Articolo 15 della Legge 29 aprile 1949, n. 264
Articolo 14Articolo 16
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6 giugno 1949
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19 febbraio 1961
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15 dicembre 1962
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30 gennaio 2003
Art. 15. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro ((sei mesi)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
Entrata in vigore il 30 gennaio 2003
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