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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicandro, n. 55, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Barbara D'Angelo e dell'Avv. Tania di Gregorio, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ezio, n. 24, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Chiara Pezzano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e e , elettivamente domiciliate in Controparte_2 CP_3
Monterotondo, Via Goffredo Mameli, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Silvia De Santis, che le rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Le parti hanno contratto matrimonio in Torre del Greco, in data 01.04.2004, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 35, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 2004), sono genitori di (nato in data [...]), (nata in [...] Per_1 CP_3
15.01.2010) e (nata in data [...]). CP_2
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali come segue:
- Pronuncia di separazione e rimessione della causa sul ruolo per successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con CP_3 CP_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per le minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé delle stesse;
- In caso di mancato accordo tra i genitori per le questioni rilevanti relative alla salute e istruzione delle figlie, previsione che i due genitori formulino le rispettive proposte di decisione e la scelta venga assunta dal Curatore Speciale nominato, al quale venga assegnato il relativo potere sostanziale;
- Collocamento della figlia minore presso la madre, nella casa CP_2 coniugale sita in Villanova di Guidonia, Via Garibaldi, n. 230;
- Permanenza nella casa coniugale del figlio maggiore;
Per_1
- Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- Collocamento della figlia minore presso il padre, nell'attuale CP_3 abitazione di Villa Adriana Tivoli, Via Primo Levi, n. 17;
- Presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio, con coordinamento con il Servizio Sociale del 3
Comune di Tivoli, con svolgimento di funzioni di elevata vigilanza e monitoraggio dei nuclei famigliari materno e paterno, con relazione con cadenza bimestrale;
- Attivazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Guidonia Montecelio e del Comune di Tivoli, tramite la ASL e il TSMREE competenti per territorio, di percorsi di sostegno psicologico, previa audizione e valutazione della rispettiva situazione, in favore delle figlie e CP_3 CP_2
- Attivazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Guidonia Montecelio e del Comune di Tivoli del servizio di assistenza domiciliare minori, rispettivamente nelle abitazioni materna e paterna, con partecipazione di operatore specializzato, con cadenza di due incontri mensili;
- Attivazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Guidonia Montecelio e del Comune di Tivoli di separati percorsi di sostegno alla capacità genitoriale, rispettivamente in relazione alla madre e al padre, diretti al miglioramento delle capacità di dialogo tra i genitori, al quale le parti manifestano la volontà di partecipare;
- Impegno del padre a ridurre i periodi in cui rimane a casa da sola, CP_3 soprattutto in orario serale, avvalendosi di persona di fiducia per almeno tre volte a settimana;
- Frequentazione della figlia con il padre, salvo diverso accordo tra le CP_2 parti e tenendo conto della volontà e delle esigenze della figlia minore, con le seguenti modalità:
o nel giorno di lunedì (nel periodo ordinario ed estivo), dall'uscita della scuola (nei periodi non scolastici alle ore 11.00), con riaccompagno dalla madre alle ore 15.00 del giorno successivo;
o durante il finesettimana (nel periodo ordinario), nella prima settimana nel giorno di sabato dalle ore 10.00 alle ore 15.00, nella seconda settimana nel giorno di domenica dalle ore 17.00 con successiva permanenza nel giorno successivo;
o durante il finesettimana (nel periodo da metà giugno a metà settembre), nella prima settimana nel giorno di sabato dalle ore 10.00 alle ore 15.00, nella seconda settimana nel giorno di domenica dalle ore 10.00 alle ore
15.00;
o accompagno della figlia a scuola a carico della madre e ripresa della figlia da scuola a carico del padre;
o nel periodo estivo secondo accordo tra i genitori da raggiungersi entro il
15 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, nel primo anno con la madre dal 01 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto, ad anni alterni;
4
o nel periodo natalizio, salvo diverso accordo tra le parti, con il padre nel giorno del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre dal
25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
o nel periodo pasquale, nel primo anno con la madre nel giorno di Pasqua e con il padre nel giorno di Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
o nel giorno del compleanno della minore, nel primo anno con il padre e nel secondo anno con la madre, ad anni alterni;
o per la Festa della Mamma, per la Festa del Papà e nel compleanno dei genitori, con il genitore festeggiato;
- Frequentazione della figlia con la madre, valorizzando le esigenze e la CP_3 necessaria gradualità manifestata dalla minore, impegnandosi entrambi i genitori ad inizio di frequentazione mediante un pranzo o una cena settimanale condivisa con la madre ed i fratelli, successivo incremento dei periodi di frequentazione secondo le esigenze e volontà della figlia minore;
- Contributo del padre al mantenimento dei figli e mediante CP_2 Per_1 versamento alla madre dell'importo mensile complessivo di Euro 500,00 (di cui Euro 300,00 in relazione al figlio ed Euro 200,00 in relazione alla Per_1 figlia , oltre adeguamento Istat come per legge, da versare alla CP_2 madre entro il giorno 24 di ogni mese;
- Contributo della madre alla mantenimento della figlia mediante CP_3 versamento al padre dell'importo mensile di Euro 200,00, oltre adeguamento
Istat come per legge, da versare al padre entro il giorno 24 di ogni mese;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori (anche ricorrendo all'utilizzo di somme depositate su libretto aperto nell'interesse dei figli);
- Assegno unico erogato in favore dei figli per pari quote tra i genitori, come per legge;
- Spese di lite con compensazione al definitivo.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, rispondendo altresì alle esigenze emerse in sede di audizione dei figli.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: 5
- dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Torre del Greco, in data 01.04.2004;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Torre del Greco (Atto n. 35, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
2004);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 3765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicandro, n. 55, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Barbara D'Angelo e dell'Avv. Tania di Gregorio, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ezio, n. 24, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Chiara Pezzano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e e , elettivamente domiciliate in Controparte_2 CP_3
Monterotondo, Via Goffredo Mameli, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Silvia De Santis, che le rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Le parti hanno contratto matrimonio in Torre del Greco, in data 01.04.2004, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 35, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 2004), sono genitori di (nato in data [...]), (nata in [...] Per_1 CP_3
15.01.2010) e (nata in data [...]). CP_2
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali come segue:
- Pronuncia di separazione e rimessione della causa sul ruolo per successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con CP_3 CP_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per le minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé delle stesse;
- In caso di mancato accordo tra i genitori per le questioni rilevanti relative alla salute e istruzione delle figlie, previsione che i due genitori formulino le rispettive proposte di decisione e la scelta venga assunta dal Curatore Speciale nominato, al quale venga assegnato il relativo potere sostanziale;
- Collocamento della figlia minore presso la madre, nella casa CP_2 coniugale sita in Villanova di Guidonia, Via Garibaldi, n. 230;
- Permanenza nella casa coniugale del figlio maggiore;
Per_1
- Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- Collocamento della figlia minore presso il padre, nell'attuale CP_3 abitazione di Villa Adriana Tivoli, Via Primo Levi, n. 17;
- Presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio, con coordinamento con il Servizio Sociale del 3
Comune di Tivoli, con svolgimento di funzioni di elevata vigilanza e monitoraggio dei nuclei famigliari materno e paterno, con relazione con cadenza bimestrale;
- Attivazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Guidonia Montecelio e del Comune di Tivoli, tramite la ASL e il TSMREE competenti per territorio, di percorsi di sostegno psicologico, previa audizione e valutazione della rispettiva situazione, in favore delle figlie e CP_3 CP_2
- Attivazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Guidonia Montecelio e del Comune di Tivoli del servizio di assistenza domiciliare minori, rispettivamente nelle abitazioni materna e paterna, con partecipazione di operatore specializzato, con cadenza di due incontri mensili;
- Attivazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Guidonia Montecelio e del Comune di Tivoli di separati percorsi di sostegno alla capacità genitoriale, rispettivamente in relazione alla madre e al padre, diretti al miglioramento delle capacità di dialogo tra i genitori, al quale le parti manifestano la volontà di partecipare;
- Impegno del padre a ridurre i periodi in cui rimane a casa da sola, CP_3 soprattutto in orario serale, avvalendosi di persona di fiducia per almeno tre volte a settimana;
- Frequentazione della figlia con il padre, salvo diverso accordo tra le CP_2 parti e tenendo conto della volontà e delle esigenze della figlia minore, con le seguenti modalità:
o nel giorno di lunedì (nel periodo ordinario ed estivo), dall'uscita della scuola (nei periodi non scolastici alle ore 11.00), con riaccompagno dalla madre alle ore 15.00 del giorno successivo;
o durante il finesettimana (nel periodo ordinario), nella prima settimana nel giorno di sabato dalle ore 10.00 alle ore 15.00, nella seconda settimana nel giorno di domenica dalle ore 17.00 con successiva permanenza nel giorno successivo;
o durante il finesettimana (nel periodo da metà giugno a metà settembre), nella prima settimana nel giorno di sabato dalle ore 10.00 alle ore 15.00, nella seconda settimana nel giorno di domenica dalle ore 10.00 alle ore
15.00;
o accompagno della figlia a scuola a carico della madre e ripresa della figlia da scuola a carico del padre;
o nel periodo estivo secondo accordo tra i genitori da raggiungersi entro il
15 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, nel primo anno con la madre dal 01 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto, ad anni alterni;
4
o nel periodo natalizio, salvo diverso accordo tra le parti, con il padre nel giorno del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre dal
25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
o nel periodo pasquale, nel primo anno con la madre nel giorno di Pasqua e con il padre nel giorno di Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
o nel giorno del compleanno della minore, nel primo anno con il padre e nel secondo anno con la madre, ad anni alterni;
o per la Festa della Mamma, per la Festa del Papà e nel compleanno dei genitori, con il genitore festeggiato;
- Frequentazione della figlia con la madre, valorizzando le esigenze e la CP_3 necessaria gradualità manifestata dalla minore, impegnandosi entrambi i genitori ad inizio di frequentazione mediante un pranzo o una cena settimanale condivisa con la madre ed i fratelli, successivo incremento dei periodi di frequentazione secondo le esigenze e volontà della figlia minore;
- Contributo del padre al mantenimento dei figli e mediante CP_2 Per_1 versamento alla madre dell'importo mensile complessivo di Euro 500,00 (di cui Euro 300,00 in relazione al figlio ed Euro 200,00 in relazione alla Per_1 figlia , oltre adeguamento Istat come per legge, da versare alla CP_2 madre entro il giorno 24 di ogni mese;
- Contributo della madre alla mantenimento della figlia mediante CP_3 versamento al padre dell'importo mensile di Euro 200,00, oltre adeguamento
Istat come per legge, da versare al padre entro il giorno 24 di ogni mese;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori (anche ricorrendo all'utilizzo di somme depositate su libretto aperto nell'interesse dei figli);
- Assegno unico erogato in favore dei figli per pari quote tra i genitori, come per legge;
- Spese di lite con compensazione al definitivo.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, rispondendo altresì alle esigenze emerse in sede di audizione dei figli.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: 5
- dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Torre del Greco, in data 01.04.2004;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Torre del Greco (Atto n. 35, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
2004);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai