Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1269/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 07/07/2022 al numero 1269 /2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1153/2022 emessa dal
Tribunale di FIRENZE il 7.4.2022, pendente fra rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
e dagli avv.ti TOZZI IACOPO ( ) e BONI GUIDO C.F._2
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._4 presente procedimento dagli avv.ti PAGNI ILARIA ( ) e C.F._5
SORESINA GHERARDO ( ed elettivamente domiciliato C.F._6 presso lo studio del secondo, giusta procura in atti;
AVV. ( ), quale curatore speciale del de Controparte_2 C.F._7 cuius ( ), rappresentato e difeso dalla Persona_1 C.F._8 medesima Avv. presso il cui studio è elettivamente domiciliato, Controparte_2 giusta procura in atti;
1
( ), rappresentato e difeso dalla
[...] C.F._9 medesima Avv. presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta CP_3 procura in atti;
PARTI APPELLATE
PG
INTERVENUTO
sulle seguenti conclusioni:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma Parte_1 della impugnata sentenza e in accoglimento delle ragioni della odierna appellante, che in questa sede integralmente richiama anche i propri scritti di primo grado, previa sospensione degli effetti pregiudizievoli della sentenza medesima:
- respingere le domande tutte formulate da nel giudizio di primo Controparte_1 grado innanzi al Tribunale di Firenze, RG. 1339/2019 e per l'effetto dichiarare valido ed efficace il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio effettuato dal defunto con atto pubblico a rogito Notaio in Persona_1 Persona_3 data 17.7.2013 (rep. 2387, racc. 1168) ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione a margine dell'atto di nascita di
[...]
Persona_4
- in ogni caso, in quanto indispensabile per una retta decisione, voglia accogliere tutte le richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, comma 6 sub. 2 e 3 intendendosi qui integralmente trascritte nonché l'accoglimento di tutte le richieste istruttorie formulate dal Curatore del minore e nell'interesse dello stesso nelle memorie ex art. 183 comma 6 sub. 2 e 3;
- con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio, anche ex art. 96 c.p.c”
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze Controparte_1 respingere integralmente l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In via di appello incidentale condizionato al denegato accoglimento dell'appello principale con riferimento al profilo psicologico del minore (secondo motivo di appello), si chiede all'Ecc.ma Corte d'appello, in riforma
2 della relativa parte di sentenza, di accogliere l'eccezione di inammissibilità e ordinare l'espunzione dal fascicolo del giudizio della “perizia psicologica valutativa sul minore ed annessa alla querela depositata presso la Procura Persona_2 della Repubblica presso il Tribunale Penale di Firenze”, allegata come doc. 8 all'istanza di sospensione depositata dalla difesa della sig.ra in data 10 Pt_1 gennaio 2022. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per il CURATORE DEL DEFUNTO DE : “in via pregiudiziale: Per_1 _1 dichiarare la carenza di legittimazione dell'appellante a far valere in nome proprio diritti del figlio minore con ogni Persona_2 conseguenziale pronuncia di diritto;
sempre in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile e/o improcedibile ex art. 348 bis c.p.c. lo spiegato appello;
nel merito: respingere tutte le domande dell'appellante Parte_2 poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte
l'impugnata sentenza n. 1153/2022 emessa dal Tribunale di Firenze in data
07/04/2022 e pubblicata il successivo 21/04/2022 nell'ambito del procedimento
R.G. 1339/2019; in via istruttoria: disporre C.T.U. genetica volta ad accertare il rapporto di filiazione biologica fra il signor e il minore Persona_1 [...]
e ciò utilizzando per la comparazione il campione di Persona_2 sangue prelevato dal del cuius e sottoposto a sequestro in corso Persona_1 di causa dal Tribunale nell'ambito del procedimento. Il tutto con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio come per legge.”
Per il CURATORE DEL MINORE: “affinché la Corte, tenuto conto delle molteplici variabili riscontrabili nella vicenda di cui trattasi, previo riconoscimento del fatto che vi sono ragioni sufficienti per derogare al principio del favor veritatis, poiché le ragioni sono fornite dal fatto che, nel caso di specie, la perdita dello status filiationis comporterebbe un danno irreparabile per il minore e, cioè, la perdita dei diritti ereditari, pregiudizio gravissimo questo e non altrimenti contemperabile con alcun altro strumento satisfattorio, Voglia: 1) disporre affinché ia portato PE
a conoscenza delle circostanze che sottendono al procedimento in questione, prevedendo la presa in carico da parte dei Servizi Sociali assistenziali e/o sanitari competenti che lo possano accompagnare, laddove necessario, in questa rielaborazione;
2) mantenere la possibilità di continuare a portare il cognome
[...]
, elemento questo di vitale importanza ai fini della realizzazione della _1
3 identità sociale di un ragazzo della sua età; 3) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il mantenimento del suo status filiationis, in ragione del grave pregiudizio economico-patrimoniale che inevitabilmente deriverebbe al ragazzo dalla dichiarazione di inefficacia del riconoscimento effettuato dal nel 2013, non altrimenti tutelabile.” _1
Per il PG “Visti gli atti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2019 conveniva Controparte_1 in giudizio , e il curatore speciale del minore Persona_1 Parte_1
appositamente nominato dal giudice tutelare, per Persona_2 impugnare il riconoscimento che il padre , con atto pubblico in Persona_1 data 17.7.2013, aveva effettuato nei confronti di nato Persona_2 in Spagna il 22.3.2011, con il consenso della madre chiedendo di Parte_1 accertare che il minore non era figlio del . Per_1
Nelle more del giudizio, in data 29.5.2020, decedeva ed il Persona_1 processo era riassunto anche nei confronti del curatore speciale del predetto, all'uopo nominato dal giudice.
Con sentenza n. 1153/2022 pronunciata in data 7.4.2022, il Tribunale di Firenze, dichiarava inefficace per difetto di veridicità il riconoscimento effettuato da
[...]
del minore e, per l'effetto, dichiarava che Persona_1 Persona_2 quest'ultimo non era figlio di;
ordinava dunque all'Ufficiale di Persona_1
Stato civile del Comune di Viareggio di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del minore;
disponeva che il medesimo conservasse il cognome “ ”; condannava e la curatela di _1 Parte_1 [...] al pagamento delle spese processuali in favore di Persona_2 _1
e di;
infine, rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c.
[...] Persona_1 proposta dalla nei confronti di . Pt_1 Persona_1
Motivava il Tribunale nel seguente modo:
L'eccezione formulata dalla curatela del minore e da di Parte_1 inammissibilità dell'azione per carenza di legittimazione ad agire dell'attore non era fondata, sussistendo un interesse individuale meritevole di tutela, ex art. 263
c.c., di a far riconoscere che non era figlio di Controparte_1 Persona_2
4 (tanto se la avesse mentito al medesimo sulla reale Persona_1 Pt_1 paternità del bambino, tanto se questi avesse lo riconosciuto, pur sapendolo non suo) e quindi a ripristinare il proprio corretto status familiare: infatti, _1
era stato per quarant'anni l'unico figlio di e la nascita
[...] Persona_1 di un fratello, per di più dopo tanti anni, era un accadimento idoneo a modificare significativamente l'identità personale dell'attore, i rapporti personali tra padre e figlio e, potenzialmente, a creare nuovi rapporti familiari, anche a prescindere dalle implicazioni successorie.
