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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1610/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARDILLO ORTENZIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CARDILLO ORTENZIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SANTAGATA CAMILLO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SANTAGATA CAMILLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.9.2024 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 8.2.2019 Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7123/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 18.12.2018 e asseritamente notificato il
31.12.2018, chiedendo dichiararsi nullo, ovvero revocarlo poiché infondato. A sostegno dell'opposizione deduceva di aver concluso con , Controparte_1 contratto preliminare di cessione delle quote, pari al 50%, della società People
Meet Center s.r.l.s., per la complessiva somma di € 22.500,00, il cui pagamento, sebbene pattuito in assegni, veniva effettuato in parte mediante consegna di denaro contante ed in parte mediante compensazione. In particolare, deduceva di aver consegnato ad € 12.000 nel mese di marzo 2018 ed € Controparte_1
5.800 nel mese di aprile 2018, e di aver estinto il debito residuo, pari ad €
Pag. 1 di 3 4.700,00, mediante compensazione, avendo pagato debiti della società gravanti sul . CP_1
Con comparsa di costituzione depositata il 19.4.2019, Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, poiché notificata oltre il termine di quaranta giorni, ossia in data 8.2.2019, a fronte della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo perfezionatasi il 28.12.2018. Nel merito deduceva comunque l'infondatezza dell'opposizione, stante l'inidoneità della documentazione depositata dal CA a provare i pagamenti asseritamente effettuati in contanti, comprovanti solo plurimi prelievi eseguiti, e pagamenti per conto della società.
Rimesse le parti in mediazione, conclusasi con esito negativo, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile per tardiva costituzione della parte opponente.
Invero, contrariamente a quanto affermato, ma non provato, dall'opponente il ricorso per decreto ingiuntivo ed il pedissequo decreto risultano notificati all'opponente in data 28.12.2018, non già in data 31.12.2018, mentre la citazione in opposizione risulta notificata all'opposta in data 08/02/2019, dunque oltre il termine di quaranta giorni sancito dall'art. 641 c.p.c. a pena di decadenza, che scadeva il 6.2.2019.
Occorre infatti rilevare che parte opposta, in uno alla comparsa di costituzione e risposta, ha depositato il ricorso ed il pedissequo decreto ingiuntivo muniti dell'apposita relata e prova della notifica effettuata a mezzo posta, dalla quale si evince che la stessa sia stata eseguita presso il domicilio del destinatario, Parte_1
e consegnata al familiare convivente, in data 28.12.2018.
[...]
Ebbene, la notifica eseguita al familiare convivente si perfeziona con la consegna stessa che, non già in una data differita, né contestazione alcuna è stata mossa in ordine a vizi del processo notificatorio.
Sul punto la Corte di Cassazione si è, anche di recente, espressa affermando che in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass.
Civ. n. 32575/2024).
Pag. 2 di 3 Rilevata la tardività della notifica dell'opposizione, in difetto di contestazioni in ordine al processo notificatorio, non resta che dichiararne improcedibile, per violazione del termine di giorni quaranta previsto a pena di decadenza dall'art. 641 c.p.c., con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In applicazione del principio della soccombenza le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento, trattandosi di pronuncia in rito, dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 7123/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 18.12.2018, e per l'effetto lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre spese Controparte_1 generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARDILLO ORTENZIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CARDILLO ORTENZIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SANTAGATA CAMILLO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SANTAGATA CAMILLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.9.2024 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 8.2.2019 Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7123/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 18.12.2018 e asseritamente notificato il
31.12.2018, chiedendo dichiararsi nullo, ovvero revocarlo poiché infondato. A sostegno dell'opposizione deduceva di aver concluso con , Controparte_1 contratto preliminare di cessione delle quote, pari al 50%, della società People
Meet Center s.r.l.s., per la complessiva somma di € 22.500,00, il cui pagamento, sebbene pattuito in assegni, veniva effettuato in parte mediante consegna di denaro contante ed in parte mediante compensazione. In particolare, deduceva di aver consegnato ad € 12.000 nel mese di marzo 2018 ed € Controparte_1
5.800 nel mese di aprile 2018, e di aver estinto il debito residuo, pari ad €
Pag. 1 di 3 4.700,00, mediante compensazione, avendo pagato debiti della società gravanti sul . CP_1
Con comparsa di costituzione depositata il 19.4.2019, Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, poiché notificata oltre il termine di quaranta giorni, ossia in data 8.2.2019, a fronte della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo perfezionatasi il 28.12.2018. Nel merito deduceva comunque l'infondatezza dell'opposizione, stante l'inidoneità della documentazione depositata dal CA a provare i pagamenti asseritamente effettuati in contanti, comprovanti solo plurimi prelievi eseguiti, e pagamenti per conto della società.
Rimesse le parti in mediazione, conclusasi con esito negativo, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile per tardiva costituzione della parte opponente.
Invero, contrariamente a quanto affermato, ma non provato, dall'opponente il ricorso per decreto ingiuntivo ed il pedissequo decreto risultano notificati all'opponente in data 28.12.2018, non già in data 31.12.2018, mentre la citazione in opposizione risulta notificata all'opposta in data 08/02/2019, dunque oltre il termine di quaranta giorni sancito dall'art. 641 c.p.c. a pena di decadenza, che scadeva il 6.2.2019.
Occorre infatti rilevare che parte opposta, in uno alla comparsa di costituzione e risposta, ha depositato il ricorso ed il pedissequo decreto ingiuntivo muniti dell'apposita relata e prova della notifica effettuata a mezzo posta, dalla quale si evince che la stessa sia stata eseguita presso il domicilio del destinatario, Parte_1
e consegnata al familiare convivente, in data 28.12.2018.
[...]
Ebbene, la notifica eseguita al familiare convivente si perfeziona con la consegna stessa che, non già in una data differita, né contestazione alcuna è stata mossa in ordine a vizi del processo notificatorio.
Sul punto la Corte di Cassazione si è, anche di recente, espressa affermando che in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass.
Civ. n. 32575/2024).
Pag. 2 di 3 Rilevata la tardività della notifica dell'opposizione, in difetto di contestazioni in ordine al processo notificatorio, non resta che dichiararne improcedibile, per violazione del termine di giorni quaranta previsto a pena di decadenza dall'art. 641 c.p.c., con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In applicazione del principio della soccombenza le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento, trattandosi di pronuncia in rito, dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 7123/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 18.12.2018, e per l'effetto lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre spese Controparte_1 generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel
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