TRIB
Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/05/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1196/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1196/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.04.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(cf. , nata a [...] l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Lago (CS) alla cont.da Chiorio n. 11 e rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Alessandra Paola FRUSCIO del foro di Paola (fax 0982/92207; pec
, presso il cui studio in Longobardi, Corso Marina n. 64, è Email_1 elettivamente domiciliata,
e
(cf. ), nato ad [...] il [...], ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente alla via Chiaie n. 32, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Francesco FALSETTO del foro di Paola (fax ; pec , Email_2 presso il suo studio, sito in Cleto (CS) alla via Marina di Savuto n. 174, è elettivamente domiciliato,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 2.12.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Lago (CS)) in data 8/08/2001 e regolarmente trascritto presso il registro degli atti del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, volume 1, anno 2001, rilevando che dalla loro unione sono nate:
− in data 6/11/2002 a Paola (CS), la figlia (c.f. ), maggiorenne Per_1 CodiceFiscale_3 non economicamente autosufficiente,
− in data 8/10/2008 a Cosenza (CS), la figlia (c.f. ), minore Persona_2 CodiceFiscale_4 di età economicamente non autosufficiente.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente hanno adito il Tribunale di
Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con provvedimento del 13/12/2019 n. cron. 6859/2019;
- di non essersi più riconciliati e di essere venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero in data 1.04.2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con provvedimento di omologa del 13/12/2019 n. cron. 6859/2019 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 Controparte_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
a. I genitori rispetteranno tutto quanto meglio specificato nel piano genitoriale (all. 6); b. I signori e si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di CP_1 Pt_1 serena comunicazione tra loro, al fine di garantire equilibrio e continuità nei rapporti di ciascuno con le figlie. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza delle figlie;
c. La sig.ra ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la Parte_1 propria abitazione e quella della figlia minore , purché ne dia notizia al sig. Persona_2 con congruo preavviso;
CP_1
d. Le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
e. Resta immutato il quantum che il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, complessivi € 300,00 al mese Pt_1 rivalutabili secondo indice ISTAT come per legge oltre spese straordinarie al 50% se regolarmente documentate, sintantoché le figlie non saranno economicamente indipendenti.
Con il presente atto, il sig. autorizza sin da ora la sig.ra a richiedere CP_1 Pt_1
2 interamente l'assegno unico universale per la minore o qualsiasi altro contributo/sovvenzione futura che riguardi le figlie;
f. I ricorrenti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale. In particolare, le parti non hanno nulla a pretendere reciprocamente su beni mobili ed immobili;
g. La sig.ra nulla pretende dal sig. a titolo di assegno divorzile. Pt_1 CP_1
Si riporta di seguito per completezza il piano genitoriale richiamato alla lett. a):
3 4 5 6 7 8 Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1196/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, da e contratto in Lago (CS)) in data 8/08/2001 Parte_1 Controparte_1
e regolarmente trascritto presso il registro degli atti del predetto comune al n. 6, parte II, serie
A, volume 1, anno 2001;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Lago (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Lago (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1196/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.04.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(cf. , nata a [...] l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Lago (CS) alla cont.da Chiorio n. 11 e rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Alessandra Paola FRUSCIO del foro di Paola (fax 0982/92207; pec
, presso il cui studio in Longobardi, Corso Marina n. 64, è Email_1 elettivamente domiciliata,
e
(cf. ), nato ad [...] il [...], ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente alla via Chiaie n. 32, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Francesco FALSETTO del foro di Paola (fax ; pec , Email_2 presso il suo studio, sito in Cleto (CS) alla via Marina di Savuto n. 174, è elettivamente domiciliato,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 2.12.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Lago (CS)) in data 8/08/2001 e regolarmente trascritto presso il registro degli atti del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, volume 1, anno 2001, rilevando che dalla loro unione sono nate:
− in data 6/11/2002 a Paola (CS), la figlia (c.f. ), maggiorenne Per_1 CodiceFiscale_3 non economicamente autosufficiente,
− in data 8/10/2008 a Cosenza (CS), la figlia (c.f. ), minore Persona_2 CodiceFiscale_4 di età economicamente non autosufficiente.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente hanno adito il Tribunale di
Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con provvedimento del 13/12/2019 n. cron. 6859/2019;
- di non essersi più riconciliati e di essere venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero in data 1.04.2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con provvedimento di omologa del 13/12/2019 n. cron. 6859/2019 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 Controparte_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
a. I genitori rispetteranno tutto quanto meglio specificato nel piano genitoriale (all. 6); b. I signori e si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di CP_1 Pt_1 serena comunicazione tra loro, al fine di garantire equilibrio e continuità nei rapporti di ciascuno con le figlie. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza delle figlie;
c. La sig.ra ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la Parte_1 propria abitazione e quella della figlia minore , purché ne dia notizia al sig. Persona_2 con congruo preavviso;
CP_1
d. Le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
e. Resta immutato il quantum che il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, complessivi € 300,00 al mese Pt_1 rivalutabili secondo indice ISTAT come per legge oltre spese straordinarie al 50% se regolarmente documentate, sintantoché le figlie non saranno economicamente indipendenti.
Con il presente atto, il sig. autorizza sin da ora la sig.ra a richiedere CP_1 Pt_1
2 interamente l'assegno unico universale per la minore o qualsiasi altro contributo/sovvenzione futura che riguardi le figlie;
f. I ricorrenti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale. In particolare, le parti non hanno nulla a pretendere reciprocamente su beni mobili ed immobili;
g. La sig.ra nulla pretende dal sig. a titolo di assegno divorzile. Pt_1 CP_1
Si riporta di seguito per completezza il piano genitoriale richiamato alla lett. a):
3 4 5 6 7 8 Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1196/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, da e contratto in Lago (CS)) in data 8/08/2001 Parte_1 Controparte_1
e regolarmente trascritto presso il registro degli atti del predetto comune al n. 6, parte II, serie
A, volume 1, anno 2001;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Lago (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Lago (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
9