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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 31/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1397/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 31/03/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 20.3.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022, disposizione applicabile anche i procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, giusta il disposto dell'art. 7, comma 3, del
D.Lgs. 164/2024), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 1397/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1397 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simona CAULI Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e dell'avv. Andrea CABIDDU (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato a Lanusei, via Marconi n. 43, presso lo studio dei difensori;
attore
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Mario SOLANAS (C.F. , elettivamente C.F._4
domiciliata in Tortolì, via Aspromonte n. 1, presso lo studio del difensore;
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 19.3.2025):
“a) - Contrariis reiectis;
- b) dichiararsi, per i motivi di cui in espositiva, (P.I. C.F. CP_1 P.IVA_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede alla Via P.IVA_1
Monzambano, n. 10 – 00185 - ROMA, responsabile di quanto occorso all'attore e come meglio descritto in espositiva;
e per l'effetto condannare il medesimo Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, oggi convenuto, a risarcire all'attore, tutti i danni da costui subiti in seguito ai fatti di causa e per i motivi indicati in espositiva, così come azionati e sotto tutti gli aspetti risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura accertanda in corso di causa, oltre interessi al saggio legale o non, qualora si ritenga per lo stato della vicenda di dover ulteriormente risarcire anche con questa voce di danno, previa decurtazione di ogni eventuale somma percepita a medesimo titolo da enti previdenziali.
- c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nell'interesse della convenuta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18.3.2025):
“1) in Via pregiudiziale: dichiarare la domanda improcedibile per la duplicazione delle azioni giudiziali nanti il Giudice di Pace di Lanusei e nanti il Tribunale di Nuoro rispettivamente per il risarcimento dei danni materiali e delle lesioni fisiche;
2) nel merito: rigettare la domanda avversa per i motivi meglio sopra enunciati;
3) in Via subordinata: per l'ipotesi in cui dovesse ravvisarsi nella determinazione dell'incidente un concorso di colpa di , liquidare alla parte attrice i danni subiti nel CP_1
sinistro proporzionalmente alla percentuale di responsabilità alla stessa ascrivibile, nella misura che emergerà in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre cpa al 4% e spese generali forfettarie al 15% come per legge”.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto dinanzi a Parte_1
questo Tribunale l' esponendo quanto segue: CP_1
a. il 19.3.2018, intorno alle ore 3:50, mentre stava percorrendo, a velocità moderata e nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, la S.S. 389 – direzione Nuoro
per cominciare il proprio turno di lavoro quale autista di pullman dell'
[...]
giunto all'altezza del Km 26+600, località Pratobello, a causa di ghiaccio CP_2
presente sul manto stradale, esso attore aveva perso il controllo del veicolo proprio veicolo (Alfa Romeo 147 targato BP613KN), invadendo la corsia opposta e fuoriuscendo dalla carreggiata, ribaltandosi ed infine arrestandosi nel senso di marcia opposto (ossia con direzione Lanusei);
b. subito dopo l'accaduto – la cui responsabilità era a suo dire ascrivibile in via esclusiva ex art. 2051 c.c. all' quale custode, trattandosi dell'ente CP_1
gestore della strada – esso attore era stato soccorso da un altro utente della strada
( ), il quale aveva allertato: Persona_1
i. i Carabinieri della Stazione di Fonni, dai cui rilievi era emerso come il sinistro si fosse verificato a causa delle condizioni climatiche, stante la presenza di neve, ghiaccio o grandi pozze d'acqua sulla strada, senza che fosse contestata a esso conducente alcuna violazione del C.d.S.;
ii. il servizio 118, il quale l'aveva trasportato all'Ospedale San Francesco di
Nuoro, ove era stato ricoverato fino al 29.3.2018 – con diagnosi di
“frattura traumatica amielica del soma di D8”, degenza nel corso della
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 quale, in data 22.3.2019, era stato sottoposto ad “intervento di
stabilizzazione da D7 a D10 con placche e viti”, con successiva stabilizzazione clinica, accertata nella relazione medica predisposta il
28.6.2021 dalla dott.ssa ; Persona_2
c. esso attore aveva radicato causa risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace di Lanusei
(n. R.G. 43/2020) unicamente in relazione ai danni al veicolo – non essendosi all'epoca ancora stabilizzato il pregiudizio alla salute – procedimento definito con sentenza n. 41/2021, non impugnata dall' nella quale la pretesa era CP_1
stata ritenuta infondata nel quantum, ma fondata riguardo all'an della responsabilità della società convenuta;
d. era quindi suo interesse agire per ottenere il ristoro del danno alla salute derivante dal sinistro, oramai clinicamente stabilizzatosi, pregiudizio pari a complessivi
73.797,00 euro (oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi), di cui:
i. 66.868,00 euro per invalidità permanente del 20%;
ii. 990,00 euro per I.T.T. di 10 giorni;
iii. 2.227,00 euro per I.T.P. al 75% di 30 giorni;
iv. 2.475,00 euro per I.T.P. al 50% di 50 giorni;
v. 1.237,50 euro per I.T.P. al 25% di 50 giorni;
e. nonostante la costituzione in mora e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la convenuta non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'1.3.2023, l' i è così difesa: CP_1
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 a. ha eccepito l'improponibilità della domanda risarcitoria formulata da Pt_1
a suo dire integrante abusivo frazionamento del credito, sul rilievo che il
[...]
pregiudizio alla salute si era clinicamente stabilizzato già all'epoca della radicazione dinanzi al Giudice di Pace di Lanusei della causa relativa al risarcimento dei danni subiti dal veicolo dell'attore, stabilizzazione emergente dalla relazione medico-legale versata da quest'ultimo a corredo dell'atto di citazione;
b. ha comunque contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo che:
i. riguardo all'an, non vi era prova che il sinistro si fosse verificato con la dinamica descritta nell'atto di citazione e, comunque, la relativa responsabilità era ascrivibile in via esclusiva o quantomeno concorrente alla condotta dell'attore, il quale non aveva evidentemente tenuto una velocità adeguata in relazione alle condizioni del manto stradale –
riconducibili ad eventi meteorologici non prevenibili da essa convenuta,
stante l'insufficiente tempo a disposizione per intervenire, eventi in ordine ai quali era stato previamente diramato lo stato d'allerta – tenuto anche conto che il sinistro si era verificato alle ore 3:50 del mattino;
ii. sul quantum, i pregiudizi lamentati erano eccessivi e, comunque, non causalmente riconducibili al sinistro.
3. Nell'udienza del 4.4.2023, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, c.p.c.
4. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal Presidente vicario di
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 7.12.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso l'8.12.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice:
a. ha rigettato le istanze di prova orale formulate dalla parte attrice;
b. ha disposto consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, avente ad oggetto il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, visitato il
periziando ed eseguita ogni opportuna verifica, il CTU:
a. accerti quali danni ha subito in conseguenza del sinistro Parte_1
occorso il 19.3.2018, in particolare:
i. la durata dall'inabilità temporanea, sia totale (da intendersi quella che
impedisce qualsiasi attività quotidiana), sia parziale, indicandone in
quest'ultimo caso la misura percentuale;
ii. i postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da
incidere sulla complessiva integrità psico-fisica dell'attore, quantificando in
termini percentuali detti postumi ed indicando il barème di riferimento,
specificando inoltre, ove possibile, l'epoca in cui tali postumi si siano
clinicamente stabilizzati;
b. verifichi se le spese mediche documentate dall'attore siano state necessarie,
utili o superflue e dica se sono ragionevolmente prevedibili spese future”.
6. Nell'udienza del 28.5.2024 (in seguito alla mancata accettazione da parte dei primi due
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 ausiliari nominati) è stato conferito l'incarico al dott. il quale in data Persona_3
20.11.2024 ha depositato l'elaborato peritale.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 5.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 6.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione il giudice ha fissato l'udienza del 20.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino al
28.2.2025 per il deposito di note conclusive.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
***
9. La domanda formulata da deve essere dichiarata improponibile, per le Parte_1
ragioni che seguono.
9.1 Nel complesso dibattito sviluppatosi in seno a giurisprudenza e dottrina in ordine alla figura dell'abusivo frazionamento del credito, alle ipotesi ivi ricomprese ed alle relative ricadute processuali, con specifico riferimento ai danni derivanti da responsabilità
aquiliana, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui “costituisce abuso del processo domandare in separati giudizi il risarcimento delle
varie voci di danno causate dal medesimo fatto illecito (Sez. 3 - , Ordinanza n. 17019 del
28/06/2018, Rv. 649441 - 02; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 21318 del 21/10/2015, Rv. 637490 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 28286 del 22/12/2011, Rv. 620984 - 01)” (Cass. n. 8217/2024), non
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 essendo consentito al danneggiato, “in presenza di un danno derivante da un unico fatto
illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di
frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande,
parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in
ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far
valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione
dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad
essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della
posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento
processuale (così la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28286, ribadita dalla sentenza 21
ottobre 2015, n. 21318, dalle ordinanze 4 novembre 2016, n. 22503, e 28 giugno 2018, n.
17019, nonché, sulla stessa lunghezza d'onda, dalla sentenza 6 maggio 2020, n. 8530)”,
sebbene siffatta preclusione non è assoluta, laddove detta parcellizzazione è consentita unicamente “in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della
sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che – è bene ribadirlo –
non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e
neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto
che ad un altro dei giudici aditi (v. in tal senso l'ordinanza 2 maggio 2022, n. 13732)”
(Cass. n. 2278/2023).
Tale condivisibile insegnamento ha trovato conferma nel recente pronunciamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 7299/2025), le quali, operando una chiara distinzione (quanto a caratteristiche e ricadute processuali) tra le ipotesi integranti abusivo
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 frazionamento del credito, in relazione alle fattispecie risarcitorie sopra menzionate ha invero chiarito come la ratio sottesa all'improponibilità della seconda domanda (e,
eventualmente, di quelle successive) non sia individuabile “nel richiamo ai principi di
correttezza e buona fede o di lealtà processuale, né nella tensione verso la ragionevole
durata del processo, ma discende direttamente dal principio del giudicato, che
presuppone che l'accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in unico
contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti,
in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute”, soluzione la quale non è
espressione di un “intento sanzionatorio della Corte che si arroghi, violando il principio
di proporzionalità, di precludere l'accesso al giudizio mediante l'esame nel merito della
domanda frazionata. Semplicemente, la domanda per l'accertamento delle conseguenze di
quell'illecito è stata già proposta ed esaminata, ed un'altra domanda non può più essere
proposta, neanche se non di tutti i danni conseguenza dell'unico evento lesivo si è chiesto
il risarcimento nella prima causa. È quindi l'esigenza primaria di favorire un unico
accertamento del fatto, in un contesto unitario, per evitare contraddittorietà di giudicati,
il principio sotteso alle numerose pronunce che, negli anni, hanno ribadito con coerenza
l'indirizzo giurisprudenziale sul punto in materia di risarcimento del danno
extracontrattuale che tragga origine da un medesimo evento lesivo: a un unico fatto
lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico,
contestuale, accertamento di tutti i danni-conseguenza che la parte assume di aver subito,
non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in
altro procedimento (v. Cass. n. 8217 del 2024 e Cass. n. 17019 del 2018 sulla inidoneità
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 della riserva, n. 17019 del 2018 e Cass. n. 26089 del 2019, in merito alla distinta
proposizione delle domande volte al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale, conseguenza di un unico fatto illecito;
Cass. n. 6519 del 2019, in merito
alla scissione tra domanda per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante;
Cass. n. 8530 del 2020, in merito alla proposizione della domanda davanti a giudici
diversi; Cass. n. 13732 del 2022 in tema di separata proposizione di domande volte al
risarcimento del danno morale e biologico;
Cass. n. 8217 del 2024, in merito alla
proposizione di separate domande di risarcimento del danno extracontrattuale a seguito
della perdita del padre e della madre, avvenute in un unico contesto;
Cass. n. 2278 del
2023, in merito alla proposizione della domanda per danni alle cose separatamente dalla
domanda per danni alle persone derivanti da un unico fatto illecito)”.
