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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia G iudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
3.2.2025 da
c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
d'Arda (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Toscani, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Fiorenzuola d'Arda (PC), via G. Bressani, n. 4, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Filippo Poggi Longostrevi e Isabella Fontaine
Panciatichi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Salsomaggiore
Terme (PR), Viale Porro n. 31, in forza di mandato in calce all'atto di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 27 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE E LA RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 deduceva: che con Parte_1
sentenza n. 827/2019 il Tribunale di Piacenza aveva pronunciato il divorzio congiunto nei confronti dello stesso e di che con ricorso Parte_1 Controparte_1
congiunto del 12.1.2022 le stesse parti avevano chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio, con particolare riguardo alla collocazione della IG minore Per_1
ed al relativo mantenimento;
che con provvedimento del Tribunale di Piacenza in data
15.6.2022 veniva pertanto disposta la modifica delle condizioni di divorzio in conformità al regolamento concordato dalle parti;
che nel 2023 la IG , nel frattempo divenuta Per_1 maggiorenne, decideva di iscriversi presso l'Università di Trento, alla Facoltà di Scienze
Tecniche di Psicologia cognitiva con sede distaccata in Rovereto;
che la madre
[...] non concordava sulla scelta della IG di iscriversi presso l'Università di CP_1
Trento in quanto avrebbe comportato costi universitari maggiori rispetto ad altra sede universitaria più vicina al luogo di residenza;
che in realtà la sede universitaria scelta da era particolarmente qualificata, ma la madre non prendeva in considerazione tali Per_1
aspetti e non provvedeva al rimborso, come invece era tenuta a fare, del 50% delle spese di natura straordinaria inerenti in particolare alla frequenza universitaria (tasse universitarie, trasporti, pernottamento), oltre a visite mediche, mentre il padre provvedeva anche al mantenimento ordinario della IG;
che il ricorrente era stato costretto a notificare alla resistente atto di precetto ed a procedere a pignoramento presso terzi, a cui aveva fatto seguito opposizione all'esecuzione da parte della stessa, la quale rimaneva inadempiente rispetto all'obbligo di rimborso delle spese straordinarie (universitarie e sanitarie) per la IG;
che la resistente disponeva di liquidità derivante dalla vendita della casa coniugale e svolgeva attività lavorativa presso la società Autogrill s.p.a.
Il ricorrente chiedeva pertanto che la precedente modifica della condizione di divorzio contraddistinta al punto 8 relativa alle spese straordinarie per la IG Per_1 venisse modificata nei seguenti termini: “tutte le spese straordinarie per la IG Per_1
sono poste a carico dei genitori al 50% ed in specie quelle relative alle tasse universitarie, ai trasferimenti in treno, al costo dell'alloggio a Rovereto e alle spese mediche necessarie, visite ginecologiche ed oculistiche in specie. Dietro presentazione della spesa da effettuarsi, la signora pagherà direttamente il 50% oppure corrisponderà il 50% CP_1
al padre che provvederà al pagamento e tutte le spese saranno dedotte fiscalmente dai genitori al 50%”.
Con decreto in data 5.2.2025 la Presidente di sezione, designata sé stessa giudice relatore, fissava l'udienza del 27 maggio 2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa in data 23.4.2025 si costituiva in giudizio la resistente contestando la fondatezza della richiesta avversaria, deducendo, in particolare, che la scelta di mandare la IG all'Università a Trento non era stata concordata tra i genitori e che non erano stati esibiti alla resistente i relativi giustificativi sia per le spese di studio sia per quelle sanitarie, laddove in ogni caso la resistente si opponeva a che la IG si iscrivesse all'Università di Trento per le maggiori spese, in particolare relative all'alloggio, che la stessa comportava, tenuto conto delle condizioni economiche della resistente, che percepiva uno stipendio di Euro 1.200,00 mensili e conviveva con l'altra IG, pur svolgendo quest'ultima attività lavorativa. La resistente chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e proponeva domanda riconvenzionale al fine di sentire modificare la condizione n. 8 del regolamento di divorzio nel senso che il ricorrente provvedesse anche alle spese straordinarie per la IG nella misura del 100%, a fronte del fatto che la Per_1
resistente avrebbe provveduto alle spese straordinarie per la IG . Per_2
All'udienza del 27 maggio 2025 comparivano personalmente le parti, assistite dai rispettivi Difensori, e, sentite liberamente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, con invito a trovare una soluzione concordata in merito alla partecipazione della signora alle spese universitarie e per visite mediche specialistiche della IG , le CP_1 Per_1
stesse raggiungevano un accordo in merito alle questioni controverse, così modificando concordemente il punto 8 delle condizioni di divorzio, come già modificato con provvedimento del 15.6.2022.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità alla modifica concordata dalle parti e, sulle conclusioni congiunte dalle stesse precisate, all'esito della discussione orale, veniva trattenuta la causa in decisione, rimettendola al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
Pubblico Ministero.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio come richiesta dalle parti nelle conclusioni dalle stesse congiuntamente precisate debba essere accolta, avendo le parti raggiunto un accordo in merito all'unica questione controversa riguardante le spese straordinarie, sia pregresse sia future, per la frequenza universitaria e le visite mediche relative alla IG , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente.
Ne consegue che, in assenza di elementi ostativi all'accoglimento della richiesta concorde delle parti, si giustifica la modifica delle condizioni di divorzio in conformità alle conclusioni dalle stesse congiuntamente precisate, come specificamente riportate in dispositivo.
Quanto alle spese processuali, in conformità alle conformi conclusioni rassegnate dalle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, in conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle Parti,
a modifica delle condizioni di divorzio di cui al punto 8 della sentenza di divorzio n. 827/2019 pronunciata dal Tribunale di Piacenza, come modificata con provvedimento dello stesso Tribunale in data 15.6.2022, dispone come segue:
- La signora s'impegna a pagare il pregresso delle spese straordinarie CP_1
relative alla IG fino al mese di maggio 2025, tutte comprese, nella somma di Per_1
Euro 4.500,00 in tre rate a decorrere dal 15.6.2025;
- Per le spese future straordinarie invece si stabilisce: per le spese mediche si concorda di ripartirle al 50% con tetto massimo di Euro
300,00 ciascuna, previa comunicazione da parte della IG;
Per_1 per l'alloggio la signora verserà dal mese di giugno 2025 Euro 125,00 CP_1 al mese, pari al 35% delle spese mensili dell'alloggio; nulla è dovuto per il trasporto da/per Trento;
la retta universitaria sarà ripartita nella misura del 50% ciascuno, il signor s'impegna a comunicare la spesa via mail preventivamente;
Parte_1
Le parti concordano nel senso di compensare anche le spese del giudizio di opposizione a precetto. Spese legali del presente giudizio compensate tra le parti.
Piacenza, 16 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti