Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 01/08/2023, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 01887/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01267/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2017, proposto dal sig. LV AM, rappresentata e difesa dall’Avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Zarrella S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – del decreto di esproprio relativo alla particella in N.C.E.U. al foglio 1, particella 1462, per mq.205 e contestuale fissazione dell’indennità provvisoria di esproprio nell’importo di Euro 73,00/mq, a firma del Funzionario titolare di P.O.- Settore territorio ed ambiente – Ufficio di Piano del Comune di Nocera Inferiore;
b- della delibera di G.C. n.274 del 18.12.2013 di approvazione del Piano insediamenti produttivi in località Fosso Imperatore, limitatamente alla parte in cui ha previsto la realizzazione degli interventi infrastrutturali all’interno della suddetta area;
c- ove e per quanto occorra, della delibera di G.C. n.356 del 13.12.2016 di approvazione del progetto esecutivo, richiamato nel decreto sub a), di approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi infrastrutturali per il recupero, la valorizzazione, la realizzazione e/o il completamento delle aree di insediamento produttivo, per l’attrazione di investimenti produttivi e per la reindustrializzazione, ri chiamato nel decreto sub a);
d – del decreto prot. n°49771 del 11.11.2013, relativo al parere motivato di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, conosciuto solo negli estremi, con riserva di motivi aggiunti;
e- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore e di Zarrella S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 luglio 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di costituzione in giudizio depositato presso la segreteria di questo TAR, per trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 10 DPR 1199 del 1971, il ricorrente ha esposto di essere comproprietario di un terreno sito in Nocera Inferiore e distinto in catasto al foglio 1, part.lla 1462, di superficie complessiva pari a mq. 800.
In data 2 febbraio 2016, il Comune di Nocera Inferiore gli ha notificato un decreto di esproprio relativo a mq. 205 della suddetta particella, in uno al decreto sindacale di approvazione del Piano degli insediamenti produttivi denominato “Fosso Imperatore” pubblicato sul Burc n°7 del 27 gennaio 2014.
Il ricorrente ha così appreso che sarebbe stato privato di una porzione della sua proprietà, tanto al fine di consentire la realizzazione di una strada interna al P.I.P., approvato con delibera di G.C. n°274 del 18 dicembre 2013, strumento attuativo cui l’Ente riconnette il duplice effetto di apposizione del vincolo pre-espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità ex art. 27 L.865/71.
Il ricorrente è insorto avverso il summenzionato decreto di esproprio, in uno agli altri atti della procedura espropriativa.
L’Amministrazione intimata e la società controinteressata si sono costituite in giudizio, instando per la reiezione del ricorso.
Seguiva il deposito delle memorie e dei documenti ex art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza straordinaria fissata in data 21 luglio 2023.
Per quanto di rilievo, con memoria depositata in data 4 ottobre 2022, il Comune di Nocera Inferiore eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e la conseguente improcedibilità del ricorso, atteso che a valle di un’ordinanza cautelare di accoglimento pronunziata da questo TAR in relazione ad altro ricorso inerente lo stesso P.I.P. e i conseguenti espropri, “ il Comune ha avviato un’istruttoria per la ridefinizione del tracciato viario per l’accesso ai lotti 7-8-9-10 relativo al PIP Località Fosso Imperatore e, con delibera di Giunta Comunale n. 228 del 03.07.2018, ha approvato tale rettifica, comportante una riduzione della larghezza della viabilità e di conseguenza una riduzione di mq 94 circa della superficie da espropriare, nella p.lla 1462, al sig. AM. In conseguenza, il Comune di Nocera Inferiore ha emanato un nuovo decreto di esproprio prot. n. 35481 del 05.07.2018, notificato al ricorrente per compiuta giacenza in data 19.07.2018, nel quale la striscia di terreno di cui è comproprietario il ricorrente in esproprio viene ridotta a 157 mq.; in esecuzione di tale decreto, a seguito di avviso prot. n. 51469 del 08.10.2018, in data 20.09.2018 il Comune ha anche reiterato l’immissione in possesso”.
Soggiunge parte resistente, quindi, che “ dalla narrativa che precede, supportata dagli atti depositati in giudizio dal Comune di Nocera Inferiore, emerge palese l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Ed invero, l’esproprio delle aree di proprietà dell’odierno ricorrente è disciplinata dalla delibera di G.C. n. 228/2018 e dal decreto di esproprio prot. n. 35481 del 05.07.2018, atti adottati dal Comune di Nocera Inferiore nei confronti del sig. AM, in epoca successiva all’adozione degli atti censurati con il ricorso cui si resiste, (atti, poi, impugnati con il ricorso proposto dinanzi al TAR LE ed iscritto al numero di R.G. 297/2019), e che hanno determinato l’improcedibilità del ricorso cui si resiste, per sopravvenuta carenza d’interesse ”.
All’udienza straordinaria del 21 luglio 2023, il Collegio ha introiettato la causa in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse agire – peraltro neppure contestata da parte ricorrente – meriti di essere positivamente apprezzata.
Risulta per tabulas , infatti, che il decreto di esproprio avversato con il presente ricorso è stato sostituito – nelle more del presente giudizio – da un nuovo decreto di esproprio insistente su una porzione più ridotta dell’area originariamente incisa.
Ne consegue la improcedibilità del proposto ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire per essere stato l’avversato decreto espropriativo di fatto revocato e comunque superato per effetto dell’adozione del nuovo decreto di esproprio, il quale risulta impugnato con parallelo ricorso tutt’ora pendente.
Attesa la natura in rito della pronunzia e l’assenza di qualsiasi accertamento di merito in relazione allo specifico decreto di esproprio adottato nei confronti dell’odierno ricorrente, ritiene il Collegio che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2023, in videoconferenza sulla piattaforma Teams, con l’intervento dei magistrati:
Benedetto Nappi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Referendario
Michele Tecchia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Benedetto Nappi |
IL SEGRETARIO