Deve osservarsi come l'esigenza di evitare anche solo il rischio di contrasto tra giudicati (Cass. n. 21150/2021, n. 8530/2020, n. 2330/2019) – e, quindi, di concentrare l'accertamento nell'ambito di un unico processo – prescinda dal fatto che la prima causa radicata dal danneggiato sia stata definita con sentenza divenuta irrevocabile (sebbene sul punto non vi sia unità di veduto, tale presupposto è stato infatti ritenuto necessario da
Cass. n. 12140/2020 e n. 26089/2018, mentre non è stato neppure considerato da Cass. n.
4125/2024), tenuto peraltro conto che la circostanza del passaggio in giudicato della sentenza n. 41/2021 del Giudice di Pace di Lanusei è stata espressamente affermata
(seppure al fine di giovarsi dell'immodificabilità dell'accertamento già compiuto sull'an
della responsabilità del sinistro) proprio dalla parte attrice (la quale, a pag. 3 dell'atto di citazione ha affermato che “l non ha impugnato la sentenza in questione”, Parte_2
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 mentre, ancora più esplicitamente, a pag. 4 della prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. si legge che “nonostante una sentenza passata in giudicato che dichiara la
responsabilità dell'ente in ordine all' ”an”, elemento che si ritiene doveroso evidenziare
alla luce dell'atteggiamento processuale assunto dalla convenuta”).
9.2 Ciò premesso, posto che, con atto di citazione notificato il 5.3.2020, ha Parte_1
radicato dinanzi al Tribunale di Lanusei il procedimento (n. R.G. 43/2020) volto ad ottenere la condanna dell'odierna convenuta a risarcirgli i pregiudizi materiali subiti dal suo veicolo in conseguenza del sinistro occorsogli il 19.3.2018, intorno alle ore 3:50, sulla
S.S. 389, all'altezza del Km 26+600, località Pratobello, occorre quindi verificare se quest'ultimo avesse un interesse obiettivo al frazionamento, ossia se, all'epoca dell'introduzione della predetta causa, si fossero o meno già stabilizzati i postumi alla salute oggetto della presente domanda di ristoro per equivalente.
9.3 Ebbene, alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – tale interesse obiettivo deve ritenersi insussistente, poiché:
a. come evidenziato nell'elaborato peritale (pagine 5-6) – nel quale non sono riportate le osservazioni dei consulenti delle parti, le quali non hanno peraltro osservato alcunché in proposito – in conseguenza del sinistro oggetto di causa,
sono residuati a i seguenti postumi: Parte_1
i. I.T.T. di 10 giorni;
ii. I.T.P. al 75% di 60 giorni;
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 iii. I.T.P. al 50% di 90 giorni;
iv. I.T.P. al 25% di 45 giorni;
v. quanto all'invalidità permanente, “La fase stabilizzata della lesione, in
quanto conseguenza di alterazioni anatomo-funzionali e di sofferenze
soggettive sono espressione di un'invalidità permanente configurabile nel
caso in questione nella misura dello 17*%. La stabilizzazione clinica è
avvenuta al termine del periodo 195 giorni circa”;
b. a corredo dell'atto di citazione e della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., ha prodotto: Parte_1
i. la cartella clinica relativa al ricovero nell'Ospedale San Francesco di
Nuoro in seguito al sinistro, dalla quale emerge come l'attore sia stato dimesso in data 29.3.2018, circostanza peraltro incontestata tra le parti;
ii. alcuni certificati medici e prospetti di liquidazione INAIL relativi al periodo compreso tra il ricovero e il 26.11.2021;
iii. la relazione tecnica di parte del 28.6.2021, predisposta dalla dott.ssa Per_2
;
[...]
