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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2125/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2125/2024 promossa in grado d'appello
DA
e elettivamente domiciliati in PIAZZA S. GIOVANNI, 6 Parte_1 Parte_2 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. MORALES SOSA VALERIA, APPELLANTI CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Piazza L. V. Controparte_1 P.IVA_1
Bertarelli 20122 MLANO presso lo studio dell'avv. ONEGLIA MASSIMO che la difende e rappresenta come da delega in atti, unitamente all'avv. CONFORTI BEATRICE
APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma integrale dell'impugnata Sentenza così giudicare: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.211/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa F. Riccardi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 103/2023, depositata in cancelleria in data 05.06.2024, notificata il 06.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che: - esistono dei difetti evidenti all'immobile di proprietà degli attori opponenti imputabili a ha azionato il ricorso per Decreto Ingiuntivo in aperta Controparte_1 violazione delle norme di correttezza contrattuale sanciti dall'ordinamento giuridico e da specifiche disposizioni di legge;
e, per l'effetto, - revocare per le ragioni in fatto e in diritto di cui alle premesse il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto nullo/illegittimo/inefficace e concesso in carenza dei presupposti di legge - dichiarare che nulla è più dovuto dalla signora e dal signor a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
- condannare alla restituzione delle somme nelle more ottenute dagli attori a seguito di Controparte_1 esecuzione del titolo - condannare a pagare a e le eventuali Controparte_1 Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 6 maggiori somme dovute per il ripristino dei danni all'immobile, rispetto a quanto portato dal D.I. opposto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: 1) Ammissione testi (MEMORIA 183, C. VI, N. 2 c.p.c. del 20.07.2023; MEMORIA 183, C. VI, N. 3 c.p.c. dell'11.09.2023) 2) Ammissione della C.T.U. volta ad accertare: - i vizi e/o difetti anche progettuali e costruttivi dell'immobile attoreo - le cause di tali vizi e difetti, con la specificazione se siano causalmente collegabili all'opera del costruttore - le opere Controparte_1 necessarie e la soluzione tecnica più confacente alla definitiva rimozione dei vizi e difetti lamentati - i costi necessari alla definitiva soluzione dei problemi lamentati dagli attori con le soluzioni progettuali e tecniche, inclusi quelli necessari alla sostituzione e/o riparazione, le spese di ripristino e di rimozione dei vizi e/o difetti, ed il tempo necessario ad espletare tali lavori, e dunque la impossibilità a fruire dell'immobile (MEMORIA 183, C. VI, N. 2 c.p.c. del 20.07.2023; VERBALE UDIENZA 05.06.2024). 3) Acquisizione Relazione Peritale
A.T.P. del 08.11.2024 resa nella causa n. 47/2024 RG Tribunale di Sondrio. In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese forfettario e accessori d legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli accertamenti e declaratorie del caso, intendendosi qui richiamate e ritrascritte le conclusioni svolte in primo grado: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibili e, comunque, respingere tutti i motivi dell'appello proposto dai Sig.ri ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis e ter c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c. per tutti i
Pt_2 motivi esposti nella narrativa della comparsa in appello;
IN SUBORDINE, NEL MERITO: respingere l'appello proposto dai Sig.ri in quanto infondato in fatto
Pt_2 e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa in appello;
in entrambi i casi, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, per le ragioni esposte in narrativa della comparsa in appello;
IN ULTERIORE SUBORDINE NEL MERITO: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei Sig.ri in ordine alle domande da essi svolte;
IN ULTERIORE SUBORDINE NEL MERITO: comunque
Pt_2 rigettare tutte le domande formulate dai Sig.ri poiché infondate per tutte le ragioni esposte nella
Pt_2 narrativa della comparsa di appello;
IN VIA ISTRUTTORIA: - nel caso in cui questa Ecc.ma Corte ritenga di entrare nel merito delle istanze istruttorie degli Appellanti: dichiarare inammissibili le istanze istruttorie degli
Appellanti per le ragioni di in narrativa della comparsa in appello. IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA: – sempre nel caso in cui questa Ecc.ma Corte ritenga di entrare nel merito delle istanze istruttorie degli Appellanti: in ipotesi di ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova degli Appellanti, si chiede che sia ammessa alla propria prova testimoniale sia diretta che a Controparte_1 prova contraria con i testi ed i capitoli da essa indicati nelle proprie memorie istruttorie n. 2 e 3 ex art. 183, VI comma cpc di primo grado.
