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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 24 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte ai nn. 3116 /2021 e 344 /2022 R.A.C.L., promosse da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.01.1970, residente in [...], elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'Avv. Sandro Piseddu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, opponente
contro
appresentati Controparte_1 CP_2
e difesi dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliati in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ricorso (RACL 3116/2021) depositato in data 15 dicembre 2021,
[...]
ha proposto opposizione, con istanza di previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Parte_2 titolo opposto, avverso l'avviso di addebito n. 325 2021 00000581 74 000, notificato in data CP_ 8.11.2021, relativo ad un credito vantato dall' per € 2.291,88, per omesso pagamento dei contributi gestione commercianti, relativi al periodo 4 - 9/2018 e, più precisamente, per il 2° ed il 3° trimestre dell'anno 2018.
A sostegno della domanda, parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la genericità del
CP_ provvedimento e, nel merito, ha sostenuto di non dovere le somme richieste dall' assumendo l'insussistenza dei presupposti sottesi all'obbligo d'iscrizione alla Gestione Commercianti.
In particolare, l'opponente ha allegato: a) che dal 21 maggio 2009 riveste la carica di amministratore e socio unico della dal 2009 esercente l'attività di Controparte_3 organizzazione e gestione di congressi e fiere in Italia e all'estero, promozione, incentivazione, marketing nel settore del turismo, organizzazione e vendita a Tour operators e agenzie di viaggio italiane ed estere di pacchetti e itinerari turistici in Italia e all'Estero; b) di essere iscritta alla gestione separata e aver provveduto al regolare versamento dei contributi;
c) di non aver mai svolto alcuna attività di carattere, direttivo, organizzativo ed esecutivo, affidate ai dipendenti della società sotto la direzione, controllo e coordinamento esercitato dal suo compagno;
d) di essersi occupata Persona_1
a tempo pieno dal 14 ottobre 2014 dell'accudimento del figlio.
Tanto premesso, l'opponente ha, conseguentemente, concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. CP_ L' si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 21 marzo 2022 sostenendo la sussistenza dell'obbligo d'iscrizione della opponente alla Gestione Commercianti con decorrenza contributiva dal primo agosto 2009, in quanto, in forza della verifica amministrativa operata sulla scorta della documentazione societaria è emerso: a) il suo ruolo di socio e amministratore unico della società indicata, esercente attività tipicamente commerciale, b) l'assenza di svolgimento di ulteriore attività lavorativa, c) il fatto che i lavoratori alle dipendenze della società non erano aumentati nel tempo, mentre era incrementato il volume di affari, considerando anche l'assenza di altro soggetto a cui demandare le attività di direzione e gestione tipiche del socio unico, non potendo , Persona_1
non possedendo alcuna quota e quale convivente essere iscritto alla gestione come collaboratore o titolare;
conseguentemente, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
2. Con il secondo ricorso (RACL 344/2022) depositato in data 9 febbraio 2022, con istanza di previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, ha proposto Parte_2
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2021 0001717319000, notificato in data 18.01.2022
CP_ relativo ad un credito vantato dall' per € 3.309,36, per omesso pagamento dei contributi gestione commercianti, relativi al periodo 1 - 12/2019 e più precisamente per il 2°, 3°, 4° trimestre dell'anno
2019, ribadendo le difese spiegate nell'atto introduttivo del precedente ricorso e le conclusioni ivi rassegnate. CP_ L' si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 30 maggio 2022 sostenendo la sussistenza dell'obbligo d'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, riproponendo le medesime difese e conclusioni del precedente giudizio.
Il suddetto procedimento all'udienza del 23 settembre 2022 è stato riunito al precedente contrassegnato al numero RACL 3116/2021.
La causa, istruita con prove documentali e con prova testimoniale, all'odierna udienza è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni delle parti.
3. L'opposizione proposta è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
3.1 In via preliminare, si osserva che l'avviso di addebito impugnato (doc. 1 parte opponente) presenta i requisiti che la legge (art. 30 comma 2 del d.l. 78/2010) prevede debba contenere a pena di nullità, nonché i requisiti integrativi indicati dalla circolare 168/2010 e determina presidenziale CP_1
72/2010, con la conseguenza che deve, pertanto, ritenersi legittimo.
3.2 Quanto al merito, va innanzitutto specificato che emerge dagli atti che l'opponente risulta iscritta alla gestione separata alla quale versa regolarmente i contributi.
In tema di riparto dell'onere della prova in base, all'art. 2697 c.c, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio grava su colui che si afferma titolare del diritto ed intende farlo valere anche se, come nel caso di specie, è convenuto in un giudizio di accertamento negativo.
L'onere probatorio, quindi, incombe su parte resistente (Cfr. Cass. n. 23600/2009 e conforme orientamento giurisprudenziale successivo).
Per quanto riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la doppia iscrizione «è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio… venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività d'impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità
o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti [..]» (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del
03/04/2017, n. 8613).
Del resto, anche dalla circolare n. 78 del 14.05.2013 emerge che, ai fini dell'iscrizione nella CP_1
Gestione Commercianti, la verifica degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa debba essere basata su un'attenta e puntuale analisi della fattispecie concreta e di idonei elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all'abitualità dell'apporto conferito, consigliando l'espletamento della attività di verifica dei requisiti non solo effettuata mediante riscontri documentali, bensì estesa ad accertamenti in loco.
Tanto premesso, dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Lav.
Ord. 27 gennaio 2021 n. 1759, si evince che, al fine di valutare la legittimità dell'iscrizione nella gestione commercianti il giudice, deve accertare che a norma dell'art. 1, comma 203 della L.
662/1996, i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti: “a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione….(omissis); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Alla stregua di tale disposizione, pertanto, anche nel caso in cui il soggetto sia socio e amministratore unico di società, presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti è che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza [requisito di cui alla lett. c)].
Pertanto, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza (l'onere della prova dei quali ricade, come detto, a carico dell' ) sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in CP_1
seno all'impresa, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore per la quale, semmai, ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata.
Le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore.
Mentre l'attività di amministratore è diretta a dare diretta esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L.
n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale. In particolare (cfr., ex multis, Cass. n. 4440 del 2017) il carattere di abitualità e prevalenza va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali).
Nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un “facere sostanzialmente gestorio” e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche,
Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
In punto di prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza è indiscusso che sia compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per la coesistenza dell'iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti, nonché (e soprattutto) l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale che deve dimostrare il presupposto impositivo.
A tal proposito, possono assumere rilevanza ai fine della prova la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (cfr. Cass. n. 8613 del
2017) nonché l'organizzazione dell'attività stessa.
Nel caso di specie, l' avrebbe dovuto dimostrare che, nel periodo contributivo portato CP_1
nell'AVA opposto, l'opponente svolgesse per la Sint Elite Group S.r.l., di cui era amministratore e socio unico dal 2009, attività abituale e prevalente diversa da quella tipica di amministrazione- rappresentanza, propria dell'amministratore-rappresentante della società.
Tale prova non è stata raggiunta.
L'incontestata qualità di amministratore unico dell'opponente in capo alle società e gli altri elementi presuntivi offerti dall' , non sono da soli sufficienti a dimostrare lo svolgimento, da CP_1 parte dell'opponente, di attività commerciale abituale e prevalente per le tre società. Parte resistente, infatti, nulla dice, neppure in sede di allegazione, circa le effettive e concrete attività svolte dall'opponente per la società, ovvero circa l'organizzazione aziendale e la divisione del lavoro all'interno delle stesse, per cui non è in alcun modo possibile valutare la tipologia di attività svolta dalla opponente onde qualificarla come commerciale o meramente amministrativa e, tanto meno, valutare se l'eventuale attività commerciale si sia svolta in modo abituale e prevalente anche rispetto a quella meramente amministrativa e di rappresentanza.
Una migliore specificazione sarebbe stata tanto più necessaria in quanto risulta, dalla documentazione agli atti, che le società avevano in forza dipendenti in grado di svolgere l'attività operativa.
Deve ritenersi, infatti, che la prova testimoniale dedotta dall'odierna opponente e quella documentale versata in atti, di contro, hanno escluso l'esercizio da parte di di Parte_2
qualsivoglia attività gestoria nell'ambito della impresa sociale.
Il Dott. , commercialista della sin dal 2010, e il Sig. Testimone_1 Controparte_3 Per_1
compagno della ricorrente sin dal 1998, hanno concordemente affermato che l'opponente
[...]
frequentava di rado la sede della società e che, in ogni caso, non prendeva parte all'attività sociale della società avente ad oggetto l'organizzazione di pacchetti turistici di elevato Controparte_3
standard economico per clienti russi e ucraini.
È emerso, infatti, che fosse frequentemente all'estero e che si sia occupata a Parte_2
tempo pieno del proprio figlio, non potendo contare su alcun aiuto da parte dei Parte_3
propri familiari.
All'udienza del 6 marzo 2023, il teste , inoltre, ha riferito che l'opponente svolgeva Tes_1 esclusivamente le funzioni attinenti alla rappresentanza legale della società nonché all'effettuazione delle verifiche contabili e delle rendicontazioni ai fini del controllo formale dell'andamento societario: ”Incontravo la ricorrente solo in occasione della chiusura del bilancio di esercizio e degli adempimenti dichiarativi, Le comunicavo le tasse da pagare come società e quelle personali, salvo qualche email che mi mandava con qualche richiesta ogni tanto”.
I testi escussi, inoltre, hanno confermato che la società si struttura in tre compartimenti: l'ufficio booking, l'ufficio marketing e l'ufficio amministrativo e le attività di carattere direttivo, organizzativo ed esecutivo risultano affidate ai dipendenti della tra i quali Parte_4 Testimone_2
che si occupava della grafica della rivista prodotta dalla società e del prezzo dei pacchetti,
[...]
che si occupava dei rapporti con le agenzie straniere (proposta e vendita di pacchetti Parte_5
turistici nonché assistenza del cliente quando arrivava in Italia) e che si occupava della Tes_3
gestione del personale (trasmissione delle giornaliere dei dipendenti al consulente del lavoro, gestione ferie permessi ed effettuazione bonifici) e delle verifiche degli aspetti fiscali e di contabilità in collaborazione con il Dott. . Tes_1
Sul punto correttamente, parte opponente ha evidenziato che il Lul della società Controparte_3 relativo al periodo oggetto dell'accertamento de quo (aprile 2019 – dicembre 2019), conferma i
[...]
nominativi di ben 14/15 lavoratori occupati alle dipendenze della società e le relative date di assunzione avvenute nel periodo 2009 – 2019 (cfr. doc.n.4).
Sia che inoltre, hanno rispettivamente affermato all'udienza del 6 marzo 2023: Tes_1 Per_1
“Io frequentavo la sede della società in occasione degli adempimenti fiscali che svolgevo con
l'impiegata amministrativa mi recavo lì una volta ogni tre mesi, vedevo di rado la Sig.ra Tes_3 nella sede della società, che io sappia per parte dell'anno stava all'estero. Io mi Parte_2
rapportavo con compagno della che di fatto svolgeva la funzione di Persona_1 Parte_2 direttore amministrativo e seguiva i ragazzi del marketing”; “Io svolgevo le funzioni di direttore operativo: gestivo il personale, davo le direttive .. la società è organizzata in settore vendite, contratti
e amministrativo…”.
Né, si ritiene assumere valore dirimente in senso contrario alla ricostruzione effettuata e favorevole
CP_ all' la dichiarazione resa dal teste che, all'udienza del 6 marzo 2024 , ha affermato di Tes_1 aver appreso da che “la ricorrente quando si trovava all'estero si occupava dei rapporti Tes_3 con le agenzie estere perché la società aveva rapporti con tali agenzie” giacché da un lato è assolutamente generica, dall'altro, per giurisprudenza costante l'attività di gestione dei rapporti con i fornitori rientra nell'attività latu sensu gestoria-amministrativa (Cfr. Cass. civ. ordinanza
1759/2021).
Tanto premesso, emerge che non ha mai partecipato personalmente, tanto meno Parte_2
con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, al lavoro aziendale della società Controparte_3
Infine, per mero scrupolo, si concorda con parte opponente laddove rileva che nessun rilievo abbia la circostanza che la pretesa dell'ente trovi “ulteriore supporto nella mancata impugnazione dell'iscrizione alla gestione commercianti e dei precedenti avvisi di addebito”, giacché risulta evidente che la mancata impugnazione, considerate anche le modalità della notifica per compiuta giacenza, non implichi di per sé stessa alcun riconoscimento delle avverse pretese.
Stante quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi e ribadito che non sono emersi in causa elementi da cui dedurre che l'opponente abbia svolto attività diverse da quella tipica di rappresentanza e amministrazione e, tanto meno, che l'abbia svolta con l'abitualità e prevalenza, deve necessariamente escludersi il raggiungimento della prova della pretesa avanzata dall' . CP_1
Si ribadisce che l'onere probatorio incombeva all' che non l'ha assolto, avendo portato a CP_1
sostegno della pretesa contributiva generici elementi presuntivi smentiti dalle emergenze di causa.
Non senza ulteriormente considerare che, in caso di dubbio, il rischio di prova incombe sulla parte che ne aveva l'onere e, quindi, sull'ente previdenziale.
Per le motivazioni sopra esposte si deve concludere nessun contributo a titolo di iscrizione alla
Gestione Commercianti è, pertanto, dovuto dall'opponente e, conseguentemente, gli avvisi di addebito impugnati devono essere annullati.
4. In ragione del criterio della soccombenza, l' convenuto deve essere condannato alla CP_1
rifusione in favore della opposta delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della lite, con la precisazione che il valore complessivo del compenso indicato in dispositivo, trattandosi di cause riunite, è la risultante di un conteggio articolato: infatti, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione (fasi di studio ed introduttiva) viene separatamente effettuata per ciascuna causa, mentre per la fase successiva alla riunione (quella istruttoria e decisoria) viene riconosciuto un compenso unico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla gli Avvisi di Addebito n. 325 2021 00000581 74 000 e 325 2021 0001717319000 oggetto di opposizione;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte opponente, CP_1
liquidando l'importo di euro 2.695,00 oltre spese generali al 15%, e accessori di legge, c.u. se dovuto, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opponente.
Cagliari, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Sotgia