TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1755/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dagli Avv.ti Giuseppe Borelli e Ilaria Parte_1
Ceriali ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cremona, Via Platina n. 56
- Ricorrente -
nei confronti di
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'Avv. Valentina Migliardi, Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Santa Chiara n. 8
- Resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: “Modifica delle condizioni di divorzio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 marzo 2025, le parti precisavano congiuntamente le proprie conclusioni come di seguito riportate:
“Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alle rispettive domande e di accettare la rinuncia di controparte e quindi dichiarano di voler definire il presente contenzioso alle seguenti condizioni:
- revocare per sopravvenienza lavorativa il contributo al mantenimento del figlio a far data dal Per_1
gennaio 2025;
- parte ricorrente si impegna a cedere la quota parte di proprietà (50%) dell'immobile sito in Parma, via
Mansueto Tarchioni n.
4.b, e dell'annesso garage entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della pagina 1 di 4 sentenza in oggetto che ratificherà l'accordo qui raggiunto, presentandosi presso il notaio che verrà comunicato tempestivamente;
- di contro, la convenuta si impegna fin da ora a versare a titolo di prezzo per la cessione della quota parte dell'immobile e dell'annesso garage nei termini di cui al punto precedente la somma complessiva di euro 75.000,00 (euro settantacinquemila), a mezzo assegno circolare intestato a che Parte_1 verranno versati al momento della stipula dell'atto di cessione a favore del ricorrente;
- tutte le spese e i costi notarili e fiscali dell'atto pubblico di cessione immobiliare restano a carico della sig.ra nella misura del 100%. La cessione immobiliare e la dazione degli euro Controparte_1
75.000,00 di cui sopra costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, il tutto anche con riferimento all'art.19 L. 74/1987 e alla Circolare n. 27/E in data
21/06/2012 dell'Agenzia delle Entrate e sue successive modifiche ed integrazioni;
- le parti dichiarano che con il buon esito della definizione del presente accordo, quindi all'esito della cessione immobiliare di cui sopra, non avranno null'altro a pretendere per le ragioni di cui al presente titolo e causa e che la definizione della presente vertenza tacita ogni pretesa sull'immobile e garage anche a titolo di rimborso spese condominiali e di manutenzione ordinaria e straordinaria, rinunciando ad ogni pretesa pregressa e futura in merito all'immobile, oltre che ad ogni ulteriore domanda derivante dal rapporto di coniugio;
- spese legali compensate tra le parti.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 giugno 2024, chiedeva, a parziale modifica delle Parte_1
statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio n. 639/2004 emessa da questo Tribunale in data 27 maggio 2004, come modificata con successivo decreto collegiale del 28 ottobre 2021, che fosse disposta la revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio , ormai Per_1 maggiorenne, e che fosse altresì revocato il “diritto di abitazione della casa coniugale” riconosciuto in sede divorzile a favore della moglie, con conseguente previsione a carico di quest'ultima dell'obbligo di versare un'indennità di occupazione per il godimento dell'immobile. Il ricorrente chiedeva che fosse, invece, mantenuto “il diritto di abitazione a titolo gratuito” in favore del figlio, fino al compimento dei trentadue anni di età.
A fondamento dell'istanza di revisione, il ricorrente allegava che il figlio , dopo essersi Per_1 diplomato presso l'Istituto Tecnico per Ragionieri, aveva intrapreso diversi percorsi universitari, tutti rimasti incompiuti. Aveva poi frequentato due corsi finanziati dalla Regione, uno come operatore di macchine industriali e l'altro in marketing, ottenendo solo per quest'ultimo l'attestato finale. Per ciascun corso, aveva svolto un tirocinio di un mese presso la ditta Audio B di Parma, specializzata in pagina 2 di 4 impianti hi-fi ed elettronica. Il ricorrente rappresentava, inoltre, che aveva partecipato, nel Per_1
2022, ad un corso di formazione in marketing alimentare della durata di due anni, mentre, nel 2024, ad un tirocinio presso un'azienda di Parma.
Tanto esposto, il sosteneva che il figlio non si era mai del tutto adoperato per trovare un'attività Pt_1
lavorativa in grado di assicurargli la piena autosufficienza economica, nonostante le varie esperienze di studio e lavorative intraprese. Pur essendo dotato di piena capacità lavorativa, il figlio continuava a versare in una volontaria condizione di inerzia, sapendo di poter contrare sul mantenimento paterno.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale, contestando le allegazioni Controparte_1 avversarie, chiedeva che fosse dichiarata, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto ex art. 710 c.p.c. (norma disciplinante il procedimento di separazione personale dei coniugi) e non ex art. 473 bis.29 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione avanzata dal ricorrente, stante il “difetto di competenza per materia” del Giudice ordinario. Infine, in via principale e nel merito, la instava per il rigetto delle domande avversarie. CP_1
In particolare, quanto alla revoca del mantenimento per il figlio, la resistente evidenziava l'assenza dei presupposti per ritenere raggiunta l'autonomia economica da parte di quest'ultimo. A tal riguardo asseriva che , diplomatosi nel mese di settembre 2024 presso l'istituto tecnico superiore Tech Per_1
and Food con il massimo dei voti, il successivo 15 ottobre 2024 aveva iniziato a lavorare con contratto a tempo determinato, avente scadenza il 23 gennaio 2025. Pertanto, a dire della solo laddove CP_1
fosse stato rinnovato detto contratto, poteva ritenersi raggiunta la piena indipendenza economica da parte di , il quale nel corso dell'anno 2010 era stato pure riconosciuto “portatore di handicap” Per_1
ex art. 3, comma 1, L. 104/92, a causa di una minorazione di tipo psichico, comportante una difficoltà di apprendimento e di integrazione lavorativa.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 26 marzo 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti davano atto di aver medio tempore raggiunto un accordo su ogni questione controversa e pertanto congiuntamente chiedevano che il Tribunale recepisse le concordate condizioni.
Il Giudice rimetteva la decisione al Collegio.
*****
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni ostative a provvedere in corrispondenza alle condizioni congiunte innanzi integralmente trascritte.
Costituisce circostanza pacifica e non contestata l'intervenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio . Pertanto – come concordato dalle parti- deve essere disposta, a Per_1
pagina 3 di 4 far data dal mese di gennaio 2025, la revoca dell'assegno posto a carico del per il mantenimento Pt_1
del figlio.
Quanto alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, il Collegio si deve limitare a dare atto della comune volontà espressa dalle parti, osservando che l'accordo raggiunto verte in tema di diritti disponibili.
L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, come peraltro dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza di cessazione egli effetti civili del matrimonio n. 639/2004 (come già modificata con decreto collegiale del Tribunale di Parma del 28 ottobre 2021), così dispone:
1) Revoca, a far data dal mese di gennaio 2025, l'obbligo in capo a di provvedere al Parte_1
mantenimento del figlio , in quanto ormai economicamente indipendente;
Per_1
2) Dispone che i reciproci rapporti patrimoniali tra e siano regolamentati in Parte_1 Controparte_1 conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle parti all'udienza del 26 marzo 2025 come sopra riportate, da ritenersi integralmente recepite;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Parma, il 28 marzo 2025
Il giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
pagina 4 di 4