IN OGNI CASO: con il favore delle spese legali e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con condanna altresì dei Signori anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., al pagamento di un ulteriore Pt_2 importo, da liquidarsi in via equitativa, a favore di . Controparte_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
e presentavano opposizione avverso il D.I. 390/2022 del 17.12.2022 Parte_1 Parte_2 con cui veniva loro ingiunto il pagamento di euro 153.890,00, oltre interessi, a favore di Controparte_1
a titolo di saldo lavori consistiti nella realizzazione del recupero del sottotetto e diversa
[...] distribuzione degli spazi interni dell'immobile sito in Via Merizzi in Morbegno, avversando la pretesa in ragione di gravi inadempienze e problematiche progettuali e costruttive, così come riscontrate e pagina 2 di 6 stimate dalla espletata “perizia redatta dall' di AL (SO) che ha Controparte_2 altresì effettuato un computo per il loro ripristino a regola d'arte”. Lamentavano altresì l'omessa consegna delle certificazioni dovute, chiedendo infine dichiararsi che nulla fosse più dovuto in favore di , da condannarsi, oltre che alla restituzione delle somme nelle more ottenute a Controparte_1 seguito di esecuzione del titolo, al pagamento di eventuali maggiori importi dovuti per il ripristino dei danni all'immobile.
si costituiva e, eccepita la decadenza dall'azione in presenza di asseriti vizi non occulti, Controparte_1 avversava le pretese attore e, nel ribadire il perfezionato adempimento dell'opera secondo regola d'arte, contestava la riferibilità temporale delle foto dello stato dei luoghi, nonché la valenza della
“perizia” prodotta da controparte, resa due mesi dopo la notifica del decreto ingiuntivo, entrando comunque nel merito degli ivi elencati difetti. Chiedeva infine dichiararsi in via preliminare la decadenza degli attori in ordine alla domanda, nel merito, in via principale, rigettarsi l'opposizione, ed in subordine accertare e dichiarare la minore somma eventualmente dovuta.
Il tribunale di Sondrio con sentenza n.211 / 2024, senza pronunciarsi sull'eccezione di decadenza, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite. In particolare il tribunale, decidendo allo stato degli atti senza dare corso a c.t.u., tantomeno alla acquisizione della oggetto di separato procedimento azionato in costanza della CP_3 pendenza del giudizio di merito, ha dato atto della conclusione del contratto e della esecuzione dei lavori, nonché dell'assenza di contestazione sia del credito dell'opposta nella fase stragiudiziale, che di presa di posizione in ordine alle pretese creditorie avanzate a seguito del formale sollecito, ed ha ritenuto che le allegazioni degli opponenti non fossero idonee ad assolvere all'onere di contestazione specifica, avendo assegnato alla allegata perizia un valore meramente indiziario, con conseguente valenza esplorativa della richiesta c.t.u..
Avverso la sentenza e hanno proposto appello, articolando motivi di appello che Pt_1 Pt_2 possono riportarsi come segue: 1) “ primo motivo di appello : della mancata amissione delle prove testimoniali.Erroneità della sentenza nella parte in cui a fronte della mancata ammissione – peraltro non motivata – delle prove orali per testi richieste dagli attori, sia in atto di citazione sia con le successive memorie istruttorie, ha statuito che la parte opponente non ha provato la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1218 e seguenti, 1375, 1453 e 1460 c.c”: il tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in capo alla parte appellante avendo errato nel non dare ingresso alla prova orale utile a dare conto che i difetti erano stati contestati durante l'esecuzione dei lavori e che alcuni lavori erano stati subappaltati a terzi;
le istanze istruttorie erano state reiterate in udienza e non verbalizzate e comunque ribadite in sede di precisazione delle conclusioni;
2) “ secondo motivo di appello : della mancata ammissione di c.t.u.. Erroneità della sentenza per aver ritenuto che “parte opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta” e per aver ritenuto la richiesta C.T.U. “meramente esplorativa” a fronte del deposito – unitamente all'atto di citazione – di perizia estimativa dei danni redatta da , con tanto di computo CP_2 metrico dei danni, corredata da 99 fotografie dei luoghi, oltre alla richiesta di escussione di due geometri che avevano già effettuato un sopralluogo presso l'immobile (memoria istruttoria del pagina 3 di 6 20.07.2023) e il deposito di un particolare della porta d'ingresso dell'agosto 2023 dell'immobile degli attori dalla quale si evinceva che lo stesso si era dilatato e deformato al punto tale da far crescere i funghi a causa dell'umidità presente in casa, senza aver dimostrato di potere risolvere e/o valutare, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici rilevanti sollevati ai fini della decisione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., 1453, 1460 e 2697 c.c” : il tribunale non ha dato corso alla richiesta di C.T.U. ritenendola esplorativa nonostante parte appellante avesse prodotto una perizia di parte e fotografie che costituivano pertanto una allegazione non generica, come affermato dal tribunale, né l'accoglimento dell'istanza sarebbe stata impedita dall'omesso espletamento preventivo di a.t.p., che ha poi costituito oggetto di autonomo procedimento svolto in corso di causa.
si è costituita e, eccepita l'inammissibilità dell'appello ex artt.342 bis e ter c.p.c., ha Controparte_1 contestato le deduzioni avversarie, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, rappresentando altresì di avere svolto lavori extra, in subordine di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in ordine alle domande svolte.
All'udienza del 21.11.2024 il consigliere ha assegnato i termini ex art.352 c.p.c. e rinviato all' udienza del 20.02.2025 per la rimessione della causa in decisione. A tale udienza, disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26.2.2024.
*** 0.Deve dichiararsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art.348-bis c.p.c. sollevata dall'appellata atteso che la decisione nel merito assorbe tale eccezione.
1.Nel merito l'appello è infondato.
E' da premettere parte appellante non ha contraddetto l'effettuazione dei lavori ed ha provveduto al pagamento delle prime fatture emesse. Documentalmente non risulta alcuna contestazione specifica in ordine a vizi e difetti rilevati ante causam dalla committente, che non ha riscontrato i solleciti di pagamento, da ultimo il 24.10.2022 (doc. 5 fasc.I grado ), tantomeno rappresentando un Controparte_1 qualche inadempimento della appaltatrice. Parte appellante ha pertanto rimesso alla produzione della
“perizia di parte” ed alla documentazione fotografica ( docc. 2,3 fasc.I grado opponente) l'allegazione dei presunti vizi, dolendosi, poi, del mancato svolgimento di istruttoria utile a provarne la sussistenza, consistenza, quantificazione.
1.1 Quanto al mancato accoglimento dell'istanza istruttoria consistente nella prova per testi bisogna prendere le mosse dalla circostanza che, a seguito di ordinanza adottata in data 17.11.2023 con cui il tribunale riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni del 7.11.2023 non ha espressamente reiterato la richiesta, essendosi limitata ad affermare “Il procuratore degli attori opponenti insiste nelle proprie istanze istruttorie in particolare che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio sull'immobile oggetto della prestazione, opponendosi - come già verbalizzato nelle memorie istruttorie - alle prove dedotte da controparte”, dando seguito, in data 4.6.2024, al deposito di
“preverbale” con cui si preannunciava la richiesta di rimessione in istruttoria rappresentando “pende
pagina 4 di 6 tra le odierne parti avanti questo stesso Tribunale una causa di Accertamento Tecnico Preventivo (n. 47/2024 – dott. ) avente ad oggetto l'individuazione della responsabilità dei danni lamentati anche in questa sede CP_4 dai signori e nonché la loro quantificazione pecuniaria (all. 1) con sopralluogo già avvenuto in Pt_1 Pt_2 data 24.05.2024 (all. 2), in attesa di deposito della relazione definitiva ciò premesso il procuratore degli opponenti chiede al Giudice che valuti l'opportunità di remissione in istruttoria della presente causa in attesa di deposito della relazione definitiva dell' Ove il Giudice non ritenesse l'opportunità, si riporta ai propri CP_3 scritti difensivi, precisa le conclusioni come da foglio allegato e chiede concedersi i termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e repliche”. La scansione procedurale e il contenuto degli scritti difensivi depone pertanto per una rinuncia dell'appellante all'istanza della prova per testi, fondatamente in ragione dell'avvio del parallelo procedimento per a.t.p., sulla cui introduzione e valutazione in sede di merito parte appellante confidava.
