Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 529/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Sanchez Codoni e l'Avv. Vricella, presso lo Studio dei quali in Brescia, via Solferino n. 31, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. F. Moizo, l'Avv. C. Moizo e l'Avv. Cavaliere, presso lo Studio dei quali in Milano, Viale Monte Nero n. 70, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE -
Oggetto: Cambio appalto. Riduzione monte ore. All'udienza i procuratori hanno concluso come in atti. SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la er sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“A. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della resistente agli obblighi contrattualcollettivi di cui all'art. 4 CCNL Imprese di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi; B. dichiarare costituito ex art. 2932 c.c. un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno, senza periodo di prova, tra la società convenuta e il ricorrente, con applicazione del ccnl Imprese di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, inquadramento nel IV livello e retribuzione mensile propria del predetto livello, sin dal 1.2.2020; C. condannare la resistente al risarcimento del danno, in misura delle retribuzioni medio tempore perdute per il periodo 1.2.20 – ottobre 2022, per un ammontare pari ad € 139,42*32 mesi = € 4.461,44 oltre (4.461,44/12) € 371,78 per quota 13ma, € 371,78
D. in subordine, accertare e dichiarare, ex artt. 29, c.3, d.lgs. 276/03 e 2112 c.c., la prosecuzione del rapporto di lavoro dal precedente datore all'odierna resistente in data 1.2.2020 alle medesime condizioni contrattuali e condannare la convenuta al risarcimento di cui al punto precedente. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”. Si è costituita la contestando le avversarie pretese Controparte_1 siccome infondate in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto integrale del ricorso, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- respingere, in quanto inammissibili e/o infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti nella presente memoria, tutte le domande presentate dalla ricorrente nei confronti di
Controparte_1
- condannare la ricorrente alla rifusione a delle spese di lite”. Controparte_1
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e istruita la causa mediante espletamento della prova orale richiesta, all'udienza del 3 aprile 2025 il Tribunale ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
Con il presente giudizio, ha chiesto la costituzione ex art. Parte_1
2932 c.c., a far data dal 1 febbraio 2020, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 75% alle dipendenze della convenuta (come precisato all'udienza del 27.10.2023), oltre al risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive medio tempore maturate.
A fondamento della domanda, ha premesso di avere lavorato alle dipendenze della con contratto a tempo indeterminato e part time al 75%, dal 1 Controparte_2 dicembre 2015 al 31 gennaio 2020, nell'ambito dell'appalto endoaziendale stipulato dalla datrice di lavoro con il Politecnico di Milano – sede di Cremona, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie inquadrata nel II livello CCNL Multiservizi.
Ha esposto, quindi, che a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto in favore della avvenuta a condizioni e oggetto immutati, sarebbe Controparte_1 transitata – come gli altri lavoratori di – presso la nuova appaltatrice, CP_2
2 conservando le medesime mansioni, previo esperimento della procedura di cui all'art. 4 del CCNL di riferimento, conclusasi con verbale di mancato accordo.
Ciononostante, con la successione nell'appalto, la convenuta non aveva garantito il medesimo monte-ore pattuito presso il precedente datore di lavoro, proponendole l'assunzione part time al 63,75% dal 1 febbraio 2020, che ella aveva accettato “con riserva” in quanto foriera di una riduzione stipendiale di € 139,42 lordi mensili.
Ha concluso, quindi, come in atti, invocando l'applicazione dell'art. 2932 c.c. - o, in subordine, del combinato disposto degli artt. 29 co. 3 del D. Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 2112 c.c. - e chiedendo la condanna al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione perduta, pari a € 5.535,47 lordi alla data del deposito del ricorso, aggiornata a € 10.710,44 lordi al mese di dicembre 2024 (cfr. deposito del 28.1.2025).
*
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha affermato di avere legittimamente variato le condizioni contrattuali dei dipendenti transitati alle proprie dipendenze, in quanto, ai sensi dell'art. 4 lett. b) CCNL, l'appalto stipulato con il Politecnico di
Milano sarebbe differente, per modalità e condizioni contrattuali, da quelli precedentemente realizzati dalle altre aggiudicatarie del servizio.
Ha dedotto, infatti, di avere presentato al committente un progetto con modifiche e miglioramenti dal punto di vista delle procedure organizzative e tecniche impiegate per l'esecuzione della commessa, affidate ai propri responsabili e coordinatori tecnici.
In particolare, ha riferito di avere predisposto l'applicativo “oplà” per la gestione ed esecuzione degli ordini, individuando in maniera distinta le aree da trattare in relazione al servizio di pulizia, che sarebbero passate dalle tre previste dalle precedenti appaltatrici alle sedici delineate dall'odierna convenuta. Inoltre, sarebbe cambiata la frequenza e la tipologia dei servizi di pulizia, in precedenza svolti per tre volte alla settimana e integralmente e, ora, ripartiti per tipologie e con una diversa organizzazione dei turni del personale dipendente: infatti, la vuotatura dei cestini sarebbe effettuata ogni giorno, la spolveratura degli arredi ogni quattro giorni e il lavaggio dei pavimenti due volte a settimana. Avrebbe, infine, garantito la presenza costante di un responsabile del servizio, anche avvalendosi di risorse già esistenti nell'ambito dell'appalto, ora incaricate della nuova gestione organizzativa e della supervisione.
3 Tale riorganizzazione, nella prospettazione difensiva, avrebbe determinato una sproporzione tra il personale dipendente e il monte ore impiegato dalle precedenti appaltatrici, cosicché, all'esito della procedura in sede sindacale, aveva optato per il mantenimento dei lavoratori trasferiti, senza applicazione dell'art 2112 c.c. e con una minima riduzione oraria, indicata nel contratto individuale di lavoro e compatibile sia con il nuovo assetto sia con il mantenimento dei livelli occupazionali.
Ha osservato, poi, che la procedura di cui all'art. 4 non Parte_2 imporrebbe né l'assunzione diretta automatica dei lavoratori impiegati dall'appaltatore uscente né la conservazione delle medesime condizioni contrattuali e, anzi, nei casi specifici di modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali a seguito di cambio d'appalto consentirebbe espressamente riduzioni orarie e flessibilità, previo confronto con le rappresentanze sindacali e con costituzione ex novo del rapporto.
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2. La disciplina collettiva di riferimento.
Al fine di esaminare correttamente le questioni poste dal ricorso, occorre preliminarmente richiamare il contenuto dell'art. 4 del CCNL Multiservizi (cfr. doc.
7, convenuta) - invocato in relazione alla domanda principale di costituzione del rapporto, ex art. 2932 c.c., alle condizioni del contratto di lavoro stipulato con l'appaltatrice uscente – il quale prevede testualmente:
“In ogni caso di cessazione di appalto, l' cessante ne darà preventiva comunicazione, ove Pt_3 possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
4 b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la
Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le
Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part- time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante”.
La mera lettura del testo contrattuale, quindi, rende evidente come le parti collettive abbiano inteso disciplinare diversamente le conseguenze che la successione nell'appalto produce sui livelli occupazioni e sui rapporti di lavoro in relazione alla novità o meno dello schema organizzativo adottato dall'impresa entrante, di talché è su tale elemento che deve, innanzitutto, incentrarsi l'esame della domanda.
Ebbene, sulla specifica portata delle citate previsioni negoziali si è già espressa la
Suprema Corte, affermando, in tempi recenti, che in caso di subentro nell'appalto di cui alla lett. a) - quindi senza variazioni sostanziali nelle modalità di esecuzione della commessa - “la questione di diritto che si pone è quella relativa … all'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante, sancito dalla suddetta disposizione: se, cioè, il mantenimento dei livelli occupazionali preveda anche l'obbligo di riassumere alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento della cessione. (…) La risposta che questo Collegio ritiene di dare al problema di diritto, sopra precisato, è positiva, nel senso che il diritto alla riassunzione del dipendente deve ritenersi da effettuarsi alle "medesime condizioni". Ciò lo si desume da una serie di considerazioni, avendo riguardo al dato letterale della disposizione, che sul punto non limita espressamente il diritto, e alla ratio del precetto contrattuale.
Il primo argomento da considerare è di ordine sistematico ed è rappresentato da quanto previsto dalla fase preliminare del fenomeno successorio, disciplinata dall'art. 4 CCNL, relativamente agli
5 obblighi cui sono tenute le imprese prima della scadenza del contratto di appalto. La norma prevede, infatti, obblighi di informazione, sia per la azienda cessante che per quella subentrante. Tali oneri, riguardanti la consistenza numerica degli addetti interessati, il rispettivo orario settimanale e la durata dei contatti, sono rivolti non solo per una corretta comunicazione agli Organi indicati ma, attraverso tale attività, sono finalizzati ad una sensibilizzazione delle imprese interessate diretta a valutare l'economicità della operazione, che non può prescindere, quindi, da una esatta conoscenza della situazione imprenditoriale sotto il profilo dei soggetti da assumere e dei compiti da questi svolti.
Il secondo argomento da valutare è più propriamente giuridico. Se viene garantito, infatti, il mantenimento dei livelli occupazionali per coloro che hanno contratti di lavoro con durata superiore a quattro mesi, è ravvisabile in capo ai suddetti lavoratori una situazione soggettiva di diritto cui corrisponde l'obbligo a carico della subentrante azienda di assumere.
Tale situazione è tutelabile ex art. 2932 cc (Cass. n. 28246/2018).
Tale tutela richiede, però, che siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto (Cass. n. 8568/2004): nel caso che ci interessa, quindi, per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la qualifica del lavoratore che agisca ex art. 2932 cc non possano che essere le medesime di quelle rivestite nell'azienda cessante, per conferire ad esse appunto certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale.
Il terzo argomento concerne, invece, un dato letterale che emerge dalla stessa disposizione: in particolare, nella parte in cui è garantita l'assunzione senza periodo di prova. (…) Infine, come quarto argomento, va richiamato quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 5260/2023) (…)
Né, per concludere, può dirsi che la tutela riconosciuta ai lavoratori, in virtù di questa lettura dell'art. 4 lett. a) del CCNL in esame, sia analoga a quella prevista dall'art. 2112 cc, mirando quest'ultima a garantire ai dipendenti la conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, mentre la disposizione della norma collettiva in questione riguarda solo il mantenimento dei livelli occupazionali alle medesime condizioni contrattuali di quelle in atto con l'azienda cedente.
In ordine, infine, ai profili risarcitori, deve osservarsi che in caso di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro in ipotesi rientrante nell'ambito applicativo del citato art. 4
il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento del danno destinato ad Parte_2 assicurare la totale soddisfazione del diritto del dipendente, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l'inadempimento del datore di lavoro.
6 Il principio di diritto applicabile al caso di specie è, quindi, quello relativo all'ipotesi in cui, ove il datore di lavoro rifiuti di assumere il lavoratore che aveva l'obbligo di assumere, sorge a suo carico una responsabilità contrattuale (e non già precontrattuale) a contenuto risarcitorio che, secondo il generale disposto dell'art. 1223 cod. civ., deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, da commisurarsi quanto meno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione e per l'intero periodo dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione, salva la prova - della quale è onerato il datore di lavoro inadempiente - di eventuali fatti limitativi della sua responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ. Ciò in un contesto in cui si era in presenza di un cambio appalto, ove il lavoratore aveva diritto ad essere assunto a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali dal nuovo appaltatore” (Cass. lav., n. 12866/2024).
Quanto, invece, ai presupposti per l'applicazione del differente regime della lett.
b), la Cassazione ha ritenuto che “la clausola sub B) dell'art. 4, che prevede " in caso si cessazione di appalto con modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali, ..."
(esclusivamente) l'obbligo per la impresa subentrante di attivare una procedura di confronto con la rappresentanza sindacale aziendale e con le organizzazioni sindacali per un esame della situazione, non si presta ad essere interpretata, come propugnato dalla odierna ricorrente, nel senso che ogni modifica rispetto alle condizioni del precedente appalto determini il venir meno della garanzia dell'obbligo di assunzione per i dipendenti dell'impresa cessata, come previsto dalla clausola sub A); una siffatta interpretazione, oltre a prestarsi obiettivamente ad agevolare pratiche elusive in quanto basterebbe una modifica anche minima delle condizioni contrattuali del precedente appalto per determinare il venir meno dell'obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrante, appare intrinsecamente irragionevole;
se, infatti, le modifiche delle condizioni del precedente appalto non sono tali da comportare significative ricadute sulle relative modalità di espletamento e quindi sulla organizzazione del lavoro non vi è ragione di escludere il permanere dell'obbligo di assunzione, che rappresenta la garanzia primaria nella realizzazione degli obiettivi di tutela dei livelli complessivi della occupazione che le parti collettive si erano prefigurate;
tale interpretazione trova puntuale riscontro testuale nella medesima clausola sub B) nella quale il confronto tra le parti sociali è dichiaratamente previsto "al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livello occupazionale", con chiara indicazione, quindi, che solo in presenza di una diversa modalità di produzione del servizio connessa alle complessive modifiche delle condizioni di appalto si determina il venir meno dell'obbligo di assunzione e la sua sostituzione con
7 l'obbligo di confronto sindacale per ricercare possibili soluzioni occupazionali” (Cass. lav., n.
