Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/06/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n.555/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. GIGLIO ROBERTO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 24/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte ricorrente ha aderito a quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento in data CP_1
03/02/2025 della somma dovuta a titolo di assegno ordinario d'invalidità in proprio favore (inclusi gli arretrati con decorrenza dal 01°/01/2024 fino al 31/12/2024).
Inoltre, dall'esame degli atti prodotti dall' si evince che CP_1
l' convenuto (ricevuta in data 07/08/2024 la notifica CP_2 della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti
1
Tuttavia, il pagamento della prestazione oggetto di causa è intervenuto in data 03/02/2025, che è anteriore rispetto a quella di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione eseguita in data 18/02/2025; mentre la comunicazione all'interessato della liquidazione della prestazione oggetto di causa (con l'indicazione della data della valuta del pagamento) è intervenuta in data
10/12/2024, che è addirittura anteriore alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. la comunicazione di liquidazione della prestazione economica datata 10/12/2024 ed il cedolino di pagamento del 03/02/2025).
Ciò detto, si evidenzia che, secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione condiviso dallo scrivente,
“Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un.,
11/05/1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza
- art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n.
4525).
2 In ogni caso, occorre evidenziare che la parte ricorrente, sebbene avesse già ricevuto la comunicazione della liquidazione della prestazione con la specificazione della data entro la quale avrebbe ricevuto il suo pagamento (con tutti gli arretrati), ha proceduto comunque al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, prima, ed alla sua notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, successivamente.
In altri termini, la parte ricorrente ha proceduto alla notificazione del ricorso nonostante fosse a conoscenza del fatto che il pagamento era già intervenuto in data anteriore alla data della sua notifica, prevedendo, quindi, che la causa sarebbe stata definita con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Applicando il predetto principio al caso in esame, deve concludersi che, avendo adempiuto l' alla sua obbligazione in CP_1 data anteriore alla data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, sulla condotta dell' non ha influito CP_2 assolutamente la pendenza della lite.
Né può applicarsi il principio della soccombenza virtuale, in quanto, come già evidenziato, la parte ricorrente aveva già conseguito il pagamento della prestazione economica spettante;
sicché la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio appare eseguita al solo scopo di conseguire indebitamente la liquidazione delle spese di lite.
Pertanto, la condotta della parte ricorrente integra gli estremi delle gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Al riguardo, si veda la recente pronuncia della S.C. [Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 803 del 2021 (ECLI:IT:CASS:2021:803CIV)], secondo cui:
«…le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero,
«se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»;
3 alle ipotesi tipizzate dalla norma, va aggiunta -per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento- quella in cui «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»; resta tuttora valido (v. Cass. nr. 29130 del 2019 in motivazione) il principio -enunciato dalle Sezioni Unite nell'arresto del
22.2.2012 n. 2572 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (per tutte: Cass. nr. 22333 del 2017) in relazione al testo dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ. vigente anteriormente al DL 12.9.2014 nr. 132, art. 13-secondo cui la disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano «gravi ed eccezionali ragioni», è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.; tanto premesso, le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata hanno, a giudizio del Collegio, caratteristiche di gravità ed eccezionalità analoghe a quelle delle ipotesi nominativamente indicate dal Legislatore, con valore paradigmatico e funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale;
non vi è dubbio che la lite sia insorta per la condotta inadempiente dell'Ente, avuto riguardo, in modo specifico, alla data di presentazione della domanda amministrativa ed al momento di riconoscimento, sempre in sede amministrativa, del requisito sanitario;
tuttavia, benché l' sia il responsabile della instaurazione CP_1 del giudizio (avvenuto con il deposito del ricorso), non è privo di rilievo, ai fini della statuizione sulle spese, il fatto che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, la parte istante avesse ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa azionata con la domanda giudiziale;
4 si tratta, a ben vedere, di una situazione suscettibile di valutazione, in parte analoga a quella che il giudice di merito effettua in presenza di una soccombenza reciproca, ove è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente;
è, infatti, coerente con il principio di causalità valorizzare anche la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio (per avere la parte ottenuto il risultato cui il giudizio medesimo tendeva ovvero l'accertamento sanitario) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali;
in tal caso, il giudice, nel valutare, non la misura della soccombenza, totalmente a carico del convenuto, ma l'utilità, in concreto, della prosecuzione del giudizio, legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod.proc.civ., quanto, a norma dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ., esercitando il potere discrezionale di compensazione totale (con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale (con la quota non compensata posta a carico della parte convenuta); in conclusione, il provvedimento impugnato si sottrae ai rilievi mossi e, pertanto, il ricorso va respinto».
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Trani, 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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