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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG BE Presidente
Valeria Monti Giudice
BE IA Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2180/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHISI FRANCESCO
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHISI FRANCESCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Le parti congiuntamente ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinché Voglia accogliere le seguenti conclusioni: Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre la quale si trasferisce presso i propri genitori in Mantova Via Giosuè Carducci 38 MN. Il padre potrà tenere con sé il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici di questo e comunque almeno 1-2 notti a settimana e, a fine settimana alternati con la madre dal venerdì sera al lunedì mattina. Potrà tenere con sé il figlio durante il periodo estivo per almeno tre settimane anche non continuative, i genitori concorderanno i periodi di ferie entro il 31.05 di ogni anno per consentire la prenotazione del periodo di villeggiatura. Durante le festività i genitori si regoleranno in modo che, ad anni alterni, il figlio passi il Natale con uno dei due e quindi il Capodanno con l'altro. La Pasqua sempre ad anni alterni. Il compleanno invece i genitori si impegnano a trascorrerlo insieme. Per i ponti e le ulteriori festività annuali in base a chi tocca in quei giorni. I genitori dichiarano di contribuire al mantenimento del figlio in via Per_1 autonoma fra di loro e le spese scolastiche, sanitarie e di vestiario saranno ripartite fra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Mantova. La casa in cui i ricorrenti coabitano, sita in Mantova – v.lo Campana, 3 resterà a disposizione del sig. e la sig.ra contribuirà al pagamento del CP_1 Parte_1 canone di locazione della stessa mediante il versamento dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento) mensili. Tale onere sarà comunque limitato nel tempo e cioè fino al 31/05/2025 e risponde alla esigenza ed alla finalità di consentire al sig. di trovare una nuova CP_1 soluzione abitativa. I ricorrenti prestano fin da ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto a favore del figlio Per_1 Dal punto di vista economico i conviventi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato fra di loro le questioni di carattere economico. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2 2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 2.10.2025
La Giudice relatrice
BE IA
Il Presidente
RG BE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG BE Presidente
Valeria Monti Giudice
BE IA Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2180/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHISI FRANCESCO
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHISI FRANCESCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Le parti congiuntamente ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinché Voglia accogliere le seguenti conclusioni: Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre la quale si trasferisce presso i propri genitori in Mantova Via Giosuè Carducci 38 MN. Il padre potrà tenere con sé il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici di questo e comunque almeno 1-2 notti a settimana e, a fine settimana alternati con la madre dal venerdì sera al lunedì mattina. Potrà tenere con sé il figlio durante il periodo estivo per almeno tre settimane anche non continuative, i genitori concorderanno i periodi di ferie entro il 31.05 di ogni anno per consentire la prenotazione del periodo di villeggiatura. Durante le festività i genitori si regoleranno in modo che, ad anni alterni, il figlio passi il Natale con uno dei due e quindi il Capodanno con l'altro. La Pasqua sempre ad anni alterni. Il compleanno invece i genitori si impegnano a trascorrerlo insieme. Per i ponti e le ulteriori festività annuali in base a chi tocca in quei giorni. I genitori dichiarano di contribuire al mantenimento del figlio in via Per_1 autonoma fra di loro e le spese scolastiche, sanitarie e di vestiario saranno ripartite fra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Mantova. La casa in cui i ricorrenti coabitano, sita in Mantova – v.lo Campana, 3 resterà a disposizione del sig. e la sig.ra contribuirà al pagamento del CP_1 Parte_1 canone di locazione della stessa mediante il versamento dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento) mensili. Tale onere sarà comunque limitato nel tempo e cioè fino al 31/05/2025 e risponde alla esigenza ed alla finalità di consentire al sig. di trovare una nuova CP_1 soluzione abitativa. I ricorrenti prestano fin da ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto a favore del figlio Per_1 Dal punto di vista economico i conviventi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato fra di loro le questioni di carattere economico. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2 2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 2.10.2025
La Giudice relatrice
BE IA
Il Presidente
RG BE
3