TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2271/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 4.11.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPESAN ALDO, come da mandato in calce al ricorso,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Pontelandolfo n.
6 - Vicenza
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– contumace -
O G G ETTO : retri buzi one .
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1. Accertarsi e dichiararsi la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro per il periodo, la qualifica,
le mansioni e l'inquadramento di cui in narrativa;
2. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore II livello di inquadramento del CCNL applicato in azienda per il periodo intercorrente tra aprile 2023 alla data di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 06/09/2023;
1 3. Accertarsi e dichiararsi il pagamento da parte della società di un importo orario Controparte_1
inferiore ai minimi tabellari così come previsti dal CCNL applicato in azienda così come dedotto in narrativa;
4. Condannarsi la convenuta a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze e arretrati Controparte_1
retributivi l'importo di € 2.121,52 al lordo fiscale e contributivo, o le diverse somme, anche maggiori,
risultanti di giustizia in applicazione del CCNL e/o all'esito di CTU contabile;
5. Condannarsi, in ogni caso, la convenuta a corrispondere sugli importi comunque dovuti alla ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c.,
così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014 pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
6. Spese e competenze rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare,
quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.
55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
convenuta dal 17/10/2017 al 06/09/2023 e lamentava di essere stato retribuito in misura inferiore al dovuto sia per la retrocessione dal 2° al 1° livello operata dall'1.4.2023, sia per la corresponsione di una paga oraria inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva pure applicata in azienda. Agiva dunque in giudizio per ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'importo differenziale, quantificato in € 2.121,52.
2. Pur ritualmente notificata del ricorso-decreto non si costituiva in giudizio la società
convenuta, di cui veniva dunque dichiarata la contumacia.
3. Non essendo necessaria attività istruttoria, la causa veniva discussa all'udienza odierna.
2 § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §
4. La documentazione in atti consente di ritenere accertati i crediti rivendicati in ricorso,
attinenti al mancato pagamento della corretta retribuzione in base alla paga oraria prevista dalla contrattazione collettiva, ed alla illegittima dequalificazione operata da aprile 2023.
5. Sotto il primo profilo la documentazione dimessa con il ricorso (docc. 2, 3 4 e buste paga) e conferma l'utilizzazione di una busta paga inferiore a quella dovuta.
6. Sotto il secondo profilo si rileva che l'art. 2013 c.c. impone il mantenimento della retribuzione e del livello di inquadramento, salvo eccezioni specifiche che spettava semmai alla convenuta dimostrare.
7. Ne consegue che la società convenuta debba essere condannata a corrispondere al ricorrente l'importo rivendicato, al lordo, di € 2.121,52, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT
ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna a corrispondere al Controparte_1
ricorrente l'importo lordo di € 2.121,52, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi €
1.030,00 da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, D.M. n. 55/2014 oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%
Venezia, 12/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
3