Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Carlo Sabatini - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice – dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore – ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.14 e ss c.p.c. promosso con ricorso depositato il 4.7.2024 da nata il [...] (C.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Rieti, Via E. Duprè Theseider n 21 presso lo studio dell'Avv. Francesca Blasi che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso ricorrente nei confronti di nato il [...] (c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Rieti, Via Potenziani n. 13 presso lo studio dell'Avv. Anna Paola Giuli che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente visto l'intervento del P.M.
Conclusioni congiunte: come da note scritte del 4.12.2024
1) - affidamento condiviso del minore nato a Milano il [...] ad [...]_1
i genitori Sig.ri e che, limitatamente alle decisioni su Parte_1 Controparte_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino.
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3) - Periodo Natalizio: starà con il padre in Sicilia presso la sua residenza 10 gg ER durante le vacanze scolastiche del periodo natalizio e starà con la madre i restanti 6 giorni delle vacanze natalizie, ad anni alterni e secondo una turnazione che quest'anno inizierà con la madre. Pertanto si recherà dal padre dal 26.12.2024 al 05.01.2025. Per gli anni a ER
venire comunque i genitori potranno decidere di comune accordo se trascorrerà i primi ER
10 gg con il padre o se andrà dal padre dal 26.12 sino all'Epifania, concordando le date 40 gg prima dell'inizio delle vacanze scolastiche di Natale per permettere l'acquisto dei biglietti aerei con congruo anticipo.
4) - Ponti calendario scolastico: Qualora nel calendario scolastico promulgato dall'Istituto frequentato da vi sarà la presenza di un “Ponte” di durata uguale o superiore a 5 gg ER
(ad es A.S 2024/2025 dal 23/04 al 27/04) , compatibilmente con i suoi impegni scolastici ER
e sportivi (es saggi, tornei etc), potrà recarsi dal padre in Sicilia e qualora il costo dei biglietti aerei non sia eccessivo, previa comunicazione alla SI con anticipo di Parte_1 almeno 30 gg.
5) - Vacanze Pasquali: Le vacanze pasquali le trascorrerà con uno dei genitori ad anni ER
alterni, con una rotazione che inizierà con il padre sempre previa comunicazione delle date 40
gg prima.
Resta inteso che l'anno in cui trascorrerà le vacanze pasquali con la madre, il padre ER potrà recarsi 2 o 3 giorni a Rieti per trascorrere del tempo con il figlio, anche con pernotto presso la struttura ricettiva scelta, sempre previa comunicazione delle date 40 gg prima ovvero qualora manifesti alla madre il desiderio di trascorrere le vacanze di Pasqua con il ER padre, anche nell'anno di spettanza di quest'ultima, la SI , rinuncerà Parte_1
a tale periodo ed accompagnerà in Sicilia nei giorni concordati sempre con un ER
preavviso di 40 gg .
6) - Vacanze estive: trascorrerà le vacanze estive consecutivamente con il padre dal 15 ER
Giugno sino al 05 Settembre eccezione fatta per 10 gg – a fine Giugno o inizio Luglio - che,
invece, trascorrerà con la madre previo concordamento del periodo tra le parti con anticipo di almeno 40 gg.
7) - Inoltre il padre potrà recarsi da , compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, ER
ogni qualvolta la madre sarà impegnata in tournee teatrali di qualche giorno che la porteranno fuori Rieti, periodo che la stessa comunicherà al Signor con 15 gg di anticipo. CP_1
pagina 2 di 7 8) - Tutti i biglietti aerei di andata e ritorno di per recarsi da suo padre in Sicilia ER saranno a totale carico del padre, ivi compreso il biglietto di andata della madre che accompagnerà all'aeroporto di Catania, mentre la SI ER Parte_1 provvederà a prenotare e pagare il biglietto di ritorno da Catania a Fiumicino/Rieti.
9)- Tutte le comunicazioni previste nel presente accordo, nonché le date di partenza e ritorno da e per la Sicilia, dovranno essere, nel rispetto dei termini di volta in volta indicati e del calendario scolastico, concordate ed approvate per iscritto via e-mail prima della prenotazione dei voli. In ogni caso laddove una delle parti non rispondesse alla mail entro 3 giorni dal ricevimento le date e gli orari in essa contenuti si intenderanno per approvate.
10) - Mantenimento: Il Sig. corrisponderà un assegno mensile di €. 250,00 Controparte_1
quale contributo al mantenimento di che sarà tenuto a corrispondere mediante bonifico ER
bancario sul conto corrente BCC Roma intestato alla madre con il seguente IBAN: IT 37 D
08327 14600 000000005225 entro il 10 di ogni mese, il padre non sarà tenuto al pagamento del contributo per i mesi luglio ed agosto, periodo in cui sarà con il padre in Sicilia. ER
11) - La Sig.ra percepirà totalmente l'assegno unico ed universale erogato Parte_1 dall'Inps in favore di , ed il Signor si obbliga a sottoscrivere e/o a fornire tutta ER CP_1 la documentazione richiesta dall'Istituto necessaria all'erogazione dello stesso.
