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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/06/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 472/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Valentina PALETTO Presidente rel. dott. Maria VICIDOMINI Consigliere dott. Lucio MARCANTONIO Consigliere
nella causa iscritta al n. 472/2025 R.G. avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8.1.2025, pubblicata il 10.1.2025, pendente tra
(C.F. ), nata a [...] (F), il Parte_1 C.F._1
17.3.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Ferlito del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano C.so di Porta Vittoria n. 18, ha eletto domicilio APPELLANTE e (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cantarella, presso il cui studio sito in Pavia (PV), Corso Cavour n. 23, ha eletto domicilio APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Maria Vittoria Mazza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante: “in riforma parziale della gravata sentenza, indicata in epigrafe, sull'assegno divorzile e sulle spese di lite e del curatore nonchè per i punto 16, 19 e 20 di cui al
PQM
, accogliere le conclusioni formulate nel procedimento di I grado e con vittoria di
pagina 1 di 13 spese per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri di legge (15% spese generali, 4% C.P.A. e 20% IVA)”.
Per parte appellata: “pronunciare ordinanza ex art.348 bis cpc di inammissibilità dell'appello avversario per i motivi esposti nella narrativa di questo atto;
Rigettare l'appello proposto per le ragioni esposte in narrativa confermando in toto la bontà della pronuncia contenuta nella sentenza n. 199/2025 emessa dal Tribunale di Milano sez. IX Civile. In via istruttoria si richiama quanto argomentato chiesto e prodotto in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per il Procuratore Generale: con parere scritto del 4.6.2025 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata in data 8.1.2025, il Tribunale di Milano, decidendo sul ricorso promosso in data 7.9.2022 da ha dichiarato lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Marq-en-Baroeul (F), in data 9.6.2007, tra e il 9.6.2007, nel Controparte_1 Parte_1 corso del quale, rispettivamente il 21.3.2009 e il 04.11.2011, sono nate le figlie
[...]
e , ha confermato l'affidamento delle due minori Persona_1 Persona_2 all'Ente per un periodo di 24 mesi limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale quanto alle questioni sanitarie, scolastiche ed educative, ha confermato il collocamento delle minori presso l'abitazione materna, ha incaricato i Servizi Sociali dell'Ente affidatario di provvedere alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, progressivamente ampliando gli spazi di frequentazione paterna nonché di fornire ogni intervento di supporto a favore del nucleo, ha rideterminato l'assegno di mantenimento a carico del padre in euro 1.500,00 mensili nonché le spese straordinarie nella misura del 50%, ha rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata da T_
ha condannato la resistente a rinfondere in favore del ricorrente 1/3 delle
[...] spese di lite, ha condannato le parti a rifondere allo Stato nella misura del 50% il compenso del curatore speciale. In particolare, per quanto qui di interesse, il Tribunale, dopo aver ricostruito le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti - il lavora come consulente _1 informatico, percepisce un reddito mensile netto di circa euro 3.800,00, sostiene un canone di locazione annuo pari a 6.129,00 euro, oltre a spese quantificate in euro 2.000,00 annue, è titolare del diritto di nuda proprietà su un immobile a Puegnago del Garda (BS), ha un deposito ordinario per euro 18.749,91 e investimenti obbligazionari in scadenza, per un totale al settembre 2024 di euro 20.259,00; mentre la dal T_
2015 al 2022 ha prestato la propria attività lavorativa a favore dell'associazione AM (ass. italiana di automazione), con redditi di circa 10.500,00 euro annui lordi, ha percepito la NASPI per un importo di circa euro 720,00 mensili per il restante anno del pagina 2 di 13 2022 e per l'intero 2023 (con un importo annuo di euro 7.802,36), nel febbraio 2024 è stata assunta dalla Società professionale “Studio Verna”, con contratto part-time a tempo indeterminato e con retribuzione per 14 mensilità ed ha prodotto la busta paga di agosto che reca un netto pari ad euro 1.017,00, percepisce integralmente l'assegno unico per le minori (nel 2023 pari a complessivi Euro 5.318,40 e nel 2024, sino ad agosto, ad Euro 3.763,00), sostiene un canone di locazione annuo di euro 6.120,00 oltre alle spese) - ha rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata dalla T_ rilevando che: “…Non sono difatti in alcun modo emerse scelte di conduzione della vita familiare che abbiano comportato per la moglie, in costanza di matrimonio, il sacrificio di aspettative professionali e reddituali;
la resistente, difatti, ha riferito di aver sostanzialmente sempre lavorato durante gli anni della convivenza matrimoniale e, anche dopo la nascita delle figlie ha comunque continuato a svolgere attività lavorativa, dapprima con contratto a tempo indeterminato dal 2008 al 2012 e poi svolgendo vari lavori tra il 2012 ed il 2016 anno della separazione. Gli accordi separativi peraltro non prevedevano la previsione di alcun contributo per il suo mantenimento. La resistente, peraltro, ha una stabile attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato part time e vista l'età, appena 46 anni, la sua integra capacità lavorativa, le pregresse esperienze e i minori oneri di accudimento delle figlie, ben può pensare di incrementare il proprio impegno lavorativo. Non sussistendo dunque neppure esigenze assistenziali da dover soddisfare nel caso di specie, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata”. Quanto alle spese di lite, il Giudice di prime cure ha considerato “…la soccombenza di entrambe le parti sulla domanda relativa al regime di responsabilità genitoriale, la parziale reciproca soccombenza in punto contributo paterno al mantenimento delle minori e la soccombenza della resistente con riferimento alla domanda di assegno divorzile”. Infine, il Tribunale ha condannato entrambe le parti a rifondere all'erario le spese relative al curatore speciale, la cui nomina è stata resa necessaria in ragione della loro elevata conflittualità.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 17.5.2025,
[...] ha proposto tempestivo appello e ha chiesto, in parziale riforma del Parte_1 provvedimento impugnato, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado limitatamente alla domanda di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile per l'importo di euro 700,00 mensili, con vittoria delle spese di lite. Con il primo motivo di appello, la difesa lamentando il mancato riconoscimento T_ della funzione compensativa dell'assegno divorzile, ha affermato che la decisione del Tribunale di Milano è errata in quanto il Giudice di prime cure non ha tenuto conto di tutta la storia personale e lavorativa dei coniugi, nonché dei traguardi reddituali raggiunti dal grazie ai sacrifici professionali e personali compiuti dalla moglie _1 durante nove anni di matrimonio. Al riguardo, invero, la difesa ha affermato che la scelta della sig.ra in accordo col marito, di rimanere a casa, di occuparsi delle T_ figlie e successivamente di ritornare al lavoro con un impegno solo part-time, ha permesso al marito di dedicarsi interamente alla sua carriera professionale;
pagina 3 di 13 conseguentemente, il Giudice avrebbe dovuto tenere conto del sacrificio professionale della legato alla maternità e alla cura delle figlie. T_
Parimenti, il difensore ha contestato il mancato riconoscimento della funzione perequativa dell'assegno divorzile richiesto, per avere il Giudice omesso di considerare il rilevante squilibrio economico tra i coniugi, laddove la (diplomata) è sempre T_ stata il coniuge economicamente più debole, con un reddito nell'anno 2023 di € 7.802,36, che si attesta a circa un sesto di quello percepito dal (laureato in _1 economia), nel 2023 e pari a € 68.915,00. La difesa, ha, poi, affermato che la mancata previsione negli accordi di separazione di un assegno a favore della moglie non può essere considerata di per sé motivo sufficiente per rigettare la domanda di assegno divorzile, stante la natura e i presupposti dei due diversi istituti, avuto, altresì, riguardo al fatto che per la valutazione del diritto all'assegno divorzile è richiesta un'analisi molto più ampia e articolata.