Non vi era decadenza dall'impugnazione, poiché l'azione era stata promossa nel termine quinquennale previsto per legge: infatti, se è vero che l'annotazione del riconoscimento era avvenuta il 29.8.2013, andava considerato che l'art. 263 c.c. era stato modificato con il d. lgs. 154/13 che prevedeva, all'art. 104, co 10, la disposizione transitoria secondo la quale, nel caso di riconoscimento di un figlio annotato prima dell'entrata in vigore di tale decreto, il termine per l'impugnazione decorre dal giorno dell'entrata in vigore dello stesso, ovvero il 7.2.2014, per cui il termine quinquennale per l'impugnazione non era trascorso quando la causa era stata iscritta a ruolo, il 29.1.2019.
Non sussistevano i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., né in relazione alla causa civile volta ad ottenere la declaratoria di accertamento della falsità del testamento olografo che aveva istituito erede Controparte_1 unico universale nè in relazione al procedimento penale iniziato nei confronti del medesimo a seguito della denuncia querela di poiché le questioni Parte_1 ereditarie non erano influenti ai fini della decisione.
Neppure l'azione poteva ritenersi inammissibile per violazione dell'interesse del minore, nonostante fossero state allegate perizie di parte nelle quali si allegava: che il minore avrebbe avuto un legame profondo con il padre, che la morte del medesimo gli avrebbe determinato “un quadro ansioso-depressivo, perché egli sente e vive la perdita del signor proprio come la perdita della Persona_1 figura paterna”, che “tale quadro potrebbe evolvere in una forma psicopatologica irreversibile se si decidesse di procedere al disconoscimento di paternità di
[...]
nei confronti del minore, in quanto si troverebbe a dover Persona_1 PE affrontare un ulteriore lutto, oltre al lutto della perdita del padre”, che
“verosimilmente, il lutto della propria identità psichica, familiare, relazionale e sociale, infatti, darebbe luogo a quadri psicopatologici gravi, appartenenti all'area psicotica…..non sarebbe possibile per sentirsi sempre lo stesso Io se la PE
5 sua identità fosse annullata”: infatti, dovendo procedersi in concreto al bilanciamento tra il favor veritatis e l'interesse del minore al mantenimento dello status filiationis, andava considerato che era un minore di anni Persona_2 undici, riconosciuto da quando aveva già due anni ed era Persona_1 sempre vissuto con la madre, collocataria prevalente del figlio, il quale aveva avuto una relazione importante anche con il , che nel maggio del 2020 era _1 deceduto. Ad oggi, il ragazzo non solo aveva perso il padre ma si era anche trasferito da tempo in Spagna con la madre. Risultava così troncata la sua quotidianità con il mondo paterno, poiché il minore non risultava avere altri parenti se non quello stesso fratello che aveva agito per il suo disconoscimento e che, dunque, non pareva aver instaurato con il medesimo alcun legame affettivo significativo. In questo contesto familiare non era credibile che il ragazzo non sarebbe venuto prima o poi a conoscenza (o che non sapesse già) del fatto che il fratello contestava che fosse il suo vero padre. Al _1 Persona_1 minore, dunque, non sarebbe rimasto altro che il ricordo di una persona che, a prescindere dalla verità biologica, era stato presente nella sua vita e gli aveva voluto bene. D'altra parte, le ripercussioni negative che il disconoscimento della paternità avrebbe avuto sul minore erano dedotte in maniera del tutto generica in termini di verosimiglianza, senza ancorarle a fatti concreti e senza che fosse in alcun modo sviluppata la possibilità positiva che il minore, conoscendo la verità, potesse ricercare il possibile padre biologico, magari ancora in vita, con il quale instaurare un significativo rapporto affettivo.
Riteneva il Tribunale che solo l'intervento della madre poteva evitare conseguenze dannose sull'identità del figlio, essendo l'unica al corrente della verità dei fatti, che avrebbe potuto raccontare al minore nel modo più giusto per evitargli traumi;
in ogni caso, qualora fosse davvero il padre di , Persona_1 Persona_2 sarebbe ancora possibile effettuare il test del DNA. In caso contrario, la madre avrebbe potuto indirizzare il figlio alla ricerca del padre naturale e, dunque, a ritrovare la propria vera identità e l'affetto che il ragazzo non avrebbe più potuto avere dal , che era deceduto. _1
Nel merito, osservava il primo giudice che , quando era in vita, Persona_1 nella comparsa di risposta aveva ipotizzato in via subordinata, laddove fossero emersi fatti e circostanze rilevanti che fornissero la prova della condotta fedifraga della la possibilità di procedere all'accertamento con prove ematologiche Pt_1 della derivazione biologica del nato, ma che la e la curatela del minore Pt_1
6 avevano fortemente avversato detto accertamento, sino al punto di non far presentare davanti al CTU nominato dal giudice per l'esecuzione Persona_2 degli accertamenti. La prova certa della falsità del riconoscimento, dunque, non esisteva non perché non fosse possibile raggiungerla, posto che, dopo il decesso di il Tribunale aveva proceduto al sequestro di un campione Persona_1 ematico per eseguire l'esame del DNA, ma soltanto a causa della condotta ostativa della madre del minore e del suo curatore speciale.
D'altra parte, sussistevano delle legittime ragioni che inducevano a dubitare della filiazione naturale: innanzitutto, la relazione tra il e la sarebbe _1 Pt_1 durata dal 2010 al 2012 e non era stato spiegato perché il avesse _1 proceduto al riconoscimento del minore solo nel 2013, quando la relazione con la era già terminata. In secondo luogo, non era soltanto Pt_1 Controparte_1 ad affermare di aver saputo dalla che non era figlio di Pt_1 Persona_2 suo padre, poiché anche la teste , sulla cui attendibilità nessuno aveva Tes_1 sollevato questioni, aveva affermato di aver sentito la dichiarare che il Pt_1 figlio non era di e che la stessa avrebbe esibito anche la foto Persona_1 del vero padre, un uomo dalla pelle olivastra come quella del bambino;
la Pt_1 peraltro, pacificamente aveva detto e scritto al che il figlio non era suo, _1 anche se poi aveva ritrattato affermando di averlo detto perché presa dall'ira per il rifiuto dello stesso di autorizzarla al rilascio del passaporto: _1 certamente in quel momento la la cui difesa conferma la negazione della Pt_1 paternità in quel frangente, non pareva interessata a difendere l'identità personale del figlio con riferimento alla paternità, se per ottenere un passaporto era disposta a fare affermazioni così gravi come mettere in dubbio la paternità del;
_1 se, infatti, davvero il fino a quel momento vi avesse creduto, _1 certamente tali affermazioni avrebbero potuto spingerlo a richiedere accertamenti e, dunque, a disconoscere la sua paternità; oppure, dovrebbe ritenersi che egli sapesse che il figlio in realtà non era biologicamente suo e che la facesse Pt_1 leva sull'affetto che egli comunque provava per il bambino per ottenere i propri scopi. Di nessun rilievo, poi, era stato dato dalle parti convenute al fatto dell'età avanzata di al momento del concepimento del minore (73 anni), Persona_1 né con riferimento alla potentia coeundi né alla capacitas generandi. Tutti gli indizi, gravi, precisi e concordanti sopra evidenziati, dunque, avrebbero dovuto spingere la e, soprattutto, il curatore speciale del minore a consentire il test del Pt_1
DNA, per fugare ogni dubbio;
il trincerarsi dietro il best interest of the child senza
7 che mai neanche una volta la difesa avesse apertamente dedotto che Pt_1
è figlio di inducevano dunque a ritenere la Persona_2 Persona_1 falsità del riconoscimento di paternità operato da nei confronti Persona_1 di Persona_2
La richiesta del minore di mantenimento del cognome paterno non era stata contestata da alcuna delle parti costituite e - considerati la minore età di PE
, la volontà del padre di mantenere vivo il legame con il bambino, nonché
[...]
