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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2609 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2016 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.12.2024 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1
dall' avv. Modestino D'Aquino, come da procura a margine dell' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato in Latina via Adua n. 34;
-Attore opponente
E
(ora , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Allegretti e dall' avv. Cristina Speranza , con domicilio eletto in Roma alla via Cipro n. 77
-Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 489/2016 emesso dal Tribunale di Latina in data 01/03/2016;
CONCLUSIONI le parti concludevano all'udienza del 06.12.2024 come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Occorre brevemente premettere in fatto che l'odierno giudizio deriva dall'opposizione spiegata dal avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe emesso da questo Parte_1
Tribunale e regolarmente notificato, con il quale era stato ingiunto all' odierno opponente di pagare la somma di € 101.844,03 oltre interessi e spese di giustizia in favore della Controparte_1
, relativamente al saldo delle fatture emesse tra il 21.06.2011 e il 31.01.2015, fatture
[...]
relative alla fornitura di merce, al netto del parziale pagamento delle fatture n. 570/2011, n. 924/2011,
n. 257/2012, n. 708/13, somme ulteriormente decurtate da due note di credito emesse a favore del
, nello specifico la n. 77 del 28.02.2015 e la n. 463 del 29.05.2012. Parte_1
Nell'opposizione la predetta società eccepiva la carenza dei presupposti per l' emanazione del provvedimento monitorio in ragione della produzione delle sole fatture, rappresentando che la produzione delle sole fatture non fosse sufficiente a comprovare il credito vantato, nonché contestava l'inesattezza del credito in considerazione dell'avvenuto pagamento di alcune delle fatture oggetto dello stesso decreto impugnato;
eccepiva inoltre l' omessa allegazione del da parte della ditta Pt_2
opposta, circostanza ostativa al pagamento.
Si costituiva l' opposta contestando la domanda e chiedendo la conferma del d.i. opposto con rigetto dell'opposizione .
Sotto il profilo concernente la legittimità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di idonea prova scritta, va evidenziato che le fatture commerciali prodotte, debitamente vidimate e conformi alle scritture contabili, costituiscono documentazione scritta idonea nella fase monitoria all'emanazione del d.i., tuttavia, tali documenti, di natura fiscale a provenienza unilaterale, non possono assurgere a rango di prova nel successivo giudizio a cognizione piena. Tuttavia, nel caso di specie, la contestazione in merito all' effettiva sussistenza di un titolo alla base della pretesa monitoria ed in merito alla esecuzione delle prestazioni dedotte in monitorio, sottesa all'
eccezione relativa all' inidoneità probatoria delle fatture, è incompatibile con l' eccezione di pagamento formulata in seconda battuta dall' opponente che di per sé implica un riconoscimento dell' esecuzione delle prestazioni e del corrispettivo convenuto.
Con riferimento all' eccezione di pagamento formulata, va osservato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore,
il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico ( Cass. Civ.
Sez. VI 16 luglio 2019, n. 19039)..
Nella fattispecie, il Consorzio opponente allega una serie di mandati di pagamento deducendo l'
estinzione parziale dell' obbligazione;
la , dato il rapporto continuativo di fornitura di CP_1
merce intercorso con la parte opponente, ha dedotto a sua volta di aver addebitato i pagamenti ricevuti, ad insolvenze pregresse.
Tale imputazione trova, documentale, riscontro nella ricognizione del debito fatta con nota del
12.02.2015 PGA 1090 dal , a firma del Presidente pro-tempore dello stesso Parte_1
, allegata da parte opposto, alla II memoria 183 c.p.c., nota nella quale viene effettuata dal Parte_1
, una ricognizione delle fatture tra il 2009 e il 2014, a Parte_1 Parte_1
conclusione della quale, lo stesso riconosce un debito pari ad € 98.164,52 nei confronti della Ditta
Tronchin
Invero, la Nota PGA 1090 del 12.01.2015 allegata II memoria 183 a firma del Presidente del richiama la situazione contabile a tutto il 2014 con allegata relativa rendicontazione Parte_1 analitica delle fatture da pagare;
tale nota è successiva ai mandati di pagamento allegati dal e dunque ne ha già tenuto in conto, in quanto imputati a debiti pregressi come dedotto Parte_1
dalla Ditta Tronchi.
Il documento citato, non contestato nel contenuto e non disconosciuto nella sottoscrizione,
costituisce di fatto una confessione stragiudiziale in merito all' entità del debito maturato a quella data, emessa da soggetto a ciò legittimato, ovvero il Presidente del Consorzio
A tali importi vanno aggiunti i corrispettivi di cui alle fatture emesse fino a maggio 2015, atteso le fatture allegate in monitorio riguardano anche quest' ulteriore periodo non coperto dalla ricognizione allegata, forniture in relazione alle quali l' opponente non ha dedotto alcun ulteriore pagamento essendosi la produzione sul punto fermata a mandati di pagamento del 2014.
Ne consegue che l' opposta ha fornito prova del proprio credito per la somma a decreto pari ad €
101.844,03.
Con riferimento alla dedotta allegazione del DURC da parte dell' opposta, va osservato come l'
eccezione sia infondata e non meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie, sotto tale aspetto la regolarità contributive della sotto Controparte_1
tale profilo è stata certificata all'Amministrazione opponente nel corso del quinquennio in cui si sono svolte le prestazioni in favore del Consorzio coma da allegazione Prot.INPS 4124535 ( doc. Pt_2
8) .
In ogni caso l' omessa allegazione dimostrazione di un regolare DURC sarebbe incompatibile con il pagamento sia pur parziale delle fatture azionante, così come dedotto dal con la quale Parte_1
sostanzialmente l' ente ha rinunciato a muovere la citata eccezione.
Assorbita ogni ulteriore eccezione.
Le spese di lite come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente,
liquidate ex DM 55/2014 come da dispositivo.
PQM
Rigetta l' opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l' opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, spese che si liquidano in complessivi € 6.500,00 per onorari oltre accessori di legge.
Latina, 28.02.2025 IL Giudice Unico
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2609 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2016 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.12.2024 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1
dall' avv. Modestino D'Aquino, come da procura a margine dell' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato in Latina via Adua n. 34;
-Attore opponente
E
(ora , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Allegretti e dall' avv. Cristina Speranza , con domicilio eletto in Roma alla via Cipro n. 77
-Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 489/2016 emesso dal Tribunale di Latina in data 01/03/2016;
CONCLUSIONI le parti concludevano all'udienza del 06.12.2024 come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Occorre brevemente premettere in fatto che l'odierno giudizio deriva dall'opposizione spiegata dal avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe emesso da questo Parte_1
Tribunale e regolarmente notificato, con il quale era stato ingiunto all' odierno opponente di pagare la somma di € 101.844,03 oltre interessi e spese di giustizia in favore della Controparte_1
, relativamente al saldo delle fatture emesse tra il 21.06.2011 e il 31.01.2015, fatture
[...]
relative alla fornitura di merce, al netto del parziale pagamento delle fatture n. 570/2011, n. 924/2011,
n. 257/2012, n. 708/13, somme ulteriormente decurtate da due note di credito emesse a favore del
, nello specifico la n. 77 del 28.02.2015 e la n. 463 del 29.05.2012. Parte_1
Nell'opposizione la predetta società eccepiva la carenza dei presupposti per l' emanazione del provvedimento monitorio in ragione della produzione delle sole fatture, rappresentando che la produzione delle sole fatture non fosse sufficiente a comprovare il credito vantato, nonché contestava l'inesattezza del credito in considerazione dell'avvenuto pagamento di alcune delle fatture oggetto dello stesso decreto impugnato;
eccepiva inoltre l' omessa allegazione del da parte della ditta Pt_2
opposta, circostanza ostativa al pagamento.
Si costituiva l' opposta contestando la domanda e chiedendo la conferma del d.i. opposto con rigetto dell'opposizione .
