Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 5975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5975 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
n. 26347/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 26347/2021 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Lieti 51/b presso Parte_1
l'avv. Rocco Vacatello, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1 persona di due procuratori, elettivamente domiciliata in Roma al Piazzale delle Belle Arti 8 presso l'avv. Giuseppina Venuti, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti a firme autenticate in data 14/10/2019 in Milano con atto per notaio rep. 22644 Persona_1
in persona del l.r.p.t. , domiciliato in Napoli in Controparte_2 Controparte_3
Vico Lungo del Gelso 123
CONVENUTE
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3
quale impresa designata per il FGVS, chiedendo di dichiarare il Controparte_1 conducente dell'autovettura Toyota tg. FF437NF di proprietà di e non Controparte_2 assicurata per la Rca responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi in data 18/9/2018 in Napoli tra il predetto veicolo ed il motociclo Piaggio tg. DN40405 condotto dall'attore – e condannare le convenute in solido a risarcire i danni subiti dall'attore per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare in € 51.880,45 o nella diversa somma ritenuta giusta, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria Con delle spese di lite con distrazione;
si è costituita per il FGVS, Controparte_1 chiedendo di rigettare la domanda perché infondata, o subordinatamente dichiarare il preponderante concorso di colpa dell'attore, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stato escusso il teste ed è stata espletata Testimone_1 consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. ; ora la causa va decisa. Persona_2
Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile, per avere l'attore messo in mora l'impresa designata con raccomandate inviate anche Consap, il 12-13/11/2018, il 4/2/2020 e il 6-7/5/2021. E' in atti il rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Napoli sul sinistro per cui è causa. Dalla planimetria allegata al rapporto, che riporta lo stato dei luoghi e le posizioni assunte dai veicoli dopo il sinistro, e dalla descrizione dei danni riportati dai due veicoli, emerge chiaramente che l'autovettura Toyota di proveniente da Via Controparte_2 del Carmine stata completando la manovra di svolta a destra per immettersi in Corso Garibaldi, quando venne colpita alla parte anteriore sinistra dal motociclo Piaggio condotto da che proveniva dalla sinistra ad elevata velocità, e che Parte_1 successivamente andò ad urtare contro un terzo veicolo, un'autovettura Fiat che percorreva Corso Garibaldi in direzione inversa ed all'interno della propria corsia. Ora, prima di tutto l'autovettura Toyota proveniva dalla destra rispetto all'altro veicolo, e quindi aveva il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 145.2 Cod.Strada. In secondo luogo, l'autovettura Toyota di come mostra la planimetria allegata al Controparte_2 rapporto, aveva quasi completamente impegnato Corso Garibaldi, quando si verificò l'urto: quindi il motociclo condotto da , che concluse la propria traiettoria Parte_1 nella corsia opposta, non godeva di alcuna forma di precedenza di fatto. In terzo luogo, i danni riportati dall'autovettura Toyota come descritti nel rapporto: “paraurti anteriore, nella parte sinistra ammaccato e decorticato a seguito impatto”, dimostrano che fu il motociclo condotto da ad andare a colpire l'autovettura Toyota, e non il Parte_1 contrario. In quarto luogo, il motociclo condotto da procedeva a velocità Parte_1 elevata, certamente eccessiva: dopo avere urtato la parte anteriore sinistra dell'autovettura Toyota, finì nell'altra corsia ed andò ad urtare e danneggiare un'autovettura Fiat che stata procedendo regolarmente in direzione inversa;
quando infine concluse la sua corsa, il motociclo Piaggio non era più marciante, con (dal verbale) “graffiature e decorticature su tutta la superfice. Specchietto sin. caduto. Condizioni generali pessime” – segno, le condizioni generali del motoveicolo Piaggio, pagina 2 di 3 della velocità alla quale avvennero gli impatti. Ciò che emerge da tutto ciò è che
[...]
invece di rallentare e dare tempo all'autovettura di di Pt_1 Controparte_2 completare la manovra di immissione in Corso Garibaldi, tentò di superarla passando in velocità tra detto veicolo e l'autovettura Fiat che procedeva in senso opposto: ma calcolò male le distanze, ed andò ad urtare contro la parte sinistra del paraurti anteriore dell'autovettura Toyota, per poi carambolare contro l'autovettura Fiat nella corsia opposta, ed infine cadere. Non residua un margine di responsabilità a carico del conducente dell'autovettura Toyota, che godendo della precedenza di diritto e di fatto, non avrebbe potuto prevenire la spericolata manovra del motociclo condotto da
[...]
E tutto ciò vale, a prescindere da quanto annotato dai verbalizzanti circa Pt_1
“dichiarazioni raccolte e … video di sorveglianza acquisiti dai Carabinieri”, documenti che non si rinvengono in atti ma che in questo caso non è necessario acquisire, considerato che la dinamica dell'evento risulta già sufficientemente chiara dal rapporto. Poiché è da considerarsi responsabile unico del sinistro per cui è Parte_1 causa, la domanda dell'attore va rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 24637/2021 rgac tra:
[...]
attore; e quale impresa Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 designata dal FGVS, convenute;
così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
3) Condanna l'attore a rimborsare all'impresa designata convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 7100 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 15/6/2025 Il giudice unico
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