Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1076 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
con l'avv.to DI VICO GIUSEPPE Parte_1
reclamante
E
con gli avv.ti Controparte_1
CUNDARI MASSIMO e SPEZIALE VALERIO reclamata
Oggetto: Reclamo, ex art. 1, 58°co., L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di
Castrovillari
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
- dipendente della sin dall'anno 2013 presso la sede di Rossano, Parte_1 CP_1
dapprima a tempo determinato e poi, a seguito di conversione del rapporto, dal 5.2.2015 a tempo indeterminato parziale di 24 ore settimanali per 4 ore giornaliere con la qualifica di operaio di 6° livello e la mansione di “attacchino” - impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla datrice di lavoro il 22.10.2019 in relazione alla seguente contestazione del 8.10.2019:
1. Nelle giornate del 16, 17 e 18 settembre u.s. Lei è risultato assente per malattia e pertanto non ha prestato alcuna attività lavorativa a favore della . CP_1
2. A seguito di accertamenti da noi svolti, tuttavia, è emerso che durante tali giornate Lei è sistematicamente uscito dalla Sua abitazione durante le c.d. fasce orarie di reperibilità (ossia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) e per l'esattezza: il giorno Part 16.09.2019 alle ore 17:22 Lei si è allontanato da casa e salito a bordo della Sua
Mercedes classe A di colore grigio tg FL 017 EN si è diretto dapprima a Rossano Scalo, presso una rivendita di tabacchi, ricevitoria lotto e sala scommesse "Better" denominata
"Cafè Sporting", sita in C.da Torre Casciano n. 208, e poi - alle ore 17:45 - si è recato presso il bar "Bella Epoque", sito in Viale Galeno n. 24 a Rossano Stazione, dove è rimasto per circa un'ora. La mattina del giorno 17.09.2019 Lei è uscito dalla Sua abitazione prima delle ore
09:50 e vi ha fatto rientro solo alle ore 11:40, giusto poco prima che terminasse l'orario di reperibilità. Nel pomeriggio, poi, Lei si è nuovamente allontanato da casa alle ore 18:00 e a bordo della Sua Mercedes grigia tg FL 017 EN si è diretto a Rossano Scalo, dove ha effettuato diversi giri con la Sua autovettura almeno sino alle ore 18:30. Il giorno
18.09.2019, alle ore 17:30, Lei è uscito da casa e, salito sulla Sua Fiat Punto di colore grigio tg DA 219 MC, si è recato presso la spiaggia adiacente alla Sua abitazione e lì è rimasto per circa venti minuti. Dopodiché è tornato a casa, ha lasciato la Fiat Punto ed è salito - insieme
a Sua moglie - a bordo della Mercedes grigia tg FL 017 EN con la quale si è recato presso il centro storico di Rossano, dove ha effettuato diversi giri tra le vie del centro, trattenendosi fuori casa almeno fino alle ore 19:00. Oltre a quanto sopra, Le evidenziamo ciò che segue: i fatti innanzi descritti mettono in evidenza che nelle giornate del 16, 17 e 18 settembre u.s., in cui ci ha comunicato di essere impossibilitato - per motivi di salute - a svolgere attività lavorativa presso la nostra azienda, Lei fosse nel pieno possesso della Sua normale efficienza psico-fisica o, comunque, non in uno stato tale da impedirLe l'esecuzione delle prestazioni lavorative a noi dovute;
qualora Lei fosse stato effettivamente malato, il modo in cui ha trascorso le giornate del 16, 17 e 18 ha sicuramente pregiudicato, o quanto meno ritardato la
Sua completa guarigione e, di conseguenza, la ripresa da parte Sua della normale attività lavorativa;
negli ultimi 24 mesi, su 606 giorni in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, Lei ha lavorato solo in 389 giornate e in 145 è risultato assente per malattia. Ciò vuol dire che di media un giorno ogni due e mezzo lavorati Lei dichiara di essere affetto da uno stato morboso che Le impedisce di recarsi a lavoro;
nello scorso mese di settembre Le è stato irrogato un provvedimento disciplinare (quattro ore di multa) per motivi analoghi a quelli che Le vengono contestati nella presente comunicazione. Ciò dimostra,
Pag. 2 di 11 inequivocabilmente, una recidiva da parte Sua nell'attuazione di determinate condotte e di conseguenza una maggiore gravità delle stesse. Poiché i comportamenti da Lei posti in essere configurano gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali su Lei gravanti per effetto del rapporto di lavoro in essere ed hanno rilievo ai fini disciplinari, La invitiamo a fornire per iscritto le Sue giustificazioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente.