Sotto il profilo concernente la legittimità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di idonea prova scritta, va evidenziato che le fatture commerciali prodotte, debitamente vidimate e conformi alle scritture contabili, costituiscono documentazione scritta idonea nella fase monitoria all'emanazione del d.i., tuttavia, tali documenti, di natura fiscale a provenienza unilaterale, non possono assurgere a rango di prova nel successivo giudizio a cognizione piena. Tuttavia, nel caso di specie, la contestazione in merito all' effettiva sussistenza di un titolo alla base della pretesa monitoria ed in merito alla esecuzione delle prestazioni dedotte in monitorio, sottesa all'
eccezione relativa all' inidoneità probatoria delle fatture, è incompatibile con l' eccezione di pagamento formulata in seconda battuta dall' opponente che di per sé implica un riconoscimento dell' esecuzione delle prestazioni e del corrispettivo convenuto.
Con riferimento all' eccezione di pagamento formulata, va osservato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore,
il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico ( Cass. Civ.
Sez. VI 16 luglio 2019, n. 19039)..
Nella fattispecie, il Consorzio opponente allega una serie di mandati di pagamento deducendo l'
estinzione parziale dell' obbligazione;
la , dato il rapporto continuativo di fornitura di CP_1
merce intercorso con la parte opponente, ha dedotto a sua volta di aver addebitato i pagamenti ricevuti, ad insolvenze pregresse.
Tale imputazione trova, documentale, riscontro nella ricognizione del debito fatta con nota del
12.02.2015 PGA 1090 dal , a firma del Presidente pro-tempore dello stesso Parte_1
, allegata da parte opposto, alla II memoria 183 c.p.c., nota nella quale viene effettuata dal Parte_1
, una ricognizione delle fatture tra il 2009 e il 2014, a Parte_1 Parte_1
conclusione della quale, lo stesso riconosce un debito pari ad € 98.164,52 nei confronti della Ditta
Tronchin
Invero, la Nota PGA 1090 del 12.01.2015 allegata II memoria 183 a firma del Presidente del richiama la situazione contabile a tutto il 2014 con allegata relativa rendicontazione Parte_1 analitica delle fatture da pagare;
tale nota è successiva ai mandati di pagamento allegati dal e dunque ne ha già tenuto in conto, in quanto imputati a debiti pregressi come dedotto Parte_1
dalla Ditta Tronchi.
Il documento citato, non contestato nel contenuto e non disconosciuto nella sottoscrizione,
costituisce di fatto una confessione stragiudiziale in merito all' entità del debito maturato a quella data, emessa da soggetto a ciò legittimato, ovvero il Presidente del Consorzio
A tali importi vanno aggiunti i corrispettivi di cui alle fatture emesse fino a maggio 2015, atteso le fatture allegate in monitorio riguardano anche quest' ulteriore periodo non coperto dalla ricognizione allegata, forniture in relazione alle quali l' opponente non ha dedotto alcun ulteriore pagamento essendosi la produzione sul punto fermata a mandati di pagamento del 2014.
Ne consegue che l' opposta ha fornito prova del proprio credito per la somma a decreto pari ad €
101.844,03.
Con riferimento alla dedotta allegazione del DURC da parte dell' opposta, va osservato come l'
eccezione sia infondata e non meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie, sotto tale aspetto la regolarità contributive della sotto Controparte_1
tale profilo è stata certificata all'Amministrazione opponente nel corso del quinquennio in cui si sono svolte le prestazioni in favore del Consorzio coma da allegazione Prot.INPS 4124535 ( doc. Pt_2
8) .
In ogni caso l' omessa allegazione dimostrazione di un regolare DURC sarebbe incompatibile con il pagamento sia pur parziale delle fatture azionante, così come dedotto dal con la quale Parte_1
sostanzialmente l' ente ha rinunciato a muovere la citata eccezione.
Assorbita ogni ulteriore eccezione.
Le spese di lite come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente,
liquidate ex DM 55/2014 come da dispositivo.
PQM
Rigetta l' opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l' opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, spese che si liquidano in complessivi € 6.500,00 per onorari oltre accessori di legge.
Latina, 28.02.2025 IL Giudice Unico
Dott. Alfonso Piccialli