l'opportunità di evitare inutili traumi al piccolo, legati al mutamento del proprio cognome - poteva ritenersi che il cognome fosse divenuto un autonomo segno distintivo dell'identità personale del ragazzo.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza n. 1153/2022 del Tribunale di Parte_1
Firenze, chiedendo accogliersi le conclusioni riportate in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 111, comma 2, Cost., in combinato disposto con gli artt.
3 e 24 Cost. e, in ogni caso, carenza di motivazione in ordine alla legittimazione processuale di e sulla richiesta di Controparte_1 sospensione del giudizio.
La sentenza sarebbe errata laddove ha ravvisato la legittimazione di _1
, pur (ipoteticamente) indegno a succedere, nel ripristino di uno status
[...] familiare che in realtà egli già aveva e che mai ha perduto, ovvero quello di figlio legittimo di Contrariamente a quanto sostenuto nella Persona_1 motivazione, l'interesse di sarebbe correlato non tanto a una Controparte_1 tutela di status bensì unicamente alle “implicazioni successorie”, sussistendo pertanto anche i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
2) Omessa pronuncia e in ogni caso carenza di motivazione sulla domanda principale del defunto e sulle domande di inammissibilità Persona_1 dell'azione delle altre parti convenute;
violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c.
Trattando separatamente le eccezioni di inammissibilità dell'azione attorea per violazione dell'interesse del minore avanzate dal curatore del minore medesimo e dalla madre quello che in sentenza è definito il merito del giudizio, Parte_1 il Tribunale avrebbe finito per limitare la questione di merito, inammissibilmente, all'esame del DNA, evitando di pronunziarsi esplicitamente in ordine alla domanda
8 principale di , ovvero quella di valutare il preminente interesse Persona_1 del minore.
In modo altrettanto inammissibile, nel rapidissimo excursus dedicato al favor minoris, il Tribunale avrebbe adottato come parametri di riferimento, anziché il rapporto con il padre, il rapporto con il fratello superstite - che pacificamente non c'è mai stato, anche perché questi non aveva grandi rapporti neppure col comune padre - e il possibile rapporto con un padre biologico mai identificato, addentrandosi in suggerimenti alla madre su come instaurare tale rapporto di paternità. Il Tribunale avrebbe invece dovuto considerare altre variabili, tra cui, oltre alla durata del rapporto instauratosi col minore e quindi alla condizione identitaria già da esso acquisita, anche la presenza di strumenti legali tali da consentire la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, garantisca al minore una adeguata tutela. In tal modo, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il primo giudice avrebbe sostanzialmente omesso di pronunziarsi sulle eccezioni di inammissibilità dell'azione proposte dalle parti convenute o, comunque, avrebbe reso motivazione del tutto apparente e contraddittoria anche rispetto alle sue stesse premesse, omettendo del tutto la valutazione dell'interesse concreto del minore al mantenimento dello status filiationis, senza spiegare le ragioni in forza delle quali tale relazione familiare non fosse meritevole di tutela e ciò nonostante la volontà prioritaria in tal senso del defunto padre. Tali elusioni sarebbero, altresì, in macroscopica violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., avendo il Tribunale scelto di non dare ingresso a prove che non fossero finalizzate all'accertamento della verità biologica, poiché aveva ammesso la sola testimonianza di Testimone_2 sulla presunta condotta fedifraga della rigettando come irrilevanti le prove Pt_1 volte a dimostrare il legame padre-figlio, senza neppure giustificare la scelta di non prendere in considerazione le prove documentali prodotte in atti, relative alla battaglia legale del padre per l'affidamento del minore, le foto dei tanti momenti insieme, i suoi disegni per il padre nonché quelli depositati dalla difesa della Pt_1 in allegato all'istanza di sospensione del giudizio, quali il testamento pubblico del defunto padre in data 27.3.2019, la perizia grafica di falsità del successivo Per_1 testamento olografo che sarebbe stato redatto dal padre a pochi giorni dalla morte e la querela penale nei confronti del fratello , dai quali si sarebbe Controparte_1 potuto evincere la volontà del padre di salvaguardare sopra ogni altra cosa quel loro legame e di tutelare altresì l'interesse del bambino a mantenere la sua
9 consolidata identità familiare anche oltre il tempo della propria morte;
senza considerare, poi, la perizia psicologica valutativa del minore che Persona_2 il Tribunale aveva semplicemente ritenuto di non poter condividere considerandola apodittica.
3) Il “merito” e la verità biologica: carenza di motivazione;
violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.; violazione del principio del contraddittorio.
La madre aveva sottratto il minore al test del DNA per molteplici e fondate ragioni.
Infatti, la CTU ematica era stata disposta all'esito:
- di un provvedimento di sequestro, concesso inaudita altera parte, senza neppure offrire in comunicazione alle parti costituite il documento ricevuto dall'ospedale per comunicare il decesso di e del prelievo Persona_1 di un suo campione ematico su richiesta di;
Persona_5
- della testimonianza della (teste inattendibile e contestata, a Tes_1 differenza di quanto scrive il Tribunale), da cui sarebbe invero emerso un atteggiamento goliardico della nei confronti di Pt_1 Persona_1 anche alla presunta cena in cui la stessa avrebbe detto che questi non era il padre di (“si prendeva spesso gioco di lui”) e una grande PE genericità in relazione alla foto del presunto vero padre ed alla sua individuazione;
peraltro, la divideva lo studio con il precedente Tes_2 legale della (ed era dunque tenuta al segreto professionale) ed Pt_1 aveva avuto un rapporto di convivenza con il defunto dal 2014 fino Per_1 alla sua morte, tanto da essere il punto di riferimento dei suoi medici;
- del rifiuto definitivo e preventivo da parte del Tribunale a valutare l'interesse del minore a conservare l'unico riferimento genitoriale paterno, a tenere in considerazione la sua identità personale, a valutare il pregiudizio della perdita della stabilità affettiva del rapporto col padre, con un provvedimento non solo contraddittorio ma particolarmente rivelatorio dell'approccio del
Tribunale alle questioni affrontate in giudizio.
In tale situazione di totale incertezza, il Tribunale avrebbe infine ritenuto di decidere l'intera controversia sulla base di indizi, a suo dire, gravi, precisi e concordanti che consisterebbero:
- nel riconoscimento di nel 2013 anziché al momento della sua PE nascita, fatto irrilevante atteso che la documentazione in atti testimonia che già pubblicamente presentava e trattava il piccolo Persona_1 ome figlio ben prima del riconoscimento notarile;
PE
10 - nelle dichiarazioni di una teste che il Tribunale considera come attendibile, omettendo di verificare dagli atti e dai verbali di causa che, invece, è stata più volte contestata;
- nel contenuto delle due mail datate 25 settembre 2017 di alcun pregio probatorio, non solo perché prodotte in semplice copia senza nessuna certezza sulla provenienza e sulla assenza di alterazioni, ma anche per il semplice fatto che, come ampiamente argomentato e dimostrato, esse si sarebbero generate nell'ambito di una vera e propria “battaglia giudiziaria” per il collocamento e la frequentazione del minore , come Persona_2 prova il decreto emesso dal giudice tutelare di Firenze in data 4 settembre
2017: peraltro, solo nella prima mail delle ore 3.16 della notte del 25 settembre 2017, in stato di evidente rabbia per le modalità di regolamentazione del diritto di visita del minore e per l'opposizione del padre alla concessione del passaporto valido per l'espatrio per il figlio minore
, la criveva al che avrebbe fatto di tutto Persona_2 Pt_1 _1 per non fargli vedere il figlio anche chiedendone il disconoscimento mentre nella mail successiva della mattina dello stesso giorno 25 settembre 2017, alle 10.26, la stessa insisteva solo nel non voler far vedere il figlio al padre;
tali mail andrebbero contestualizzate proprio nel momento della fase acuta dei difficili rapporti familiari tra i genitori dopo l'interruzione della loro relazione, rapporti divenuti allora tesissimi per il fatto che Persona_1 aveva presentato denuncia-querela nei confronti della nel luglio Pt_1
2017, per sottrazione di minore e proprio nel settembre 2017 il giudice tutelare, a seguito dell'opposizione paterna, aveva rigettato la richiesta di passaporto per l'espatrio per il minore presentata dalla madre;
trascorso breve tempo vi era stato un chiarimento tra la e Pt_1 Persona_1
e furono stabilite nuove condizioni di frequentazione con il figlio minore, tanto è che questi ha continuato e incrementato la frequentazione con il padre, divenuta sempre più assidua e costante fino alla morte del genitore;
- nella mai verificata infertilità del padre per età al momento del concepimento, elemento privo di alcun riscontro certo scientifico nello specifico caso.
Il Tribunale avrebbe infine mistificato il contenuto della domanda, in realtà solo subordinata del defunto padre all'accertamento del dato biologico, perché Per_1 ben altro era il tenore dei suoi scritti difensivi, e avrebbe attribuito alla madre (e
11 anche alla curatela) di essersi inammissibilmente trincerate dietro al best interest of the child.
2.2. Si è costituito , contestando l'appello avversario, sulla base Controparte_1 dei seguenti argomenti:
- la legittimazione ad agire sarebbe fuori discussione, anche a prescindere dalle questioni relative ai diritti successori dell'appellato , in _1 quanto l'art. 263, co. 1, c.c. prevede che possa agire per l'impugnazione del riconoscimento “chiunque vi abbia interesse”, interesse che discende dalla sussistenza di una situazione soggettiva sostanziale, data dallo status familiare del , non coincidente con la titolarità dei diritti ereditari _1 che potrebbero non sopravvivere alla declaratoria di indegnità a succedere richiesta ex adverso, né tale da risolversi nello status di figlio legittimo del padre che ha operato il riconoscimento, ricomprendendo tutti i rapporti di parentela che da quel riconoscimento derivano (e in particolare, il rapporto di fratellanza con ); Persona_2
- per gli stessi motivi sarebbe infondata l'istanza di sospensione ex art. 295
c.p.c. dal momento che, appunto, il è legittimato ad agire _1 indipendentemente dalla titolarità dei diritti successori nei confronti del padre;
- sarebbe infondato che il Tribunale non abbia adeguatamente preso in considerazione l'interesse di alla conservazione dello Persona_2 status, solo che a tale interesse non è stata data prevalenza rispetto al dato della verità biologica, essendo anzi l'annullamento del riconoscimento da ritenere maggiormente rispondente all'interesse del minore, posto che:
l'autore del riconoscimento non potrebbe più svolgere il ruolo del genitore, essendo venuto a mancare nell'aprile del 2020; oltre agli altri argomenti indicati dal Tribunale, il minore ha con la madre, con cui ha sempre vissuto, quel fortissimo legame che la Cassazione ritiene necessario perché si possa escludere l'interesse al mantenimento dello status di figlio rispetto al soggetto di cui si contesta la paternità, ed inoltre ha la possibilità di conoscere il padre biologico, visto che la sembra sapere Pt_1 perfettamente chi sia, poiché ne ha mostrato una fotografia in occasione di una cena del dicembre 2013, come riportato dalla teste;
peraltro, Tes_2 il Tribunale ha accolto la richiesta del minore di mantenere il cognome paterno (mai peraltro contestata da ), appunto sul Controparte_1
12 presupposto che “il cognome sia divenuto un autonomo segno distintivo dell'identità personale del ragazzo”, sicché quel che poteva restare del rapporto con il padre è stato conservato.
- con riferimento alla mancata ammissione della prova per testi richiesta dalla curatrice del minore, la non potrebbe far valere come motivo di Pt_1 appello la mancata ammissione di prove per testi richieste da una parte diversa;
in ogni caso, trattasi di capitoli di prova irrilevanti, in quanto finalizzati unicamente a dimostrare l'intensità del legame che Persona_1
aveva con e non il pregiudizio che, in prospettiva,
[...] Persona_2 la rimozione dello status di figlio avrebbe comportato sul minore ora che il padre non è più in vita;
- allo stesso modo, sarebbe del tutto legittima la scelta di non disporre la CTU psicologica sul minore, non essendo mai stata allegata alcuna circostanza di fatto dalla quale potesse emergere, in concreto, un pregiudizio in capo al minore derivante dalla rimozione di status di figlio, soprattutto una volta che l'avv. è venuto a mancare;
_1
- la prova del difetto di veridicità sarebbe inequivocabilmente emersa dalle prove documentali e orali, da aggiungersi a tutta una serie di indizi, gravi precisi e concordanti, illustrati dal Tribunale;
- la testimonianza della non potrebbe essere ritenuta inammissibile Tes_2
o comunque inattendibile per le ragioni, del tutto ininfluenti, dedotte dalla parte appellante;
- la non avrebbe mai contestato, in alcuno dei suoi atti difensivi in Pt_1 primo grado e neppure con l'atto d'appello, che il minore non sia figlio dell'avv. : le ammissioni e le non contestazioni della per _1 Pt_1 quanto in materia di diritti indisponibili, nondimeno costituiscono circostanze liberamente apprezzabili dal giudice e contegni processuali dai quali trarre argomenti di prova;
- oltre al fatto che aveva 73 anni al momento della nascita Per_1 _1 di età alla quale è infrequente che un uomo possa Persona_2 concepire un figlio, l'elemento decisivo dal quale desumere che l'avv.
[...]
non è il padre biologico del minore sarebbe dato dal rifiuto _1 ingiustificato della di sottoporre il figlio al test del DNA: quanto alla Pt_1 presunta violazione del contraddittorio, il giudice aveva semplicemente dato conto di essere stata contattata dal primario del reparto in cui Per_1
13 era ricoverato al momento del decesso, il quale, avendo riferito che Per_1 era stato prelevato un campione ematico quando ancora l'avv. _1 era in vita, chiedeva “chiarimenti in ordine a) alla facoltà dell'ospedale di consegnare il campione ad , al suo difensore o a ditta Controparte_1 incaricata o se ne possa disporre solo il giudice;
b) al prevedibile tempo di conservazione da parte dell'ospedale”; il giudice si era quindi limitato a rilevare: che “la conservazione del campione prelevato appar[iva] quanto mai opportuna onde evitare, in caso di ammissione del c.d. test del DNA, la riesumazione della salma”; “che, tuttavia, la strategia processuale è nella disponibilità delle parti e non del giudice”; e che non aveva quindi “facoltà di dare disposizioni in ordine alla destinazione del campione ematico”, se non quella rivolta alla struttura sanitaria “ove possibile secondo le disposizioni ospedaliere vigenti, [di conservare] il campione almeno sino al
31 luglio 2020, in attesa di eventuali determinazioni delle parti”; il provvedimento era stato depositato nel fascicolo telematico della causa, nel pieno rispetto del contraddittorio, e proprio per “informare tutte le parti dell'esistenza del campione ematico”.
In via di appello incidentale, ha lamentato che, con l'istanza di Controparte_1 sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata unitamente alle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 gennaio 2022, la Pt_1 avesse allegato, a preclusioni maturate, una perizia psicologica di parte di cui di cui aveva sollevato l'inammissibilità e chiesto l'espunzione Controparte_1 dal fascicolo, ma nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado era però sceso nel merito. Quindi, “per mero scrupolo difensivo”, ha Controparte_1 proposto un motivo di appello, in via incidentale, condizionato all'eventuale e non creduto accoglimento dell'appello principale riferito al profilo psicologico del minore
(secondo motivo di appello), con riguardo alla parte in cui il Tribunale non ha dichiarato l'inammissibilità né ha ordinato l'espunzione dal fascicolo del giudizio della “perizia psicologica valutativa sul minore ed annessa alla Persona_2 querela depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di
Firenze”, allegata come doc. 8 all'istanza di sospensione depositata dalla difesa della in data 10 gennaio 2022. Pt_1
2.3. Il curatore speciale del defunto , Avv. si Persona_1 Controparte_2
è costituito preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione ad agire di la quale, chiedendo la riforma della sentenza e reclamando quindi Parte_1
14 per il figlio minore lo status di figlio biologico Persona_2 riconosciuto del de cuius , farebbe così valere in nome proprio Persona_1 un diritto altrui, in violazione dell'art. 81 c.p.c.: la legittimazione ad agire e quindi a spiegare l'appello, in nome e per conto del minore Persona_2
spetterebbe esclusivamente al curatore speciale che, nel decidere di non
[...] proporre gravame, avrebbe certamente effettuato una valutazione complessiva del caso ritenendo che non vi fossero sufficienti ragioni di diritto e/o di fatto per coinvolgere in un nuovo giudizio prolungando Persona_2 inutilmente e oltremodo la condizione di incertezza sul suo status, così tardando la ricerca del vero padre biologico. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata è stata motivata in modo logico e coerente dal Tribunale e che, conseguentemente, l'appello non ha ragionevoli possibilità di essere accolto. Nel merito, ha sottolineato come il primo giudice abbia operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco. Ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
2.4. L'Avv. nominata curatore speciale da questa Corte vista la CP_3 motivata richiesta di sostituzione avanzata dal precedente curatore speciale, si è costituita, deducendo nel modo seguente:
- Sulla questione della riferibilità biologica della paternità di sul Persona_1 minore pur non essendo stata svolta l'indagine genetica per volontà della PE madre, sussisterebbero anche altri elementi probatori che fanno presumibilmente concludere per la non paternità di , quali prove testimoniali e Persona_1 produzioni documentali;
del resto, sebbene egli, in tesi, avesse chiesto il non disconoscimento di in ipotesi aveva domandato di effettuare PE approfondimenti istruttori, ove fossero emersi sospetti sulla sua paternità; quanto alla posizione di , egli sembrerebbe giunto alla determinazione Controparte_1 di avviare il procedimento non subito, al momento del riconoscimento del minore, ma solo successivamente, per essere, verosimilmente, venuto a conoscenza di elementi che ne mettevano in dubbio la autenticità.
- Dalla lettura degli atti e dall'esame dei documenti processuali emergerebbe come il rapporto tra il minore e il questo fosse forte, sincero, reciproco e Persona_1 incontestabile e del resto nessuna delle parti lo avrebbe negato: il si _1 sarebbe sempre comportato per come un padre, sia in costanza di PE relazione e convivenza con la madre, sia dopo la fine della relazione, lottando per esercitare i suoi diritti e doveri di genitore;
innegabile, dunque, il dolore che il
15 minore ha provato per la morte del e quello che proverebbe nel sapere Persona_1 che egli non è il suo padre naturale.
- Sebbene il principio del favor veritatis rimanga a tutt'oggi il principio cardine che regola la disciplina delle azioni di stato, questo andrebbe comunque comparato con le variabili rinvenibili nel caso concreto, dovendo dunque essere presi in considerazione vari fattori: presumibilmente, non è figlio del , PE _1 ma per nove anni ha avuto con lo stesso un rapporto perfettamente eguagliabile a quello che avrebbe avuto se alla verità formale fosse corrisposta anche la verità biologica;
on è responsabile della situazione in cui si è venuto a trovare;
PE se il fosse ancora vivo, vrebbe potuto godere serenamente _1 PE di quella 'continuità affettiva' il cui diritto in Italia è sancito anche dalla Legge
173/2015 per i minori in affido, ma, purtroppo, il non c'è più, il fratello _1 non ha mai avuto alcun rapporto con lo stesso e quindi non è possibile tutelare nessuna continuità affettiva;
peraltro, se il fosse vivo avrebbe potuto, Persona_1 nel caso di accoglimento della domanda ex art. 263 c.c., procedere ad una adozione c.d. 'mite' o 'in casi particolari', come previsto dall'art. 44, lett. d), della
Legge 184/1983 (…), in tal modo consentendo un perfetto bilanciamento tra il favor veritatis ed il favor minoris, mentre il fatto che tali strumenti non siano più invocabili finisce per gravare pesantemente sulla posizione di sotto il PE profilo a questo punto, non solo affettivo, ma anche economico: infatti, la perdita dello status filiationis comporterebbe un danno irreparabile per il minore e, cioè, la perdita dei cospicui diritti ereditari.
Il curatore del minore ha dunque concluso suggerendo di assicurare al minore la conoscenza del fatto che verosimilmente il non è suo padre, ma, al Persona_1 contempo, la possibilità non soltanto di continuare a portarne il cognome, ma anche di mantenere il suo status filiationis, mediante riforma in tal senso della sentenza impugnata.
2.5. Con ordinanza del 29.12.2023, la Corte riteneva necessario, e pertanto disponeva, la CTU genetica che nel giudizio di primo grado non era stato possibile espletare per l'indisponibilità della parte appellante.
Con nota del 18.2.2024, il CTU Dott. comunicava che nessuno si era Per_6 presentato per essere sottoposto ai prelievi salivari necessari alla comparazione genetica.
Con le note autorizzate depositate in data 14.10.2024, la curatrice del minore,
Avv. riferiva di aver “preso contatto con i legali della ricorrente al fine di CP_3
16 verificare se era possibile, ed in che termini, avere un colloquio con il minore di cui trattasi, previa valutazione di opportunità ed eventualmente dopo adeguata preparazione del ragazzo in tal senso, al fine di ben comprendere la situazione dello stesso, la sua consapevolezza e la sua opinione circa gli atti di causa, che di fatto, riguardano in modo più che rilevante la sua vita;
senonché, a detta richiesta del Curatore Speciale del minore, nonché suo rappresentante processuale, del tutto inaspettatamente, è stato risposto che la scrivente non aveva le competenze per poter svolgere detto colloquio e, quindi, non prima di invitarla a rinunciare all'incarico, le veniva negata recisamente ogni possibilità di contatto con PE dunque, allo stato, la scrivente rappresenta alla Corte di Appello di Firenze che, a causa di quanto sopra esposto, non ha mai potuto conoscere il minore, non è a conoscenza del suo stato psico-fisico, né della consapevolezza o meno da parte sua di quanto sta realmente succedendo intorno a sé, così come non sa se ormai tredicenne, nel caso in cui ne mostri il bisogno, sia adeguatamente PE seguito da professionisti specializzati”. Ciò premesso, ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 15.10.2024, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previo decorso dei termini per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.
*
3. Le eccezioni preliminari sollevate dal curatore speciale del defunto
[...]
non risultano fondate. Persona_1
Quanto alla legittimazione ad impugnare di essa consegue Parte_1 alla sua qualità di litisconsorte necessaria rispetto all'azione ex art. 263 c.c.
(«Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c. che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c., perché l'acquisizione di un nuovo "status" da parte del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore» - Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10775 del 17/04/2019; diverso il caso in cui il figlio sia già maggiorenne ed economicamente indipendente al momento della instaurazione del giudizio, in cui l'altro genitore non è un litisconsorte necessario, pur potendo intervenire volontariamente nel processo – Cass. Sez. 1, Ordinanza
17 n. 3252 del 02/02/2022) e al fatto che la stessa sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado. Peraltro, va evidenziato che la curatrice speciale del minore, costituendosi, si è associata alla domanda della di mantenere lo Pt_1 status filiationis del minore.
La circostanza, poi, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n.
10422).
Riguardo alle istanze istruttorie della parte appellante va rilevato come la medesima non avesse dedotto prove orali nel giudizio di primo grado, né ella può dolersi della mancata ammissione di prove dedotte da altre parti del giudizio, quali il curatore speciale del minore. Trattasi, in ogni caso, di prove irrilevanti, per i motivi che seguono.
Si osserva, da ultimo, come sia del tutto infondata l'eccezione, formulata dalla parte appellante per la prima volta nella sua memoria conclusionale di replica, di inammissibilità dell'azione esercitata da per essere stata Controparte_1 proposta dopo un anno dal momento in cui egli asserisce di aver appreso la non veridicità del riconoscimento. Non si ravvisano, infatti, motivi per ritenere necessaria un'interpretazione “costituzionalmente orientata” del quarto comma dell'art. 263 c.p.c. in modo da estendere anche “agli altri legittimati” il termine annuale di decadenza dalla scoperta dell'incapacità a generare previsto dal terzo comma della medesima disposizione per l'autore del riconoscimento e della madre del riconosciuto: è infatti del tutto coerente con il principio costituzionale di cui al quarto comma dell'art. 30 Cost. e della doverosa esigenza di bilanciamento tra favor veritatis e status filiationis che il legislatore abbia limitato l'azione ex art. 263
c.p.c., con riferimento ai tempi di esercizio, per quei soggetti aventi, rispetto al riconosciuto, i più stretti legami familiari e quindi, le maggiori responsabilità (cfr.
Cass. n. 2006/20254, con riguardo ai termini decadenziali di cui all'azione ex art. 244 c.c.)
3.1 Il primo motivo è infondato.
L'art. 263 c.p.c. consente che l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità possa essere esercitata da “chiunque vi abbia interesse”. Non si comprende come tra gli interessati possa escludersi il figlio dell'autore del riconoscimento, soggetto che ha, rispetto a tale azione, un interesse sia
18 patrimoniale, connesso ai suoi diritti ereditari, sia morale, posto che dal riconoscimento operato dal padre consegue anche un nuovo legame familiare che lo riguarda direttamente, cioè quello tra fratelli. Ciò è tanto vero che, in base all'art
267 c.c., se l'autore del riconoscimento muore senza aver promosso l'azione ma prima che sia scaduto il termine di cui al terzo comma dell'art. 263 c.c., essa si trasmette, tra gli altri, ai suoi discendenti. Del resto, la giurisprudenza di legittimità non ha mai dubitato che l'espressione "chiunque vi abbia interesse" usata dall'art. 263 c.c. per indicare i soggetti legittimati ad impugnare il riconoscimento, sia
“riferibile ai soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato
(concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all'essere o al non essere dello status, del rapporto, dell'atto dedotto in giudizio, come ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore legittimo
o l'autore del riconoscimento ecc.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4201 del
18/10/1989; conf. Sez. 1, Sentenza n. 2515 del 16/03/1994).
Non essendo l'interesse del figlio dell'autore del riconoscimento correlato soltanto ai suoi diritti ereditari, investendo anche profili morali, ne consegue l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., richiesta dalla parte appellante sia nel giudizio di primo grado che nel presente giudizio di appello.
3.2 Anche il secondo motivo e' infondato.
Il Tribunale ha motivato in modo corretto ed esaustivo le ragioni per cui, nel caso concreto, ha ritenuto di dare prevalenza al favor veritatis rispetto a quello del mantenimento dello status filiationis del minore, avuto riguardo al preminente interesse del medesimo.
Non pare aver ignorato il primo giudice che il carattere assoluto del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione sia stato da tempo superato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto come l'equazione tra "verità naturale" e "interesse del minore" non sia predicabile in termini assoluti, essendo viceversa necessario bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito. Di particolare rilievo, in questo senso, la sentenza n. 26767 del
22/12/2016: “In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt.
30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato
19 all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (cfr., anche, sent.
15.2.2017 n. 4020, in tema di proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità da parte del minore degli anni quattordici). Del resto, l'art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, tant'è che il quarto comma di tale disposizione demanda al legislatore il potere di fissare limiti e condizioni per far valere la genitorialità biologica nei confronti di quella legale. Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha avuto modo di riconoscere che «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia» (sentenza n. 162 del 2014), affermando l'immanenza dell'interesse del figlio, specie se minore, nell'ambito delle azioni volte alla rimozione dello status (sentenze n. 272 del 2017, n. 494 del 2002, n. 170 del
1999 e ordinanza n. 7 del 2012). Così, con riferimento all'art. 263 c.c., oggetto di censura nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso, la Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, ha tuttavia sottolineato che
“l'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale (...). Non si vede conseguentemente perché, davanti all'azione di cui all'art. 263 cod. civ., fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se l'interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore;
se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo [...]; se l'interesse alla verità abbia anche natura pubblica [...] ed imponga di tutelare
l'interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità (…) Se dunque non è
20 costituzionalmente ammissibile che l'esigenza di verità della filiazione si imponga in modo automatico sull'interesse del minore, va parimenti escluso che bilanciare quell'esigenza con tale interesse comporti l'automatica cancellazione dell'una in nome dell'altro. Tale bilanciamento comporta, viceversa, un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore. Si
è già visto come la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi debba tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso.” (sent. n. 272/2017). Come affermato dalla stessa Corte
Costituzionale nella sentenza n. 127/2020 (che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. con riferimento alla denunciata disparità di trattamento con l'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004), “la necessità di valutare l'interesse alla conservazione della condizione identitaria acquisita, nella comparazione con altri valori costituzionalmente rilevanti, è già contenuta nel giudizio di cui all'art. 263 cod. civ. ed è immanente a esso. Si tratta, infatti, di una valutazione comparativa che attiene ai presupposti per
l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 263 cod. civ. (…) Il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell'uno in nome dell'altro. L'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti, impone al giudice di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, sotteso alla domanda di rimozione dello status di cui all'art. 263 cod. civ. È appena il caso di aggiungere che di tale apprezzamento giudiziale non può non far parte la stessa considerazione del diritto all'identità personale, correlato non soltanto alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia.”
D'altra parte, come pure ha affermato la Suprema Corte: “non si può negare
l'importanza del legame genetico sotto il profilo dell'identità personale.
L'imprescrittibilità riguardo al figlio delle azioni di stato (artt. 270, primo comma;
263, secondo comma;
244, quinto comma, c.c.) dimostra l'importanza della discendenza biologica e della connessa identità personale, la cui tutela rientra a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla nostra Costituzione, prima ancora che dalle fonti internazionali.” (Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 4020 del 15/02/2017). Nella stessa pronuncia, la Cassazione ha
21 richiamato l'ordinanza n. 7/2012 della Corte Costituzionale, secondo cui "la crescente considerazione del favor veritatis (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini: sentenze n. 50 e n. 266 del 2006) non si pon(e) in conflitto con il favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico
(sentenze 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997)".
Ciò premesso, si osserva come il primo giudice non abbia affatto negato che il minore avesse un legame profondo con il padre né che la morte di quest'ultimo abbia provocato nel bambino una profonda sofferenza. Ha tuttavia ritenuto che le ripercussioni negative sull'equilibrio psicologico del minore causate dal venir meno del suo attuale status filiationis non possano essere valutate in termini generici e di mera verosimiglianza (come invece risulta dalla perizia di parte prodotta dalla in allegato alla istanza di sospensione del giudizio depositata in primo Pt_1 grado, peraltro redatta in assenza di contraddittorio, e dunque priva di qualunque valenza probatoria), ma vadano ancorate a dati concreti, da comparare con l'interesse del minore a conoscere la propria verità biologica. Al riguardo, peraltro, non può sottacersi che è stata la stessa parte appellante a impedire alla curatrice del minore Avv. di poter incontrare il minore, in tal modo sottraendo alla CP_3
Corte l'opportunità di avere cognizione dell'attuale condizione del minore e di essere dunque edotta di elementi eventualmente confermativi del pregiudizio che, secondo la il figlio subirebbe dalla conferma della impugnata sentenza. Pt_1
Invero, le argomentazioni del primo giudice mostrano come questi sia ben consapevole della necessità di operare un bilanciamento tra il concreto interesse del minore, “con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3252 del 02/02/2022),
e il favor veritatis, sulla base, tuttavia, non “di una valutazione astratta e predeterminata”, bensì tenendo conto “di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità
22 dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore" (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 3252 del 02/02/2022).
Il Tribunale ha dunque correttamente valorizzato il fatto, oggettivo e pacifico, che, subito dopo la morte di , il minore si è trasferito in Spagna Persona_1 con la madre, con cui ha sempre vissuto, senza conservare alcun rapporto con la famiglia del predetto (ammesso che esistesse, visto che il materiale _1 prodotto dalla er documentare l'intenso legame del figlio con il Pt_1 Persona_1 non mostra traccia del coinvolgimento di altri membri della famiglia). Non vi è quindi una consolidata relazione affettiva che il minore potrebbe conservare ove fosse mantenuto il suo attuale status filiationis, essendo peraltro verosimile, come osservato dal primo giudice, che le controversie giudiziali pendenti tra le parti, destinate inevitabilmente a protrarsi ancora a lungo, condurranno il minore, ormai tredicenne, a interrogarsi sulla propria identità biologica - senza che questo possa in alcun modo incrinare il suo ricordo di una persona che è stata così presente nei suoi primi anni di vita e di cui ancora porta il cognome. Così come, una volta ristabilita giudizialmente la verità sulle sue origini, sarà possibile per il minore, ovviamente con il necessario intervento della madre, ricercare il padre naturale, con cui potrebbe crearsi un legame affettivo, che possa almeno in parte colmare il vuoto lasciato dal nella vita del minore. _1
D'altra parte, in senso contrario, non può darsi rilievo al mero pregiudizio patrimoniale che il minore potrebbe subire sul piano ereditario, poiché i profili economici costituiscono una ricaduta della modifica dello status cui non può essere dato rilievo dirimente, tanto più che nella fattispecie non è stato neppure allegato che le condizioni economico-patrimoniali della madre non possano garantire al figlio condizioni di vita confacenti (anche a prescindere dall'eventuale e futuro apporto del padre biologico).
3.3. Anche il terzo motivo è infondato.
Anzitutto, va evidenziato come la CTU genetica non possa mai essere considerata
“esplorativa” nelle azioni di stato. Infatti, “in materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l'unica indagine decisiva in ordine all'accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta, non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale
l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di
23 formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 23290 del 13/11/2015).
Sempre con specifico riferimento al procedimento relativo all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, è stato ribadito il carattere "decisivo" della consulenza tecnica d'ufficio ematologica, o genetica (Cass., 13 novembre 2015, n.