c. l'analisi complessiva di tale compendio documentale e dell'elaborato peritale conduce ad escludere che l'attore abbia assolto all'onere di provare la sussistenza,
all'epoca della radicazione della causa dinanzi al Tribunale di Lanusei (atto di citazione notificato il 5.3.2020), di un'incertezza obiettiva in ordine alla stabilizzazione dei suddetti postumi, in particolare:
i. quanto all'inabilità temporanea, è sufficiente osservare come nell'atto
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 introduttivo la medesima sia stata quantificata in complessivi 140 giorni –
cifra addirittura inferiore a quella di 205 giorni indicata dal CTU – spirati il
6.8.2018, ossia circa un anno e nove mesi prima della radicazione della prima causa (nel certificato medico del 31.7.2018 si attesta che
“L'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere il lavoro il giorno
02/08/2018”);
ii. riguardo all'invalidità permanente:
o dai prospetti INAIL si apprende che al danneggiato sono state riconosciute somme a titolo di “indennità giornaliera per l'inabilità
temporanea assoluta al lavoro” (non sempre derivanti dall'infortunio, ma anche da “COMUNE MALATTIA”) in data
2.8.2018 (relativa la periodo compreso tra il 23.3.2018 e l'1.8.2018), 7.7.2019 e 31.7.2019 (periodo compreso tra il
23.3.2018 e il 7.9.2018), 4.5.2021 e 26.11.2021 (negli ultimi due,
senza alcuna indicazione sul periodo di riferimento), nonché di acconto sull'invalidità permanente in data 2.8.2018 (ove si fa riferimento alla necessità di apposita visita medica per valutare la menomazione dell'integrità psico-fisica), 31.7.2019 (“DANNO
ACCERTATO IN VIA DEFINITIVA (…) GRADO ACCERTATO:
010%), 4.5.2021 (“DANNO ACCERTATO IN VIA DEFINITIVA
(…) GRADO ACCERTATO: 013%) e 26.11.2021 (rivalutazione sul capitale già riconosciuto per danno biologico);
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 o nella parte finale dei prospetti di liquidazione del 2.8.2018,
7.7.2019 e 4.5.2021 si legge che “IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO VIENE EMESSO A SEGUITO DI
COLLEGIALE MEDICA”, valutazioni mediche tuttavia non documentate, così come l'eventuale esito della visita medico-legale fissata per il 28.2.2019 (come da invito da parte dell'INAIL in data
7.2.2019);
o nelle considerazioni esposte nella sua relazione, la dott.ssa afferma che “Nonostante il periodo trascorso e la buona Per_2
riuscita dell'intervento di stabilizzazione vertebrale, il paziente ha
continuato in questi anni ad avere dolore dorsale e lombare
ricorrente, a causa della evoluzione inevitabile del quadro
degenerativo del tratto di colonna vertebrale al di sotto della
stabilizzazione appesantito meccanicamente dall'acquisita rigidità
del tratto toracico sede di una ipercifosi dorsale. Da oltre un anno i
sintomi comprendo una radicolopatia ricorrente e causa del
cedimento delle strutture discali lombari (EDD L4L5) in
conseguenza delle alterazioni biomeccaniche nella distribuzione
del peso sul rachide. Tale patologia non è suscettibile di
miglioramento con terapie mediche e fisiche che il paziente ha
eseguito ed esegue periodicamente” e, pertanto, “ritengo che le
condizioni cliniche del Sig. a carico del rachide dorsale e Pt_1
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 lombare siano da ritenersi aggravate rispetto a quanto già noto nel
2018, determinando ad oggi una Invalidità permanente dal 20% da
intendersi come danno biologico” della dott.
o quand'anche si condividessero le sopra riportate “considerazioni cliniche”, basate su un esame RMN dorsale e lombare eseguito il
28.4.2021:
• da un lato, come trascritto nel punto che precede, nella parte relativa alle conclusioni della medesima dott.ssa , Per_2
quest'ultima ha osservato come la radicolopatia ricorrente sofferta dall'attore costituiva sintomo presente “da oltre un
anno”, collocazione temporale del tutto compatibile con il momento in cui è stato introdotto il primo giudizio (marzo del 2020), né alcuna indicazione contraria può essere evinta dal predetto esame del 28.4.2021, nel cui certificato si legge che “si apprezzano gli esiti stabilizzati di pregressa frattura
da compressione del soma di D8”, senza alcuna indicazione dell'epoca della stabilizzazione;
• d'altra parte, non avendo prodotto alcun certificato relativo ad accertamenti clinici effettuati nel periodo compreso tra l'agosto del 2018 e il predetto esame, l'attore non ha quindi fornito alcun elemento idoneo a ingenerare dubbi sulla correttezza della valutazione operata dal CTU, peraltro
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 neppure contestata;
iii. nelle sue note conclusive (pagine 2-3) la parte attrice ha invero offerto una lettura interpretativa dell'elaborato peritale, secondo cui “il Consulente
chiaramente chiarisce come i giorni di cure e la stabilizzazione clinica
siano da valutarsi e “comprendersi nella fase evolutiva della lesione sino
alla sua stabilizzazione……La stabilizzazione clinica è avvenuta al termine
del periodo 195 giorni circa”; così spiegando, senza tema di smentita, che
i 195 giorni riconosciuti al signor altro non sono che l'esito del Pt_1
percorso clinico “altalenante” dallo stesso patito e, peraltro, tipico del
tipo di lesione riportata nel sinistro per cui è causa;
non un semplice
conteggio matematico dal giorno zero al giorno 195 come vorrebbe dare
ad intendere la Società convenuta”;
in disparte l'impropria sovrapposizione delle considerazioni articolate dall'ausiliare in ordine all'inabilità temporanea ed all'invalidità
permanente, deve osservarsi che, ferma l'individuazione del suddetto periodo, pur non essendo altrettanto perspicuo il relativo dies a quo,
quand'anche quest'ultimo fosse individuato nella data in cui secondo l'ausiliare è venuta meno l'inabilità temporanea (ossia il 10.10.2018), i 195
giorni sarebbero comunque spirati il 23.4.2019 ossia quasi un anno prima del procedimento radicato da dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Lanusei.
10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non Parte_1
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'improponibilità della domanda formulata dall'attore, né potendosi giungere a conclusioni differenti in ragione del sopra menzionato pronunciamento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, le quali si sono limitate a confermare l'orientamento costantemente affermato nelle fattispecie come quella in esame (pluralità di giudizi instaurati in tempi diversi per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del medesimo sinistro).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore superiore a 52.000,01 euro e 260.000,00
euro (ossia in base ai 73.797,00 euro indicati nell'atto di citazione quale somma pretesa a titolo di risarcimento dei danni), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, nel corso della quale la convenuta non ha prodotto documenti, ha formulato quattro capitoli di prova per testimoni (non ammessi),
non risultando da parte sua alcun contributo allo svolgimento delle operazioni peritali;
c. per la fase decisionale, considerato che nelle sue note conclusive la convenuta si è
limitata ad insistere nelle domande, eccezioni e istanze già formulate nei suoi precedenti scritti difensivi.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 11. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU debbono essere poste interamente a carico dell'attore, considerato che, anche all'esito dell'accertamento peritale, è emersa la stabilizzazione all'epoca del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lanusei dei postumi permanenti residuati all'attore in conseguenza del sinistro oggetto di causa, con conseguente improponibilità della proposta domanda risarcitoria.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara improponibile la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_1
b. condanna a rimborsare all' e spese processuali, così Parte_1 CP_1
liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,70 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.051,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU siano poste interamente a carico di . Parte_1
Nuoro, 31.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 31/03/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 20.3.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022, disposizione applicabile anche i procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023, giusta il disposto dell'art. 7, comma 3, del
D.Lgs. 164/2024), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 1397/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1397 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simona CAULI Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e dell'avv. Andrea CABIDDU (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato a Lanusei, via Marconi n. 43, presso lo studio dei difensori;
attore
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Mario SOLANAS (C.F. , elettivamente C.F._4
domiciliata in Tortolì, via Aspromonte n. 1, presso lo studio del difensore;
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 19.3.2025):
“a) - Contrariis reiectis;
- b) dichiararsi, per i motivi di cui in espositiva, (P.I. C.F. CP_1 P.IVA_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede alla Via P.IVA_1
Monzambano, n. 10 – 00185 - ROMA, responsabile di quanto occorso all'attore e come meglio descritto in espositiva;
e per l'effetto condannare il medesimo Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, oggi convenuto, a risarcire all'attore, tutti i danni da costui subiti in seguito ai fatti di causa e per i motivi indicati in espositiva, così come azionati e sotto tutti gli aspetti risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura accertanda in corso di causa, oltre interessi al saggio legale o non, qualora si ritenga per lo stato della vicenda di dover ulteriormente risarcire anche con questa voce di danno, previa decurtazione di ogni eventuale somma percepita a medesimo titolo da enti previdenziali.
