Articolo 5 della Legge 26 aprile 1985, n. 162
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 maggio 1985
Art. 5.
Ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, al concorso a 304 posti di cancelliere indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984 e al concorso a 275 posti di coadiutore dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1982, e successive integrazioni, e' applicabile, per la durata di tre anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, la disposizione di cui all' articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426 . Nota all'art. 5:
- Il decreto ministeriale 26 marzo 1984 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 28 giugno 1984.
- Il decreto ministeriale 8 novembre 1982 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 giugno 1983.
- Il testo dell' art. 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia) e' il seguente:
"La disposizione dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305 , si applica ai concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, relativamente alle vacanze che si verificano, per qualsiasi altra causa, nei ruoli organici complessivi delle varie categorie di personale anche oltre il limite dei posti messi a concorso".
L'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305 , dispone:
"Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facolta' di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa"".
Entrata in vigore il 19 maggio 1985