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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 753/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Messina (ME) il 13/08/2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Controparte_2
e nato a [...] al Tagliamento (PN) il Controparte_3
03/06/2009;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “1- I coniugi vivranno separati, con obbligo al reciproco rispetto e a non interferire l'uno nella vita dell'altro.-
2- Il figlio minore viene affidato in forma condivisa ad Controparte_3
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la quale continuerà a vivere anche la primogenita - CP_2
Considerata l'età, il ragazzo sarà libero di frequentare il padre, con il quale peraltro intrattiene un ottimo rapporto, concordando direttamente tempi e modi.-
3- Il GN contribuirà nel mantenimento ordinario del Controparte_1
minore figlio versando alla moglie, in forma tracciabile ed entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 400=, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, se in aumento (primo adeguamento marzo 2026).-
4- Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli – spese da individuarsi e da regolamentarsi secondo il protocollo adottato dall'intestato Tribunale, noto alle parti, al quale si rinvia.-
5- L'assegno unico universale – ad oggi pari ad Euro 296= mensili - sarà
percepito per intero dalla NO , nel mentre delle detrazioni Parte_1
fiscali beneficerà al 100% il GN .- Controparte_1
6- Il GN corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo Controparte_1
nel mantenimento della stessa, un assegno mensile di Euro 350=, da versare in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, se in aumento (primo adeguamento marzo 2026)-“.
Motivi della decisione
FATTO
2 Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 25/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_4
3
[...] CONCETTO, i quali hanno contratto matrimonio in Messina (ME), in data
13/08/2013;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di MESSINA (ME) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013,
atto n. 134, parte 2, serie C, ufficio 64) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 14/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 753/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Messina (ME) il 13/08/2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Controparte_2
e nato a [...] al Tagliamento (PN) il Controparte_3
03/06/2009;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “1- I coniugi vivranno separati, con obbligo al reciproco rispetto e a non interferire l'uno nella vita dell'altro.-
2- Il figlio minore viene affidato in forma condivisa ad Controparte_3
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la quale continuerà a vivere anche la primogenita - CP_2
Considerata l'età, il ragazzo sarà libero di frequentare il padre, con il quale peraltro intrattiene un ottimo rapporto, concordando direttamente tempi e modi.-
3- Il GN contribuirà nel mantenimento ordinario del Controparte_1
minore figlio versando alla moglie, in forma tracciabile ed entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 400=, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, se in aumento (primo adeguamento marzo 2026).-
4- Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli – spese da individuarsi e da regolamentarsi secondo il protocollo adottato dall'intestato Tribunale, noto alle parti, al quale si rinvia.-
5- L'assegno unico universale – ad oggi pari ad Euro 296= mensili - sarà
percepito per intero dalla NO , nel mentre delle detrazioni Parte_1
fiscali beneficerà al 100% il GN .- Controparte_1
6- Il GN corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo Controparte_1
nel mantenimento della stessa, un assegno mensile di Euro 350=, da versare in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, se in aumento (primo adeguamento marzo 2026)-“.
Motivi della decisione
FATTO
2 Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 25/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_4
3
[...] CONCETTO, i quali hanno contratto matrimonio in Messina (ME), in data
13/08/2013;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di MESSINA (ME) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013,
atto n. 134, parte 2, serie C, ufficio 64) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 14/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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