- c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nell'interesse della convenuta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18.3.2025):
“1) in Via pregiudiziale: dichiarare la domanda improcedibile per la duplicazione delle azioni giudiziali nanti il Giudice di Pace di Lanusei e nanti il Tribunale di Nuoro rispettivamente per il risarcimento dei danni materiali e delle lesioni fisiche;
2) nel merito: rigettare la domanda avversa per i motivi meglio sopra enunciati;
3) in Via subordinata: per l'ipotesi in cui dovesse ravvisarsi nella determinazione dell'incidente un concorso di colpa di , liquidare alla parte attrice i danni subiti nel CP_1
sinistro proporzionalmente alla percentuale di responsabilità alla stessa ascrivibile, nella misura che emergerà in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre cpa al 4% e spese generali forfettarie al 15% come per legge”.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto dinanzi a Parte_1
questo Tribunale l' esponendo quanto segue: CP_1
a. il 19.3.2018, intorno alle ore 3:50, mentre stava percorrendo, a velocità moderata e nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, la S.S. 389 – direzione Nuoro
per cominciare il proprio turno di lavoro quale autista di pullman dell'
[...]
giunto all'altezza del Km 26+600, località Pratobello, a causa di ghiaccio CP_2
presente sul manto stradale, esso attore aveva perso il controllo del veicolo proprio veicolo (Alfa Romeo 147 targato BP613KN), invadendo la corsia opposta e fuoriuscendo dalla carreggiata, ribaltandosi ed infine arrestandosi nel senso di marcia opposto (ossia con direzione Lanusei);
b. subito dopo l'accaduto – la cui responsabilità era a suo dire ascrivibile in via esclusiva ex art. 2051 c.c. all' quale custode, trattandosi dell'ente CP_1
gestore della strada – esso attore era stato soccorso da un altro utente della strada
( ), il quale aveva allertato: Persona_1
i. i Carabinieri della Stazione di Fonni, dai cui rilievi era emerso come il sinistro si fosse verificato a causa delle condizioni climatiche, stante la presenza di neve, ghiaccio o grandi pozze d'acqua sulla strada, senza che fosse contestata a esso conducente alcuna violazione del C.d.S.;
ii. il servizio 118, il quale l'aveva trasportato all'Ospedale San Francesco di
Nuoro, ove era stato ricoverato fino al 29.3.2018 – con diagnosi di
“frattura traumatica amielica del soma di D8”, degenza nel corso della
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 quale, in data 22.3.2019, era stato sottoposto ad “intervento di
stabilizzazione da D7 a D10 con placche e viti”, con successiva stabilizzazione clinica, accertata nella relazione medica predisposta il
28.6.2021 dalla dott.ssa ; Persona_2
c. esso attore aveva radicato causa risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace di Lanusei
(n. R.G. 43/2020) unicamente in relazione ai danni al veicolo – non essendosi all'epoca ancora stabilizzato il pregiudizio alla salute – procedimento definito con sentenza n. 41/2021, non impugnata dall' nella quale la pretesa era CP_1
stata ritenuta infondata nel quantum, ma fondata riguardo all'an della responsabilità della società convenuta;
d. era quindi suo interesse agire per ottenere il ristoro del danno alla salute derivante dal sinistro, oramai clinicamente stabilizzatosi, pregiudizio pari a complessivi
73.797,00 euro (oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi), di cui:
i. 66.868,00 euro per invalidità permanente del 20%;
ii. 990,00 euro per I.T.T. di 10 giorni;
iii. 2.227,00 euro per I.T.P. al 75% di 30 giorni;
iv. 2.475,00 euro per I.T.P. al 50% di 50 giorni;
v. 1.237,50 euro per I.T.P. al 25% di 50 giorni;
e. nonostante la costituzione in mora e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la convenuta non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'1.3.2023, l' i è così difesa: CP_1
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 a. ha eccepito l'improponibilità della domanda risarcitoria formulata da Pt_1
a suo dire integrante abusivo frazionamento del credito, sul rilievo che il
[...]
pregiudizio alla salute si era clinicamente stabilizzato già all'epoca della radicazione dinanzi al Giudice di Pace di Lanusei della causa relativa al risarcimento dei danni subiti dal veicolo dell'attore, stabilizzazione emergente dalla relazione medico-legale versata da quest'ultimo a corredo dell'atto di citazione;
b. ha comunque contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo che:
i. riguardo all'an, non vi era prova che il sinistro si fosse verificato con la dinamica descritta nell'atto di citazione e, comunque, la relativa responsabilità era ascrivibile in via esclusiva o quantomeno concorrente alla condotta dell'attore, il quale non aveva evidentemente tenuto una velocità adeguata in relazione alle condizioni del manto stradale –
riconducibili ad eventi meteorologici non prevenibili da essa convenuta,
stante l'insufficiente tempo a disposizione per intervenire, eventi in ordine ai quali era stato previamente diramato lo stato d'allerta – tenuto anche conto che il sinistro si era verificato alle ore 3:50 del mattino;
ii. sul quantum, i pregiudizi lamentati erano eccessivi e, comunque, non causalmente riconducibili al sinistro.