Infine, la difesa ha censurato la motivazione della sentenza di prime cure in relazione alla valutazione delle occasioni professionali future, effettuata senza una verifica concreta circa le condizioni di salute, l'età anagrafica e la precarietà della situazione lavorativa della Secondo la tesi difensiva, il giudice di primo grado avrebbe T_ dovuto effettuare una valutazione complessiva, verificando la concreta incidenza della patologia sofferta dalla (fibromialgia) sulla sua capacità lavorativa, nonché T_ dell'età anagrafica, della possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro, tenuto conto delle competenze professionali pregresse, del contesto territoriale e delle opportunità occupazionali. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha censurato la condanna della al T_ pagamento delle spese di lite in favore di controparte, invocando il principio di cui all'art. 133 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), sulla base del quale la parte soccombente ammessa al patrocinio non può essere condannata al pagamento delle spese in favore della controparte, salvo che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave. La difesa ha, altresì, contestato la condanna alla rifusione in favore dell'erario delle spese liquidate al curatore speciale, in quanto ciò risulterebbe in contrasto con la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, secondo cui è la parte soccombente non ammessa al patrocinio che deve essere condannata al pagamento delle spese in favore dello Stato (Cass. Civ. Ordinanza n. 6150 del 07/03/2024).
3. Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 2.5.2025, ha chiesto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. e in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato. In via preliminare, la difesa ha eccepito la carenza di razionalità espositiva e di chiarezza nell'individuazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal
Giudice di prime cure, deducendo, quindi, la genericità dei motivi di appello. pagina 4 di 13 Quanto al merito, la difesa ha contestato la ricostruzione avversaria in _1 relazione all'asserita sperequazione economica tra le parti, evidenziando come in realtà la fino alla pronuncia della sentenza per cui è causa, ha potuto beneficiare, al T_ netto del canone di locazione, di una somma mensile di € 2.562,10 (comprensiva dell'assegno di mantenimento per le figlie e dell'assegno unico familiare), mentre al al netto dei pagamenti (assegno di mantenimento e locazione), ha avuto una _1 disponibilità mensile di soli € 815,17. La difesa ha, quindi, affermato che tale circostanza ha inciso sulla richiesta avversaria di ammissione al patrocinio dello Stato, beneficio che è stato riconosciuto in primo grado in assenza dei presupposti di legge e negato in secondo grado ed ha rimesso alla valutazione della Corte la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocino a spese dello Stato e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica a fronte della violazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. La difesa ha, altresì, contestato quanto sostenuto da controparte in merito al presunto accordo intercorso tra i coniugi circa la ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia, in quanto ciò è risultato smentito dalle dichiarazioni rese degli ex coniugi ai Servizi Sociali (cfr. relazione del 25.10.2023), avendo la dichiarato agli operatori sociali che T_ prima di conoscere l'ex marito svolgeva lavori saltuari quali traduttrice, cassiera, cameriera, segretaria/impiegata e che anche dopo la separazione ha continuato a ricercare e svolgere, attività lavorative part-time, ben avendo potuto ricercare soluzioni lavorative a tempo pieno. La difesa di parte appellata, sottolineando la correttezza della decisione assunta dal Tribunale, ha rilevato che la pur avendo nell'attualità un impiego stabile a T_ tempo indeterminato seppur part-time, ha chiesto che le venga riconosciuto un assegno divorzile, mentre all'epoca della separazione non ha mai avanzato richieste in tal senso, nonostante i redditi generati nell'anno della separazione fossero pari ad € 10.330,00, ovvero inferiori a quelli attuali. Infine, la difesa ha contestato la censura relativa alla patologia diagnosticata _1 alla non accettando il contraddittorio sullo specifico aspetto, in quanto T_ circostanza nuova, non oggetto del giudizio di primo grado ed evidenziando, per mero tuziorismo, che la fibromialgia non è riconosciuta come patologia invalidante nello Stato Italiano e che, in ogni caso, non pregiudica lo svolgimento di attività sedentarie e/o d'ufficio come quella svolta attualmente dall'appellante o in alternativa quella di traduttrice/interprete/insegnante privata di lingua francese. Quanto alla censura riguardante la condanna alla refusione delle spese di lite e al versamento allo Stato del compenso del Curatore dei minori, la difesa di parte appellata ha evidenziato che il richiamo normativo avversario è errato, posto che il testo della norma prevede che ove la parte non ammessa al gratuito patrocinio venga condannata alla refusione delle spese di lite a controparte, queste non dovranno essere versate dal soccombente alla parte processuale IO, ma allo stesso Stato in quanto è quest'ultimo ad aver “pagato” le spese legali sostenute astrattamente dalla parte IO “ammessa al patrocinio gratuito”; nel caso di specie la parte soccombente è pagina 5 di 13 proprio la parte ammessa al patrocinio e dunque è tenuta a rifondere le spese sostenute dalla parte IO (il e dello che ha corrisposto le spese legali, in _1 CP_2 ragione del principio della soccombenza.
4. Con note in sostituzione di udienza depositate il 30.5.2025, entrambe le parti, riportandosi ai propri atti difensivi, hanno insistito per il relativo accoglimento.
5. L'udienza del 5.6.2025 è stata tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nell'assenza delle parti come da provvedimento presidenziale del 21.2.2025. Quindi la Corte, letto il parere del PG e richiamate le note scritte depositate telematicamente dalle difese, ha trattenuto la causa in decisione.
6. Ritiene la Corte che i motivi di appello siano infondati e che conseguentemente la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di conformità alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c. proposta da parte appellata. Ritiene, infatti, la Corte che l'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, ma impone all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Inoltre, il grado di specificità dei motivi di appello non può essere previsto in via generale e assoluta, ma deve necessariamente confrontarsi con il tenore della motivazione della sentenza impugnata. Deve, infatti, rilevarsi che interpretazioni eccessivamente rigoristiche del nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., sia pur basate sulla valorizzazione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, trovano uno sbarramento a livello sovranazionale (così Corte EDU 26 luglio 2007, Cass. Sez. Un. n 5700 del 2014; Cass Sez. Un.. n. 9558 del 2014). Questi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. Sez. U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, in tal senso, v. anche Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1932 del 18.1.2024). Nel caso di specie non si riscontra una violazione della norma processuale in esame, poiché parte appellante ha individuato i capi e i passaggi della sentenza di primo grado che intende censurare, permettendo al giudice dell'impugnazione di comprendere la pagina 6 di 13 portata del devoluto e le ragioni sottese alle censure proposte e consentendo a parte appellata di articolare un'adeguata e completa difesa per resistere ai motivi di appello. Pertanto, essendo possibile individuare i motivi di gravame, come sopra sinteticamente enucleati, si ritiene che il disposto dell'art. 342 c.p.c. sia stato rispettato. Parimenti, devono essere respinte le richieste di integrazione probatoria introdotte dalla difesa volte a ricostruire le condizioni economico/patrimoniali di T_ _1
, condividendo la Corte le determinazioni istruttorie assunte dal Tribunale,
[...] ritenendo il materiale probatorio confluito negli atti del giudizio, idoneo e sufficiente a consentire una motivata decisione su tutte le domande avanzate da parte appellante. Va, in particolare, rilevato che nel corso del giudizio di primo grado e Controparte_1 nel presente giudizio, ha documentato con sufficiente chiarezza la propria situazione economico – reddituale, producendo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta intercorrenti dal 2019 al 2023, gli estratti conto bancari, i rendiconto titoli e che da tale documentazione fiscale non emergono elementi che possano fare desumere la sussistenza di intenti manifestamente dissimulatori, in concomitanza della vertenza processuale separativa/divorzile, volti a fornire una rappresentazione delle proprie condizioni patrimoniali deteriore rispetto alla realtà, evidenziandosi, di contro, che dal dato documentale emerge che il reddito del negli ultimi anni di imposta, è _1 aumentato, come, peraltro, quello della T_
Ritiene, pertanto, il Collegio che il contezioso economico, che vede queste parti fortemente confliggenti nell'ambito del giudizio di divorzio, nella totale assenza di volontà di individuare ragionevoli possibilità conciliative, deve trovare soluzione in applicazione dei principi di diritto, come consolidati dal costante orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, ai fini delle determinazioni di natura economica, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. Sez.VI -I 28.3.2019), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene la Corte di potere effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti, attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti nel corso del giudizio. Alla luce di tali considerazioni, deve essere rigettata – ancorché non esplicitata in sede di conclusioni - la domanda di accertamento ex art 210 c.p.c. proposta da parte T_
a pagina 15 dell'atto di appello, ritenendosi la documentazione prodotta da parte appellata, come aggiornata nel presente grado di giudizio con il deposito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024), del tutto conforme al dettato di legge. Passando alla valutazione dei motivi di appello, ritiene la Corte infondata la censura mossa dalla difesa appellante alla sentenza di primo grado in relazione al mancato riconoscimento di un assegno divorzile in favore di . Parte_1
Su tale aspetto, le posizioni delle parti appaiono fortemente contrapposte, negando, la difesa la sussistenza dei presupposti per la relativa dazione ed affermando, la _1 difesa l'esistenza delle condizioni per il relativo riconoscimento. T_
pagina 7 di 13 Va, al riguardo, ricordato che l'evoluzione della giurisprudenza sull'interpretazione, costituzionalmente orientata dell'art. 5 co. 6 della L.898/70, in ordine i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e al ragionamento logico che il giudice è chiamato ad operare sulle singole fattispecie concrete, come accertate e provate in giudizio, ha portato, innanzi tutto, ad affermare che l'assegno divorzile ha natura e presupposti diversi dall'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. nella separazione personale tra i coniugi, in ragione dei diversi effetti che la pronuncia sullo status nei due casi comporta (da ultimo Cass. Sez. I 28.2.2020 n. 5605). La giurisprudenza, inoltre, superando le criticità conseguenti alle precedenti pronunce, ha infine sancito principi interpretativi che possono, in sintesi, riassumersi nei seguenti incisi: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti, da un lato il tenore di vita, dall'altro il criterio dell'autosufficienza, b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi, c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa), d) equiordinazione dei criteri previsti dall'art. 5 co. 6 L.898/70, e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale, f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio, g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. Partendo da tali premesse interpretative, le Sezioni unite, hanno affermato che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto il richiesto assegno divorzile, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti e, qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità a procurarseli per ragioni obbiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5 co. 6 parte prima della L.898/70 ed in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative personali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio e quindi, deve quantificare l'assegno rapportandolo, non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell'autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello di vita adeguato al contributo apportato alla vita matrimoniale. Passando alla valutazione del caso di specie, ritiene la Corte che, come correttamente affermato dal Tribunale, non solo deve essere radicalmente esclusa la componente assistenziale dell'assegno divorzile, peraltro neppure richiesta dalla difesa di parte appellante, ma altresì quella perequativa/compensativa, non essendo stata raggiunta la pagina 8 di 13 prova del fatto che la sperequazione delle condizioni reddituali dei due coniugi, sia conseguita a scelte familiari condivise durante l'unione matrimoniale. Sullo specifico aspetto, la Suprema Corte ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativa – compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio del coniuge più debole in favore delle esigenze familiari. In mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, il coniuge debole è tenuto a dimostrare di avere contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali. In difetto, l'assegno può giustificarsi per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord.30.5.2025 n.14459). Invero, nel corso del giudizio è emerso che la ha svolto attività lavorativa in T_ modo sostanzialmente continuativo per tutta la durata del matrimonio;
in particolare come dalla stessa indicato nell'atto di appello, dal 2005 al 2007 (anno del matrimonio) ella ha lavorato presso lo show-room di arredamento di divani;
nel 2008 è Parte_2 stata assunta a tempo indeterminato part-time come contabile presso la società
“Qualitalia Controllo Tecnico” fino al 2012. Successivamente alla nascita delle due figlie, la ha reperito occupazioni lavorative saltuarie a tempo parziale (risulta dal T_ curriculum vitae allegato dalla difesa doc. 14, che la stessa ha lavorato presso T_ un call-center anche nel periodo settembre 2013-febbraio 2014); dal 2015 al 2022 ha prestato la propria attività lavorativa a favore dell'associazione AM (ass. italiana di automazione); in seguito al licenziamento dalla predetta associazione, ha percepito l'indennità Naspi fino all'assunzione in data 1° febbraio 2024 presso lo studio di commercialisti “Studio Verna”, in qualità di impiegata, con contratto di lavoro, sempre part-time, a tempo indeterminato. Dal canto suo, il ha prestato attività lavorativa con contratti full time a tempo _1 indeterminato presso la “Sybil srl” dal 2001 fino al 2019 e presso “Accenture spa”, dal mese di maggio 2019 all'attualità. Tali circostanze consentono di affermare che le scelte lavorative della non sono T_ state limitate dalle incombenze familiari, avendo la stessa sostanzialmente sempre lavorato propendendo per impieghi lavorativi a tempo parziale, sia prima che dopo la nascita delle figlie e anche nell'attualità, ove l'appellante ben potrebbe incrementare il proprio impegno lavorativo a fronte dell'età delle minori, le quali, rispettivamente di 16 anni e di 13 anni non richiedono la costante presenza materna. Per_1 Per_2 Su tale specifico aspetto, pertanto, si osserva che la non ha dimostrato la T_ sussistenza di chances lavorative sacrificate, rilevandosi, di contro, la piena consapevolezza della stessa circa l'assenza di sacrifici professionali, che, proprio in ragione dei buoni redditi del marito, non sono stati necessari. A tale proposito, non appaiono dirimenti i periodi di astensione dal lavoro concomitanti con le gravidanze (nell'anno 2009 e nell'anno 2011), stante la necessarietà di tali sospensioni lavorative, dovendosi, peraltro, rilevare che nel corso dell' indagine pagina 9 di 13 psicosociale del 25.10.2023, la stessa ha riferito agli operatori del Servizio sociale di Milano di aver lavorato fino al 2014. Di contro, appare significativo che la in sede di accordi separativi non ha T_ avanzato domanda di assegno di mantenimento per sé, nonostante i redditi percepiti, così dimostrando la propria capacità lavorativa che non è mai venuta meno, risultando nell'attualità potenziata, alla luce della nuova attività lavorativa intrapresa a partire da febbraio 2024, in qualità di impiegata. Come correttamente assunto dal Tribunale, deve, pertanto affermarsi che l'attuale differenza reddituale delle parti - essendo la priva di competenze tecnico- T_ professionali specifiche a differenza del laureato in economia - non è _1 riconducibile al sacrificio delle aspettative professionali e lavorative della moglie nel corso del matrimonio, ma alle scelte liberamente operate da ciascuna parte dal punto di vista professionale e coltivate da entrambe sia prima che durante l'unione matrimoniale. Va, ulteriormente, rilevato che la disparità economico-reddituale sussistente tra le parti, di per sé non giustificativa del diritto all'assegno divorzile, risulta pacificamente superata laddove si considerino le complessive entrate ed uscite di ciascuna delle parti. In particolare, si osserva che, a fronte delle dichiarazioni/certificazioni reddituali prodotte dalle parti, la negli anni 2016-2024, avendo lavorato con modalità T_ part-time, ha percepito mediamente un reddito mensile netto di circa 800,00 (con una lieve decremento negli anni 2022 e 2023 in cui ha percepito la Naspi, ed un relativo incremento nell'anno 2024 a seguito dell'assunzione presso lo studio Verna) e sostiene spese abitative per circa 900,00 euro mensili (cfr. disclosure del 30.08.2024 e doc. 47 fatture); mentre il svolgendo un lavoro a tempo pieno, ha percepito nel corso _1 degli anni 2019-2023 una retribuzione mensile netta di circa 3.800,00 e sostiene spese abitative per circa 750,00 euro mensili (cfr. disclosure del 9.9.2024), oltre ai versamenti dovuti per il mantenimento della prole, che specularmente hanno beneficiato l'appellante. Deve, pertanto, evidenziarsi che la oltre al reddito da lavoro, sin dalla T_ separazione (anno 2016), ha potuto contare, grazie agli importi ricevuti dall'ex marito a titolo di mantenimento delle figlie, sulla somma di 2.000,00 euro mensili, ridotti a 1.500,00 euro mensili a seguito della pronuncia della sentenza impugnata, somme soggette a rivalutazioni ISTAT, nonché sull'integrale percezione dell'assegno unico per le due minori (per importi complessivi di 5.318,40 euro nel 2023 e di 3.763,00 euro sino ad agosto 2024), sicché sino alla pronuncia del divorzio, la stessa ha avuto introiti mensili, detratti i costi di locazione, di circa 2.300,00 euro. Tale importo, ridottosi a seguito della pronuncia di primo grado, a circa 1.800,00 euro mensili, per effetto della rideterminazione dell'assegno di mantenimento delle figlie, garantisce una situazione economica pressoché omogenea rispetto alla disponibilità mensile del il quale, _1 nell'attualità, detratti gli obblighi di mantenimento della prole e i costi di locazione, si attesta in circa 1.600,00 euro mensili, dovendosi inoltre, tenere conto che se è pur vero che, attualmente, i tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore vedono una prevalenza del collocamento delle minori in capo alla madre, va, tuttavia, rilevato che, in forza della sentenza impugnata, il Servizio territoriale è stato incaricato dal pagina 10 di 13 Tribunale ad introdurre nel breve periodo un collocamento paritetico delle minori presso ciascun genitore. Su tale specifico aspetto va, infatti, evidenziato che la progettualità formalizzata dal Tribunale rispetto al collocamento delle minori, volta alla realizzazione di un assetto paritetico - come peraltro già disposto con provvedimento del 21.12.2023 e non attuato per le resistenze della minore (suo malgrado invischiata nella conflittualità Per_1 genitoriale) - consentirebbe alla da un lato, di ridurre i costi diretti del T_ mantenimento delle figlie e, dall'altro, un ampliamento della propria capacità lavorativa con conseguente aumento del proprio reddito da lavoro. Va, infine, osservato che lo stato di salute dell'appellante con riguardo alla riferita patologia di fibromialgia (peraltro non riconosciuta dal sistema sanitario italiano come malattia invalidante) non pregiudica lo svolgimento di attività sedentarie e/o d'ufficio come quella svolta attualmente dall'appellante, sicché si ritiene che tale circostanza non incida rispetto alla valutazione circa l'inadeguatezza dei mezzi per il proprio sostentamento e l'impossibilità oggettiva di procurarseli, presupposti indefettibili per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (Cass. Civ. sez. I, 16/09/2024, n.24795). Tenuto conto del principio di autoresponsabilità che deve contraddistinguere i rapporti tra i coniugi, parte appellante, ancora di giovane età (di anni 47) e non affetta da patologie invalidanti, può reperire un'attività lavorativa a tempo pieno, mettendo a frutto la propria indiscussa capacità lavorativa, al fine di aumentare il proprio reddito da lavoro. Alla luce delle considerazioni che precedono non si ravvisano i presupposti per riconoscere il diritto in capo alla della debenza di un assegno divorzile. T_
Quanto, poi, al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la condanna alla rifusione in favore del delle spese di lite nella misura di 1/3 nonché la condanna alla _1 rifusione in favore dell'erario del 50% delle spese liquidate al curatore speciale, la Corte non può che confermare la sentenza impugnata, condividendosi le argomentazioni della difesa sul punto, risultando sia il riferimento normativo di cui all'art. 133 _1 del D.P.R. 115/2002, sia il richiamo giurisprudenziale dell'appellante totalmente inconferenti. Al riguardo, si osserva, invero, che l'art. 133 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia postula che la parte processuale soccombente sia quella non ammessa al patrocinio dello Stato, prevedendo, in tal caso, che la rifusione delle spese in favore della parte ammessa sia eseguita nei confronti dell'erario. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'ordinanza della Corte di Cassazione del 7 marzo 2024, n. 6150, invocata dalla difesa atteso che con tale arresto la Suprema Corte ha inteso riferirsi T_ all'ipotesi di condanna della parte non ammessa al patrocinio dello Stato al pagamento delle spese di lite, che sia stato erroneamente disposto in favore della parte ammessa, e non già in favore dell'erario, contemplando in tal caso la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., posto che “la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato”.
pagina 11 di 13 Parimenti, appaiono infondate le argomentazioni di parte appellante rispetto alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, posto che esso “non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata IO” (Cass. civ. sez. VI, 13/11/2020, n.25653, nonché Cass. civ. sez. VI, 19/06/2012, n.10053). Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente tenuto conto della soccombenza di entrambe le parti sulla domanda relativa al regime di responsabilità genitoriale, della parziale reciproca soccombenza in punto contributo paterno al mantenimento delle minori e della soccombenza della resistente con riferimento alla domanda di assegno divorzile, nonché della necessità di nomina di curatore speciale in ragione della persistente conflittualità tra le parti, sicché le statuizioni sulle spese di lite e sul compenso del curatore speciale devono essere confermate. Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, anche le spese del presente grado, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte appellata nella misura di 1/3, in ragione della prevalente soccombenza. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002 (quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, così dispone: a) rigetta i motivi di appello proposti da e per l'effetto Parte_1 conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna a rifondere alla controparte le spese di Parte_1 lite sostenute nel presente giudizio nella misura di 1/3 pari ad euro 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
c) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento in capo a parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Milano, il 5.6.2025
pagina 12 di 13 Il Presidente est. Dott.ssa Valentina Paletto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Valentina PALETTO Presidente rel. dott. Maria VICIDOMINI Consigliere dott. Lucio MARCANTONIO Consigliere
nella causa iscritta al n. 472/2025 R.G. avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8.1.2025, pubblicata il 10.1.2025, pendente tra
(C.F. ), nata a [...] (F), il Parte_1 C.F._1
17.3.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Ferlito del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano C.so di Porta Vittoria n. 18, ha eletto domicilio APPELLANTE e (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cantarella, presso il cui studio sito in Pavia (PV), Corso Cavour n. 23, ha eletto domicilio APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Maria Vittoria Mazza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante: “in riforma parziale della gravata sentenza, indicata in epigrafe, sull'assegno divorzile e sulle spese di lite e del curatore nonchè per i punto 16, 19 e 20 di cui al
PQM
, accogliere le conclusioni formulate nel procedimento di I grado e con vittoria di
pagina 1 di 13 spese per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri di legge (15% spese generali, 4% C.P.A. e 20% IVA)”.
Per parte appellata: “pronunciare ordinanza ex art.348 bis cpc di inammissibilità dell'appello avversario per i motivi esposti nella narrativa di questo atto;
Rigettare l'appello proposto per le ragioni esposte in narrativa confermando in toto la bontà della pronuncia contenuta nella sentenza n. 199/2025 emessa dal Tribunale di Milano sez. IX Civile. In via istruttoria si richiama quanto argomentato chiesto e prodotto in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per il Procuratore Generale: con parere scritto del 4.6.2025 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata in data 8.1.2025, il Tribunale di Milano, decidendo sul ricorso promosso in data 7.9.2022 da ha dichiarato lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Marq-en-Baroeul (F), in data 9.6.2007, tra e il 9.6.2007, nel Controparte_1 Parte_1 corso del quale, rispettivamente il 21.3.2009 e il 04.11.2011, sono nate le figlie
[...]
e , ha confermato l'affidamento delle due minori Persona_1 Persona_2 all'Ente per un periodo di 24 mesi limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale quanto alle questioni sanitarie, scolastiche ed educative, ha confermato il collocamento delle minori presso l'abitazione materna, ha incaricato i Servizi Sociali dell'Ente affidatario di provvedere alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, progressivamente ampliando gli spazi di frequentazione paterna nonché di fornire ogni intervento di supporto a favore del nucleo, ha rideterminato l'assegno di mantenimento a carico del padre in euro 1.500,00 mensili nonché le spese straordinarie nella misura del 50%, ha rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata da T_
ha condannato la resistente a rinfondere in favore del ricorrente 1/3 delle
[...] spese di lite, ha condannato le parti a rifondere allo Stato nella misura del 50% il compenso del curatore speciale. In particolare, per quanto qui di interesse, il Tribunale, dopo aver ricostruito le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti - il lavora come consulente _1 informatico, percepisce un reddito mensile netto di circa euro 3.800,00, sostiene un canone di locazione annuo pari a 6.129,00 euro, oltre a spese quantificate in euro 2.000,00 annue, è titolare del diritto di nuda proprietà su un immobile a Puegnago del Garda (BS), ha un deposito ordinario per euro 18.749,91 e investimenti obbligazionari in scadenza, per un totale al settembre 2024 di euro 20.259,00; mentre la dal T_
2015 al 2022 ha prestato la propria attività lavorativa a favore dell'associazione AM (ass. italiana di automazione), con redditi di circa 10.500,00 euro annui lordi, ha percepito la NASPI per un importo di circa euro 720,00 mensili per il restante anno del pagina 2 di 13 2022 e per l'intero 2023 (con un importo annuo di euro 7.802,36), nel febbraio 2024 è stata assunta dalla Società professionale “Studio Verna”, con contratto part-time a tempo indeterminato e con retribuzione per 14 mensilità ed ha prodotto la busta paga di agosto che reca un netto pari ad euro 1.017,00, percepisce integralmente l'assegno unico per le minori (nel 2023 pari a complessivi Euro 5.318,40 e nel 2024, sino ad agosto, ad Euro 3.763,00), sostiene un canone di locazione annuo di euro 6.120,00 oltre alle spese) - ha rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata dalla T_ rilevando che: “…Non sono difatti in alcun modo emerse scelte di conduzione della vita familiare che abbiano comportato per la moglie, in costanza di matrimonio, il sacrificio di aspettative professionali e reddituali;
la resistente, difatti, ha riferito di aver sostanzialmente sempre lavorato durante gli anni della convivenza matrimoniale e, anche dopo la nascita delle figlie ha comunque continuato a svolgere attività lavorativa, dapprima con contratto a tempo indeterminato dal 2008 al 2012 e poi svolgendo vari lavori tra il 2012 ed il 2016 anno della separazione. Gli accordi separativi peraltro non prevedevano la previsione di alcun contributo per il suo mantenimento. La resistente, peraltro, ha una stabile attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato part time e vista l'età, appena 46 anni, la sua integra capacità lavorativa, le pregresse esperienze e i minori oneri di accudimento delle figlie, ben può pensare di incrementare il proprio impegno lavorativo. Non sussistendo dunque neppure esigenze assistenziali da dover soddisfare nel caso di specie, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata”. Quanto alle spese di lite, il Giudice di prime cure ha considerato “…la soccombenza di entrambe le parti sulla domanda relativa al regime di responsabilità genitoriale, la parziale reciproca soccombenza in punto contributo paterno al mantenimento delle minori e la soccombenza della resistente con riferimento alla domanda di assegno divorzile”. Infine, il Tribunale ha condannato entrambe le parti a rifondere all'erario le spese relative al curatore speciale, la cui nomina è stata resa necessaria in ragione della loro elevata conflittualità.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 17.5.2025,
[...] ha proposto tempestivo appello e ha chiesto, in parziale riforma del Parte_1 provvedimento impugnato, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado limitatamente alla domanda di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile per l'importo di euro 700,00 mensili, con vittoria delle spese di lite. Con il primo motivo di appello, la difesa lamentando il mancato riconoscimento T_ della funzione compensativa dell'assegno divorzile, ha affermato che la decisione del Tribunale di Milano è errata in quanto il Giudice di prime cure non ha tenuto conto di tutta la storia personale e lavorativa dei coniugi, nonché dei traguardi reddituali raggiunti dal grazie ai sacrifici professionali e personali compiuti dalla moglie _1 durante nove anni di matrimonio. Al riguardo, invero, la difesa ha affermato che la scelta della sig.ra in accordo col marito, di rimanere a casa, di occuparsi delle T_ figlie e successivamente di ritornare al lavoro con un impegno solo part-time, ha permesso al marito di dedicarsi interamente alla sua carriera professionale;
pagina 3 di 13 conseguentemente, il Giudice avrebbe dovuto tenere conto del sacrificio professionale della legato alla maternità e alla cura delle figlie. T_
Parimenti, il difensore ha contestato il mancato riconoscimento della funzione perequativa dell'assegno divorzile richiesto, per avere il Giudice omesso di considerare il rilevante squilibrio economico tra i coniugi, laddove la (diplomata) è sempre T_ stata il coniuge economicamente più debole, con un reddito nell'anno 2023 di € 7.802,36, che si attesta a circa un sesto di quello percepito dal (laureato in _1 economia), nel 2023 e pari a € 68.915,00. La difesa, ha, poi, affermato che la mancata previsione negli accordi di separazione di un assegno a favore della moglie non può essere considerata di per sé motivo sufficiente per rigettare la domanda di assegno divorzile, stante la natura e i presupposti dei due diversi istituti, avuto, altresì, riguardo al fatto che per la valutazione del diritto all'assegno divorzile è richiesta un'analisi molto più ampia e articolata.