12) - Spese straordinarie: tutte le spese straordinarie, opportunatamente documentate,
graveranno in ragione del 50% sul padre ed in ragione del 50% sulla madre, come previsto dal protocollo di intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi predisposto dal Tribunale di Rieti in data 05/05/2016 anche in ordine alle modalità
di richiesta e/o concertazione.
13) - il padre potrà contattare telefonicamente tutti i giorni nel pomeriggio ER
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi. Quando soggiornerà con il ER
padre, secondo la turnazione accordata, anche la madre potrà contattare il figlio telefonicamente almeno una volta al giorno.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 4.7.2024 ha adito il Tribunale di Rieti per Parte_1
ottenere la modifica del decreto cron n 2768 del 17/05/2016 che aveva regolamentato l'affidamento e il mantenimento del figlio , nato a [...] il [...] dalla Persona_1 relazione di fatto con . Controparte_1
La ricorrente ha dedotto che le statuizioni di cui al predetto decreto non sono più idonee ad assicurare il benessere psico-fisico e la gestione del minore, considerate le accresciute esigenze pagina 3 di 7 del figlio dovute all'età e la distanza tra le attuali residenze dei genitori e il maggiore impegno della madre nell'accudimento del bambino.
Si è costituito il resistente contestando quanto dedotto dalla ricorrente e rappresentando come le condizioni di regolamentazione e di mantenimento in ordine al figlio sono state modificate dalle parti di comune accordo, sia dal punto di vista del collocamento, sia dal punto di vista economico e che considerata la grande distanza tra NI (Sicilia) e Rieti, il diritto di visita del padre nei confronti del minore è stato convenzionalmente, ed in ER
assoluta sintonia tra le parti, esercitato senza alcun vincolo di luogo o tempo, nel rispetto della scuola, dello sport e degli impegni religiosi e musicali di , e ciò in piena ER
armonia e secondo le esigenze della madre tanto che il minore ha goduto della piena presenza del padre attraverso il collocamento presso la sua residenza in Sicilia nei periodi
Natalizi fino alla Epifania, durante le vacanze di Pasqua, e per tutta l'interruzione scolastica dovuta alle vacanze estive, oppure ogni qualvolta che il resistente veniva a Rieti presso l' abitazione della madre o in una struttura ricettiva dove alloggiava.
Tutto ciò premesso, la resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Alla udienza del 31 ottobre 2024 sono state sentite le parti;
in particolare, con riguardo al rapporto padre figlio, la ricorrente ha dichiarato: “ ha un bellissimo rapporto con il ER papà, lui è contento quando sta con il papà, al di là dell'accordo io facevo in modo che ER frequentasse il padre anche di più del previsto;
quest'anno al ritorno dalle vacanze di Natale per due mesi abbiamo affrontato però un periodo difficile, dove era aggressivo, ER
piangeva, lui mi chiedeva che voleva stare con il papà, mi faceva una serie di discorsi che non sono normali per un bambino della sua età; dopo questi due mesi piano piano ci siamo ristabilizzati e poi quest'estate è stato tre mesi con il padre e io ho chiesto di fare anche un periodo di vacanze con me e mio figlio non voleva assolutamente e quando ho chiesto al padre di intercedere affinchè ciò accadesse lui mi ha detto che non lo avrebbe convinto o portato di peso da me, io avevo prenotato tutto quanto a Marsala proprio per non spostarlo dalla Sicilia e alla fine un giorno prima circa il padre mi disse che avrebbe fatto la vacanza con me e ER
abbiamo fatto una vacanza di sette giorni , io , il mio compagno e il figlio del mio ER compagno che ha otto anni. L'assegno unico è di 217 euro e lo percepisco io interamente;
preciso che ho avuto un periodo che ho vissuto con i miei genitori fino alla fine dei cinque anni di mio figlio e mia madre ha percepito a quel tempo l'assegno per il nucleo familiare, ER dopo di che sono andata a vivere da sola con mio figlio io non ho percepito nessun assegno e da settembre 2023 percepisco l'assegno unico”; mentre il resistente ha dichiarato: “Il rapporto che pagina 4 di 7 io ho con è bellissimo, è il frutto di una comunione che io e lui abbiamo creato, io e lui ER siamo in simbiosi, sono sempre in contatto con lui, non nego che di avere avuto una
“convenzione” con , che ha sempre cercato di agevolare il rapporto con mio figlio;
lei Pt_2
è venuta anche in Sicilia ad accompagnare il bambino e mi ha messo a disposizione una sua abitazione;
anche però veniva a casa dei miei come ospite visto che lei ha un buon Pt_1 rapporto con mia mamma e mia sorella. Per quanto riguarda l'atteggiamento di mio figlio questo dipende da una modalità di comunicazione della madre che è molto aggressiva, io parlo molto con mio figlio;
mio figlio ha avuto diverse problematiche e lui obietta che la comunicazione della madre gli sembra troppo severa a volte minacciosa, dallo studio ai compiti o nel fare la pipì che lui vuole fare in piedi e lui questa cosa la vedeva con rabbia perché veniva minacciato con schiaffi, queste cose me le ha raccontate mio figlio. Io so che mio figlio da tanti anni dice che vuole stare con me, lo ha detto a tutti. Sulla vacanza è accaduto questo: a Per_2
quando sono salito a Rieti hanno smarrito la carta di identità del bambino, io sono arrivato, abbiamo preso un bus e siamo tornati in Sicilia con il bus e questa storia lui l'ha vissuta male e tornato dall'estate ancora di più si era convinto di voler vivere con me;
io ho sempre cercato di dire di stare con la madre;
poi mio figlio mi dice che sta sempre con i nonni. Poi c'è stata la comunione a giugno 2024 e lei lo stava preparando che doveva stare con lei 15 giorni e mio figlio mi ha detto che voleva stare con me e poi ha reiterato questa voglia di non stare con la madre. Preciso che appena sono arrivato in questi giorni mio figlio mi ha detto in casa con i nonni volano i piatti”.
