Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 7243/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanni Parte_1
Moretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pomigliano D'Arco (NA), via
Principe di Piemonte n. 245;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Guillot Vittorio,
Lauri Giuseppe, Maione Raffaele, Napolitano Annibale, Ruggiero Marina, Salemme IO, RI
Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto assegnare termine per la proposizione dell'istanza per accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento di uno stato di invalidità civile compreso dal 46% al 73% ai fini dell'iscrizione al Collocamento mirato CP_ come richiesto dalla presente domanda.
2. Condannare, altresì, l pagamento di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA, nonché rimborso forfettario spese generali del presente giudizio, con attribuzione.
PER L' : - IN VIA PRELIMINARE, dichiarare il ricorso improponibile, nullo, inammissibile CP_1 per i motivi tutti di cui sopra;
- IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna del/i ricorrente/ricorrenti alle spese di giudizio, diritti ed onorari come per legge, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis c.p.c., novellato dagli artt. 4, comma 42, e 36 della legge n. 183 12/11/2011. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.12.2023, la ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver presentato in data 12.12.2022 domanda per il riconoscimento dei benefici economici previsti dalla legge in materia di invalidità civile, nonché come persona affetta da disabilità ai sensi della L. n. 104/1992 e richiesta di iscrizione al collocamento mirato, previo accertamento del requisito sanitario;
- che, stante la mancata convocazione a visita, aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.;
- che, tuttavia, la domanda finalizzata al riconoscimento di percentuale idonea all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato era stata dichiarata inammissibile.
Premesso di essere affetta da un quadro patologico tale da determinare la sussistenza di un grado di invalidità pari o superiore al 46%, necessario ai fini dell'iscrizione al collocamento mirato, sosteneva, richiamando all'uopo giurisprudenza di merito e di legittimità, che la domanda giudiziale introdotta con il rito ex art. 445 bis c.p.c. era stata erroneamente dichiarata inammissibile, posto che il procedimento per a.t.p.o. avrebbe potuto avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario anche per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di assegnare termine ex art. 445 bis comma 2 c.p.c. per la proposizione CP_1 dell'istanza per accertamento tecnico preventivo per l'accertamento di un grado di invalidità non inferiore al 46% ai fini dell'iscrizione al Collocamento mirato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Come enucleato nella parte in fatto, la ricorrente propone giudizio ex art. 442 c.p.c. a seguito di declaratoria di (parziale) inammissibilità, da parte di altro Giudice, del ricorso di a.t.p.o. limitatamente alla domanda tesa all'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, con la peculiarità che l'odierno giudizio non afferisce il merito e, dunque, la sussistenza delle relative condizioni per l'iscrizione, posto che la parte, a mezzo del suo procuratore, chiede preliminarmente di dichiarare l'ammissibilità dello speciale procedimento ex art. 445 bis c.p.c. anche laddove si controverte di iscrizione nelle liste del collocamento mirato e, per l'effetto, l'assegnazione del termine ex art. 445 bis comma 2 c.p.c. per la proposizione della relativa istanza.
Così chiariti i termini della questione, si osserva che la domanda di parte si fonda su una fuorviante interpretazione di alcune pronunzie della Suprema Corte dallo stesso citate o prodotte
(cfr. Cass. ord. del 02.01.2023 che richiama Cass. sent. n. 10753/2022).
È opportuno muovere da tali pronunzie.
La Suprema Corte, con ordinanza depositata in data 02.01.2023, ha affermato che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto” (Cass. n. 10753/22).
Nella specie, dall'esame degli atti processuali, risulta che il ricorrente, dopo aver proposto ricorso per ATP avverso il rigetto della domanda amministrativa per il riconoscimento del proprio stato invalidante, presupposto del diritto a ricevere le provvidenze di cui alla pensione di invalidità
(art. 2 della legge n. 118/71), impugnava con ricorso ex artt. 442 e ss. c.p.c. la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per ATP per intervenuta decadenza per la proposizione della domanda giudiziale, posto che “l'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5338/14), non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza”. Ne discende che al provvedimento che ha reputato precluso l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta
l'incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, posto che la parte interessata potrà promuovere il ricorso nel merito, richiedendo al giudice adito, ritenuta
l'inapplicabilità al caso di specie della normativa che ha introdotto il termine semestrale di decadenza, che assegni termine per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico (cfr. Cass. n. 5338 cit.). Al contempo, qualora il giudice del merito, condividendo la valutazione di intervenuta decadenza, non dia corso a tale incombente e dichiari l'inammissibilità della domanda, la relativa pronuncia sarà censurabile con gli ordinari mezzi d'impugnazione.
Pertanto, la Corte d'appello ha errato nel ritenere che il ricorrente avesse proposto un ricorso ex pacificamente art. 445 bis comma 6 c.p.c., non appellabile e non invece un ricorso ordinario ex art. 442 e ss. c.p.c. che è censurabile secondo gli ordinari mezzi d'impugnazione.”.
Dunque, secondo la prospettazione attorea, posto che non è stato espletato l'a.t.p.o. perché la domanda (in parte qua) è stata dichiarata inammissibile, allora, una volta ritenuto che oggetto di tale procedimento possa essere anche l'accertamento del requisito sanitario per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, il giudice dovrà concedere termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza ex art. 445 bis c.p.c..
L'assunto, come detto, non è condivisibile.
3. In primis, si rileva come tale impostazione contrasti con la lettera del comma 2 dell'art. 445 bis c.p.c..
La norma – premesso che l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di accertamento dello stato di invalidità – prevede, poi, che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
Dunque, la concessione del termine di 15 giorni è prevista nel caso in cui l'istanza ex art. 445 bis comma 1 c.p.c. non sia stata affatto presentata (oppure che il procedimento non sia ancora concluso).
È evidente che l'ipotesi normativa non comprende la diversa fattispecie in cui l'istanza è stata presentata, ma il procedimento si è concluso con una pronunzia di mero rito in quanto la domanda è stata dichiarata inammissibile, improcedibile o improponibile.
Ed invero, deve richiamarsi quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8932/2015 dove, pur richiamando e confermando l'orientamento espresso nella sentenza n. 5338/2014
(richiamata dal precedente richiamato dalla difesa attrice), ha effettuato importanti precisazioni.
Nella pronunzia del 2015 si legge, per quanto di interesse, che: “l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medicolegale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario.
4.11. Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p..
4.12. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato. (…)”.
Sulla scorta di tali rilievi, i giudici di legittimità esaminano “il caso, che qui ricorre, in cui il giudice dell'a.t.p.o. abbia dichiarato, all'esito dell'esame sommario sopra individuato,
l'inammissibilità del ricorso.
6.1. Questa Corte con la sentenza n. 5338 del 2014 ha affrontato una fattispecie analoga a quella in esame, nella quale il ricorso ex art. 111 Cost., era stato proposto avverso un'ordinanza di inammissibilità dell dichiarata dal Tribunale per l'intervenuta decadenza semestrale del CP_2
D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42, convertito in L. n. 326 del 2003. Nella motivazione ha premesso che il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 1245/2004; Cass., nn.
12115/2006; 15949/2011). Ha quindi rilevato che l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva di natura sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso nel merito.
6.2. A tale soluzione occorre dare continuità, dovendosi quindi escludere la ricorribilità ex art.
111 Cost., dell'ordinanza di inammissibilità, in difetto dei relativi presupposti.
6.3. Si deve però precisare che la finalità acceleratoria e deflativa perseguita con
l'introduzione del procedimento in questione impone di ritenere che la pronuncia che, all'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, concluda il giudizio per in rito, senza il CP_2 seguito previsto dall'art. 445 bis c.p.c., soddisfi comunque nel giudizio di merito la condizione di procedibilità prevista dal comma 2 della disposizione, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, in quella sede dovrà pertanto procedersi secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, ove richiesto, senza alcun rilievo di improcedibilità.”
(così Cass. civ., sez. lav., 05/05/2015, n. 8932).
3.1. Come chiarito dalla richiamata sentenza, laddove il procedimento di a.t.p.o. si concluda, come nel caso di specie, con una pronunzia di mero rito che impedisce di dare seguito all'accertamento tecnico medico-legale, la parte ben può istaurare il giudizio di merito in ordine alla sussistenza del diritto alla prestazione assistenziale (o previdenziale) nelle forme ordinarie, senza che vi sia alcun ostacolo in termini di procedibilità della domanda, posto che la relativa condizione
è stata soddisfatta con la presentazione dell'istanza ex art. 445 bis c.p.c., pur tuttavia dichiarata inammissibile (o improcedibile o improponibile).
Pertanto, l'odierno giudizio avrebbe dovuto avere ad oggetto la sussistenza delle condizioni, anche sanitarie, del diritto all'iscrizione della ricorrente nelle liste per il collocamento mirato, e non certamente la legittimità del provvedimento di inammissibilità dell'istanza ex art. 445 bis c.p.c. pronunciato dal G.o.p. con richiesta di assegnazione di un termine per la ripresentazione della predetta istanza.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda giudiziale proposta nell'odierno giudizio tesa, come detto, non all'accertamento del diritto, bensì all'assegnazione del termine per introdurre (nuovamente) il giudizio di a.t.p.o. è inammissibile o, comunque, nulla per difetto di petitum (mediato).
4. La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Dichiara il ricorso inammissibile;
• Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 19/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno