella sua certezza, liquidità ed esigibilità si evince chiaramente dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opposta, voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare la richiesta di CT contabile alla quale ci si oppone sin d'ora considerato il carattere meramente dilatorio ed esplorativo della richiesta istruttoria formulata da controparte, vertente su circostanze non contestate e già provate documentalmente.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio per CP_2 T_
, facendo presente che: “in virtù di contratto stipulato inter partes in data 29.12.2015 ai
[...] sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli art. 1 e 4 della Legge 130 del 1999 (legge sulla cartolarizzazione), la
[...]
, con sede legale in Vibo Valentia, via Controparte_3
Dante Alighieri snc, partita IVA n. ha ceduto in favore di un P.IVA_1 Parte_3 portafoglio di crediti identificabile secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, parte II, n.12 del 28.01.2016.”
In data 17 dicembre 2015 veniva celebrata la prima udienza, all'esito della quale il Tribunale si riservava in merito alle richieste formulate dalle parti. Il Tribunale, in data 23 dicembre 2015, a scioglimento della riserva assunta in data 16 dicembre 2015, concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 197/2015 nei soli confronti di rigettava la richiesta di Parte_2 concessione della provvisoria esecuzione nei riguardi di;
assegnava alle parti Parte_6 il termine di quindici giorni, a decorrere dal 4 gennaio 2016 compreso, per procedere alla mediazione obbligatoria. All'udienza del 13 ottobre 2016, il Giudicante concedeva i termini di cui all'art. 183 co
6 c.p.c; all'udienza del 16 ottobre 2020 il Tribunale confermava le precedenti statuizioni in merito al rigetto della richiesta di CT (ordinanza e verbale del 15 Novembre 2019). In data 03 aprile 2019 con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio
[...]
, per mezzo della procuratrice speciale Parte_3
In data 9 Gennaio 2025 quale procuratrice speciale di Parte_4 Parte_5 si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c.. In data 12 giugno 2025 la causa vedeva Parte_3 il suo esordio e le parti precisavano le conclusioni ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c. Preliminarmente, si ritiene opportuno dover applicare il principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n.
24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006).
Pertanto, è opportuno porre l'attenzione alla genesi del rapporto che si è instaurato tra le parti.
L'art. 1813 c.c. definisce il contratto di mutuo stabilendo che: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Invero, ai sensi dell'art. 1823 c.c.
“Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato”.
Orbene, nel caso che ci occupa, parte opponente stipulava con parte opposta sia contratti di conto corrente che di mutuo, e più nel dettaglio:
Contr a) In data 14.03.1996 stipulava con la di , oggi BB del Vibonese, di contratto CP_1 di conto corrente n. 765/01; Pa b) In data 18.06.2002 veniva stipulato contratto di mutuo fondiario n. 32074 tra il Sig. , Contr la di lui coniuge , e la per la somma di euro 100,000.00; Parte_2 CP_1
c) In data 12.03.2010 parte opponente stipulava con parte opposta un contratto di mutuo chirografario a medio termine n. 31368 per un importo di euro 25.000,00, rilasciando contestualmente un titolo cambiario di euro 29.182,00; Pa d) In data 09.08.2011 il Sig. , in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta
[...]
”, con l'intervento della Società “Euro Ingros S.a.s. di Idà Lorenzo”, quale parte Pt_6
Contr datrice di ipoteca, stipulava con la del un contratto di apertura di credito CP_1 in conto corrente, ricevendo la somma di euro 140.000,00; Pa e) In data 15.12.2011 il Sig. , in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta
[...]
” stipulava con parte opposta un contratto di mutuo chirografario n. 31849 di euro Pt_6
35.000, 00; f) In data 23.02.2012 veniva stipulato tra le parti un contratto di mutuo chirografario n.
31873 di euro 60.000,00.
La Sig.ra a garanzia dei debiti di parte opponente rilasciava a parte opposta Controparte_4 fideiussione omnibus per un importo di 120.000,00 euro. È fideiussore, come espressamente previsto dall'art. 1936 c.c., colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Nel caso di specie, parte opponente lamenta l'omessa indicazione dei tassi di interesse nel conto corrente n. 765/01 nonché la nullità della capitalizzazione operata dalla banca.
L'art. 1284 c.c. definisce i tassi di interessi che vengono pattuiti in contratto, stabilendo che: “il saggio di interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il
15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”. Di talché, le parti possono convenire tassi di interesse differenti, superiori o maggiori, rispetto quanto determinato dal Ministero del Tesoro. Tali interessi, devono essere pattuiti ed accettati per iscritto dalle parti del contratto.
Secondo ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr: Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 96 del 4 gennaio 2022)”. Indi, la convenzione relativa agli interessi può essere oggetto anche di una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito. E' ammissibile la determinazione dei tassi con un riferimento "per relationem" all'esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello.
Nel caso per cui trattasi, non si rinviene alcuna violazione di norme imperative da parte di parte opposta, né una rilevante asimmetria tre le posizioni dei contraenti a favore della mutuataria, trattandosi di pattuizioni che valgono a determinare la misura degli interessi corrispettivi con modalità chiare e determinate.
Ne discende, quindi, che la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che sono determinate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona della Dott.ssa Tiziana Macrì, così decide:
RIGETTA la richiesta di parte opponente;
DICHIARA il Decreto ingiuntivo n. 197/2015 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento n. 782/2015 RG esecutivo;
CONDANNA parte soccombente alle spese di lite che si quantificano in euro 4.380,35, oltre IVA,
C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, distratte in favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, li 16.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì