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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2051/2021
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 20/05/2025, alle ore 10:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. LANZA GIUSEPPE;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. SCHININA' STEFANO. CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
L'avv. di parte attrice precisa come da atto introduttivo ed insiste nell'ammissione dei mezzi di prova articolati. Discute riportandosi alle note conclusive: non è necessario dimostrare la titolarità della proprietà dell'immobile, poiché trattasi di un rapporto personale tra le parti, ossia consegnare l'immobile ai convenuti. Non è un'azione reale ma personale. È pacifico che l'immobile è stato consegnato dall'attore. Il rimborso delle spese sostenute, inoltre, non è senz'altro una domanda reale.
L'avv. di parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione e risposta e, in particolare, insiste sull'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attore. Contesta le sentenze citate nelle memorie conclusionali, perché hanno ad oggetto fatti differenti: solo l'azione di restituzione dell'immobile è temperato, mentre nella negatoria servitutis e di risarcimento, deve esser fornita la prova della proprietà di chi invoca tale diritto. Il locatore che consegna volontariamente l'immobile nulla può chiedere per il risarcimento per occupazione sine titulo, prima della richiesta (gennaio 2020); prima di allora nessuna richiesta è stata mai effettuata. Si riporta alle deduzioni di cui alla comparsa.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 1 di 7 Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2051/2021 pendente tra:
c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LANZA (c.f.: ) C.F._3
, con elezione di domicilio a Ragusa, in viale Tenente Lena n. Email_1
14, presso lo studio dell'avv. Lanza
ATTORE contro
(c.f.: ) nato a [...] l'[...], residente a [...], con il patrocinio dell'avv. STEFANO SCHININA' (c.f.:
) ) con elezione di domicilio a Ragusa, via Marsala C.F._5 Email_2
n. 36, presso lo studio dell'avv. Schininà.
CONVENUTO COSTITUITO
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato itava in giudizio Parte_1 CP_1
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e
[...] Controparte_2 dichiarare l'occupazione sine titulo da parte dei sigg.ri e , dell'immobile CP_1 Controparte_2 sito a Ragusa, via U. Giordano n. 44, di proprietà del sig. in riferimento al periodo Parte_1 gennaio 2018 – gennaio 2020; per l'effetto condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., i convenuti al risarcimento del danno da illecita occupazione, liquidato nella somma di euro 13.031,52 come descritta
e calcolata in premessa, o in quell'altra minore somma che il tribunale vorrà determinare;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Allegava, a tal fine, che:
- in data 3/1/2018 concedeva in locazione il proprio immobile, sito a Ragusa in via Umberto Giordano
n. 44 ai coniugi e , a fronte di un canone di locazione concordato in CP_1 Controparte_2 misura pari ad euro 420,00 mensili, oltre spese condominiali;
- da quella data i sig.ri e i loro figli, occupavano l'immobile e lo adibivano a casa coniugale, con CP_1
l'impegno di sottoscrivere il contratto di locazione predisposto e consegnato dall'esponente; pagina 2 di 7 - nonostante tali accordi, gli odierni convenuti, una volta preso possesso dell'immobile sin da giorno
3/1/2018, si rifiutavano di sottoscrivere il contratto di locazione e continuavano ad occupare l'immobile senza pagare alcun corrispettivo sino al mese di gennaio 2020, quando, dopo innumerevoli inviti a lasciare il bene occupato, rilasciavano l'immobile trasferendosi altrove.
A tutela del proprio diritto al risarcimento del danno cagionato dai convenuti, introduceva il presente giudizio, concludendo come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta depositata dopo lo spirare dei concessi termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., si costituiva in giudizio , il quale chiedeva: “[i]n via preliminare e nel rito dichiarare CP_1 il difetto di legittimazione attiva dell'attore; in subordine e nel merito, rigettare, con ogni statuizione di legge, la svolta domanda in quanto in fondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dell'odierno procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso acconto alcuno”.