La società, in ogni caso, si riserva di agire nelle opportune sedi per il risarcimento dei danni subiti a seguito dei Suoi comportamenti.
Il tribunale di Castrovillari, all'esito della fase sommaria, con ordinanza n. 9837/2020 del
30.07.2020 ha rigettato il ricorso e con sentenza del 13.10.2023 ha rigettato l'opposizione.
In particolare ha ritenuto del tutto indimostrato il lamentato intento discriminatorio e ritorsivo, esclusivo e determinante sotteso al licenziamento, non avendo la parte ricorrente articolato specifici capitoli di prova finalizzati a dimostrare tale intento, né tantomeno la produzione documentale risulta essere idonea a comprovare l'assunto attoreo.
Ha poi rilevato che, in considerazione delle numerose assenze per malattia del (nei Pt_1 primi 9 mesi dell'anno 2019 ben 84 giorni), nel mese di agosto 2019 la aveva richiesto CP_1
CP_ all' di effettuare una visita fiscale sul ricorrente. A tale visita domiciliare, “tentata” in data 3.08.2019 alle ore 10:20, il dipendente era risultato assente e pertanto la aveva CP_1
instaurato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, conclusosi con l'irrogazione della multa pari a quattro ore di retribuzione. In considerazione dell'assenza del ricorrente alla visita fiscale domiciliare del 3 agosto 2019 e alla luce del protrarsi della sua malattia, nel settembre 2019 la aveva deciso di affidare ad un'agenzia investigativa il compito di CP_1
"osservare" il per alcuni giorni, allo scopo di verificare se i suoi lunghi periodi di Pt_1
assenza dipendevano realmente da uno stato morboso. All'esito dei pedinamenti effettuati,
l'agenzia investigativa consegnava alla una relazione (contenente anche un DVD con CP_1
foto e video) nella quale venivano descritte le modalità in cui il ricorrente aveva trascorso le giornate di osservazione.
Ha ritenuto che i comportamenti contestati al ricorrente risultano comprovati dalla relazione dell'investigatore privato incaricato dal datore di lavoro, suffragata da documentazione fotografica;
e che il lavoratore ha solo genericamente negato quanto dedotto dal datore di lavoro, senza prendere specifica posizione sulle analitiche contestazioni ricevute.
Ha concluso che il comportamento configura l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario e giustifica, di conseguenza, il licenziamento.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo il ricorrente di primo grado ed ha lamentato che:
Pag. 3 di 11 1. il giudice di prime cure ha errato nell'affermare l'assenza di una sua contestazione specifica, in quanto sia in sede disciplinare che nel ricorso egli aveva negato di essersi allontanato dal proprio domicilio nei giorni indicati negli addebiti disciplinari, sicchè era onere della datrice di lavoro offrire idonea prova della condotta contestata, prova che non poteva dirsi fornita dalla relazione dell'investigatore privato, che non ha efficacia probatoria nel giudizio, in quanto proveniente da soggetto pagato da controparte e in ordine alla quale la società aveva rinunciato ad escutere quale teste il soggetto che avrebbe effettuato le riprese video.
2. Il giudice di prime cure giunge alla decisione oggi gravata operando un gravissimo travisamento dei fatti asseritamente accertati e della loro qualificazione giuridica in ordine agli effetti prodotti. Si assume nelle condotte contestate un mero allontanamento dal domicilio nelle ore di reperibilità: non si assume, e men che meno si prova, che il lavoratore si sia sottratto alle visite medico legali di verifica dello stato di malattia: incredibilmente il giudice di prime cure manifesta l'errato convincimento che non sia stato possibile verificare lo stato di malattia del lavoratore per assenza dello stesso dal domicilio in sede di accesso del medico legale (cfr p. 12 del reclamo)
E l'errore è reso palese dal richiamo ad una pronuncia della Suprema Corte, n. 24681/2016, nella quale il lavoratore “era risultato assente per ben cinque volte alla visita medico-legale così da rendere impossibile l'accertamento dello stato di malattia, mentre nel caso di specie
“in riferimento alle asserite giornate del 16,17 e 18 settembre 2019, giorni oggetto dell'addebito per cui è licenziamento, non è stata tentata alcuna visita medico-legale nei confronti del lavoratore, nessun medico si è recato al domicilio dello stesso per sottoporlo a visita e verificare la malattia e non lo ha rinvenuto, così da non poter procedere all'accertamento. In tale profilo della decisione si evidenzia un ulteriore errore del giudice di prime cure il quale non motiva il proprio convincimento, che rimane intuitivo ed emotivo, sulla gravità delle condotte addebitate in relazione alla adeguatezza e proporzionali della sanzione espulsiva irrogata” (cfr p. 14 del reclamo).
In realtà egli è risultato assente nelle fasce di reperibilità solo in una occasione di visita medico-legale di controllo, fatto oggetto di sanzione disciplinare conservativa, per il quale il potere disciplinare è consunto: nessun altro controllo medico è risultato impossibile per assenza del lavoratore durante le fasce di reperibilità.
3. “i profili rilevanti emergenti dalla predetta contestazione sono due: simulazione dello stato di malattia e condotte tenute in costanza di malattia che avrebbero rallentato o impedito il regolare processo di guarigione”, ma nessuna prova è stata offerta da controparte a fronte di
Pag. 4 di 11 tre certificati medici che attestano la patologia sofferta confermata in sede di visita medico- legale di controllo, che non può dirsi smentita da una video-registrazione relativa a soli 3 giorni di osservazione, che riprende ordinarie attività della vita quotidiana non significative ed inidonee dimostrare la simulazione o a ritardare o compromettere il processo di guarigione, essendo egli peraltro rientrato regolarmente al lavoro.
4. La previsione di fasce di reperibilità è unicamente finalizzata alla più celere ed efficiente verifica dello stato di salute del lavoratore: in sé il mancato rispetto non potrà mai giustificare il licenziamento e neppure altra sanzione disciplinare conservativa. Il datore, avendo piena contezza delle reali condizioni di salute del lavoratore anche in ragione di precedente visita medico-legale di controllo, si è ben guardato dal richiedere nuova ed immediata visita medica di verifica delle condizioni di salute del lavoratore, solo accertamento che avrebbe potuto dare conferma alla malevola insinuazione di simulazione delle condizioni di salute da parte del lavoratore. (cfr ultimo cpv p. 20 e primo cpv 21 del reclamo).
5.l'assenza per eccessiva morbilità riportata nella contestazione è un dato non veritiero
(essendo nel 2019 solo 20 i giorni di malattia) ed in ogni caso tale profilo esula dal perimetro del licenziamento disciplinare, afferendo la durata della malattia ad altra regolamentazione dei rapporti di lavoro.
6. “Per la condotta contestata non è prevista la sanzione espulsiva nel contratto nazionale di categoria, né tale sanzione è prevista nel codice disciplinare aziendale, peraltro mai portato
a debita conoscenza del lavoratore.
La irrogazione della sanzione massima del licenziamento risulta, infine, assolutamente ingiusta e sproporzionata, a fronte di una condotta che, tenuto conto del reciproco bilanciamento di interessi e della buona fede oggettiva nella esecuzione del rapporto, non giustifica neppure altra sanzione conservativa, ma di certo mai può condurre alla sanzione espulsiva.
Le considerazioni che precedono trovano conforto in costante interpretazione della Suprema
Corte, la quale ha statuito che l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione durante la malattia - oltre a dar luogo a sanzioni comminate per violazione dell'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie può integrare anche un inadempimento sanzionabile con licenziamento disciplinare ex art. 7 legge n. 300 del 1970, ove la condotta del dipendente comporti anche la violazione di obblighi derivanti da contratto di lavoro (Cassazione civile sez. lav., n. 20120/2016)
Pag. 5 di 11 In forza delle considerazioni che precedono, risulta manifesta ed insuperabile la infondatezza delle addotte ragioni del recesso impugnato, finanche in via astratta anche ove fosse vero il fatto dell'allontanamento dal domicilio nelle fasce di reperibilità per come descritto in contestazione, sia per la qualificazione del fatto in sé sia per la complessiva contraddittorietà delle cumulate ragioni del recesso (cfr p. 21 e 22 del reclamo)
Ha concluso, chiedendo: “in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per essere infondato il motivo del recesso e per
l'effetto ordinare il reintegro del lavoratore, con condanna del datore al pagamento di indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento, 22.10.2019, e sino all'effettivo reintegro”.
La società reclamata, nel costituirsi in giudizio, ha replicato che:
1.era generica non solo la negazione degli addebiti, ma anche la contestazione delle risultanze del rapporto ispettivo, che richiedono una conferma con escussione testimoniale, solo se vengano fatte oggetto di contestazione specifica, assumendo in caso contrario valore di piena prova documentale;
2.era il ricorrente a dovere provare “i fatti su cui (la sua) eccezione si fonda”, vale a dire confutare quelle offerte dalla e quindi avrebbe dovuto dimostrare che le attività CP_1
compiute durante le sue uscite erano compatibili con il suo stato di malattia e non potevano interferire in alcun modo con le sue patologie.
Ha ribadito che il mancato rispetto della “reperibilità in sè” concreta inadempienza di un dovere comportamentale connesso al rapporto lavorativo.
Ha richiamato l'art. 174 in combinato disposto con l'art. 220, co. 1, del CCNL, secondo cui
“1) il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. 2) il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
…”. Se il dipendente in malattia ha la “giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo …. ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende” e nel caso in cui non lo faccia si procede al “l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma1, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda”.
Ha sottolineato che, a prescindere alla violazione delle fasce di reperibilità, comunque il giudice ha ritenuto sussistenti anche gli altri addebiti.
Pag. 6 di 11 Ha sostenuto che al più, ove ritenuta sproporzionata la sanzione irrogata, si dovrebbe concedere solo la tutela indennitaria forte di cui all'art. 18 comma 5 Stat. dei lav. (da 12 a 24 mensilità); e considerata l'anzianità di servizio all'epoca del licenziamento di appena quattro anni e mezzo, il consistente numero di assenze per malattia (negli ultimi due anni di rapporto con la assente - di media - un giorno ogni due e mezzo lavorati), nonché la condotta CP_1
indubbiamente contraria agli obblighi di correttezza e buona fede, l'entità dell'indennità risarcitoria riconoscibile non potrebbe essere superiore alle 12 mensilità.
Ha reiterato la prova orale a conferma del rapporto investigativo “se ritenuta necessaria”.
Acquisito il CCNL settore terziario Confcommercio, applicato al rapporto di lavoro, alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha riservato la decisione.
1.Il reclamo è fondato.
1.2.Premesso che si è formato giudicato interno sulla affermata insussistenza della ritorsività del recesso per assenza di censura da parte del reclamante, i motivi del gravame si possono sintetizzare sostanzialmente nell'erronea efficacia probatoria attribuita alla relazione investigativa prodotta dalla società, a fronte della negazione di essersi allontanato dal proprio domicilio nei giorni indicati, che fa scattare l'onere della prova a carico della datrice di lavoro;
nell'erronea valutazione della contestazione disciplinare, nella quale i due addebiti fondamentali – rimasti indimostrati - sarebbero stati la simulazione della malattia e/o l'avere tenuto una condotta pregiudizievole per la guarigione e/o idonea a ritardarla, mentre la violazione delle fasce di reperibilità - priva di rilievo disciplinare se non nei casi in cui abbia impedito l'effettuazione della visita fiscale, circostanza nel caso di specie non verificatasi - neanche è sanzionata dalla legge o dal contratto collettivo;
con la precisazione che il precedente procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione conservativa della multa – e conseguente consumazione del potere disciplinare – l'oggetto dell'addebito era stata l'irreperibilità alla visita domiciliare relativa ad un precedente periodo di malattia e che l'eccessiva morbilità è insussistente e comunque irrilevante sul piano disciplinare.
Ciò posto, si rileva che nella contestazione vengono chiaramente addebitate sia la violazione delle fasce di reperibilità; sia l'aver svolto attività indicative della simulazione della malattia, ovvero dell'inidoneità della stessa a determinare uno stato di incapacità lavorativa ed a giustificare l'assenza dal lavoro;
sia la violazione del dovere di non pregiudicare i tempi di rientro a lavoro (tant'è che dopo l'esposizione degli episodi di allontanamento, si usa l'espressione “Oltre a quanto sopra, Le evidenziamo ciò che segue..”); è stato altresì contestato un cospicuo numero di assenze per malattie e la recidiva.
Pag. 7 di 11 Orbene, d'accordo con la difesa del reclamante, non assumono rilievo disciplinare né la contestata eccessiva morbilità, che può essere presa in considerazione solo per valutare il superamento del periodo di comporto e quindi nell'ambito di un licenziamento per una causale diversa da quella addotta;
né la contestata recidiva specifica, che non sussiste, considerato che l'illecito precedente (contestato con nota del 29.8.2019) era consistito nell'assenza alla visita di controllo domiciliare del giorno 3.8.2019 (cfr doc. 11,12, 13 del fasc. , poi eseguita in ambulatorio in data 5.8.2019 con conferma della malattia CP_1
dichiarata nel certificato medico;
mentre per gli episodi delle giornate del 16, 17 e 18 settembre 2019, alcuna visita fiscale è stata tentata infruttuosamente.
Per quanto riguarda, invece, gli altri addebiti, si rileva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società “In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del
1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato (cfr Cass.
Sez. L n. 13063 del 26/04/2022).
Analoga considerazione vale per gli allontanamenti dall'abitazione nelle fasce di reperibilità, contestati sia in via autonoma che cumulativamente considerati con gli altri illeciti, con la precisazione che a far scattare l'onere probatorio è la mera negazione delle condotte contestate.
Era, dunque, onere della società dimostrare tutti gli elementi costitutivi degli addebiti e la prova avrebbe potuto essere fornita anche attraverso le risultanze di un'attività investigativa di tipo privato sul reale stato di salute del dipendente in malattia, del tutto legittima, non essendo precluso al datore di lavoro di procedere al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza. (cfr Cass. Sez. L - Ord. n. 11697 del 17/06/2020).
Sennonché la società ha prodotto un documento contenente una relazione elaborata da un investigatore privato, tale;
ma al contenuto di tale relazione non può essere Persona_1
attribuita la valenza probatoria di un verbale ispettivo, che è atto pubblico munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. delle attività compiute dal pubblico ufficiale e di quanto da lui
Pag. 8 di 11 accertato e/o direttamente percepito, funzione e ruolo non rivestita dall'investigatore privato;
dunque, la società avrebbe dovuto coltivare la prova orale del teste sulle Persona_1 risultanze dell'incarico ricevuto relativo ai pedinamenti del dipendente in malattia, prova richiesta nella memoria di costituzione, alla quale tuttavia ha rinunciato, chiedendo all'udienza del 13.4.2022 un rinvio per discussione con termine per note.
Conseguentemente è inammissibile la sua riproposizione nella memoria di secondo grado (cfr ex multis Cass. n. 8127/1996, conf. Cass. n. 12241/2002, Cass. n. 17341/2008)
Ma quand'anche si voglia attribuire un principio di prova al contenuto di tale documento ed alle riproduzioni fotografiche e video allegate (cfr doc. 14 fasc. e ritenere che non sia CP_1
stata efficacemente contraddetta dal ricorrente, si rileva che:
a) le attività extra-lavorative ivi rappresentate non sono significative sul piano dell'asserita simulazione e/o del pregiudizio per i tempi della guarigione: ed invero emerge solo che il ricorrente è andato in giro in autovettura, recandosi in un paio di esercizi commerciali, nel centro storico di Rossano e compiendo una breve sosta sulla spiaggia adiacente l'abitazione nelle 3 giornate del 16,17, 18 settembre. Sennonché questo tipo di attività svolta a distanza di oltre 10 giorni dall'inizio della malattia (lombosciatalgia con parestesie arti inferiori lipoma dorso) non risulta incompatibile con lo stato di malattia, regolarmente comunicata e certificata dal medico di base (cfr doc. 7 fasc.ricorrente), da dirsi simulata come postulato nella contestazione e sicuramente non ritarda la guarigione, in quanto trattasi di attività priva di attitudine usurante (guida di autovettura, ingresso in una ricevitoria ed in un bar, sosta su una spiaggia adiacente all'abitazione); tale sarebbe stata un'attività che implicava uno sforzo fisico significativo e continuativo, dalla quale avrebbe potuto desumersi l'insussistenza della patologia o una violazione dell'obbligo di diligenza del dipendente che deve astenersi dal compiere attività che possano pregiudicare lo stato di salute, ritardando, appunto, la guarigione. Né può dirsi che tale attività sia comparabile a quella che caratterizza lo specifico impegno lavorativo del dipendente con mansioni di addetto alle affissioni di manifesti da svolgersi con vincolo d'orario e costantemente in piedi.