3. Nell'udienza del 4.4.2023, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, c.p.c.
4. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal Presidente vicario di
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 7.12.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso l'8.12.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice:
a. ha rigettato le istanze di prova orale formulate dalla parte attrice;
b. ha disposto consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, avente ad oggetto il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, visitato il
periziando ed eseguita ogni opportuna verifica, il CTU:
a. accerti quali danni ha subito in conseguenza del sinistro Parte_1
occorso il 19.3.2018, in particolare:
i. la durata dall'inabilità temporanea, sia totale (da intendersi quella che
impedisce qualsiasi attività quotidiana), sia parziale, indicandone in
quest'ultimo caso la misura percentuale;
ii. i postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da
incidere sulla complessiva integrità psico-fisica dell'attore, quantificando in
termini percentuali detti postumi ed indicando il barème di riferimento,
specificando inoltre, ove possibile, l'epoca in cui tali postumi si siano
clinicamente stabilizzati;
b. verifichi se le spese mediche documentate dall'attore siano state necessarie,
utili o superflue e dica se sono ragionevolmente prevedibili spese future”.
6. Nell'udienza del 28.5.2024 (in seguito alla mancata accettazione da parte dei primi due
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 ausiliari nominati) è stato conferito l'incarico al dott. il quale in data Persona_3
20.11.2024 ha depositato l'elaborato peritale.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 5.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 6.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione il giudice ha fissato l'udienza del 20.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino al
28.2.2025 per il deposito di note conclusive.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
***
9. La domanda formulata da deve essere dichiarata improponibile, per le Parte_1
ragioni che seguono.
9.1 Nel complesso dibattito sviluppatosi in seno a giurisprudenza e dottrina in ordine alla figura dell'abusivo frazionamento del credito, alle ipotesi ivi ricomprese ed alle relative ricadute processuali, con specifico riferimento ai danni derivanti da responsabilità
aquiliana, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui “costituisce abuso del processo domandare in separati giudizi il risarcimento delle
varie voci di danno causate dal medesimo fatto illecito (Sez. 3 - , Ordinanza n. 17019 del
28/06/2018, Rv. 649441 - 02; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 21318 del 21/10/2015, Rv. 637490 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 28286 del 22/12/2011, Rv. 620984 - 01)” (Cass. n. 8217/2024), non
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 essendo consentito al danneggiato, “in presenza di un danno derivante da un unico fatto
illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di
frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande,
parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in
ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far
valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione
dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad
essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della
posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento
processuale (così la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28286, ribadita dalla sentenza 21
ottobre 2015, n. 21318, dalle ordinanze 4 novembre 2016, n. 22503, e 28 giugno 2018, n.
17019, nonché, sulla stessa lunghezza d'onda, dalla sentenza 6 maggio 2020, n. 8530)”,
sebbene siffatta preclusione non è assoluta, laddove detta parcellizzazione è consentita unicamente “in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della
sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che – è bene ribadirlo –
non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e
neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto
che ad un altro dei giudici aditi (v. in tal senso l'ordinanza 2 maggio 2022, n. 13732)”
(Cass. n. 2278/2023).
Tale condivisibile insegnamento ha trovato conferma nel recente pronunciamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 7299/2025), le quali, operando una chiara distinzione (quanto a caratteristiche e ricadute processuali) tra le ipotesi integranti abusivo
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 frazionamento del credito, in relazione alle fattispecie risarcitorie sopra menzionate ha invero chiarito come la ratio sottesa all'improponibilità della seconda domanda (e,
eventualmente, di quelle successive) non sia individuabile “nel richiamo ai principi di
correttezza e buona fede o di lealtà processuale, né nella tensione verso la ragionevole
durata del processo, ma discende direttamente dal principio del giudicato, che
presuppone che l'accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in unico
contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti,
in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute”, soluzione la quale non è
espressione di un “intento sanzionatorio della Corte che si arroghi, violando il principio
di proporzionalità, di precludere l'accesso al giudizio mediante l'esame nel merito della
domanda frazionata. Semplicemente, la domanda per l'accertamento delle conseguenze di
quell'illecito è stata già proposta ed esaminata, ed un'altra domanda non può più essere
proposta, neanche se non di tutti i danni conseguenza dell'unico evento lesivo si è chiesto
il risarcimento nella prima causa. È quindi l'esigenza primaria di favorire un unico
accertamento del fatto, in un contesto unitario, per evitare contraddittorietà di giudicati,
il principio sotteso alle numerose pronunce che, negli anni, hanno ribadito con coerenza
l'indirizzo giurisprudenziale sul punto in materia di risarcimento del danno
extracontrattuale che tragga origine da un medesimo evento lesivo: a un unico fatto
lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico,
contestuale, accertamento di tutti i danni-conseguenza che la parte assume di aver subito,
non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in
altro procedimento (v. Cass. n. 8217 del 2024 e Cass. n. 17019 del 2018 sulla inidoneità
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 della riserva, n. 17019 del 2018 e Cass. n. 26089 del 2019, in merito alla distinta
proposizione delle domande volte al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale, conseguenza di un unico fatto illecito;
Cass. n. 6519 del 2019, in merito
alla scissione tra domanda per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante;
Cass. n. 8530 del 2020, in merito alla proposizione della domanda davanti a giudici
diversi; Cass. n. 13732 del 2022 in tema di separata proposizione di domande volte al
risarcimento del danno morale e biologico;
Cass. n. 8217 del 2024, in merito alla
proposizione di separate domande di risarcimento del danno extracontrattuale a seguito
della perdita del padre e della madre, avvenute in un unico contesto;
Cass. n. 2278 del
2023, in merito alla proposizione della domanda per danni alle cose separatamente dalla
domanda per danni alle persone derivanti da un unico fatto illecito)”.
Deve osservarsi come l'esigenza di evitare anche solo il rischio di contrasto tra giudicati (Cass. n. 21150/2021, n. 8530/2020, n. 2330/2019) – e, quindi, di concentrare l'accertamento nell'ambito di un unico processo – prescinda dal fatto che la prima causa radicata dal danneggiato sia stata definita con sentenza divenuta irrevocabile (sebbene sul punto non vi sia unità di veduto, tale presupposto è stato infatti ritenuto necessario da
Cass. n. 12140/2020 e n. 26089/2018, mentre non è stato neppure considerato da Cass. n.
4125/2024), tenuto peraltro conto che la circostanza del passaggio in giudicato della sentenza n. 41/2021 del Giudice di Pace di Lanusei è stata espressamente affermata
(seppure al fine di giovarsi dell'immodificabilità dell'accertamento già compiuto sull'an
della responsabilità del sinistro) proprio dalla parte attrice (la quale, a pag. 3 dell'atto di citazione ha affermato che “l non ha impugnato la sentenza in questione”, Parte_2
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 mentre, ancora più esplicitamente, a pag. 4 della prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. si legge che “nonostante una sentenza passata in giudicato che dichiara la
responsabilità dell'ente in ordine all' ”an”, elemento che si ritiene doveroso evidenziare
alla luce dell'atteggiamento processuale assunto dalla convenuta”).
9.2 Ciò premesso, posto che, con atto di citazione notificato il 5.3.2020, ha Parte_1
radicato dinanzi al Tribunale di Lanusei il procedimento (n. R.G. 43/2020) volto ad ottenere la condanna dell'odierna convenuta a risarcirgli i pregiudizi materiali subiti dal suo veicolo in conseguenza del sinistro occorsogli il 19.3.2018, intorno alle ore 3:50, sulla
S.S. 389, all'altezza del Km 26+600, località Pratobello, occorre quindi verificare se quest'ultimo avesse un interesse obiettivo al frazionamento, ossia se, all'epoca dell'introduzione della predetta causa, si fossero o meno già stabilizzati i postumi alla salute oggetto della presente domanda di ristoro per equivalente.
9.3 Ebbene, alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – tale interesse obiettivo deve ritenersi insussistente, poiché:
a. come evidenziato nell'elaborato peritale (pagine 5-6) – nel quale non sono riportate le osservazioni dei consulenti delle parti, le quali non hanno peraltro osservato alcunché in proposito – in conseguenza del sinistro oggetto di causa,
sono residuati a i seguenti postumi: Parte_1
i. I.T.T. di 10 giorni;
ii. I.T.P. al 75% di 60 giorni;
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iv. I.T.P. al 25% di 45 giorni;
v. quanto all'invalidità permanente, “La fase stabilizzata della lesione, in
quanto conseguenza di alterazioni anatomo-funzionali e di sofferenze
soggettive sono espressione di un'invalidità permanente configurabile nel
caso in questione nella misura dello 17*%. La stabilizzazione clinica è
avvenuta al termine del periodo 195 giorni circa”;
b. a corredo dell'atto di citazione e della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., ha prodotto: Parte_1
i. la cartella clinica relativa al ricovero nell'Ospedale San Francesco di
Nuoro in seguito al sinistro, dalla quale emerge come l'attore sia stato dimesso in data 29.3.2018, circostanza peraltro incontestata tra le parti;
ii. alcuni certificati medici e prospetti di liquidazione INAIL relativi al periodo compreso tra il ricovero e il 26.11.2021;
iii. la relazione tecnica di parte del 28.6.2021, predisposta dalla dott.ssa Per_2
;
[...]
c. l'analisi complessiva di tale compendio documentale e dell'elaborato peritale conduce ad escludere che l'attore abbia assolto all'onere di provare la sussistenza,
all'epoca della radicazione della causa dinanzi al Tribunale di Lanusei (atto di citazione notificato il 5.3.2020), di un'incertezza obiettiva in ordine alla stabilizzazione dei suddetti postumi, in particolare:
i. quanto all'inabilità temporanea, è sufficiente osservare come nell'atto
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 introduttivo la medesima sia stata quantificata in complessivi 140 giorni –
cifra addirittura inferiore a quella di 205 giorni indicata dal CTU – spirati il
6.8.2018, ossia circa un anno e nove mesi prima della radicazione della prima causa (nel certificato medico del 31.7.2018 si attesta che
“L'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere il lavoro il giorno
02/08/2018”);
ii. riguardo all'invalidità permanente:
o dai prospetti INAIL si apprende che al danneggiato sono state riconosciute somme a titolo di “indennità giornaliera per l'inabilità
temporanea assoluta al lavoro” (non sempre derivanti dall'infortunio, ma anche da “COMUNE MALATTIA”) in data
2.8.2018 (relativa la periodo compreso tra il 23.3.2018 e l'1.8.2018), 7.7.2019 e 31.7.2019 (periodo compreso tra il
23.3.2018 e il 7.9.2018), 4.5.2021 e 26.11.2021 (negli ultimi due,
senza alcuna indicazione sul periodo di riferimento), nonché di acconto sull'invalidità permanente in data 2.8.2018 (ove si fa riferimento alla necessità di apposita visita medica per valutare la menomazione dell'integrità psico-fisica), 31.7.2019 (“DANNO
ACCERTATO IN VIA DEFINITIVA (…) GRADO ACCERTATO:
010%), 4.5.2021 (“DANNO ACCERTATO IN VIA DEFINITIVA
(…) GRADO ACCERTATO: 013%) e 26.11.2021 (rivalutazione sul capitale già riconosciuto per danno biologico);
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 o nella parte finale dei prospetti di liquidazione del 2.8.2018,
7.7.2019 e 4.5.2021 si legge che “IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO VIENE EMESSO A SEGUITO DI
COLLEGIALE MEDICA”, valutazioni mediche tuttavia non documentate, così come l'eventuale esito della visita medico-legale fissata per il 28.2.2019 (come da invito da parte dell'INAIL in data
7.2.2019);
o nelle considerazioni esposte nella sua relazione, la dott.ssa afferma che “Nonostante il periodo trascorso e la buona Per_2