Deduceva a tal fine che:
- nel mese di gennaio 2018 i sig.ri e concedevano in locazione Parte_1 Controparte_3 all'esponente l'immobile per civile abitazione sito in Ragusa, Via U. Giordano, 44;
- gli attori preferivano non sottoscrivere alcun contratto di locazione, chiedendo di ricevere il pagamento dei canoni mensili, comprensivi di utenze e oneri condominiali, direttamente in contanti senza il rilascio di alcuna ricevuta di pagamento, condizioni che venivano accettate dall'esponente;
- nel mese di gennaio del 2020 veniva invitato verbalmente a lasciare l'immobile e di conseguenza trovava sistemazione altrove.
Concludeva come sopra riepilogato.
Il giudice istruttore, rilevato “che a fronte della contestata omessa prova del titolo dominicale del bene immobile per cui è causa l'attore non ha documentato l'allegata piena proprietà del medesimo, costitutiva del vantato credito risarcitorio”, e ritenuta dunque la causa matura per la decisione, rinviava la causa alla data odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente decisione.
Nel merito
La Corte di Cassazione “ha avuto occasione di chiarire che il danno da occupazione sin titulo rappresenta un'azione lesiva che attinge il diritto pieno di proprietà e che viene in rilievo per la violazione dell'ordine giuridico: è, perciò, un "danno (emergente) normale" o "presunto", purché la richiesta risarcitoria sia stata elevata nella causa petendi della domanda – come accaduto nel caso che ci occupa: v. sentenza impugnata p. 24, 2 - 4 capoverso), unitamente alla richiesta di tutela reale. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata pagina 3 di 7 persa, quale conseguenza immediata e diretta (causalità giuridica) della violazione cagionata dall'occupazione abusiva del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo" (art.
832cod. civ.). L'equivalente economico del godimento perduto quale spoliazione della facoltà di godimento indiretto rientra nell'area della perdita subita (danno emergente) e, per tale via. nel c.d. danno in re ipsa” (Cass. civ., sez. II, ord., 14/04/2025, n. 9753) “ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (Cass. n.14268 del
25/05/2021)” (Cass. civ., sez. II, ord., 24/02/2025, n. 4804; nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, ord.,
31/01/2025, n. 2334: “[t]ale statuizione è perfettamente in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore
a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza"
(Cass., Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). Pertanto, "... se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"
(Cass., Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/2022)”)
I presupposti, dunque, di tale azione risarcitoria sono 1) il diritto di proprietà, di cui si allega la lesione a causa dell'altrui indebita occupazione (cfr., sul discrimine dalle domande collegate al diritto di proprietà da quelle che hanno come unico presupposto la traditio del bene, Cass. civ., sez. II, ord., 16/09/2024, n.
24736: “[l]'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi, atteso che
l'attore, mentre con la prima, di carattere reale, assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà, con la seconda, di natura personale, l'attore tende ad ottenere esclusivamente la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa
(Cass., Sez. 2, 12/10/2000, n. 13605). Costituisce discrimine tra le due azioni, dunque, il fatto che nel primo caso l'attore chiede che sia accertata la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico pagina 4 di 7 originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, mentre nel secondo caso la domanda è diretta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (Cass., Sez. 3, 23/6/2023, n.
18050;Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25052). Soltanto il mancato ricollegamento della pretesa ad un negozio giuridico, originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, e, dunque, ad un titolo anche originario impone di qualificare
l'azione in termini di rivendicazione, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25052), ma non anche nel caso di azione personale, sebbene spetti poi a colui che intende ottenere il rilascio del bene scegliere se avvalersi, a tale fine, dell'azione di rivendica o di quella contrattuale, senza che il giudice possa mutare ex officio il titolo della pretesa, dovendo la controversia essere decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato (Cass., Sez. 2, 5/2/2013, n. 2726)”; 2) l'allegazione e, successivamente, la prova, in quest'ultimo caso anche mediante presunzioni e massime di esperienza, del danno emergente, inteso come concreta possibilità di godimento perduta e/o del lucro cessante, ossia specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
Non può, infatti, accedersi alla tesi patrocinata da parte attrice, la quale, di fronte alla contestazione del proprio diritto di proprietà dell'immobile la cui occupazione è alla base della domanda di risarcimento, ha replicato di non dover fornire tale prova, trattandosi di domanda personale ed essendo pacifico che il predetto immobile fosse stato consegnato all'accipiens dalla stessa, sulla base di un accordo a stipulare successivamente un contratto di locazione.
Anche a voler applicare alla fattispecie la giurisprudenza in tema di azione di restituzione derivante da titolo personale (contratto tra tradens e accipiens), è sufficiente osservare che tale orientamento richiede la sussistenza, all'origine, di un “un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa”, non sussistente nel caso in esame a fronte di un accordo verbale privo di effetti, per difetto di uno dei suoi requisiti di validità, tra cui la forma scritta e la successiva registrazione (cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 28/12/2023, n. 36267: “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non pagina 5 di 7 potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio exart. 2058c.c., surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile (Cass., Sez. Un., 28/03/2014, n. 7305;Cass. 14/01/2013, n. 705) […]. Va infatti ribadito, anche in questa sede, il già affermato principio (Cass. 23/06/2023, n. 18050, cit.), secondo cui il rigoroso onere probatorio cui è soggetto l'attore (cosiddetta probatio diabolica) - che consiste nella prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus - si attenua in relazione al comportamento ed alla linea difensiva della controparte
(cfr., ad es.,Cass. 18/08/1990, n. 8394;Cass. 17/04/2002, n. 5487;Cass. 23/09/2021, n. 25865)”).
Nel caso di specie, difetta la prova della proprietà in capo all'attore, la prova dell'originaria sussistenza di un contratto idoneo a giustificare la consegna della cosa (non è tale l'accordo verbale, privo dei requisiti di validità) e, sotto il profilo del danno conseguenza, a mente delle sentenze richiamate,
“l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Cass. civ., sez. II, ord.,
24/02/2025, n. 4804; cfr., altresì, Cass., Sez. un., sent., n. 33645 del 15/11/2022, che richiede quantomeno
“l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”) e, quanto al mancato guadagno, l'assolvimento dell'“onere di allegazione” circa “gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato
(una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite)”
(punto 4.9, Cass., Sez. un., sent., n. 33645 del 15/11/2022; conforme, Cass. civ., sez. II, ord., 14/04/2025,
n. 9753).
Di conseguenza, la domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento del risarcimento del danno per occupazione sine titulo deve essere rigettata.
Viceversa, è pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato al maturare delle preclusioni assertive, nonché documentato in atti, che l'attore abbia sostenuto, nell'interesse e vantaggio dei convenuti, a suo detrimento, in mancanza di un valido accordo, e senza che sia emerso un profilo di liberalità, le seguenti spese: euro 949,52, per utenza elettrica e gas, euro 842,00, per canone idrico integrato, nonché euro 740,00 per oneri condominiali, il cui rimborso, da parte i convenuti, nonostante la diffida del 5/11/2020, non è mai avvenuto.
pagina 6 di 7 e devono, dunque, esser condannati a pagare all'attore la somma di euro CP_1 Controparte_2
2.531,52.
Le spese del giudizio devono esser compensate, quanto ai compensi, nella misura di ¾ e, per il resto, seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di e , in solido CP_1 Controparte_2 tra loro. Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 264,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda di al pagamento del risarcimento del danno per occupazione Parte_1 sine titulo;
• condanna e , in solido tra loro, a pagare a la CP_1 Controparte_2 Parte_1 somma di euro 2.531,52;
• condanna, altresì, e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 Controparte_2 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano, al netto della compensazione, in euro 1.269,25 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 264,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 20/05/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 20/05/2025, alle ore 10:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. LANZA GIUSEPPE;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. SCHININA' STEFANO. CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
L'avv. di parte attrice precisa come da atto introduttivo ed insiste nell'ammissione dei mezzi di prova articolati. Discute riportandosi alle note conclusive: non è necessario dimostrare la titolarità della proprietà dell'immobile, poiché trattasi di un rapporto personale tra le parti, ossia consegnare l'immobile ai convenuti. Non è un'azione reale ma personale. È pacifico che l'immobile è stato consegnato dall'attore. Il rimborso delle spese sostenute, inoltre, non è senz'altro una domanda reale.
L'avv. di parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione e risposta e, in particolare, insiste sull'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attore. Contesta le sentenze citate nelle memorie conclusionali, perché hanno ad oggetto fatti differenti: solo l'azione di restituzione dell'immobile è temperato, mentre nella negatoria servitutis e di risarcimento, deve esser fornita la prova della proprietà di chi invoca tale diritto. Il locatore che consegna volontariamente l'immobile nulla può chiedere per il risarcimento per occupazione sine titulo, prima della richiesta (gennaio 2020); prima di allora nessuna richiesta è stata mai effettuata. Si riporta alle deduzioni di cui alla comparsa.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 1 di 7 Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2051/2021 pendente tra:
c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LANZA (c.f.: ) C.F._3
, con elezione di domicilio a Ragusa, in viale Tenente Lena n. Email_1
14, presso lo studio dell'avv. Lanza
ATTORE contro
(c.f.: ) nato a [...] l'[...], residente a [...], con il patrocinio dell'avv. STEFANO SCHININA' (c.f.:
) ) con elezione di domicilio a Ragusa, via Marsala C.F._5 Email_2
n. 36, presso lo studio dell'avv. Schininà.
CONVENUTO COSTITUITO
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato itava in giudizio Parte_1 CP_1
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e
[...] Controparte_2 dichiarare l'occupazione sine titulo da parte dei sigg.ri e , dell'immobile CP_1 Controparte_2 sito a Ragusa, via U. Giordano n. 44, di proprietà del sig. in riferimento al periodo Parte_1 gennaio 2018 – gennaio 2020; per l'effetto condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., i convenuti al risarcimento del danno da illecita occupazione, liquidato nella somma di euro 13.031,52 come descritta
e calcolata in premessa, o in quell'altra minore somma che il tribunale vorrà determinare;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Allegava, a tal fine, che:
- in data 3/1/2018 concedeva in locazione il proprio immobile, sito a Ragusa in via Umberto Giordano
n. 44 ai coniugi e , a fronte di un canone di locazione concordato in CP_1 Controparte_2 misura pari ad euro 420,00 mensili, oltre spese condominiali;
- da quella data i sig.ri e i loro figli, occupavano l'immobile e lo adibivano a casa coniugale, con CP_1
l'impegno di sottoscrivere il contratto di locazione predisposto e consegnato dall'esponente; pagina 2 di 7 - nonostante tali accordi, gli odierni convenuti, una volta preso possesso dell'immobile sin da giorno
3/1/2018, si rifiutavano di sottoscrivere il contratto di locazione e continuavano ad occupare l'immobile senza pagare alcun corrispettivo sino al mese di gennaio 2020, quando, dopo innumerevoli inviti a lasciare il bene occupato, rilasciavano l'immobile trasferendosi altrove.
A tutela del proprio diritto al risarcimento del danno cagionato dai convenuti, introduceva il presente giudizio, concludendo come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta depositata dopo lo spirare dei concessi termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., si costituiva in giudizio , il quale chiedeva: “[i]n via preliminare e nel rito dichiarare CP_1 il difetto di legittimazione attiva dell'attore; in subordine e nel merito, rigettare, con ogni statuizione di legge, la svolta domanda in quanto in fondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dell'odierno procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso acconto alcuno”.
Deduceva a tal fine che:
- nel mese di gennaio 2018 i sig.ri e concedevano in locazione Parte_1 Controparte_3 all'esponente l'immobile per civile abitazione sito in Ragusa, Via U. Giordano, 44;
- gli attori preferivano non sottoscrivere alcun contratto di locazione, chiedendo di ricevere il pagamento dei canoni mensili, comprensivi di utenze e oneri condominiali, direttamente in contanti senza il rilascio di alcuna ricevuta di pagamento, condizioni che venivano accettate dall'esponente;
- nel mese di gennaio del 2020 veniva invitato verbalmente a lasciare l'immobile e di conseguenza trovava sistemazione altrove.
Concludeva come sopra riepilogato.
Il giudice istruttore, rilevato “che a fronte della contestata omessa prova del titolo dominicale del bene immobile per cui è causa l'attore non ha documentato l'allegata piena proprietà del medesimo, costitutiva del vantato credito risarcitorio”, e ritenuta dunque la causa matura per la decisione, rinviava la causa alla data odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente decisione.
Nel merito
La Corte di Cassazione “ha avuto occasione di chiarire che il danno da occupazione sin titulo rappresenta un'azione lesiva che attinge il diritto pieno di proprietà e che viene in rilievo per la violazione dell'ordine giuridico: è, perciò, un "danno (emergente) normale" o "presunto", purché la richiesta risarcitoria sia stata elevata nella causa petendi della domanda – come accaduto nel caso che ci occupa: v. sentenza impugnata p. 24, 2 - 4 capoverso), unitamente alla richiesta di tutela reale. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata pagina 3 di 7 persa, quale conseguenza immediata e diretta (causalità giuridica) della violazione cagionata dall'occupazione abusiva del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo" (art.
832cod. civ.). L'equivalente economico del godimento perduto quale spoliazione della facoltà di godimento indiretto rientra nell'area della perdita subita (danno emergente) e, per tale via. nel c.d. danno in re ipsa” (Cass. civ., sez. II, ord., 14/04/2025, n. 9753) “ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (Cass. n.14268 del
25/05/2021)” (Cass. civ., sez. II, ord., 24/02/2025, n. 4804; nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, ord.,
31/01/2025, n. 2334: “[t]ale statuizione è perfettamente in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore
a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza"
(Cass., Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). Pertanto, "... se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"
(Cass., Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/2022)”)
I presupposti, dunque, di tale azione risarcitoria sono 1) il diritto di proprietà, di cui si allega la lesione a causa dell'altrui indebita occupazione (cfr., sul discrimine dalle domande collegate al diritto di proprietà da quelle che hanno come unico presupposto la traditio del bene, Cass. civ., sez. II, ord., 16/09/2024, n.
24736: “[l]'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi, atteso che
l'attore, mentre con la prima, di carattere reale, assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà, con la seconda, di natura personale, l'attore tende ad ottenere esclusivamente la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa
(Cass., Sez. 2, 12/10/2000, n. 13605). Costituisce discrimine tra le due azioni, dunque, il fatto che nel primo caso l'attore chiede che sia accertata la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico pagina 4 di 7 originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, mentre nel secondo caso la domanda è diretta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (Cass., Sez. 3, 23/6/2023, n.
18050;Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25052). Soltanto il mancato ricollegamento della pretesa ad un negozio giuridico, originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, e, dunque, ad un titolo anche originario impone di qualificare
l'azione in termini di rivendicazione, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25052), ma non anche nel caso di azione personale, sebbene spetti poi a colui che intende ottenere il rilascio del bene scegliere se avvalersi, a tale fine, dell'azione di rivendica o di quella contrattuale, senza che il giudice possa mutare ex officio il titolo della pretesa, dovendo la controversia essere decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato (Cass., Sez. 2, 5/2/2013, n. 2726)”; 2) l'allegazione e, successivamente, la prova, in quest'ultimo caso anche mediante presunzioni e massime di esperienza, del danno emergente, inteso come concreta possibilità di godimento perduta e/o del lucro cessante, ossia specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
Non può, infatti, accedersi alla tesi patrocinata da parte attrice, la quale, di fronte alla contestazione del proprio diritto di proprietà dell'immobile la cui occupazione è alla base della domanda di risarcimento, ha replicato di non dover fornire tale prova, trattandosi di domanda personale ed essendo pacifico che il predetto immobile fosse stato consegnato all'accipiens dalla stessa, sulla base di un accordo a stipulare successivamente un contratto di locazione.