All'esito dell'udienza le parti hanno chiesto un rinvio per formalizzare un accordo.
Alla udienza del 5.12.2024, svolta mediante scambio di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del PM.
***
L'accordo delle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, è adeguato a garantire al figlio minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.;
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, tenuto anche conto della notevole distanza tra le rispettive abitazioni e dei costi da sostenere per gli spostamenti e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
pagina 5 di 7 I genitori, sentiti in udienza, sono apparsi capaci di rivolgersi al figlio con adeguate capacità affettive, di accudimento e di cura a prescindere dalle circostanze che hanno determinato la crisi tra la coppia e da alcune divergenze emerse nella gestione del minore.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si ritengono compensate tra le parti.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
ex artt. 473bis e ss c.p.c. e 38 disp. att. c.c., e a modifica del decreto cron. n
[...]
2768 del 17/05/2016, cosi provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del minore nato a Milano il [...] ad [...]
entrambi i genitori Sig.ri e che, limitatamente alle Parte_1 Controparte_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino.
- dispone che il collocamento residenziale prevalente di sarà fissato presso la residenza ER della madre posta in Rieti in Via San Liberatore n.14/B. Parte_1
- dispone che il diritto di visita padre figlio sarà esercitato secondo le modalità indicate nel dettaglio nell'accordo riportato in epigrafe, punti 3/4/5/6 e 7, da intendersi qui integralmente trascritti;
- dà atto che tutti i biglietti aerei di andata e ritorno di per recarsi da suo padre in Sicilia ER saranno a totale carico del padre, ivi compreso il biglietto di andata della madre che accompagnerà all'aeroporto di Catania, mentre la SI ER Parte_1
provvederà a prenotare e pagare il biglietto di ritorno da Catania a Fiumicino/Rieti.
- dà atto che le comunicazioni previste nel presente accordo, nonché le date di partenza e ritorno da e per la Sicilia, dovranno essere, nel rispetto dei termini di volta in volta indicati e del calendario scolastico, concordate ed approvate per iscritto via e-mail prima della prenotazione dei voli. In ogni caso laddove una delle parti non rispondesse alla mail entro 3 giorni dal ricevimento le date e gli orari in essa contenuti si intenderanno per approvate;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di €. 250,00 Controparte_1
quale contributo al mantenimento di che sarà tenuto a corrispondere mediante bonifico ER
C.F. bancario sul conto corrente BCC Roma intestato alla madre con il seguente IBAN: IT
pagina 6 di 7 - dispone che percepirà totalmente l'assegno unico ed universale erogato Parte_1 dall'Inps in favore di , ed il Signor si obbliga a sottoscrivere e/o a fornire tutta la ER CP_1 documentazione richiesta dall'Istituto necessaria all'erogazione dello stesso;
- dispone che tutte le spese straordinarie opportunatamente documentate, graveranno in ragione del 50% sul padre ed in ragione del 50% sulla madre, come previsto dal protocollo di intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi predisposto dal Tribunale di Rieti in data 05/05/2016 anche in ordine alle modalità di richiesta e/o concertazione;
- dispone che il padre potrà contattare telefonicamente tutti i giorni nel pomeriggio ER compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi. Quando soggiornerà con il ER
padre, secondo la turnazione accordata, anche la madre potrà contattare il figlio telefonicamente almeno una volta al giorno.
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 5.3.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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08327 14600 000000005225 entro il 10 di ogni mese, salvo che per i mesi di luglio ed agosto in cui sarà con il padre in Sicilia;
ER