In ogni caso parte appellante non ha dedotto sotto quale specifico aspetto l'omessa istruttoria avrebbe potuto, e potrebbe nel presente secondo grado, in cui è stata avanzata istanza di supplemento istruttorio, consentire di superare la carenza delle allegazioni in tema di vizi, posto che il capitolo 3) della memoria ex art.186 co. 6 n.2 c.p.c., che verte specificatamente sull'esistenza e tipologia dei vizi, è generico ( “Vero che a seguito del sopralluogo ha riscontrato vizi e difetti di progettazione e costruzione dell'immobile”), al pari del capitolo 4) che, tra l'altro, introdurrebbe una informazione acquisita de relato ( “Vero che le problematiche di cui al capitolo 3) sono state denunciate al costruttore dai signori e già durante l'esecuzione delle opere”). Pt_1 Pt_2
1.2. Parimenti è infondato il secondo motivo di appello.
Già a monte, avuto riguardo all'onere di allegazione incombente su parte appellante, la valorizzata
“perizia estimativa” altro non è, come correttamente l'ha intestata l'estensore Geom. CP_5
, titolare della ditta Edilsimonetta s.n.c., che una “stima danni”, redatta a seguito di
[...] sopralluogo del 26.1.2023, contenente l'indicazione dei lavori passibili di ripristino a seguito di
“danni derivanti da incompetenze e problematiche progettuali e costruttive”. E' indubbio pertanto che non si verta in tema di consulenza tecnica di parte, bensì si è in presenza di una stima svolta dal rappresentante legale della ditta che verosimilmente sarebbe stata incaricata dei lavori di ripristino, che ha stimato i lavori da effettuarsi per un valore pari ad euro 158.811,60, somma praticamente sovrapponibile a quella oggetto dell'adottato decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione. Tale “stima”, qualificabile come un mero documento proveniente da un terzo, non solo è stata tempestivamente contestata da ma, come rilevato dall'appellata, si presenta Controparte_1 come una elencazione di lavori di ripristino sul presupposto, non provato, che tutti i lavori ivi indicati avessero formato oggetto del contratto di appalto, e che quelli pacificamente ricompresi non fossero stati svolti a regola d'arte, in mancanza di una indicazione specificata dei vizi e difetti. Né l'elencazione puntuale dei vizi appare desumibile dalla visione delle foto prodotte in atti, seppure pacificamente riconducibili all'immobile in mancanza di contestazioni diverse da quella che investe la tempistica in cui sarebbero stati effettuati i rilievi, non intellegibili nel senso invocato dall'appellante in mancanza di un qualsivoglia ausilio descrittivo.Da quanto esposto risulta contraddetta l'affermazione secondo cui “Non corrisponde al vero che gli attori si sono limitati ad allegare generiche circostanze di fatto ma hanno prodotto una perizia di parte ben articolata, con tanto di fotografie e computo dei costi di ripristino”.Al tempo stesso tradisce la non esaustiva assunzione dell'onere di allegazione affermare “Come avrebbero potuto gli attori, secondo l'apprezzamento del Giudice, dimostrare il loro diritto al risarcimento del danno da inesatto adempimento dell'obbligazione da parte dell'impresa, da opporre alla
pagina 5 di 6 richiesta di pagamento, senza C.T.U.?!? Agli attori appellanti, che contavano sull'ammissione della C.T.U. in sede di merito, non è rimasta altra via che ricorrere al Tribunale di Sondrio, per l'espletamento di una A.T.P”. ( p.6,7 comparsa conclusionale parte appellante). Giova allora richiamare che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017).D'altra parte la più eclatante manifestazione dell'assenza di elementi a supporto dei lamentati vizi e difformità è stata fornita dall'avviato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, con una tempistica non idonea a consentire l'acquisizione della relazione finale di consulenza se non dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, e solo dopo il denegato accesso alla c.t.u..
2. Da quanto sopra esposto consegue che l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Parte appellante è soccombente e deve rifondere le spese di lite all'appellata.
Le stesse sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, avuto riguardo alle cause di valore compreso nello scaglione da euro
52.000,01 euro 260.000,0 con applicazione dei parametri medi.
Inoltre, il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, della sussistenza a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13 co.1 del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n.211/ 2024, pubblicata il 5.6.2024, Parte_2 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva, se dovuta, e c.p.a. di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Margherita Monte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2125/2024 promossa in grado d'appello
DA
e elettivamente domiciliati in PIAZZA S. GIOVANNI, 6 Parte_1 Parte_2 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. MORALES SOSA VALERIA, APPELLANTI CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Piazza L. V. Controparte_1 P.IVA_1
Bertarelli 20122 MLANO presso lo studio dell'avv. ONEGLIA MASSIMO che la difende e rappresenta come da delega in atti, unitamente all'avv. CONFORTI BEATRICE
APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma integrale dell'impugnata Sentenza così giudicare: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.211/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa F. Riccardi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 103/2023, depositata in cancelleria in data 05.06.2024, notificata il 06.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che: - esistono dei difetti evidenti all'immobile di proprietà degli attori opponenti imputabili a ha azionato il ricorso per Decreto Ingiuntivo in aperta Controparte_1 violazione delle norme di correttezza contrattuale sanciti dall'ordinamento giuridico e da specifiche disposizioni di legge;
e, per l'effetto, - revocare per le ragioni in fatto e in diritto di cui alle premesse il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto nullo/illegittimo/inefficace e concesso in carenza dei presupposti di legge - dichiarare che nulla è più dovuto dalla signora e dal signor a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
- condannare alla restituzione delle somme nelle more ottenute dagli attori a seguito di Controparte_1 esecuzione del titolo - condannare a pagare a e le eventuali Controparte_1 Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 6 maggiori somme dovute per il ripristino dei danni all'immobile, rispetto a quanto portato dal D.I. opposto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: 1) Ammissione testi (MEMORIA 183, C. VI, N. 2 c.p.c. del 20.07.2023; MEMORIA 183, C. VI, N. 3 c.p.c. dell'11.09.2023) 2) Ammissione della C.T.U. volta ad accertare: - i vizi e/o difetti anche progettuali e costruttivi dell'immobile attoreo - le cause di tali vizi e difetti, con la specificazione se siano causalmente collegabili all'opera del costruttore - le opere Controparte_1 necessarie e la soluzione tecnica più confacente alla definitiva rimozione dei vizi e difetti lamentati - i costi necessari alla definitiva soluzione dei problemi lamentati dagli attori con le soluzioni progettuali e tecniche, inclusi quelli necessari alla sostituzione e/o riparazione, le spese di ripristino e di rimozione dei vizi e/o difetti, ed il tempo necessario ad espletare tali lavori, e dunque la impossibilità a fruire dell'immobile (MEMORIA 183, C. VI, N. 2 c.p.c. del 20.07.2023; VERBALE UDIENZA 05.06.2024). 3) Acquisizione Relazione Peritale
A.T.P. del 08.11.2024 resa nella causa n. 47/2024 RG Tribunale di Sondrio. In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese forfettario e accessori d legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli accertamenti e declaratorie del caso, intendendosi qui richiamate e ritrascritte le conclusioni svolte in primo grado: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibili e, comunque, respingere tutti i motivi dell'appello proposto dai Sig.ri ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis e ter c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c. per tutti i
Pt_2 motivi esposti nella narrativa della comparsa in appello;
IN SUBORDINE, NEL MERITO: respingere l'appello proposto dai Sig.ri in quanto infondato in fatto
Pt_2 e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa in appello;
in entrambi i casi, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, per le ragioni esposte in narrativa della comparsa in appello;
IN ULTERIORE SUBORDINE NEL MERITO: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei Sig.ri in ordine alle domande da essi svolte;
IN ULTERIORE SUBORDINE NEL MERITO: comunque
Pt_2 rigettare tutte le domande formulate dai Sig.ri poiché infondate per tutte le ragioni esposte nella
Pt_2 narrativa della comparsa di appello;
IN VIA ISTRUTTORIA: - nel caso in cui questa Ecc.ma Corte ritenga di entrare nel merito delle istanze istruttorie degli Appellanti: dichiarare inammissibili le istanze istruttorie degli
Appellanti per le ragioni di in narrativa della comparsa in appello. IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA: – sempre nel caso in cui questa Ecc.ma Corte ritenga di entrare nel merito delle istanze istruttorie degli Appellanti: in ipotesi di ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova degli Appellanti, si chiede che sia ammessa alla propria prova testimoniale sia diretta che a Controparte_1 prova contraria con i testi ed i capitoli da essa indicati nelle proprie memorie istruttorie n. 2 e 3 ex art. 183, VI comma cpc di primo grado.
IN OGNI CASO: con il favore delle spese legali e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con condanna altresì dei Signori anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., al pagamento di un ulteriore Pt_2 importo, da liquidarsi in via equitativa, a favore di . Controparte_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
e presentavano opposizione avverso il D.I. 390/2022 del 17.12.2022 Parte_1 Parte_2 con cui veniva loro ingiunto il pagamento di euro 153.890,00, oltre interessi, a favore di Controparte_1
a titolo di saldo lavori consistiti nella realizzazione del recupero del sottotetto e diversa
[...] distribuzione degli spazi interni dell'immobile sito in Via Merizzi in Morbegno, avversando la pretesa in ragione di gravi inadempienze e problematiche progettuali e costruttive, così come riscontrate e pagina 2 di 6 stimate dalla espletata “perizia redatta dall' di AL (SO) che ha Controparte_2 altresì effettuato un computo per il loro ripristino a regola d'arte”. Lamentavano altresì l'omessa consegna delle certificazioni dovute, chiedendo infine dichiararsi che nulla fosse più dovuto in favore di , da condannarsi, oltre che alla restituzione delle somme nelle more ottenute a Controparte_1 seguito di esecuzione del titolo, al pagamento di eventuali maggiori importi dovuti per il ripristino dei danni all'immobile.
si costituiva e, eccepita la decadenza dall'azione in presenza di asseriti vizi non occulti, Controparte_1 avversava le pretese attore e, nel ribadire il perfezionato adempimento dell'opera secondo regola d'arte, contestava la riferibilità temporale delle foto dello stato dei luoghi, nonché la valenza della
“perizia” prodotta da controparte, resa due mesi dopo la notifica del decreto ingiuntivo, entrando comunque nel merito degli ivi elencati difetti. Chiedeva infine dichiararsi in via preliminare la decadenza degli attori in ordine alla domanda, nel merito, in via principale, rigettarsi l'opposizione, ed in subordine accertare e dichiarare la minore somma eventualmente dovuta.
Il tribunale di Sondrio con sentenza n.211 / 2024, senza pronunciarsi sull'eccezione di decadenza, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite. In particolare il tribunale, decidendo allo stato degli atti senza dare corso a c.t.u., tantomeno alla acquisizione della oggetto di separato procedimento azionato in costanza della CP_3 pendenza del giudizio di merito, ha dato atto della conclusione del contratto e della esecuzione dei lavori, nonché dell'assenza di contestazione sia del credito dell'opposta nella fase stragiudiziale, che di presa di posizione in ordine alle pretese creditorie avanzate a seguito del formale sollecito, ed ha ritenuto che le allegazioni degli opponenti non fossero idonee ad assolvere all'onere di contestazione specifica, avendo assegnato alla allegata perizia un valore meramente indiziario, con conseguente valenza esplorativa della richiesta c.t.u..
Avverso la sentenza e hanno proposto appello, articolando motivi di appello che Pt_1 Pt_2 possono riportarsi come segue: 1) “ primo motivo di appello : della mancata amissione delle prove testimoniali.Erroneità della sentenza nella parte in cui a fronte della mancata ammissione – peraltro non motivata – delle prove orali per testi richieste dagli attori, sia in atto di citazione sia con le successive memorie istruttorie, ha statuito che la parte opponente non ha provato la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1218 e seguenti, 1375, 1453 e 1460 c.c”: il tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in capo alla parte appellante avendo errato nel non dare ingresso alla prova orale utile a dare conto che i difetti erano stati contestati durante l'esecuzione dei lavori e che alcuni lavori erano stati subappaltati a terzi;
le istanze istruttorie erano state reiterate in udienza e non verbalizzate e comunque ribadite in sede di precisazione delle conclusioni;
2) “ secondo motivo di appello : della mancata ammissione di c.t.u.. Erroneità della sentenza per aver ritenuto che “parte opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta” e per aver ritenuto la richiesta C.T.U. “meramente esplorativa” a fronte del deposito – unitamente all'atto di citazione – di perizia estimativa dei danni redatta da , con tanto di computo CP_2 metrico dei danni, corredata da 99 fotografie dei luoghi, oltre alla richiesta di escussione di due geometri che avevano già effettuato un sopralluogo presso l'immobile (memoria istruttoria del pagina 3 di 6 20.07.2023) e il deposito di un particolare della porta d'ingresso dell'agosto 2023 dell'immobile degli attori dalla quale si evinceva che lo stesso si era dilatato e deformato al punto tale da far crescere i funghi a causa dell'umidità presente in casa, senza aver dimostrato di potere risolvere e/o valutare, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici rilevanti sollevati ai fini della decisione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., 1453, 1460 e 2697 c.c” : il tribunale non ha dato corso alla richiesta di C.T.U. ritenendola esplorativa nonostante parte appellante avesse prodotto una perizia di parte e fotografie che costituivano pertanto una allegazione non generica, come affermato dal tribunale, né l'accoglimento dell'istanza sarebbe stata impedita dall'omesso espletamento preventivo di a.t.p., che ha poi costituito oggetto di autonomo procedimento svolto in corso di causa.
si è costituita e, eccepita l'inammissibilità dell'appello ex artt.342 bis e ter c.p.c., ha Controparte_1 contestato le deduzioni avversarie, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, rappresentando altresì di avere svolto lavori extra, in subordine di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in ordine alle domande svolte.
All'udienza del 21.11.2024 il consigliere ha assegnato i termini ex art.352 c.p.c. e rinviato all' udienza del 20.02.2025 per la rimessione della causa in decisione. A tale udienza, disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26.2.2024.
*** 0.Deve dichiararsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art.348-bis c.p.c. sollevata dall'appellata atteso che la decisione nel merito assorbe tale eccezione.
1.Nel merito l'appello è infondato.
E' da premettere parte appellante non ha contraddetto l'effettuazione dei lavori ed ha provveduto al pagamento delle prime fatture emesse. Documentalmente non risulta alcuna contestazione specifica in ordine a vizi e difetti rilevati ante causam dalla committente, che non ha riscontrato i solleciti di pagamento, da ultimo il 24.10.2022 (doc. 5 fasc.I grado ), tantomeno rappresentando un Controparte_1 qualche inadempimento della appaltatrice. Parte appellante ha pertanto rimesso alla produzione della
“perizia di parte” ed alla documentazione fotografica ( docc. 2,3 fasc.I grado opponente) l'allegazione dei presunti vizi, dolendosi, poi, del mancato svolgimento di istruttoria utile a provarne la sussistenza, consistenza, quantificazione.
1.1 Quanto al mancato accoglimento dell'istanza istruttoria consistente nella prova per testi bisogna prendere le mosse dalla circostanza che, a seguito di ordinanza adottata in data 17.11.2023 con cui il tribunale riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni del 7.11.2023 non ha espressamente reiterato la richiesta, essendosi limitata ad affermare “Il procuratore degli attori opponenti insiste nelle proprie istanze istruttorie in particolare che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio sull'immobile oggetto della prestazione, opponendosi - come già verbalizzato nelle memorie istruttorie - alle prove dedotte da controparte”, dando seguito, in data 4.6.2024, al deposito di
“preverbale” con cui si preannunciava la richiesta di rimessione in istruttoria rappresentando “pende
pagina 4 di 6 tra le odierne parti avanti questo stesso Tribunale una causa di Accertamento Tecnico Preventivo (n. 47/2024 – dott. ) avente ad oggetto l'individuazione della responsabilità dei danni lamentati anche in questa sede CP_4 dai signori e nonché la loro quantificazione pecuniaria (all. 1) con sopralluogo già avvenuto in Pt_1 Pt_2 data 24.05.2024 (all. 2), in attesa di deposito della relazione definitiva ciò premesso il procuratore degli opponenti chiede al Giudice che valuti l'opportunità di remissione in istruttoria della presente causa in attesa di deposito della relazione definitiva dell' Ove il Giudice non ritenesse l'opportunità, si riporta ai propri CP_3 scritti difensivi, precisa le conclusioni come da foglio allegato e chiede concedersi i termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e repliche”. La scansione procedurale e il contenuto degli scritti difensivi depone pertanto per una rinuncia dell'appellante all'istanza della prova per testi, fondatamente in ragione dell'avvio del parallelo procedimento per a.t.p., sulla cui introduzione e valutazione in sede di merito parte appellante confidava.