12915/2022).
In altri termini, la Cassazione ha chiarito che, al fine di valutare la disciplina applicabile tra la lett. a) – tutelabile con il rimedio ex art. 2932 c.c. e con il ristoro del danno patito – e la lett. b), non è possibile adottare un approccio meramente formale, che si accontenti di una qualunque modifica organizzativa, dovendosi verificare che, in concreto, le eventuali variazioni abbiano inciso significativamente sulle modalità di espletamento del servizio e sull'organizzazione del lavoro, postulando una riduzione delle prestazioni necessarie all'adempimento della commessa, di consistenza tale da fare sorgere un reale problema di mantenimento dei livelli occupazionali.
Si è, inoltre, chiarito che - diversamente da quanto previsto nell'ipotesi ex art. 2112 c.c., ove l'onere della prova del trasferimento di azienda ricade sul lavoratore - è
l'appaltatrice subentrante, che pretende di applicare il regime di cui alla lett. b), a dovere dimostrare la sussistenza dei presupposti fondanti il proprio diritto-potere di rimodulazione oraria della prestazione, comprovando la reale modificazioni di termini, modalità
e prestazioni contrattuali rispetto all'appalto precedente.
*
2.1 Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, deve osservarsi che la resistente, per giustificare l'assunzione della ricorrente per un monte ore settimanali minore, ha genericamente sostenuto di avere introdotto un'autonoma organizzazione del servizio rispetto all'appalto precedente, omettendo finanche di chiarire per quali ragioni concrete le dedotte variazioni avrebbero reso necessaria la riduzione oraria della prestazione;
al contempo, peraltro, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'assetto prima imposto dalla e non ha prodotto – né ha chiesto di acquisire CP_2
– il precedente contratto, impedendo a monte il confronto anche solo formale tra le diverse modalità e i termini di espletamento della commessa.
Si è, quindi, proceduto con l'istruttoria orale, onde accertare la portata sostanziale delle variazioni asseritamente introdotte nello svolgimento dell'appalto.
Così, all'udienza del 15.5.2024, la teste di parte ricorrente – che aveva Pt_4 instaurato analoga controversia, conclusasi con conciliazione già prima dell'assunzione della prova - ha dichiarato: “Noi eravamo tutti dipendenti della Da CP_2 noi, presso il Politecnico di Milano – sede di Cremona, la ha in appalto solo attività di CP_1
8 portierato/reception e pulizia;
anche il coordinatore, era dipendente di Testimone_1 CP_2
Per quanto riguarda l'attività di receptionist, cioè la mia, con il subentro della non è CP_1 cambiato niente a livello organizzativo, non ci sono state modifiche nelle modalità di svolgimento delle mansioni né negli orari. Per quanto riguarda l'attività di pulizia, sono state assunte tre persone nuove ed è cambiato l'orario, nel senso che hanno ridotto l'orario dei dipendenti della CP_2 transitati in CP_1
So che l'organizzazione delle pulizie va per aree;
so che la si occupa solo dei bagni1… Parte_1
Ci sono diverse aree in gli uffici, le segreterie, gli studi dei professori, i vari piani. CP_1
Quando parlo di aree, mi riferisco alle zone a cui ciascuna dipendente con mansioni di pulizia è adibita. Penso che la situazione fosse invariata anche in Essepi;
non so se l'organizzazione fosse identica, perché ci sono due palazzine di cui occuparsi e c'erano anche meno persone rispetto a ora.
Non saprei proprio dire se prima … fossero adibite alle stesse aree di oggi …”.