riuscita dell'intervento di stabilizzazione vertebrale, il paziente ha
continuato in questi anni ad avere dolore dorsale e lombare
ricorrente, a causa della evoluzione inevitabile del quadro
degenerativo del tratto di colonna vertebrale al di sotto della
stabilizzazione appesantito meccanicamente dall'acquisita rigidità
del tratto toracico sede di una ipercifosi dorsale. Da oltre un anno i
sintomi comprendo una radicolopatia ricorrente e causa del
cedimento delle strutture discali lombari (EDD L4L5) in
conseguenza delle alterazioni biomeccaniche nella distribuzione
del peso sul rachide. Tale patologia non è suscettibile di
miglioramento con terapie mediche e fisiche che il paziente ha
eseguito ed esegue periodicamente” e, pertanto, “ritengo che le
condizioni cliniche del Sig. a carico del rachide dorsale e Pt_1
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 lombare siano da ritenersi aggravate rispetto a quanto già noto nel
2018, determinando ad oggi una Invalidità permanente dal 20% da
intendersi come danno biologico” della dott.
o quand'anche si condividessero le sopra riportate “considerazioni cliniche”, basate su un esame RMN dorsale e lombare eseguito il
28.4.2021:
• da un lato, come trascritto nel punto che precede, nella parte relativa alle conclusioni della medesima dott.ssa , Per_2
quest'ultima ha osservato come la radicolopatia ricorrente sofferta dall'attore costituiva sintomo presente “da oltre un
anno”, collocazione temporale del tutto compatibile con il momento in cui è stato introdotto il primo giudizio (marzo del 2020), né alcuna indicazione contraria può essere evinta dal predetto esame del 28.4.2021, nel cui certificato si legge che “si apprezzano gli esiti stabilizzati di pregressa frattura
da compressione del soma di D8”, senza alcuna indicazione dell'epoca della stabilizzazione;
• d'altra parte, non avendo prodotto alcun certificato relativo ad accertamenti clinici effettuati nel periodo compreso tra l'agosto del 2018 e il predetto esame, l'attore non ha quindi fornito alcun elemento idoneo a ingenerare dubbi sulla correttezza della valutazione operata dal CTU, peraltro
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 neppure contestata;
iii. nelle sue note conclusive (pagine 2-3) la parte attrice ha invero offerto una lettura interpretativa dell'elaborato peritale, secondo cui “il Consulente
chiaramente chiarisce come i giorni di cure e la stabilizzazione clinica
siano da valutarsi e “comprendersi nella fase evolutiva della lesione sino
alla sua stabilizzazione……La stabilizzazione clinica è avvenuta al termine
del periodo 195 giorni circa”; così spiegando, senza tema di smentita, che
i 195 giorni riconosciuti al signor altro non sono che l'esito del Pt_1
percorso clinico “altalenante” dallo stesso patito e, peraltro, tipico del
tipo di lesione riportata nel sinistro per cui è causa;
non un semplice
conteggio matematico dal giorno zero al giorno 195 come vorrebbe dare
ad intendere la Società convenuta”;
in disparte l'impropria sovrapposizione delle considerazioni articolate dall'ausiliare in ordine all'inabilità temporanea ed all'invalidità
permanente, deve osservarsi che, ferma l'individuazione del suddetto periodo, pur non essendo altrettanto perspicuo il relativo dies a quo,
quand'anche quest'ultimo fosse individuato nella data in cui secondo l'ausiliare è venuta meno l'inabilità temporanea (ossia il 10.10.2018), i 195
giorni sarebbero comunque spirati il 23.4.2019 ossia quasi un anno prima del procedimento radicato da dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Lanusei.
10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non Parte_1
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'improponibilità della domanda formulata dall'attore, né potendosi giungere a conclusioni differenti in ragione del sopra menzionato pronunciamento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, le quali si sono limitate a confermare l'orientamento costantemente affermato nelle fattispecie come quella in esame (pluralità di giudizi instaurati in tempi diversi per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del medesimo sinistro).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore superiore a 52.000,01 euro e 260.000,00
euro (ossia in base ai 73.797,00 euro indicati nell'atto di citazione quale somma pretesa a titolo di risarcimento dei danni), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, nel corso della quale la convenuta non ha prodotto documenti, ha formulato quattro capitoli di prova per testimoni (non ammessi),
non risultando da parte sua alcun contributo allo svolgimento delle operazioni peritali;
c. per la fase decisionale, considerato che nelle sue note conclusive la convenuta si è
limitata ad insistere nelle domande, eccezioni e istanze già formulate nei suoi precedenti scritti difensivi.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 11. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU debbono essere poste interamente a carico dell'attore, considerato che, anche all'esito dell'accertamento peritale, è emersa la stabilizzazione all'epoca del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lanusei dei postumi permanenti residuati all'attore in conseguenza del sinistro oggetto di causa, con conseguente improponibilità della proposta domanda risarcitoria.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara improponibile la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_1
b. condanna a rimborsare all' e spese processuali, così Parte_1 CP_1
liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,70 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.051,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU siano poste interamente a carico di . Parte_1
Nuoro, 31.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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Proc. n. 1397/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19