23290), tanto "da rendere comportamento processuale dotato di pregnante rilevanza il suo ingiustificato rifiuto” (Cass., 25 marzo 2015, n. 6025; Cass., 21 maggio 2014, n. 11223) e da “consentire, nei casi in cui assuma particolare rilevanza, di utilizzare anche in via esclusiva l'argomento di prova come fonte esclusiva del convincimento. Ove si consideri l'elevato grado di certezza che si può conseguire attraverso l'acquisizione della prova scientifica in esame, appare evidente come al comportamento ingiustificato della parte che non consenta di raggiungere quel risultato debba attribuirsi un elevato di significatività, tale da renderlo, come sostenuto da autorevole dottrina, "autosufficiente ai fini del giudizio di fatto" “(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18626 del 27/07/2017; cfr. anche Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 30122 del 14/12/2017).
D'altra parte, le ragioni che la parte appellante ha opposto all'effettuazione della consulenza genetica non sono in alcun modo condivisibili.
Il campione ematico del defunto , infatti, è stato prelevato Persona_1 nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica e messo immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria che, con provvedimento del 20.5.2020, ha
“informa(t) tutte le parti del giudizio dell'esistenza del campione ematico, richiede(ndo) alla direzione sanitaria, ove possibile secondo le disposizioni ospedaliere vigenti, la conservazione del campione almeno sino al 31 luglio 2020, in attesa di eventuali determinazioni delle parti.” Quindi, una volta intervenuto il sequestro giudiziario, il Dott. dell' Per_6 Controparte_4
in data 29.6.2020 ha comunicato: “In data odierna, alle ore 13.10, ho
[...] ritirato dalle mani della dott.ssa dell'Azienda USL Toscana Persona_7
Centro, due provette di sangue appartenuto in vita ad , n. a Persona_1
Roseto degli Abruzzi (TE) il 19-05-1938, deceduto in Firenze il 29-05-2020. Le due provette sono state riposte nel contenitore originale e poi sigillate nella busta di sicurezza n° 0021147 nel congelatore a -20°C del settore di genetica forense dell' , in attesa di disposizioni del Giudice Controparte_5
Istruttore.”
24 Non vi sono dunque motivi di dubitare che il campione ematico in questione fosse idoneo a effettuare la comparazione genetica necessaria ai fini di causa. Peraltro, se davvero la avesse sospettato delle corrette modalità di prelievo e/o Pt_1 conservazione del campione, avrebbe potuto chiedere di procedersi alla riesumazione della salma di , come invero previsto dallo stesso Persona_1
G.I. in sede di conferimento dell'incarico peritale, sia pure “solo se strettamente necessario” (cfr. ord. 17.2.2021).
Neppure si comprende come le indagini disposte dal G.I. avrebbero potuto ledere l'intima identità del minore, potendo svelare informazioni sulle sue condizioni psichiche o fisiche: infatti, gli accertamenti genetici sono, nello specifico, esclusivamente orientati a indagare se il minore sia figlio del . Persona_1
Né, infine, pare inconferente il riferimento del primo giudice, contestato dalla parte appellante, all'atteggiamento processuale del , poiché questi, _1 costituendosi nel giudizio di primo grado, pur chiedendo in tesi, il rigetto della domanda avanzata da ove “venisse accertato il fondamento del Controparte_1 preminente interesse del minore alla conservazione del (suo) status”, in via subordinata chiedeva “ove emergessero fatti e circostanze rilevanti che forniscano la prova della condotta fedifraga della Sig.ra di Parte_2 procedere comunque alla nomina di CTU volta ad accertare con prove ematologiche la derivazione biologica del nato.”
Ciò detto, deve altresì condividersi la motivazione del primo giudice circa la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordati a conferma della non veridicità del riconoscimento del minore da parte di , circostanza che, del Persona_1 resto, la non ha mai negato negli atti di causa. Pt_1
Anche a voler prescindere dall'età avanzata del all'epoca del Persona_1 concepimento, tale da fa presumere una ridotta fertilità, sono agli atti le mail scritte dalla in data 25.9.2017, il cui contenuto è inequivocabile e di una Pt_1 tale gravità da non rendere credibile l'assunto della parte appellante secondo cui si tratterebbe di affermazioni non veritiere, rese in un momento di ira per l'alta conflittualità sulle questioni riguardanti il minore. Si legge, infatti, nella prima di tali mail: “Te l'ho fatto riconoscere ed eravamo d'accordo, sapendo che NON SEI
SUO solo per il suo bene. Credo che tutte le azioni di puro dispetto Pt_3 pregiudicano la nostra stabilità, mia e del bambino. […] Preparati solo per la valutazione del DNA. Questa disavventura presto sarà finita. Ti devo dire grazie?
Pa: ho un appuntamento in scuola con la direttrice. Racconterò questa orrenda
25 situazione che grazie a te sta vivendo il minore e che te non sei il padre e siamo in processo di disconoscimento. Non avrai più autorizzazione a prelevare mio figlio dalla scuola. Dal momento che il giudice avrà fatto il disconoscimento ti potrai mettere tutti i tuoi spiccioli di soldi bene nel culo” (mail del 25 settembre 2017, ore 3:16, ns. doc. 12); e ancora: “SE NON CAPISCI TUTTO QUESTO CHIEDERÒ
COME GIÀ AVVERTITO IL DNA PER IL DISCONOSCIMENTO DEL MINORE. PERCHE
NON TI HO FATTO PADRE PER VIVERE QUEESTO INFERNO! TI HO FATTO PADRE
PERCHE MI DIA UNA MANO MA TU MI VUOI AFFONDARE A ME E DI CONSEGUENZA
AL BAMBINO E IO NON LO PERMETTERÒ. […] QUINDI FAI UN PASO IN FALSO IN
PIU E TU TI SCORDI DI MIO FIGLIO CHE TI HO FATTO RICONOSCERE PER
SEMPRE!” (e-mail del 25 settembre ore 10:29, doc. 13 di primo grado).
Né può valere il generico disconoscimento delle mail da parte della posto Pt_1 che “nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova. Per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà” (ex multis Cass. I Sezione Civile, Ordinanza n.
19155 del 17.07.2019).
Del resto, quanto risulta dal contenuto di detta mail trova piena corrispondenza con la testimonianza resa da all'udienza del 17.2.2021, che Testimone_2 ha appunto riferito come la nell'inverno 2013 durante una cena, alla Pt_1 presenza di diverse persone, ebbe a dichiarare che non Persona_2 era figlio di , facendo anche vedere una foto del vero padre: Persona_1 pure in questo caso trattasi di un'esternazione di particolare gravità su una questione di estrema delicatezza, che mal si giustifica come una esternazione
“goliardica”. Né la credibilità della teste può essere messa in dubbio per il solo fatto che l'Avv. condividesse lo studio con il precedente legale della o Tes_2 Pt_1 che abbia avuto un rapporto di convivenza con il negli ultimi anni della _1 sua vita, trattandosi di circostanze inidonee a formulare un giudizio di inattendibilità della teste.
4. La Corte, pertanto, ritiene che la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata, restando assorbito il motivo di appello incidentale condizionato proposto da . Controparte_1
Nondimeno, stante la peculiarità delle questioni trattate, ritiene la Corte che la spese tra le parti possano essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1153/2022 resa dal Tribunale di Firenze;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 04/04/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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