La teste, quindi, ha confermato che l'appalto prevede la suddivisione CP_1 in aree, a cui ciascuna lavoratrice è adibita, dichiarando anche che presso il
Politecnico di Milano – sezione di Cremona le commesse della resistente riguardano solo l'attività di portierato e le pulizie. Inoltre, pur precisando di non avere conoscenza diretta – ma solo de relato - delle modalità di svolgimento di tale ultimo servizio, ha affermato di sapere personalmente che “gli ordini glieli dà Testimone_1
Della gestione del personale si occupa solo lui, i dipendenti che non erano sono stati assunti CP_2 successivamente per svolgere attività di pulizia;
ad esempio, c'è stato il pensionamento di una ex dipendente di ed è subentrata una nuova assunzione;
poi, un'altra è intervenuta più di CP_2 recente, quest'anno. (…) Loro usano carrelli con scope e detersivi, come sempre, non saprei dire se abbia cambiato qualcosa nella strumentazione”. Ella, quindi, ha confermato che CP_1 nelle modalità di espletamento del servizio – anche quanto alle attrezzature usate – non sono emerse differenze e che, allo stesso modo, il ruolo di Coordinatore è stato mantenuto dal lavoratore già incaricato della medesima attività presso Tes_1 mentre l'assunzione di altre risorse avrebbe comunque interessato la fase CP_2 successiva alla cessazione del rapporto di altre lavoratrici passate alla convenuta.
Maggiormente circostanziata è stata la deposizione del teste di parte ricorrente il quale, all'udienza del 4.10.2024, ha affermato: “Lavoro per dal Tes_1 CP_1
9 2020, prima lavoravo sempre al Politecnico ma per la mi occupo di pulizie e sono CP_2 caposervizio. Anche in io facevo il caposervizio, sono sempre stato solo io, quindi io mi occupo CP_2 dei cambi turni in caso di malattia o permessi e cerco di soddisfare le richieste del Politecnico sulle esigenze di maggiore attenzione su alcune aree;
poi mi occupo di controllare che le cose vengano fatte a dovere. Preciso che mi occupo – come anche in Essepi – di organizzare i turni, anche in base alle ore giornaliere, e di stabilire chi deve pulire e cosa, anche se è abbastanza automatico che chi è addetto a una zona debba occuparsi di tutte le pulizie. I miei colleghi di sono tutti transitati in CP_2
Dussman e poi alcuni hanno cessato di lavorare, chi per pensionamento e chi spontaneamente, per la riduzione delle ore disposta da Dussman e a quel punto Dussman ha assunto altro personale con meno ore. … Le pulizie vengono svolte secondo gli orari e le aule indicate ogni giorno e ciascuno si occupa della pulizia (e quindi di tutte le attività, esclusa l'attività di portierato, che è gestita sempre da . infatti, svolge le attività di portierato e di pulizia all'interno del CP_1 CP_1
Politecnico. Ci sono due palazzine, quindi due aree, e un altro edificio – un laboratorio di energia chiamato edificio “c” – e noi siamo divisi in squadre, poi ci sono anche le aree esterne. Le aree sono le medesime già previste da Al riguardo, nulla è cambiato da quando siamo in Dussman, CP_2 facciamo tutti le stesse aree e le stesse attività di prima. Preciso, però, che ognuno ha il suo compito:
c'è l'addetto ai bagni e scale, l'addetto al corridoio, l'addetto alle aule e agli uffici e l'addetto si occupa solo di quella specifica zona che gli viene assegnata durante il turno. Questo in Dussman, ma anche in era uguale. CP_2
Preciso che quando lavoravo con il servizio era quasi identico a oggi, solo che c'erano altre CP_2 persone con contratti a più ore, poi c'è chi è andato via e chi è andato in pensione. Facevamo comunque gli stessi servizi anche presso solo che adesso ci sono più ragazzi iscritti CP_2
[all'Università, ndr] e quindi anche la mole di lavoro è cambiata, ma noi siamo rimasti sempre nello stesso numero. Abbiamo quattro piani su una palazzina e tre piani su un'altra palazzina.
Non siamo divisi per tipologie di attività, svolgiamo più attività – quelle necessarie – in base alle esigenze della giornata. Non ci sono cambiati i turni di lavoro, si fa dalle 7.00 alle 20.00 su turni, si gira al mattino e al pomeriggio e c'è chi viene solo al pomeriggio, anche in base alle ore di contratto.
… Facciamo lo stesso tipo di servizio con la stessa frequenza, perché succede che nelle stesse aule vengano fatte più lezioni e si cerca sempre di tenere pulito tra una e l'altra. I cestini vengono vuotati una volta al giorno;
gli arredi e la pavimentazione vengono puliti tutti i giorni, anche se con diverse modalità, perché un giorno si fa spolvero, un giorno straccio umido, un giorno lavaggio con detergente e così via;
anche presso l'attività era uguale, le frequenze erano le stesse e avevamo la stessa CP_2
10 suddivisione del lavoro (quindi, un giorno si spolverava, un giorno si lavava e così via). Più o meno anche l'organizzazione del lavoro è rimasta uguale, adesso – da inizio gennaio 2024 - siamo anche aperti la domenica, e ciò fino a fine 2024, poi non lo sappiamo ancora”.
Dunque, il teste, oltre a riscontrare in toto quanto riferito dalla collega ha Pt_4 chiaramente affermato che tutte le modalità di espletamento del servizio di pulizia sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'appalto precisando, altresì, CP_2 che tutti i lavoratori avevano sempre svolto attività di pulizia per aree e, in tale ambito, avevano espletato le medesime attività odierne, con identica frequenza e senza alcuna evidente differenza rispetto all'appalto eccettuata la CP_1 rimodulazione dei turni dovuta alla riduzione oraria operata dall'odierna resistente.
Alla luce della descrizione delle effettive modalità di realizzazione del servizio, pertanto, non sono evidentemente idonee a fornire la prova della variazione sostanziale delle modalità e dei termini dell'appalto le dichiarazioni del teste di parte resistente il quale, essendo responsabile degli appalti ha offerto Tes_3 CP_1 una ricostruzione astratta della commessa, dichiarando: “non posso certamente riferire sulle modalità di svolgimento dell'appalto precedente di Posso dire, però, che quando parliamo di CP_2
“aree” facciamo riferimento alle tipologie di locali da pulire (locali tecnici, bagni, aule, sale studio ecc..). Adesso ci sono 16 aree. Quindi, adesso il singolo operatore non si occupa più di tutte le attività del piano, ma della singola attività dell'area assegnata (ad esempio, un giorno svuota il cestino;
un giorno passa il mop e così via); questa è la nuova metodologia di Dussman. C'è stata questa suddivisione di aree, come previsto dall'appalto”.
Tuttavia, come chiarito, la medesima suddivisione per aree aveva già caratterizzato il servizio – del resto, reso in appalto con la medesima pubblica committente e CP_2 in relazione agli stessi locali – e, anzi, è emerso che neppure la distribuzione dei compiti all'interno di ciascuna area aveva subito modifiche innovative o rilevanti, di talché le astratte affermazioni del teste non consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti ex art. 4, lett. b), Parte_2
Analoghe considerazioni si estendono, poi, alle dichiarazioni del teste di parte resistente che, in qualità di gestore dei contratti per le PPAA per conto di Tes_4
ha affermato: “Seguo, tra gli altri, l'appalto presso il Politecnico di Cremona, CP_1 quindi seguo principalmente i rapporti con il cliente, la fase delle trattative, anomalie operative e contrattuali. Non posso riferire nulla sull'appalto precedente al subentro di Dussman. Per certo
11 sappiamo che, rispetto al passato, il Cliente ha aderito a che è una costola di , che ha Pt_5 CP_3 diviso le aree delle strutture in tipologie;
presso il Politecnico, ci sono 16 tipologie di aree (bagni, aule, uffici e così via) e tutto viene frammentato, nel senso che ci sono attività che vengono svolte secondo cadenze precise e in relazione ad aree precise. Quindi, c'è distinzione in base alla tipologia di area o di servizio da espletare. Questo è quanto è stabilito dal capitolato, a cui noi adeguiamo i contratti e le attività. Non opero giornalmente sull'appalto di Cremona, ma delego gli altri a rispettare le frequenze previste dal contratto”.
La ricostruzione concreta offerta dal teste d'altronde, ha trovato una Tes_1 specifica conferma in quanto riferito dal teste di parte ricorrente (anch'egli Tes_2 con un pregresso contenzioso per analoghe ragioni, conciliato nel 2023), che ha ribadito la sostanziale identità del servizio e della sua organizzazione, affermando che
“Tutti i giorni svolgiamo tutte le attività, in base alle necessità: passiamo tutti i giorni il moppino, tutti i giorni spolveriamo, tutti i giorni usiamo il detergente, tutti i giorni svuotiamo i cestini;
d'altronde, le aule si sporcano e noi dobbiamo per forza pulirle. Il lavoro è rimasto praticamente lo stesso che facevamo in Essepi, non è cambiato molto;
sono cambiate solo le ore di lavoro, nel senso che ce le hanno diminuite e, almeno per me, adesso sono ritornate normali. Non sono cambiate le modalità di gestione dei turni né il responsabile sul luogo di lavoro, che è sempre rimasto Tes_1
Da un annetto a questa parte sono aumentate le aule da pulire, perché sono aumentati i ragazzi iscritti all'università. Mediamente tutte le sere facciamo tutte le aule e ognuno di noi ha il suo giro, in base ai piani che gli sono assegnati;
non c'è chi si occupa solo dei bagni o solo delle aule e così via, e così era anche in Preciso che ci sono due edifici: la mattina una ragazza si occupa di un CP_2 edificio e le altre due dell'altro, che è più grande, e tutti ci occupiamo di tutto”.
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2.2 In definitiva, ferma l'impossibilità di un effettivo confronto anche formale con i termini del precedente appalto, neppure l'istruttoria orale ha confermato la tesi difensiva della essendo chiaramente emersa, al Controparte_1 contrario, la sostanziale insussistenza di significative variazioni nell'espletamento della commessa, in quanto:
- non sono state introdotte novità nella modalità di resa del servizio, sempre rimesso – come già in Essepi – all'uso di attrezzature semplici, senza introduzione di macchinari in grado di ridurre i tempi di pulizia;
12 - il coordinamento del servizio è rimasto in capo al medesimo lavoratore che ha espressamente confermato l'integrale sovrapponibilità delle Tes_1 attività prestate nella vigenza dei due appalti, con variazioni limitate alla durata dei turni per effetto della riduzione oraria del contratto di alcuni lavoratori;
- anche durante l'appalto la pulizia avveniva per aree, a cui ciascun CP_2 lavoratore era addetto a seconda delle esigenze, ivi svolgendo tutte le attività necessarie, con analoga frequenza;
- i lavoratori addetti all'appalto sono gli stessi già presenti in e invariate CP_2 sono le zone complessive – le palazzine del Politecnico di Milano, sede di
Cremona - presso cui il servizio di pulizia deve essere integralmente espletato.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non v'è dubbio che la resistente – gravata del relativo onere - non sia stata in grado di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Suprema Corte ai fini della corretta applicazione del regime ex art. 4, lett. b), CCNL di riferimento, difettando una diversa modalità di produzione del servizio connessa alle complessive modifiche delle condizioni di appalto. Trova, quindi, applicazione il regime di cui alla lett. a) dell'art. 4 destinato a regolare l'ipotesi Parte_2 della successione nell'appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali.
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3. Conclusioni.
Per effetto di quanto accertato, deve trovare integrale accoglimento la domanda svolta in via principale dalla ricorrente.
Nel caso di specie, infatti, è pacifica l'identità delle mansioni e dell'inquadramento riconosciuti ad che ha chiesto il mero ripristino del monte Parte_1 ore part time al 75% già avuto presso la precedente appaltatrice e datrice (cfr. docc. 1 e
2, ricorrente), di talché sussistono le condizioni di determinatezza degli elementi essenziali del contratto che consentono, secondo il richiamato orientamento della
Cassazione, la tutela piena della posizione soggettiva della lavoratrice, essendo inidonea, in senso contrario, la mera firma del contratto individuale di lavoro con la nuova appaltatrice, peraltro espressamente apposta “con riserva” (cfr. 4, ricorrente).
Deve essere dichiarato, pertanto, il diritto soggettivo della ricorrente alla costituzione del rapporto nei termini richiesti ex art. 2932 c.c. e, quindi, come
Addetta alle pulizie inquadrata nel II livello CCNL Multiservizi, con orario part time al
13 75% di 30 ore settimanali e 130,00 ore mensili, a far data dall'assunzione alle dipendenze dell'odierna convenuta e senza periodo di prova.
Per completezza, poi, preme rilevare che, a fronte dell'operatività della clausola sociale e dell'obbligo di assunzione alle medesime condizioni già pattuite con il precedente datore di lavoro, la non avrebbe potuto Controparte_1 rimodulare la durata della prestazione della lavoratrice neppure qualora la stessa fosse risultata sproporzionata alla mole di lavoro occorrente per il corretto espletamento della commessa: infatti, non essendovi prova alcuna delle variazioni sostanziali apportate all'appalto e legittimanti il ricorso alle facoltà di cui all'art. 4 lett. b) CCNL
tale condotta – fondata su presupposti che, nel caso di specie, sono Parte_2 comunque rimasti indimostrati - avrebbe costituito un'indubbia violazione del diritto soggettivo della ricorrente alla stipulazione del contratto individuale nei medesimi termini già in essere con l'impresa uscente, essendo rimaste sostanzialmente immutate, per oggetto, modalità e frequenza, le mansioni in concreto svolte.
Si è già chiarito, infine, che la violazione del diritto al mantenimento delle medesime condizioni di lavoro nei casi rientranti nell'art. 4 lett. a) CCNL Parte_2 fa sorgere anche il diritto del lavoratore all'integrale risarcimento del danno derivante dall'indebita pretermissione dalla prestazione lavorativa per l'inadempimento datoriale;
danno che, in difetto di prova del maggior pregiudizio sofferto, deve essere commisurato alla maggiore retribuzione che la lavoratrice avrebbe percepito in caso di assunzione ab origine alle medesime condizioni già pattuite con l'appaltatrice uscente (cfr. la già richiamata Cass. lav., n. 12866/2024).
Tale importo, in costanza di rapporto di lavoro, deve essere quantificato in €
7.593,76 netti2, corrispondenti a € 11.164,92 lordi3, quale quota di retribuzione differenziale che la ricorrente avrebbe percepito in caso di assunzione ab origine secondo il monte ore concordato con l'appaltatrice uscente, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle scadenze all'effettivo soddisfo ex art. 429 co. 3 c.p.c., non
14 avendo il datore dedotto né dimostrato la sussistenza delle condizioni per lo scomputo dell'aliunde perceptum vel percipiendum4.
Ed invero, i conteggi attorei, adeguatamente illustrati e immuni da errori evidenti, non sono stati oggetto di osservazioni critiche da parte della convenuta entro il termine a tal fine assegnato dal Tribunale, di talché possono essere ritenuti corretti ai fini della quantificazione del credito, avendo la Suprema Corte chiarito che “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur". Ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato” (Cass. lav., n. 10116/2015; Cass. lav. n.
29236/2017).
L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame delle ulteriori questioni, poste dalla ricorrente solo in via subordinata, con una chiara gradazione dei rimedi azionati.
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4. La regolazione delle spese di lite.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata alla loro rifusione in favore della ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore e della bassa complessità della controversia, nonché delle attività processuali compiute.
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15 Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione, accertato il diritto di all'assunzione presso la Parte_1 [...] alle medesime condizioni contrattuali dell'impresa uscente CP_1 [...] ai sensi dell'art. 4, lett. a), CP_2 Parte_2 dichiara costituito a far data dal 1 febbraio 2020, ex art. 2932 c.c., un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale al 75%, con inquadramento nel
II livello e mansioni di addetta alle pulizie, senza periodo di Parte_2 prova, alle dipendenze della convenuta e, per l'effetto, condanna a pagare alla ricorrente, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, la somma di € 7.593,76 netti, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite Controparte_1 del grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 8 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale circostanza, che la teste ha riferito de relato, non può essere ritenuta decisiva, posto che i testi e (cfr. infra) hanno chiarito che la medesima organizzazione vigeva in di Tes_1 Tes_2 CP_2 talché l'adibizione a singole aree non può di per sé giustificare la riduzione del monte orario pattuito. 2 Importo pari alla somma di € 7.489,13, indicata nei conteggi prodotti il 3.4.2025 e non contestati, aumentata di € 104,63 netti per le ulteriori differenze maturate fino al mese di marzo 2025. 3 Importo pari alla somma di € 10.710,44, indicata nei conteggi prodotti il 28.1.2025 e non contestati, aumentata di € 151,64 lordi per le ulteriori differenze maturate fino al mese di marzo 2025. 4 “In caso di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro in ipotesi rientrante nell'ambito applicativo del citato art. 4 il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento del danno destinato ad assicurare la Parte_2 totale soddisfazione del diritto del dipendente, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l'inadempimento del datore di lavoro. Il principio di diritto applicabile al caso di specie è, quindi, quello relativo all'ipotesi in cui, ove il datore di lavoro rifiuti di assumere il lavoratore che aveva l'obbligo di assumere, sorge a suo carico una responsabilità contrattuale (e non già precontrattuale) a contenuto risarcitorio che, secondo il generale disposto dell'art. 1223 cod. civ., deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, da commisurarsi quanto meno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione e per l'intero periodo dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione, salva la prova - della quale è onerato il datore di lavoro inadempiente - di eventuali fatti limitativi della sua responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ.” (Cass. lav., n. 12866/2024).