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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato all'esito di discussione orale, riservato il deposito del provvedimento ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 1592 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come Parte_1 CodiceFiscale_1
da mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Francesco Nicoletti e
Manuela Serembe, elettivamente domiciliato in Corigliano Rossano alla Via
Martucci n. 8 (AU Rossano) presso lo studio dell'avv. Nicoletti
- ATTORE -
E
p.i. ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, avv. Giancarlo Greco, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Paolo
Borsellino n. 20, presso lo studio dell'avv. Enrico Manfredi che la rappresenta e difende in forza di mandato da considerarsi apposto in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA -
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_2 CodiceFiscale_2
in virtù di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Eugenio Conforti e Giorgio Conforti, presso il cui studio, in Cosenza, alla via
Cesare Gabriele 15, è elettivamente domiciliato
NONCHE'
1
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede
- INTERVENTORE NECESSARIO -
OGGETTO: querela di falso incidentale in processo per responsabilità da colpa medica.
CONCLUSIONI:
Come da verbale di udienza del 26 maggio 2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. cpc, Parte_1
premesso di avere esperito ante causam procedimento ex art. 696 bis cpc, chiedeva condannarsi la al risarcimento dei danni sofferti in occasione del Controparte_1
ricovero presso la predetta struttura sanitaria (avvenuto tra il 16 e il 31 marzo 2009), ritenuti ascrivibili a negligenza e imperizia dei sanitari che lo ebbero in cura.
Resisteva la contestando la fondatezza in fatto e in diritto la Controparte_1 fondatezza dell'avversa domanda ed eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato. La convenuta chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e del dott. (medico che materialmente eseguiva l'intervento Controparte_2
considerato fonte di danno), al fine di essere tenuta indenne dai predetti soggetti in caso di condanna. Concessa la chiesta autorizzazione alla chiamata in causa degli indicati terzi, la convenuta evocava in giudizio il solo dr. , il quale in via CP_2 preliminare eccepiva l'inopponibilità, a sé, delle risultanze del procedimento ex art. 696 bis cpc (al quale egli non partecipava) e l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa risarcitoria, chiedendo a sua volta di essere autorizzato alla chiamata in causa di
(quale istanza disattesa da questo giudice, che alla luce delle Controparte_6
questioni pregiudiziali oggetto di giudizio e del thema decidendum formatosi riteneva non opportuno l'ulteriore ampliamento soggettivo del processo).
Disposto il mutamento del rito in ordinario, l'attore interponeva querela di falso avverso la cartella clinica prodotta in giudizio dalla convenuta Controparte_1
difforme rispetto a quella in suo possesso, sulla base della quale era redatta la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi.
Veniva, quindi, istruita tale domanda incidentale, a mezzo prova per testi e CTU.
2. Ciò posto, la querela di falso è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
2 2.1 Pacifico è che la struttura sanitaria odierna convenuta rilasciasse all'attore copia autentica della cartella clinica afferente il ricovero del marzo 2009. Tale copia autentica era prodotta sia nell'ambito del procedimento originariamente svoltosi dinanzi al Tribunale di Rossano (poi riassunto, a seguito di declaratoria di incompetenza, dinanzi al Tribunale di Cosenza e da quest'ultimo estinto ai sensi dell'art. 309 cpc), sia nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc svoltosi ante causam, sia nell'ambito del presente processo. Tale copia autentica diverge dall'originale prodotto nel presente giudizio dalla casa di cura convenuta (e prima ancora dalla copia autentica originariamente prodotta dalla convenuta e allegata al proprio fascicolo di parte, a sua volta carente rispetto all'originale del consenso informato all'anestesia da parte del ), data la presenza di 16 pagine in più (in Pt_1 particolare, secondo quanto evidenziato dall'attore nell'interposta querela di falso, il tredicesimo foglio contenente “descrizione intervento del 18.3.2009”; il quarantaduesimo foglio contenente “diario clinico dal 27.3.2009 ore 8:30 al
19.3.2009 ore 12:00”; il quarantaquattresimo foglio contenente “diario clinico dalle ore 13:00 presumibilmente del 25.3.2009 al 28.3.2009 ore 23:00; il quarantacinquesimo foglio contenente “diario clinico dal 29.3.2009 ore 8:00 al
31.3.2009 ore 8:00”; il cinquantaduesimo e il cinquantatreesimo foglio contenente
“fotogrammi di ecografie non identificabili”; il cinquantacinquesimo foglio contenente “diario clinico dal 19.3.2009 al 20.3.2009 ore 18:00”,
l'ottantaquattresimo foglio contenente “”scheda degenza del 30 e 31 marzo 2009”;
l'ottantasettesimo foglio contenente “diario clinico dal 24.3.2009 ore 15:30 al
26.3.2009 ore 16:00”; i fogli da 152 a 157 riportanti la richiesta delle copie della cartella clinica, deleghe e copia del documento di riconoscimento). La struttura sanitaria ha ascritto tale divergenza ad un errore di collazione e fotocopiatura al momento del rilascio della copia autentica. Tale tesi, oltre a trovare conforto nelle dichiarazioni dei testi escussi (in particolare, , supervisore delle Testimone_1
cartelle cliniche nella struttura, la quale, nel confermare lo specifico capitolo di prova, dava atto che al momento della richiesta da parte dell'avv. Manfredi, difensore nel presente giudizio, i fogli contenenti le descrizioni dei due interventi chirurgici praticati all'attore nel corso del ricovero erano entrambi spillati alla copertina nella parte interna e il foglio della descrizione del secondo intervento si trovava sovrapposto al foglio della descrizione del primo intervento, in modo da non rendere questo immediatamente visibile), ha avuto, altresì, l'avallo del CTU nominato in
3 corso di causa, il quale, alla luce di un'attenta disamina della documentazione agli atti e in forza di metodo di indagine serio e razionale, basato su constatazioni obiettive, quali la disamina dei segni di punzonatura e delle pieghe di lettura presenti sull'originale, inclusi i fogli mancanti nella copia autentica, ma anche l'integrità di questi ultimi, ha escluso la presenza di modifiche e/o manomissioni nella cartella originale o la presenza di aggiunte postume, confermando la mancata/incompleta riproduzione di essa nella copia consegnata al paziente (e così dando sostegno alla tesi, già emersa dalla prova orale svolta, per cui il foglio descrittivo del primo intervento era sempre stato presente nell'originale della cartella clinica, ma non era stato fotocopiato perché verosimilmente coperto dal foglio descrittivo del secondo intervento ad esso sovrapposto). Il CTU ha, inoltre, bene evidenziato come i fogli descrittivi l'intervento del 24.03.2009 e del 08.03.2009 risultavano essere staccati dalla Cartella Clinica Originale soltanto una volta (quindi in occasione della formazione della copia autentica consegnata al difensore e da quest'ultimo prodotta nel presente giudizio), per come risultante da un attento esame delle punzonature e del numero dei fori. L'attore ha, invero, all'udienza di discussione censurato le conclusioni a cui il CTU è pervenuto, richiamato le controdeduzioni del proprio CTP rese nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 193/195 cpc. Le predette controdeduzioni, tuttavia, erano semplicemente volte a sindacare metodo di indagine seguito dal CTU, basato però su considerazioni del tutto obiettive;
il CTU ha, inoltre, chiarito come l'indagine “suppletiva” richiesta dal CTP (vale a dire la datazione dell'inchiostro) non avrebbe avuto alcuna utilità in quanto, risalendo la cartella clinica originale al 2009, difficile se non impossibile sarebbe stato effettuare esami di tipo ottico o chimico per la verifica di un invecchiamento per ossidazione (a fronte, peraltro, di un visibile sfibramento della carta sostanzialmente omogeneo per l'intero documento). Il CTU, altresì, ha bene evidenziato come la divergenza del numero di fogli riportati nella copia rilasciata al Sig. rispetto alla copia depositata dal Pt_1
difensore della casa di cura convenuta – quale ulteriore elemento valorizzato dalla difesa di parte attrice a sostegno dell'interposta querela di falso - dipendeva dalla mancanza di diversi fogli rispetto all'originale (la descrizione intervento del
18/03/2009; l'ecografia addominale del 24/03/09; l'ecografia addominale del
24/03/09; la richiesta ritiro cartella clinica del 24/02/2010, 30/08/2010 e 05/08/2009
a firma di;
la delega a ritirare la cartella clinica vergata a mano e Parte_2 sottoscritta da;
la fotocopia della Carta d'Identità di Parte_1 Pt_1
4 ma anche dalla fotocopiatura fronte/retro di taluni fogli della copia Pt_2
autentica, a fronte di un originale costituito da fogli redatti solo “fronte”. Deve osservarsi, in ogni caso, che alcun elemento probatorio l'attore portava a sostegno della tesi della falsità della cartella clinica esibita dalla convenuta nel presente giudizio, che non può ricavarsi né dalla non contestazione di essa nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc (non a cognizione piena) o del primo procedimento intrapreso (poi estintosi e quindi non confluito in una pronuncia suscettibile di avere efficacia di giudicato) né, appunto, dalla difformità con la copia autentica in suo possesso, spiegata dall'istruttoria svolta nel presente giudizio.
La querela di falso promossa dall'attore va, pertanto, rigettata.
La causa viene, quindi, rimessa sul ruolo con contestuale ordinanza.
3. La sentenza che decide la querela di falso incidentale è da considerarsi definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata (Cass. 7243/2017). Segue la necessità di regolamentazione delle spese di lite, che tuttavia vengono compensate, alla luce della peculiarità della vicenda di specie (posto che l'attore incontestatamente riceveva in copia autentica un documento diverso da quello prodotto nel presente giudizio, sulla base del quale intraprendeva anche precedenti giudizi, legittimamente confidando nella sua autenticità). Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della parte attrice, in forza di un principio di causalità.
Lo stesso attore va, altresì, condannato al pagamento in favore della CP_7 della pena pecuniaria di cui all'art. 226 , comma 1, cpc, quantificata nei
[...]
termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, parzialmente pronunciando nella causa in epigrafe e definitivamente decidendo in ordine alla querela di falso proposta in via incidentale dall'attore, disattesa rispetto a tale domanda ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la querela di falso promossa in via incidentale dall'attore;
2. Dispone che, a cura del cancelliere e in esito del passaggio in giudicato, sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale del documento che ne ha formato oggetto;
5 3. Dispone che, passata in giudicato la presente sentenza, il documento in originale sia restituito alla parte che l'ha prodotto, ferma la copia presente agli atti del procedimento telematico;
4. Condanna la parte querelante al pagamento, in favore della CP_7
della pena pecuniaria di euro 15,00;
[...]
5. Dichiara compensate le spese della procedura incidentale;
6. Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
7. Regola il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza
Cosenza, 5.6.2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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