TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/11/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. P. Fugallo
in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Lesione personale
Promossa:
DA
, nato a [...] il 16.pl. 1940, Parte_1
C.F. CodiceFiscale_1
con gli Avv.ti Fortunata Garofalo, e Massimo Romano
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ester e Gabriele Melfi
CONVENUTA
Contro
cod. fise. CP_2 C.F._2
CONVENUTO contumac
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATRTICE
“Piaccia” all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda attrice: A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. CP_2 , conducente e proprietario dell'autovettura Toyota Avensis SW
[...] targata CG150WB, in ordine alla produzione del sinistro in premessa, avvenuto in Siracusa giorno 01.04.2018, alle ore 10.35 circa, lungo Corso
Gelone, all'altezza dell'incrocio che interseca il Corso Gelone, il Viale
Teracati, il Viale Teocrito ed il Viale Augusto;
B) per l'effetto, ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., condannare il sig. CP_2 proprietario dell'autovettura Toyota Avensis SW targata CG150WB, in solido con la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti personali e materiali, patrimoniali e non, conseguenti alle lesioni subite dal sig. quantificati nell'importo complessivo Parte_1 di Euro 62.720,40 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale
(composto dalle voci descrittive di “danno biologico” e “danno morale”) nonché spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) condannare la società convenuta in solido con il sig. Controparte_3 CP_2
al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa.
[...]
CONVENUTA ASSICURAZIONE “Piaccia”
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si chiede che il Tribunale voglia rigettare integralmente la domanda attorea per insussistenza della responsabilità del conducente ovvero, in subordine, CP_2 riconoscere il concorso colposo dell'attore nella misura dell'80%, con riduzione proporzionale del risarcimento eventualmente riconoscibile.
Vinte le spese. Salvo ogni diritto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 01.04.2018, alle ore 10.35 circa l'attore Parte_1 mentre percorreva Corso Gelone in Siracusa, nell'attraversare, , veniva investito dall'autovettura Toyota Avensis targata CG150WB, condotta e di proprietà di Precisamente, si trovava CP_2 Parte_1 in Siracusa, presso l'incrocio che interseca il Corso Gelone, il Viale
Teracati, il Viale Teocrito ed il Viale Augusto: l'attore era posizionato sul passaggio pedonale “lato Corso Gelone” di detto incrocio (altezza ex negozio “Canadian Fur”), direzione da Viale Teocrito verso Viale Augusto.
Non appena il semaforo consentiva il passaggio ai pedoni, l'attore iniziava l'attraversamento della strada, superava la prima carreggiata in presenza di auto ferme alla propria sinistra (che avevano il semaforo rosso), e percorreva quasi interamente la seconda carreggiata adibita al traffico proveniente dalla propria destra. Giunto in prossimità del marciapiede, veniva però investito dall'autovettura Toyota Avensis targata CG150WB, condotta da che proveniva dalla destra CP_2 rispetto alla direzione di marcia del pedone. Il conducente dell'autovettura non si avvedeva della presenza del pedone sulla carreggiata, lo colpiva in pieno, lo sbalzava in avanti e lo gettava a terra. A causa dell'impatto cadeva rovinosamente a Parte_1 terra e subito soccorso con l'intervento del 118 dai medici che lo ebbero in cura veniva diagnosticata:“Trauma con piccolo focolaio emorragico frontomesiale destro.
Ferita lacerocontusa regione parietale destra. Ipercolesterolemia.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento, oggi è causa al fine di ottenere l'attore dai convenuti, il ristoro dei danni subìti.
Si costituiva solo la Compagnia che contestava in toto la domanda attribuendo la responsabilità dell'evento lesivo alla negligenza dello stesso danneggiato, o al più il concorso del medesimo.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali, CTU MdL
e conclusa l'istruttoria, all'udienza del 17.06.2025 veniva posto in decisione ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti spirati i termini di legge per come concessi.
Tanto premesso.
La Cassazione rammenta che il conducente va esente da responsabilità se la condotta del pedone investito configura causa eccezionale, atipica e imprevedibile.
Occorre rammentare che l'art. 190 del Codice della Strada, impone ai pedoni di circolare su marciapiedi, banchine, viali e altri spazi per essi predisposti oppure, se questi manchino o siano ingombri, interrotti o insufficienti, dovranno circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, anche fuori dai centri abitati.).
Inoltre, i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi e quando questi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni e sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità.
La presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana.
Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza
Quindi è sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro.
Occorre rilevare che l'istruttoria svolta è stata contraddittoria ed insufficiente ad accertare con certezza la dinamica dell'incidente.
Infatti i testi escussi hanno confermato la dinamica dei propri intimanti e ciò rendendoli inattendibili.
Dall'esame del compendio fotografico si può evincere che l'auto investitrice era ben lontana dalle strisce e di sbieco rispetto l'asse della corsia di marcia, ciò fa verosimilmente presumere ad un tentativo della vettura di evitare il pedone che provenendo da corso Gelone
(negozio ex Canadian Fur)usava la aiuola spartitraffico per attraversare e dirigersi verso il marciapiede opposto (lato Teatro Greco) allorchè non riuscendo in tempo utile a completare l'attraversamento, veniva attinto dalla vettura che con semaforo verde attraversava l'incrocio imboccando
C.so Gelone con direzione verso AO SI. D'altronde i punti di contatto tra la parte anteriore destra della vettura e il lato destro del corpo del danneggiato confermano la suddetta dinamica, anche avvalorata dalla circostanza che la vettura, come detto, era in posizione di quiete ben oltre le strisce pedonali (cfr. foto),
Dunque, il danneggiato passando attraverso la aiuola spartitraffico per poi sbucare sull'altra corsia, si poneva volontariamente in una situazione di pericolo, decidendo di non usare le strisce pedonali esistenti nella prossimità
Pertanto, la responsabilità è da attribuire nella misura dell'80 % al pedone che si è posto come ostacolo improvviso ed imprevedibile;
e il 20% al conducente che comunque ha tentato una manovra salvifica frenando il veicolo.
Accertato l'An in ordine al quantum debeatur soccorre la CTU espletata con la quale il professionista ha cosi concluso:
“A seguito dell'evento traumatico patito, il danno biologico può oggi valutarsi pari al 12%. Relativamente ai traumi cranici, le linee guida invitano a valutare quanto esitato al trauma sia a carico della componente ossea, sia a carico del tessuto cerebrale. In altre parole, il valutatore viene invitato a verificare se vi siano deformazioni, perdite anatomiche, mancate guarigioni del cranio in toto, ovvero se vi siano conseguenze neurologiche/psichiatriche dovute a qualche lesione cerebrale. Dall'esame della documentazione medica in fascicolo, risulta che il caso clinico è stato gestito in modo ottimale, testimoniato infatti dalla assenza di deficit neurologici di qualsivoglia natura legati a qualche lesione cerebrale non più emendabile. Da quanto si evince dalla documentazione, non vi sono state lesioni del parenchima cerebrale, e gli interventi terapeutici hanno evitato che anche un ematoma subdurale potesse darne.
Circa la temporanea invalidità, si può ritenere che il ricorrente abbia sofferto di una ITA pari a giorni 60
(sessanta), e di una ITP al 50% pari a giorni 90 (novanta). La valutazione scaturisce dal calcolo dei giorni di ricovero e dei tempi di guarigione e terapia indicati sulla documentazione medica.
Circa le spese mediche, i trattamenti sanitari sono stati tutti eseguiti in strutture pubbliche e convenzionate. Non sono presenti in fascicolo pagamenti di tickets.
Non si prevedono per il futuro altre spese mediche da sostenere, visto che gli esiti attuali sono stabilizzati, non emendabili, non bisognevoli di altri interventi terapeutici” Conseguentemente in applicazione delle Tabelle di Milano il danno risarcibile ammonta :
Età del danneggiato alla data del sinistro 78 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 21.047,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.940,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno
€ 36.832,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00
Totale danno biologico temporaneo € 12.075,00
Totale generale: € 39.015,00
Detta somma sarà ridotta dell'80% per effetto del prevalente concorso di colpa
dell'attore.
In ordine alle spese di lite, restano a carico dell'attore definitivamente le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento, compensate per il resto, in ragione del concorso di colpa di entrambe le parti
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo
Dichiara la contumacia di . CP_2
Condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire a per quanto in Parte_1 parte motiva la somma di 39.015,00 ridotta dell'80% per effetto del prevalente concorso di colpa dell'attore.
Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
In ordine alle spese di lite, restano definitivamente in capo all'attore le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento;
compensate per il resto in ragione del concorso di colpa
Così deciso
Siracusa 06.11.2025
Il G.I.
Dr.ssa P. Fugallo