Infine, la difesa ha censurato la motivazione della sentenza di prime cure in relazione alla valutazione delle occasioni professionali future, effettuata senza una verifica concreta circa le condizioni di salute, l'età anagrafica e la precarietà della situazione lavorativa della Secondo la tesi difensiva, il giudice di primo grado avrebbe T_ dovuto effettuare una valutazione complessiva, verificando la concreta incidenza della patologia sofferta dalla (fibromialgia) sulla sua capacità lavorativa, nonché T_ dell'età anagrafica, della possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro, tenuto conto delle competenze professionali pregresse, del contesto territoriale e delle opportunità occupazionali. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha censurato la condanna della al T_ pagamento delle spese di lite in favore di controparte, invocando il principio di cui all'art. 133 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), sulla base del quale la parte soccombente ammessa al patrocinio non può essere condannata al pagamento delle spese in favore della controparte, salvo che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave. La difesa ha, altresì, contestato la condanna alla rifusione in favore dell'erario delle spese liquidate al curatore speciale, in quanto ciò risulterebbe in contrasto con la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, secondo cui è la parte soccombente non ammessa al patrocinio che deve essere condannata al pagamento delle spese in favore dello Stato (Cass. Civ. Ordinanza n. 6150 del 07/03/2024).
3. Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 2.5.2025, ha chiesto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. e in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato. In via preliminare, la difesa ha eccepito la carenza di razionalità espositiva e di chiarezza nell'individuazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal
Giudice di prime cure, deducendo, quindi, la genericità dei motivi di appello. pagina 4 di 13 Quanto al merito, la difesa ha contestato la ricostruzione avversaria in _1 relazione all'asserita sperequazione economica tra le parti, evidenziando come in realtà la fino alla pronuncia della sentenza per cui è causa, ha potuto beneficiare, al T_ netto del canone di locazione, di una somma mensile di € 2.562,10 (comprensiva dell'assegno di mantenimento per le figlie e dell'assegno unico familiare), mentre al al netto dei pagamenti (assegno di mantenimento e locazione), ha avuto una _1 disponibilità mensile di soli € 815,17. La difesa ha, quindi, affermato che tale circostanza ha inciso sulla richiesta avversaria di ammissione al patrocinio dello Stato, beneficio che è stato riconosciuto in primo grado in assenza dei presupposti di legge e negato in secondo grado ed ha rimesso alla valutazione della Corte la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocino a spese dello Stato e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica a fronte della violazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. La difesa ha, altresì, contestato quanto sostenuto da controparte in merito al presunto accordo intercorso tra i coniugi circa la ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia, in quanto ciò è risultato smentito dalle dichiarazioni rese degli ex coniugi ai Servizi Sociali (cfr. relazione del 25.10.2023), avendo la dichiarato agli operatori sociali che T_ prima di conoscere l'ex marito svolgeva lavori saltuari quali traduttrice, cassiera, cameriera, segretaria/impiegata e che anche dopo la separazione ha continuato a ricercare e svolgere, attività lavorative part-time, ben avendo potuto ricercare soluzioni lavorative a tempo pieno. La difesa di parte appellata, sottolineando la correttezza della decisione assunta dal Tribunale, ha rilevato che la pur avendo nell'attualità un impiego stabile a T_ tempo indeterminato seppur part-time, ha chiesto che le venga riconosciuto un assegno divorzile, mentre all'epoca della separazione non ha mai avanzato richieste in tal senso, nonostante i redditi generati nell'anno della separazione fossero pari ad € 10.330,00, ovvero inferiori a quelli attuali. Infine, la difesa ha contestato la censura relativa alla patologia diagnosticata _1 alla non accettando il contraddittorio sullo specifico aspetto, in quanto T_ circostanza nuova, non oggetto del giudizio di primo grado ed evidenziando, per mero tuziorismo, che la fibromialgia non è riconosciuta come patologia invalidante nello Stato Italiano e che, in ogni caso, non pregiudica lo svolgimento di attività sedentarie e/o d'ufficio come quella svolta attualmente dall'appellante o in alternativa quella di traduttrice/interprete/insegnante privata di lingua francese. Quanto alla censura riguardante la condanna alla refusione delle spese di lite e al versamento allo Stato del compenso del Curatore dei minori, la difesa di parte appellata ha evidenziato che il richiamo normativo avversario è errato, posto che il testo della norma prevede che ove la parte non ammessa al gratuito patrocinio venga condannata alla refusione delle spese di lite a controparte, queste non dovranno essere versate dal soccombente alla parte processuale IO, ma allo stesso Stato in quanto è quest'ultimo ad aver “pagato” le spese legali sostenute astrattamente dalla parte IO “ammessa al patrocinio gratuito”; nel caso di specie la parte soccombente è pagina 5 di 13 proprio la parte ammessa al patrocinio e dunque è tenuta a rifondere le spese sostenute dalla parte IO (il e dello che ha corrisposto le spese legali, in _1 CP_2 ragione del principio della soccombenza.
4. Con note in sostituzione di udienza depositate il 30.5.2025, entrambe le parti, riportandosi ai propri atti difensivi, hanno insistito per il relativo accoglimento.
5. L'udienza del 5.6.2025 è stata tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nell'assenza delle parti come da provvedimento presidenziale del 21.2.2025. Quindi la Corte, letto il parere del PG e richiamate le note scritte depositate telematicamente dalle difese, ha trattenuto la causa in decisione.
6. Ritiene la Corte che i motivi di appello siano infondati e che conseguentemente la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di conformità alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c. proposta da parte appellata. Ritiene, infatti, la Corte che l'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, ma impone all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Inoltre, il grado di specificità dei motivi di appello non può essere previsto in via generale e assoluta, ma deve necessariamente confrontarsi con il tenore della motivazione della sentenza impugnata. Deve, infatti, rilevarsi che interpretazioni eccessivamente rigoristiche del nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., sia pur basate sulla valorizzazione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, trovano uno sbarramento a livello sovranazionale (così Corte EDU 26 luglio 2007, Cass. Sez. Un. n 5700 del 2014; Cass Sez. Un.. n. 9558 del 2014). Questi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. Sez. U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, in tal senso, v. anche Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1932 del 18.1.2024). Nel caso di specie non si riscontra una violazione della norma processuale in esame, poiché parte appellante ha individuato i capi e i passaggi della sentenza di primo grado che intende censurare, permettendo al giudice dell'impugnazione di comprendere la pagina 6 di 13 portata del devoluto e le ragioni sottese alle censure proposte e consentendo a parte appellata di articolare un'adeguata e completa difesa per resistere ai motivi di appello. Pertanto, essendo possibile individuare i motivi di gravame, come sopra sinteticamente enucleati, si ritiene che il disposto dell'art. 342 c.p.c. sia stato rispettato. Parimenti, devono essere respinte le richieste di integrazione probatoria introdotte dalla difesa volte a ricostruire le condizioni economico/patrimoniali di T_ _1
, condividendo la Corte le determinazioni istruttorie assunte dal Tribunale,
[...] ritenendo il materiale probatorio confluito negli atti del giudizio, idoneo e sufficiente a consentire una motivata decisione su tutte le domande avanzate da parte appellante. Va, in particolare, rilevato che nel corso del giudizio di primo grado e Controparte_1 nel presente giudizio, ha documentato con sufficiente chiarezza la propria situazione economico – reddituale, producendo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta intercorrenti dal 2019 al 2023, gli estratti conto bancari, i rendiconto titoli e che da tale documentazione fiscale non emergono elementi che possano fare desumere la sussistenza di intenti manifestamente dissimulatori, in concomitanza della vertenza processuale separativa/divorzile, volti a fornire una rappresentazione delle proprie condizioni patrimoniali deteriore rispetto alla realtà, evidenziandosi, di contro, che dal dato documentale emerge che il reddito del negli ultimi anni di imposta, è _1 aumentato, come, peraltro, quello della T_
Ritiene, pertanto, il Collegio che il contezioso economico, che vede queste parti fortemente confliggenti nell'ambito del giudizio di divorzio, nella totale assenza di volontà di individuare ragionevoli possibilità conciliative, deve trovare soluzione in applicazione dei principi di diritto, come consolidati dal costante orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, ai fini delle determinazioni di natura economica, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. Sez.VI -I 28.3.2019), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene la Corte di potere effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti, attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti nel corso del giudizio. Alla luce di tali considerazioni, deve essere rigettata – ancorché non esplicitata in sede di conclusioni - la domanda di accertamento ex art 210 c.p.c. proposta da parte T_
a pagina 15 dell'atto di appello, ritenendosi la documentazione prodotta da parte appellata, come aggiornata nel presente grado di giudizio con il deposito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024), del tutto conforme al dettato di legge. Passando alla valutazione dei motivi di appello, ritiene la Corte infondata la censura mossa dalla difesa appellante alla sentenza di primo grado in relazione al mancato riconoscimento di un assegno divorzile in favore di . Parte_1
Su tale aspetto, le posizioni delle parti appaiono fortemente contrapposte, negando, la difesa la sussistenza dei presupposti per la relativa dazione ed affermando, la _1 difesa l'esistenza delle condizioni per il relativo riconoscimento. T_
pagina 7 di 13 Va, al riguardo, ricordato che l'evoluzione della giurisprudenza sull'interpretazione, costituzionalmente orientata dell'art. 5 co. 6 della L.898/70, in ordine i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e al ragionamento logico che il giudice è chiamato ad operare sulle singole fattispecie concrete, come accertate e provate in giudizio, ha portato, innanzi tutto, ad affermare che l'assegno divorzile ha natura e presupposti diversi dall'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. nella separazione personale tra i coniugi, in ragione dei diversi effetti che la pronuncia sullo status nei due casi comporta (da ultimo Cass. Sez. I 28.2.2020 n. 5605). La giurisprudenza, inoltre, superando le criticità conseguenti alle precedenti pronunce, ha infine sancito principi interpretativi che possono, in sintesi, riassumersi nei seguenti incisi: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti, da un lato il tenore di vita, dall'altro il criterio dell'autosufficienza, b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi, c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa), d) equiordinazione dei criteri previsti dall'art. 5 co. 6 L.898/70, e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale, f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio, g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. Partendo da tali premesse interpretative, le Sezioni unite, hanno affermato che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto il richiesto assegno divorzile, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti e, qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità a procurarseli per ragioni obbiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5 co. 6 parte prima della L.898/70 ed in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative personali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio e quindi, deve quantificare l'assegno rapportandolo, non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell'autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello di vita adeguato al contributo apportato alla vita matrimoniale. Passando alla valutazione del caso di specie, ritiene la Corte che, come correttamente affermato dal Tribunale, non solo deve essere radicalmente esclusa la componente assistenziale dell'assegno divorzile, peraltro neppure richiesta dalla difesa di parte appellante, ma altresì quella perequativa/compensativa, non essendo stata raggiunta la pagina 8 di 13 prova del fatto che la sperequazione delle condizioni reddituali dei due coniugi, sia conseguita a scelte familiari condivise durante l'unione matrimoniale. Sullo specifico aspetto, la Suprema Corte ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativa – compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio del coniuge più debole in favore delle esigenze familiari. In mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, il coniuge debole è tenuto a dimostrare di avere contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali. In difetto, l'assegno può giustificarsi per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord.30.5.2025 n.14459). Invero, nel corso del giudizio è emerso che la ha svolto attività lavorativa in T_ modo sostanzialmente continuativo per tutta la durata del matrimonio;
in particolare come dalla stessa indicato nell'atto di appello, dal 2005 al 2007 (anno del matrimonio) ella ha lavorato presso lo show-room di arredamento di divani;
nel 2008 è Parte_2 stata assunta a tempo indeterminato part-time come contabile presso la società
“Qualitalia Controllo Tecnico” fino al 2012. Successivamente alla nascita delle due figlie, la ha reperito occupazioni lavorative saltuarie a tempo parziale (risulta dal T_ curriculum vitae allegato dalla difesa doc. 14, che la stessa ha lavorato presso T_ un call-center anche nel periodo settembre 2013-febbraio 2014); dal 2015 al 2022 ha prestato la propria attività lavorativa a favore dell'associazione AM (ass. italiana di automazione); in seguito al licenziamento dalla predetta associazione, ha percepito l'indennità Naspi fino all'assunzione in data 1° febbraio 2024 presso lo studio di commercialisti “Studio Verna”, in qualità di impiegata, con contratto di lavoro, sempre part-time, a tempo indeterminato. Dal canto suo, il ha prestato attività lavorativa con contratti full time a tempo _1 indeterminato presso la “Sybil srl” dal 2001 fino al 2019 e presso “Accenture spa”, dal mese di maggio 2019 all'attualità. Tali circostanze consentono di affermare che le scelte lavorative della non sono T_ state limitate dalle incombenze familiari, avendo la stessa sostanzialmente sempre lavorato propendendo per impieghi lavorativi a tempo parziale, sia prima che dopo la nascita delle figlie e anche nell'attualità, ove l'appellante ben potrebbe incrementare il proprio impegno lavorativo a fronte dell'età delle minori, le quali, rispettivamente di 16 anni e di 13 anni non richiedono la costante presenza materna. Per_1 Per_2 Su tale specifico aspetto, pertanto, si osserva che la non ha dimostrato la T_ sussistenza di chances lavorative sacrificate, rilevandosi, di contro, la piena consapevolezza della stessa circa l'assenza di sacrifici professionali, che, proprio in ragione dei buoni redditi del marito, non sono stati necessari. A tale proposito, non appaiono dirimenti i periodi di astensione dal lavoro concomitanti con le gravidanze (nell'anno 2009 e nell'anno 2011), stante la necessarietà di tali sospensioni lavorative, dovendosi, peraltro, rilevare che nel corso dell' indagine pagina 9 di 13 psicosociale del 25.10.2023, la stessa ha riferito agli operatori del Servizio sociale di Milano di aver lavorato fino al 2014. Di contro, appare significativo che la in sede di accordi separativi non ha T_ avanzato domanda di assegno di mantenimento per sé, nonostante i redditi percepiti, così dimostrando la propria capacità lavorativa che non è mai venuta meno, risultando nell'attualità potenziata, alla luce della nuova attività lavorativa intrapresa a partire da febbraio 2024, in qualità di impiegata. Come correttamente assunto dal Tribunale, deve, pertanto affermarsi che l'attuale differenza reddituale delle parti - essendo la priva di competenze tecnico- T_ professionali specifiche a differenza del laureato in economia - non è _1 riconducibile al sacrificio delle aspettative professionali e lavorative della moglie nel corso del matrimonio, ma alle scelte liberamente operate da ciascuna parte dal punto di vista professionale e coltivate da entrambe sia prima che durante l'unione matrimoniale. Va, ulteriormente, rilevato che la disparità economico-reddituale sussistente tra le parti, di per sé non giustificativa del diritto all'assegno divorzile, risulta pacificamente superata laddove si considerino le complessive entrate ed uscite di ciascuna delle parti. In particolare, si osserva che, a fronte delle dichiarazioni/certificazioni reddituali prodotte dalle parti, la negli anni 2016-2024, avendo lavorato con modalità T_ part-time, ha percepito mediamente un reddito mensile netto di circa 800,00 (con una lieve decremento negli anni 2022 e 2023 in cui ha percepito la Naspi, ed un relativo incremento nell'anno 2024 a seguito dell'assunzione presso lo studio Verna) e sostiene spese abitative per circa 900,00 euro mensili (cfr. disclosure del 30.08.2024 e doc. 47 fatture); mentre il svolgendo un lavoro a tempo pieno, ha percepito nel corso _1 degli anni 2019-2023 una retribuzione mensile netta di circa 3.800,00 e sostiene spese abitative per circa 750,00 euro mensili (cfr. disclosure del 9.9.2024), oltre ai versamenti dovuti per il mantenimento della prole, che specularmente hanno beneficiato l'appellante. Deve, pertanto, evidenziarsi che la oltre al reddito da lavoro, sin dalla T_ separazione (anno 2016), ha potuto contare, grazie agli importi ricevuti dall'ex marito a titolo di mantenimento delle figlie, sulla somma di 2.000,00 euro mensili, ridotti a 1.500,00 euro mensili a seguito della pronuncia della sentenza impugnata, somme soggette a rivalutazioni ISTAT, nonché sull'integrale percezione dell'assegno unico per le due minori (per importi complessivi di 5.318,40 euro nel 2023 e di 3.763,00 euro sino ad agosto 2024), sicché sino alla pronuncia del divorzio, la stessa ha avuto introiti mensili, detratti i costi di locazione, di circa 2.300,00 euro. Tale importo, ridottosi a seguito della pronuncia di primo grado, a circa 1.800,00 euro mensili, per effetto della rideterminazione dell'assegno di mantenimento delle figlie, garantisce una situazione economica pressoché omogenea rispetto alla disponibilità mensile del il quale, _1 nell'attualità, detratti gli obblighi di mantenimento della prole e i costi di locazione, si attesta in circa 1.600,00 euro mensili, dovendosi inoltre, tenere conto che se è pur vero che, attualmente, i tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore vedono una prevalenza del collocamento delle minori in capo alla madre, va, tuttavia, rilevato che, in forza della sentenza impugnata, il Servizio territoriale è stato incaricato dal pagina 10 di 13 Tribunale ad introdurre nel breve periodo un collocamento paritetico delle minori presso ciascun genitore. Su tale specifico aspetto va, infatti, evidenziato che la progettualità formalizzata dal Tribunale rispetto al collocamento delle minori, volta alla realizzazione di un assetto paritetico - come peraltro già disposto con provvedimento del 21.12.2023 e non attuato per le resistenze della minore (suo malgrado invischiata nella conflittualità Per_1 genitoriale) - consentirebbe alla da un lato, di ridurre i costi diretti del T_ mantenimento delle figlie e, dall'altro, un ampliamento della propria capacità lavorativa con conseguente aumento del proprio reddito da lavoro. Va, infine, osservato che lo stato di salute dell'appellante con riguardo alla riferita patologia di fibromialgia (peraltro non riconosciuta dal sistema sanitario italiano come malattia invalidante) non pregiudica lo svolgimento di attività sedentarie e/o d'ufficio come quella svolta attualmente dall'appellante, sicché si ritiene che tale circostanza non incida rispetto alla valutazione circa l'inadeguatezza dei mezzi per il proprio sostentamento e l'impossibilità oggettiva di procurarseli, presupposti indefettibili per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (Cass. Civ. sez. I, 16/09/2024, n.24795). Tenuto conto del principio di autoresponsabilità che deve contraddistinguere i rapporti tra i coniugi, parte appellante, ancora di giovane età (di anni 47) e non affetta da patologie invalidanti, può reperire un'attività lavorativa a tempo pieno, mettendo a frutto la propria indiscussa capacità lavorativa, al fine di aumentare il proprio reddito da lavoro. Alla luce delle considerazioni che precedono non si ravvisano i presupposti per riconoscere il diritto in capo alla della debenza di un assegno divorzile. T_
Quanto, poi, al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la condanna alla rifusione in favore del delle spese di lite nella misura di 1/3 nonché la condanna alla _1 rifusione in favore dell'erario del 50% delle spese liquidate al curatore speciale, la Corte non può che confermare la sentenza impugnata, condividendosi le argomentazioni della difesa sul punto, risultando sia il riferimento normativo di cui all'art. 133 _1 del D.P.R. 115/2002, sia il richiamo giurisprudenziale dell'appellante totalmente inconferenti. Al riguardo, si osserva, invero, che l'art. 133 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia postula che la parte processuale soccombente sia quella non ammessa al patrocinio dello Stato, prevedendo, in tal caso, che la rifusione delle spese in favore della parte ammessa sia eseguita nei confronti dell'erario. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'ordinanza della Corte di Cassazione del 7 marzo 2024, n. 6150, invocata dalla difesa atteso che con tale arresto la Suprema Corte ha inteso riferirsi T_ all'ipotesi di condanna della parte non ammessa al patrocinio dello Stato al pagamento delle spese di lite, che sia stato erroneamente disposto in favore della parte ammessa, e non già in favore dell'erario, contemplando in tal caso la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., posto che “la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato”.
pagina 11 di 13 Parimenti, appaiono infondate le argomentazioni di parte appellante rispetto alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, posto che esso “non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata IO” (Cass. civ. sez. VI, 13/11/2020, n.25653, nonché Cass. civ. sez. VI, 19/06/2012, n.10053). Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente tenuto conto della soccombenza di entrambe le parti sulla domanda relativa al regime di responsabilità genitoriale, della parziale reciproca soccombenza in punto contributo paterno al mantenimento delle minori e della soccombenza della resistente con riferimento alla domanda di assegno divorzile, nonché della necessità di nomina di curatore speciale in ragione della persistente conflittualità tra le parti, sicché le statuizioni sulle spese di lite e sul compenso del curatore speciale devono essere confermate. Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, anche le spese del presente grado, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte appellata nella misura di 1/3, in ragione della prevalente soccombenza. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002 (quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, così dispone: a) rigetta i motivi di appello proposti da e per l'effetto Parte_1 conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna a rifondere alla controparte le spese di Parte_1 lite sostenute nel presente giudizio nella misura di 1/3 pari ad euro 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
c) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento in capo a parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Milano, il 5.6.2025
pagina 12 di 13 Il Presidente est. Dott.ssa Valentina Paletto
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