In ogni caso parte appellante non ha dedotto sotto quale specifico aspetto l'omessa istruttoria avrebbe potuto, e potrebbe nel presente secondo grado, in cui è stata avanzata istanza di supplemento istruttorio, consentire di superare la carenza delle allegazioni in tema di vizi, posto che il capitolo 3) della memoria ex art.186 co. 6 n.2 c.p.c., che verte specificatamente sull'esistenza e tipologia dei vizi, è generico ( “Vero che a seguito del sopralluogo ha riscontrato vizi e difetti di progettazione e costruzione dell'immobile”), al pari del capitolo 4) che, tra l'altro, introdurrebbe una informazione acquisita de relato ( “Vero che le problematiche di cui al capitolo 3) sono state denunciate al costruttore dai signori e già durante l'esecuzione delle opere”). Pt_1 Pt_2
1.2. Parimenti è infondato il secondo motivo di appello.
Già a monte, avuto riguardo all'onere di allegazione incombente su parte appellante, la valorizzata
“perizia estimativa” altro non è, come correttamente l'ha intestata l'estensore Geom. CP_5
, titolare della ditta Edilsimonetta s.n.c., che una “stima danni”, redatta a seguito di
[...] sopralluogo del 26.1.2023, contenente l'indicazione dei lavori passibili di ripristino a seguito di
“danni derivanti da incompetenze e problematiche progettuali e costruttive”. E' indubbio pertanto che non si verta in tema di consulenza tecnica di parte, bensì si è in presenza di una stima svolta dal rappresentante legale della ditta che verosimilmente sarebbe stata incaricata dei lavori di ripristino, che ha stimato i lavori da effettuarsi per un valore pari ad euro 158.811,60, somma praticamente sovrapponibile a quella oggetto dell'adottato decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione. Tale “stima”, qualificabile come un mero documento proveniente da un terzo, non solo è stata tempestivamente contestata da ma, come rilevato dall'appellata, si presenta Controparte_1 come una elencazione di lavori di ripristino sul presupposto, non provato, che tutti i lavori ivi indicati avessero formato oggetto del contratto di appalto, e che quelli pacificamente ricompresi non fossero stati svolti a regola d'arte, in mancanza di una indicazione specificata dei vizi e difetti. Né l'elencazione puntuale dei vizi appare desumibile dalla visione delle foto prodotte in atti, seppure pacificamente riconducibili all'immobile in mancanza di contestazioni diverse da quella che investe la tempistica in cui sarebbero stati effettuati i rilievi, non intellegibili nel senso invocato dall'appellante in mancanza di un qualsivoglia ausilio descrittivo.Da quanto esposto risulta contraddetta l'affermazione secondo cui “Non corrisponde al vero che gli attori si sono limitati ad allegare generiche circostanze di fatto ma hanno prodotto una perizia di parte ben articolata, con tanto di fotografie e computo dei costi di ripristino”.Al tempo stesso tradisce la non esaustiva assunzione dell'onere di allegazione affermare “Come avrebbero potuto gli attori, secondo l'apprezzamento del Giudice, dimostrare il loro diritto al risarcimento del danno da inesatto adempimento dell'obbligazione da parte dell'impresa, da opporre alla
pagina 5 di 6 richiesta di pagamento, senza C.T.U.?!? Agli attori appellanti, che contavano sull'ammissione della C.T.U. in sede di merito, non è rimasta altra via che ricorrere al Tribunale di Sondrio, per l'espletamento di una A.T.P”. ( p.6,7 comparsa conclusionale parte appellante). Giova allora richiamare che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017).D'altra parte la più eclatante manifestazione dell'assenza di elementi a supporto dei lamentati vizi e difformità è stata fornita dall'avviato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, con una tempistica non idonea a consentire l'acquisizione della relazione finale di consulenza se non dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, e solo dopo il denegato accesso alla c.t.u..
2. Da quanto sopra esposto consegue che l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Parte appellante è soccombente e deve rifondere le spese di lite all'appellata.
Le stesse sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, avuto riguardo alle cause di valore compreso nello scaglione da euro
52.000,01 euro 260.000,0 con applicazione dei parametri medi.
Inoltre, il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, della sussistenza a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13 co.1 del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n.211/ 2024, pubblicata il 5.6.2024, Parte_2 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva, se dovuta, e c.p.a. di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Margherita Monte
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