Anche a voler applicare alla fattispecie la giurisprudenza in tema di azione di restituzione derivante da titolo personale (contratto tra tradens e accipiens), è sufficiente osservare che tale orientamento richiede la sussistenza, all'origine, di un “un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa”, non sussistente nel caso in esame a fronte di un accordo verbale privo di effetti, per difetto di uno dei suoi requisiti di validità, tra cui la forma scritta e la successiva registrazione (cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 28/12/2023, n. 36267: “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non pagina 5 di 7 potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio exart. 2058c.c., surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile (Cass., Sez. Un., 28/03/2014, n. 7305;Cass. 14/01/2013, n. 705) […]. Va infatti ribadito, anche in questa sede, il già affermato principio (Cass. 23/06/2023, n. 18050, cit.), secondo cui il rigoroso onere probatorio cui è soggetto l'attore (cosiddetta probatio diabolica) - che consiste nella prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus - si attenua in relazione al comportamento ed alla linea difensiva della controparte
(cfr., ad es.,Cass. 18/08/1990, n. 8394;Cass. 17/04/2002, n. 5487;Cass. 23/09/2021, n. 25865)”).
Nel caso di specie, difetta la prova della proprietà in capo all'attore, la prova dell'originaria sussistenza di un contratto idoneo a giustificare la consegna della cosa (non è tale l'accordo verbale, privo dei requisiti di validità) e, sotto il profilo del danno conseguenza, a mente delle sentenze richiamate,
“l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Cass. civ., sez. II, ord.,
24/02/2025, n. 4804; cfr., altresì, Cass., Sez. un., sent., n. 33645 del 15/11/2022, che richiede quantomeno
“l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”) e, quanto al mancato guadagno, l'assolvimento dell'“onere di allegazione” circa “gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato
(una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite)”
(punto 4.9, Cass., Sez. un., sent., n. 33645 del 15/11/2022; conforme, Cass. civ., sez. II, ord., 14/04/2025,
n. 9753).
Di conseguenza, la domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento del risarcimento del danno per occupazione sine titulo deve essere rigettata.
Viceversa, è pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato al maturare delle preclusioni assertive, nonché documentato in atti, che l'attore abbia sostenuto, nell'interesse e vantaggio dei convenuti, a suo detrimento, in mancanza di un valido accordo, e senza che sia emerso un profilo di liberalità, le seguenti spese: euro 949,52, per utenza elettrica e gas, euro 842,00, per canone idrico integrato, nonché euro 740,00 per oneri condominiali, il cui rimborso, da parte i convenuti, nonostante la diffida del 5/11/2020, non è mai avvenuto.
pagina 6 di 7 e devono, dunque, esser condannati a pagare all'attore la somma di euro CP_1 Controparte_2
2.531,52.
Le spese del giudizio devono esser compensate, quanto ai compensi, nella misura di ¾ e, per il resto, seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di e , in solido CP_1 Controparte_2 tra loro. Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 264,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda di al pagamento del risarcimento del danno per occupazione Parte_1 sine titulo;
• condanna e , in solido tra loro, a pagare a la CP_1 Controparte_2 Parte_1 somma di euro 2.531,52;
• condanna, altresì, e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 Controparte_2 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano, al netto della compensazione, in euro 1.269,25 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 264,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 20/05/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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