Articolo 553 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 565 bisArticolo 570
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23 giugno 2023
Art. 553. Spese di natura riservata 1. Per sopperire alle spese di natura riservata e' assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa ((e alla Direzione nazionale degli armamenti)) , agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio. Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo e' disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
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