Infine è da escludere che l'allontanamento dall'abitazione negli orari coincidenti con le fasce di reperibilità comporti di per sé che l'infermità regolarmente comunicata e documentata possa ritenersi simulata (cfr Cass. n. 922/1996).
In conclusione l'addebito (simulazione malattia e pregiudizio dei tempi di guarigione) è insussistente.
b) in ordine alla violazione delle fasce di reperibilità, il CCNL settore terziario
Confcommercio - che è stato acquisito dalla Corte perché è pacifico e documentato che si
Pag. 9 di 11 applica al rapporto di lavoro dedotto in giudizio (cfr doc. 1 fasc. e la stessa parte CP_1 reclamata lo ha richiamato a supporto del rilievo disciplinare dell'addebito (sull'acquisizione del testo integrale del contratto collettivo, il giudice può utilizzare i poteri istruttori d'ufficio cfr Cass. n. 6135/2024 che richiama Cass. n. 14527 del 2021 in motivazione) - prevede sì espressamente l'obbligo di permanenza del dipendente nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavo, ma ne sanziona la violazione (cfr combinato disposto artt. 174,
222 comma 2 e 225, con multa entro 3 giorni e con il licenziamento oltre i 3 giorni) – equiparandola all'assenza ingiustificata se accompagnata al mancato rientro in servizio immediato con ciò presupponendosi evidentemente l'insussistenza della malattia.
Nel caso di specie, partenendo dall'assenza di prova della insussistenza della malattia, la condotta dell'allontanamento integrerebbe una violazione anche meno grave di quella per la quale le parti collettive hanno previsto la sanzione conservativa se la reiterazione è contenuta entro i tre giorni (sul giudizio di gravità dell'infrazione cfr Cass. n. 17306/2024).
1.2.In ordine alla tutela da accordare, il caso di specie va sussunto nella tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18 comma 4 Stat. Lav. con conseguente attribuzione del risarcimento del danno nei limiti delle 12 mensilità, in mancanza di alcuna contestazione della sussistenza del requisito dimensionale in capo alla datrice di lavoro all'epoca del recesso (cioè di avere alle dipendenze più di 15 dipendenti).
Si ritiene, invero, di riconoscere la misura massima consentita, sia in considerazione della anzianità di servizio del dipendente (in forze presso la società sin dal 2013, seppure con contratto a tempo determinato poi convertito in rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 5.2.2015), sia in considerazione dei tempi processuali e senza alcuna detrazione di aliunde perceptum, il cui onere di deduzione e probatorio grava sul datore di lavoro (cfr Cass.
Sez. L - n. 2499 del 31/01/2017).
Per i motivi suesposti, la sentenza di primo grado va riformata nei termini di cui in dispositivo.
2. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, comprese quella della fase sommaria, seguono la soccombenza con distrazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 10.11.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1642/2023, così provvede:
Pag. 10 di 11 1. Accoglie il reclamo ed, in riforma della sentenza, annulla il licenziamento impugnato e condanna la reclamata a reintegrare nel posto di lavoro ed a risarcirgli il Parte_1 danno commisurato a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con la maggiorazione ex art. 429 c.p.c. degli accessori di legge ed il versamento della dovuta contribuzione;
2. condanna parte reclamata alla rifusione, in favore del reclamante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per il primo grado, comprensivi della fase sommaria, ed in € 3. 000,00, per il secondo grado, oltre accessori come per legge con distrazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 20.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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