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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2235/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2235 del R.G.A.C. dell'anno 2023, discussa all'udienza del 17 giugno 2025, vertente TRA
(C.F.: ), in qualità di titolare della Parte_1 C.F._1 Cartoplast Sud di SS AM P.IV , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IV_1
LUCANTONIO CAPALBO;
OPPONENTE E C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Costantino Guido;
Controparte_1 P.IV_2
OPPOSTA
C.F.: ); Controparte_2 CodiceFiscale_2
TERZO CHIAMATO-LITISCONSORTE NECESSARIO/CONTUMACE Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 558/2023 del Tribunale di Cosenza e domanda riconvenzionale nullità dichiarazione unilaterale di vendita e restituzione motociclo o, in subordine, restituzione somme;
Conclusioni: come in atti e da verbale del 17.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 19.06.2023, il Sig. , nella qualità di Parte_1 titolare della ditta “Cartoplast Sud di SS AM”, ha proposto formale opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 558/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 03.05.2023, (R.G. n. 1562/2023), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.645,50, oltre interessi moratori, spiegando che tale credito originerebbe dalla residua somma, (pari appunto ad € 10.000,00), del complessivo prezzo di € 65.000,00, per la vendita dell'autovettura targata FN (Telaio WAUZZZ4M1JD055322), di cui alla Dichiarazione Unilaterale di Vendita del 26.04.2021, giusta fattura n. 62/2021. Parte opponente ha quindi eccepito preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale di Cosenza, in quanto la vendita dell'autovettura targata FN, per come evincibile dalla Dichiarazione Unilaterale di Vendita prodotta, è stata sottoscritta in Rende e la somma ingiunta per pagina 1 di 9 mezzo dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 558/2023, è pari ad € 10.000,00, e dunque, rientrante nella competenza per valore del Giudice di Pace di Cosenza. Ha poi eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, obbligatoria nelle cause di risarcimento danni che derivano dalla circolazione di veicoli e natanti, nonché per le altre domande di pagamento di somme sino a € 50.000, contratti di trasporto e subtrasporto. Il Sig. AM ha poi precisato che, ricevuta la notifica dell'opposto Decreto Ingiuntivo, ritenendo la somma ingiunta assolutamente illegittima e non dovuta ed avendo intenzione di proporre formale opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 558/2023, dava mandato affinché si procedesse alla consultazione del fascicolo telematico, al fine di accertare la documentazione allegata dalla CP_1 nell'ambito del procedimento monitorio;
che, ricevuta la documentazione, l'opponente, con
[...] enorme stupore, constatava che tra i documenti depositati era presente la Dichiarazione Unilaterale di Vendita, datata 10.06.2021, per mezzo della quale si attestava che l'odierno opponente aveva verbalmente venduto, a favore di tale Sig. il motociclo di sua proprietà, Controparte_2 (targa EV56313), al prezzo di € 12.500,00; che l'odierno opponente, non avendo sottoscritto la Dichiarazione Unilaterale di Vendita del 10.06.2021, provvedeva a depositare querela-denuncia, poiché la firma apposta sulla predetta Dichiarazione non è stata riconosciuta come propria dal Sig.
. Parte_1 Per quanto concerne la vendita dell'autovettura targata FN, il Sig. AM ha dedotto di aver avuto rapporti solo con il Sig. , quale legale rappresentante pro tempore della Persona_1 CP_1
con il quale veniva concluso, in data 26.04.2021, l'acquisto dell'autovettura targata FN per
[...] la complessiva somma di € 65.000,00, per come evincibile dalla Dichiarazione Unilaterale di Vendita del 26.04.2021; che, al contrario di quanto sottolineato nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente ha versato le seguenti somme: € 1.000,00 come acconto in data 27.04.2021, € 37.500,00 attraverso un finanziamento, per come confermato dalla convenuta società e € 5.000,00 attraverso un assegno consegnato in data 10.05.2021, per come confermato dalla convenuta società; che, inoltre, il Sig.
AM consegnava al Sig. motociclo di sua proprietà, targato EV56313, allo scopo Persona_1 di trovare un acquirente ad un prezzo non inferiore ad € 18.000,00; che, più nello specifico, l'accordo prevedeva che, venduto il motociclo ad un prezzo non inferiore ad € 18.000,00, l'eventuale somma residua sarebbe stata versata dall'opponente per mezzo di assegni e/o attraverso cambiali, il tutto comunque, sulla base di un successivo accordo da ratificarsi tra le parti.
Per quel che riguarda la vendita del motociclo targato EV56313, la parte ha spiegato di non essere mai stata informata, da parte del Sig. , che tale era interessato all'acquisto Per_1 Controparte_2 del motociclo targato per un prezzo pari ad € 12.500,00; che il Sig. AM non ha mai sottoscritto la Dichiarazione Unilaterale di Vendita, datata 10.06.2021 e non ha mai ricevuto da parte del Sig.
il versamento del prezzo di vendita;
che, di conseguenza, il Sig. AM non è mai stato Per_1 messo nelle condizioni di conoscere quale fosse il prezzo residuo ancora da pagare e relativo all'acquisto dell'autovettura targata FN. L'opponente ha quindi proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione del motociclo targato EV56313, ed in subordine, il versamento della somma di € 12.500,00 incassata dal Sig. , quale prezzo per la vendita del motociclo. Persona_1 Ha concluso chiedendo di: “In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale Civile di Cosenza in favore del Giudice di Pace di Cosenza, in quanto nel caso di specie, la competenza, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è quella del Giudice di Pace di Cosenza, ai
pagina 2 di 9 sensi del nuovo art. 7 c.p.c., (c.d. “riforma Cartabia”), e per tutte le ragioni di cui in premessa;
e per l'effetto, voglia l'On.le Giudice adito, disporre la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito;
In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, e per tutte le ragioni di cui in premessa;
e per l'effetto, voglia l'On.le Giudice adito, disporre la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito;
sempre in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, in quanto trattasi di opposizione fondata su prova scritta e per tutte le ragioni di cui in premessa;
nel merito, accertare e dichiarare che nessun inadempimento è stato posto in essere da parte dell'odierno attore-opponente, per tutte le ragioni di cui in premessa;
e per l'effetto accogliere la presente opposizione per tutte le ragioni di cui in premessa;
in subordine, nel caso venga accertato, l'obbligo a carico del sig. UZ SS, di versare eventuali somme residue a favore della a pagamento del prezzo per l'acquisto Controparte_1 dell'autovettura targata FN (AI , voglia l'On.le Giudice adito, CodiceFiscale_3 disporre che tale versamento avvenga attraverso un piano rateale da sottoscrivere tra le parti in causa;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, di conseguenza, accertare e dichiarare la nullità della Dichiarazione Unilaterale di Vendita, datata 10 giugno 2021, e per l'effetto ordinare al Sig. , nato a [...] il [...], nella sua qualità di legale rappresentante pro Persona_1 tempore, della con sede in c/da Succiommo di Bisignano P.iva: 03432680787, la Controparte_1 restituzione del motociclo targato EV56313, ed in subordine, il versamento della somma di Euro 12.500,00, incassata dal Sig. , quale prezzo per la vendita del motociclo targato Persona_1
EV56313. Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito”. La causa è stata iscritta al n. 2235/2023 R.G.
§§§ Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.09.2023, si è costituita Controparte_1 spiegando che il diritto di credito vantato risulta ampiamente provato dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio, ovvero dalla Dichiarazione Unilaterale di Vendita e dalla fattura di pagamento - mai contestate da controparte durante il rapporto intercorso tra le parti (e risalente al 2021) - nonché dalle richieste di pagamento formulate dal legale della società. L'opposta ha quindi dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, atteso che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., la società ha correttamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Cosenza, nonché l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, poiché, per giurisprudenza pacifica, essa non è obbligatoria nei procedimenti per ingiunzione, ovverosia nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stessa. Nel merito, l'opposta ha spiegato che, in ragione di pregressi rapporti di amicizia, tra le parti è intercorso, sin dall'epoca dell'acquisto dell'autovettura, un accordo verbale, finalizzato al pagamento rateizzato della residua somma ancora dovuta in favore dell'odierna società opposta della somma di € 10.000,00, (somma, peraltro, mai contestata dalla controparte); che, per come emerge dalla missiva del
15.03.2023, la vettura veniva pagata attraverso una suddivisione degli importi per come richiesto dal pagina 3 di 9 Sig. AM, il quale provvedeva a versare un assegno di € 5.000,00 in data 10.05.2021, accedendo al finanziamento di € 37.500,00; che, per la rimanente parte, lo stesso lasciava in conto vendita un motociclo, successivamente venduto per € 12.500,00, in data 10.06.2021, con la promessa che la rimanente somma, pari ad € 10.000,00, sarebbe stata versata al più presto;
che il titolare della società
prima di procedere con la vendita del motociclo, informava il proprietario, il quale CP_1 accettava il prezzo offerto dal nuovo acquirente;
che, ancora, il prezzo della vendita del motociclo veniva, su accordo delle parti, anche scomputato dalla somma ancora dovuta in favore della società opposta, per come emerge anche dal messaggio mail inoltrato dalla alla Cartoplast in data CP_1 06.07.2021 contenente la copia dell'atto di vendita del motociclo. Per quanto concerne il cronologico degli atti di vendita del motociclo in questione, l'opposta ha inoltre precisato che lo stesso risulta essere stato acquistato dal Sig. AM in data 15.01.2021 per la somma di € 14.000,00; che, quindi, la corretta operazione di vendita della permetteva la CP_1 vendita di un mezzo usato quasi al prezzo di acquisto del nuovo, (lo AM perdeva infatti solo € 1.500,00 tra acquisto e vendita). Ha quindi concluso chiedendo di: “preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del monitorio ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla società Cartoplast. ovvero rigettarla nel merito perché infondata, in fatto e diritto, confermando per l'effetto il monitorio opposto;
- rigettare la domanda riconvenzionale promossa della parte opponente per la ragioni sopra indicate;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
§§§ A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.12.2023, ritenuto che non ricorressero i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e, visto l'art. 102 c.p.c., ha ordinato a parte opponente di integrare il contraddittorio nei confronti del Sig. Controparte_2 Con memoria n. 2, parte opposta ha insistito in tutte le richieste e ragioni di cui all'atto introduttivo, chiedendo altresì ammettersi prova testimoniale.
Con memoria n. 2, parte opponente ha chiesto, in caso di costituzione in giudizio del Sig.
[...]
ammettersi l'interrogatorio formale del Sig. , nonché, Controparte_2 Controparte_2 nel caso di mancata costituzione in giudizio del Sig. ammettersi prova per testi. CP_2
Con memoria n. 3, parte opposta si è opposta alla prova così come richiesta da controparte, deducendo in particolare che le circostanze indicate erano di tenore negativo e, pertanto, tecnicamente inammissibili. Con memoria n. 3, parte opponente si è opposta alla prova richiesta dalla società atteso che CP_1 il presunto venditore ha sporto denuncia, contestando non solo di non avere mai contrattato la vendita del motociclo con tale Sig. ma disconoscendo altresì la sottoscrizione apposta sul presunto CP_2 atto di vendita. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.06.2024, rilevata la mancata costituzione del Sig. , il giudice ne ha dichiarato la contumacia, ammettendo la prova per Controparte_2 interrogatorio formale e per testi richiesta da parte opponente e disponendo la notifica dell'Ordinanza ai sensi dell'art. 292 c.p.c. al Sig. , nonché la prova per testi richiesta da parte Controparte_2 opposta e ammettendo le parti alla prova del contrario. All'udienza dell'08.10.2024 il GOP delegato all'attività istruttoria ha dato atto dell'assenza del terzo chiamato Sig. (al cui interrogatorio formale il difensore di parte opponente Controparte_2 all'udienza del 21.1.2025 ha dichiarato di rinunciare) e si è proceduto all'espletamento della prova per pagina 4 di 9 testi con i testi , Segretaria presso la citata da parte opposta e Tes_1 CP_1 [...]
citato da parte opponente. Controparte_3 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.12.2024, il giudice ha autorizzato parte opponente al deposito della richiesta di archiviazione formulata in ordine alla querela presentata dal
Sig. AM in ordine alla vendita, qui contestata, del motociclo, la cui produzione unitamente alla perizia grafologica svolta nel procedimento penale n. 22/2023 RGNR, è stata chiesta alla prima udienza utile (8.10.2024), ed ha invitato il procuratore di parte opponente al deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica al contumace Sig. della fissazione dell'udienza per CP_2 rendere l'interrogatorio formale entro il 17.1.2025. All'udienza del 21.01.2025, il giudice ha dato atto dell'avvenuto deposito, unitamente alla richiesta di archiviazione, della consulenza grafologica svolta in sede di indagini nel relativo procedimento penale;
ha preso atto della rinuncia all'interrogatorio del Sig. formulata dall'Avv. Capalbo;
ha CP_2 rinviato la causa per la discussione ex art. 281 sexies all'udienza del 17.06.2025. All'udienza del 17.06.2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa, facendo rilevare il difensore di parte opponente l'esito della perizia grafologica svolta in sede di indagini preliminari e depositata in atti in cui il CTPM ha concluso nel senso che la sottoscrizione relativa alla dichiarazione unilaterale di vendita del motociclo non è riconducibile a nonché l'utilizzabilità di tale Parte_1 documento come prova (a)tipica ed insistendo nella ricostruzione dei fatti dedotta in atti e reiterando l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della teste in quanto Segretaria Tes_1 della opposta e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate e dell'opposizione CP_1 proposta e della domanda riconvenzionale;
evidenziando il difensore di parte opposta l'irrilevanza delle contestazioni relative alla vicenda della vendita del motociclo sussistendo un debito a carico del sig.
per il pagamento del residuo prezzo per l'acquisto dell'autovettura ed Parte_1 insistendo nelle proprie conclusioni;
questo giudice ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nei successivi 30 giorni.
********************
Parte opponente ha proposto formale opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 558/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 03.05.2023, eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale di Cosenza, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
ha inoltre eccepito di avere provveduto ai pagamenti dedotti in citazione per l'acquisto dell'autovettura targata FN e ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione, previa declaratoria di nullità della dichiarazione unilaterale di vendita, del motociclo targato EV56313 o, in subordine, il versamento della somma di € 12.500,00, incassata dal Sig. , quale prezzo per la vendita del motociclo, atteso il Persona_1 disconoscimento formale della firma apposta sulla Dichiarazione Unilaterale di Vendita datata
10.06.2021.
Ciò posto, deve ritenersi la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 558/2023, oggi opposto, in quanto emesso dal Tribunale di Cosenza, incompetente per valore, per come stabilito ai sensi dell'art. 7 c.p.c., così come modificato dal d. lgs. n. 149/2022, che ha elevato la competenza per valore del Giudice di pace, per i procedimenti instaurati successivamente alla data del 28.02.2023, stabilendo la competenza del
GdP per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, ed essendo stato il ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 22.4.20234. Nel caso di specie, la società oggi opposta ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 10.000,00, a nulla valendo, ai pagina 5 di 9 fini della determinazione del valore complessivo della causa, gli interessi scaduti successivamente alla proposizione della domanda, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., (“A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”). Deve tuttavia rilevarsi che, costituitosi il rapporto processuale sulla base della domanda giudiziale formulata con il ricorso ex art. 633 c.p.c., sussiste la connessione fra la domanda proposta con il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità della dichiarazione unilaterale di vendita del motociclo (ed infatti, stando alle deduzioni di parte opposta, ricorrente in monitorio, il prezzo della vendita del motociclo sarebbe stato conteggiato e scomputato dal prezzo di vendita dell'autoveicolo) e di restituzione del medesimo e, in subordine di restituzione della somma di euro 12.500,00, formulata dall'opponente, dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., domanda riconvenzionale in ordine alla quale è competente per valore il Tribunale (cfr. Cass. 6091/2020 “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus"). E pertanto, sussistendo la competenza del Tribunale in ragione della rilevata connessione, se il D.I., va revocato -dovendosi accogliere l'opposizione proposta in punto di incompetenza-, in ogni caso in questa sede contenziosa questo giudice è chiamato a decidere sia sulla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente sia sulla domanda giudiziale proposta in sede Parte_1 monitoria dalla in quanto connesse ai sensi dell'art. 36 c.p.c. CP_1 Quanto, ancora, in via preliminare, all'eccezione di parte opponente di improcedibilità dell'azione proposta per mancato invito alla negoziazione assistita, si rileva che ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. a), d. l. n. 132/2014, l'obbligo di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita non si applica nell'ipotesi di procedimenti per ingiunzione, ivi inclusa la successiva ed eventuale fase di opposizione;
deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte opponente.
Nel merito, con riguardo alla contestazione di parte opponente in ordine alla vendita del motociclo (il cui ricavato è stato conteggiato ai fini del pagamento del prezzo dell'autovettura acquistata dal Sig. AM) deve rilevarsi che il disconoscimento da parte dell'opponente Sig. AM della sottoscrizione apposta alla Dichiarazione Unilaterale di Vendita datata 10.06.2021, all. n. 9 opposta (l'opponente ha precisato nell'atto di citazione di non avere mai sottoscritto la detta dichiarazione unilaterale di vendita) avente ad oggetto la vendita verbale del motociclo targato EV56313, di proprietà del Sig. AM, al Sig. al prezzo di € 12.500,00, è privo di efficacia. Controparte_2 Ed infatti, indipendentemente dall'esito degli accertamenti peritali compiuti in sede di procedimento penale (come da relazione prodotta da parte opponente), atteso che ai sensi dell'art. 7 DL n. 223/2006 4 luglio 2006, convertito con modifiche in L. n. 248/2006, “
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la
pagina 6 di 9 costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche
agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli
sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato
diniego”, attesa la natura di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.p.c., della autentica della sottoscrizione apposta alla dichiarazione di vendita, per contestarne l'autenticità occorre proporre la querela di falso, che nel caso di specie non è stata proposta.
Inoltre, -a prescindere dalla considerazione della improbabilità che il motociclo, acquistato in precedenza dallo AM in data 15.1.2021 al prezzo di euro 14.000,00 (cfr. il cronologico delle vendite del motociclo), potesse essere venduto successivamente ad un prezzo superiore, circostanza che già da sola pone in dubbio l'effettività di un accordo raggiunto in tali termini, tant'è vero che come da cronologico della vendita del motociclo estratto dal PRA datato 21.9.2023, prodotto da parte opposta emerge che successive vendite del motociclo sono state realizzate in data 18.5.2022 per euro 12.000,00, in data 8.9.2022 per euro 9.000,00 ed in data 22.11.2022 per euro 9.500,00- deve rilevarsi la carenza di prove che dimostrino l'accordo che parte opponente afferma di avere concluso con il legale rappresentante della società opposta e relativo alla vendita del motociclo per conto del Sig. AM ad un prezzo non inferiore ad € 18.000,00, così da incassare il prezzo medesimo dall'acquirente, per poi versarlo, un secondo momento, a favore del Sig. , quale pagamento del prezzo per l'acquisto Per_1 dell'autovettura targata FN. Occorre infatti rilevare che, con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, grava su questi fornire la prova della fonte dell'obbligazione a carico di controparte e che l'opponente non ha in alcun modo provato l'avvenuta definizione di un simile accordo con la società opposta. Al contrario, premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale: "il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto", (Cass., n. 6091/2020), fermo restando l'onere a carico dell'attore (in questo caso l'opposto) di dare prova della fonte dell'obbligazione (Cass. SS.UU. 13533/2001) deve ritenersi che parte opposta abbia fornito compiuta prova della vendita al Sig. AM della vettura in oggetto, al prezzo, non contestato da parte opponente, di euro 65.000,00, come da dichiarazione di vendita del 26.4.2021, in atti e che abbia fornito prova della circostanza per cui il motociclo in questione veniva lasciato in conto vendita alla da parte del Sig. AM, con l'accordo CP_1 di scomputare con il ricavato il prezzo di vendita dell'autoveicolo, come confermato in sede di espletata prova testimoniale. La Sig.ra segretaria presso la sentita all'udienza dell'08.10.2024, Tes_1 Controparte_1 affermava infatti che: “il motociclo in questione fu lasciato fisicamente presso la sede della società in conto vendita con l'accordo che il ricavato di tale vendita dovesse andare a parziale pagamento dell'autovettura Audi di cui al capitolo”; e, ancora: “preciso che la vendita del motociclo e il relativo prezzo è stata pubblicizzata su siti internet;
il sig. ha visto tale pubblicità ed è venuto da noi CP_2 per acquistare il motociclo;
l'atto di vendita redatto dall'agenzia è stato trasmesso anche a me tramite e-mail; tale atto è stato da me trasmesso alla mail del sig. AM”. Il teste di parte opponente,
pagina 7 di 9 Sig. conoscente del Sig. AM poiché qualche mese prima si era Controparte_3 rivolto a lui per un altro acquisto, sentito relativamente alla sottoscrizione della Dichiarazione di Vendita del motociclo datata 10.06.2021, ha confermato che: “il sig. AM, da me conosciuto perché qualche mese prima era venuto per un altro acquisto e da me identificato tramite documento di identità, ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita di cui al capitolo”. Parte opposta ha inoltre allegato il cronologico delle mail relative al periodo, da cui emerge l'invio in data 6.7.2021 di mail all'indirizzo della Cartoplast avente ad oggetto “atto di vendita scooter T-MAX”. Occorre inoltre rilevare che l'eccezione formulata da parte opponente di incapacità a testimoniare della Sig.ra non risulta fondata, atteso che la stessa, in quanti dipendente della Tes_1 CP_1 non è portatrice di un interesse che legittimi a sua partecipazione al processo ai sensi dell'art. 246 c.p.c., inoltre, come rilevato, le dichiarazioni della teste trovano conferma nell'invio della mail del 6.7.2021 all'indirizzo della Cartoplast avente ad oggetto “atto di vendita scooter ”. CP_4
Deve quindi escludersi, per i motivi esposti, la nullità della Dichiarazione Unilaterale di Vendita del
10.06.2021 e deve ritenersi la validità di quanto in essa contenuto, dovendosi quindi ritenere la piena efficacia giuridica della vendita del motociclo al Sig. . Controparte_2
Per quel che concerne il credito opposto, come detto, risulta provata la vendita di autovettura targata FN al complessivo prezzo di € 65.000,00, vendita di cui alla Dichiarazione Unilaterale di Vendita del 26.04.2021, di cui è incontestata l'autenticità della firma ed il contenuto. In merito, parte opponente afferma di aver versato le seguenti somme: € 1.000,00, (acconto corrisposto in data 27.04.2021); € 5.000,00, (attraverso assegno consegnato in data 10.05.2021, € 37.500,00, dopo aver avuto accesso a finanziamento per la somma di € 37.500) mentre, secondo l'opponente, il prezzo residuo sarebbe stato corrisposto, secondo gli accordi, come detto rimasti non provati, intervenuti con il lrpt della a seguito della vendita del citato motociclo tg. EV 56313 ad un prezzo non CP_1 inferiore ad euro 18.000,00.
Dalla documentazione versata in atti emerge chiara prova di avvenuta corresponsione, da parte del Sig. AM, della somma di € 5.000,00, (si veda assegno del 10.05.2021), nonché acconto di € 1.000, (si veda ricevuta del 27.04.2021, non contestata dalla società opposta); l'opponente ha inoltre avuto accesso a finanziamento per la somma complessivamente pari ad € 37.500,00, (anche tale circostanza è incontestata tra le parti), di talché deve ritenersi in via residuale rimasta insoluta la somma di € 9.000,00, al netto dell'ulteriore somma di € 12.500,00 che la società opposta ha ottenuto attraverso vendita del motociclo di cui sopra. Per i motivi esposti, accolta, ai sensi prima enunciati, l'opposizione al decreto ingiuntivo e conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la propria competenza in ragione della connessione ex art. 36 c.p.c. tra la domanda giudiziale formulata con il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, il Sig. AM deve essere condannato al pagamento in favore della della somma di euro 9.000,00 a titolo di CP_1 saldo del residuo prezzo dovuto per l'acquisto dell'autovettura tg. FN e la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. AM, in quanto infondata, deve essere rigettata.
Le spese di lite, compensate per 1/3 in ragione della eccezione in rito proposta dal Sig. AM, seguono la soccombenza dell'opponente Sig. AM e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-accoglie, ai sensi di cui in parte motiva, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Sig.
in qualità di titolare della Cartoplast Sud di SS AM e, per Parte_1 l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 558/2023, emesso il 3.5.2023 (R.G. 1562/2023);
-dichiara la propria competenza in ragione della connessione ex art. 36 c.p.c. tra la domanda giudiziale formulata con il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente e, per quanto in motivazione, rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente Sig. nella qualità detta, e condanna il Sig. , Parte_1 Parte_1 nella qualità di titolare della Cartoplast Sud di SS AM, al pagamento in favore della in persona del lrpt., della somma di euro 9.000,00, oltre interessi nella misura di legge CP_1 ex art. 1284 comma 1 c.c., dalla domanda al soddisfo;
-condanna, inoltre, il Sig. , nella sopra detta qualità, alla refusione in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite che, già compensate per 1/3, liquida in complessivi euro CP_1
1.693,33 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IV come per legge.
Cosenza, 17 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2235 del R.G.A.C. dell'anno 2023, discussa all'udienza del 17 giugno 2025, vertente TRA
(C.F.: ), in qualità di titolare della Parte_1 C.F._1 Cartoplast Sud di SS AM P.IV , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IV_1
LUCANTONIO CAPALBO;
OPPONENTE E C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Costantino Guido;
Controparte_1 P.IV_2
OPPOSTA
C.F.: ); Controparte_2 CodiceFiscale_2
TERZO CHIAMATO-LITISCONSORTE NECESSARIO/CONTUMACE Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 558/2023 del Tribunale di Cosenza e domanda riconvenzionale nullità dichiarazione unilaterale di vendita e restituzione motociclo o, in subordine, restituzione somme;
Conclusioni: come in atti e da verbale del 17.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 19.06.2023, il Sig. , nella qualità di Parte_1 titolare della ditta “Cartoplast Sud di SS AM”, ha proposto formale opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 558/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 03.05.2023, (R.G. n. 1562/2023), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.645,50, oltre interessi moratori, spiegando che tale credito originerebbe dalla residua somma, (pari appunto ad € 10.000,00), del complessivo prezzo di € 65.000,00, per la vendita dell'autovettura targata FN (Telaio WAUZZZ4M1JD055322), di cui alla Dichiarazione Unilaterale di Vendita del 26.04.2021, giusta fattura n. 62/2021. Parte opponente ha quindi eccepito preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale di Cosenza, in quanto la vendita dell'autovettura targata FN, per come evincibile dalla Dichiarazione Unilaterale di Vendita prodotta, è stata sottoscritta in Rende e la somma ingiunta per pagina 1 di 9 mezzo dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 558/2023, è pari ad € 10.000,00, e dunque, rientrante nella competenza per valore del Giudice di Pace di Cosenza. Ha poi eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, obbligatoria nelle cause di risarcimento danni che derivano dalla circolazione di veicoli e natanti, nonché per le altre domande di pagamento di somme sino a € 50.000, contratti di trasporto e subtrasporto. Il Sig. AM ha poi precisato che, ricevuta la notifica dell'opposto Decreto Ingiuntivo, ritenendo la somma ingiunta assolutamente illegittima e non dovuta ed avendo intenzione di proporre formale opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 558/2023, dava mandato affinché si procedesse alla consultazione del fascicolo telematico, al fine di accertare la documentazione allegata dalla CP_1 nell'ambito del procedimento monitorio;
che, ricevuta la documentazione, l'opponente, con
[...] enorme stupore, constatava che tra i documenti depositati era presente la Dichiarazione Unilaterale di Vendita, datata 10.06.2021, per mezzo della quale si attestava che l'odierno opponente aveva verbalmente venduto, a favore di tale Sig. il motociclo di sua proprietà, Controparte_2 (targa EV56313), al prezzo di € 12.500,00; che l'odierno opponente, non avendo sottoscritto la Dichiarazione Unilaterale di Vendita del 10.06.2021, provvedeva a depositare querela-denuncia, poiché la firma apposta sulla predetta Dichiarazione non è stata riconosciuta come propria dal Sig.
. Parte_1 Per quanto concerne la vendita dell'autovettura targata FN, il Sig. AM ha dedotto di aver avuto rapporti solo con il Sig. , quale legale rappresentante pro tempore della Persona_1 CP_1
con il quale veniva concluso, in data 26.04.2021, l'acquisto dell'autovettura targata FN per
[...] la complessiva somma di € 65.000,00, per come evincibile dalla Dichiarazione Unilaterale di Vendita del 26.04.2021; che, al contrario di quanto sottolineato nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente ha versato le seguenti somme: € 1.000,00 come acconto in data 27.04.2021, € 37.500,00 attraverso un finanziamento, per come confermato dalla convenuta società e € 5.000,00 attraverso un assegno consegnato in data 10.05.2021, per come confermato dalla convenuta società; che, inoltre, il Sig.
AM consegnava al Sig. motociclo di sua proprietà, targato EV56313, allo scopo Persona_1 di trovare un acquirente ad un prezzo non inferiore ad € 18.000,00; che, più nello specifico, l'accordo prevedeva che, venduto il motociclo ad un prezzo non inferiore ad € 18.000,00, l'eventuale somma residua sarebbe stata versata dall'opponente per mezzo di assegni e/o attraverso cambiali, il tutto comunque, sulla base di un successivo accordo da ratificarsi tra le parti.
Per quel che riguarda la vendita del motociclo targato EV56313, la parte ha spiegato di non essere mai stata informata, da parte del Sig. , che tale era interessato all'acquisto Per_1 Controparte_2 del motociclo targato per un prezzo pari ad € 12.500,00; che il Sig. AM non ha mai sottoscritto la Dichiarazione Unilaterale di Vendita, datata 10.06.2021 e non ha mai ricevuto da parte del Sig.
il versamento del prezzo di vendita;
che, di conseguenza, il Sig. AM non è mai stato Per_1 messo nelle condizioni di conoscere quale fosse il prezzo residuo ancora da pagare e relativo all'acquisto dell'autovettura targata FN. L'opponente ha quindi proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione del motociclo targato EV56313, ed in subordine, il versamento della somma di € 12.500,00 incassata dal Sig. , quale prezzo per la vendita del motociclo. Persona_1 Ha concluso chiedendo di: “In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale Civile di Cosenza in favore del Giudice di Pace di Cosenza, in quanto nel caso di specie, la competenza, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è quella del Giudice di Pace di Cosenza, ai
pagina 2 di 9 sensi del nuovo art. 7 c.p.c., (c.d. “riforma Cartabia”), e per tutte le ragioni di cui in premessa;
e per l'effetto, voglia l'On.le Giudice adito, disporre la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito;
In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, e per tutte le ragioni di cui in premessa;
e per l'effetto, voglia l'On.le Giudice adito, disporre la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito;
sempre in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, in quanto trattasi di opposizione fondata su prova scritta e per tutte le ragioni di cui in premessa;
nel merito, accertare e dichiarare che nessun inadempimento è stato posto in essere da parte dell'odierno attore-opponente, per tutte le ragioni di cui in premessa;
e per l'effetto accogliere la presente opposizione per tutte le ragioni di cui in premessa;
in subordine, nel caso venga accertato, l'obbligo a carico del sig. UZ SS, di versare eventuali somme residue a favore della a pagamento del prezzo per l'acquisto Controparte_1 dell'autovettura targata FN (AI , voglia l'On.le Giudice adito, CodiceFiscale_3 disporre che tale versamento avvenga attraverso un piano rateale da sottoscrivere tra le parti in causa;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, di conseguenza, accertare e dichiarare la nullità della Dichiarazione Unilaterale di Vendita, datata 10 giugno 2021, e per l'effetto ordinare al Sig. , nato a [...] il [...], nella sua qualità di legale rappresentante pro Persona_1 tempore, della con sede in c/da Succiommo di Bisignano P.iva: 03432680787, la Controparte_1 restituzione del motociclo targato EV56313, ed in subordine, il versamento della somma di Euro 12.500,00, incassata dal Sig. , quale prezzo per la vendita del motociclo targato Persona_1
EV56313. Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito”. La causa è stata iscritta al n. 2235/2023 R.G.
§§§ Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.09.2023, si è costituita Controparte_1 spiegando che il diritto di credito vantato risulta ampiamente provato dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio, ovvero dalla Dichiarazione Unilaterale di Vendita e dalla fattura di pagamento - mai contestate da controparte durante il rapporto intercorso tra le parti (e risalente al 2021) - nonché dalle richieste di pagamento formulate dal legale della società. L'opposta ha quindi dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, atteso che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., la società ha correttamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Cosenza, nonché l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, poiché, per giurisprudenza pacifica, essa non è obbligatoria nei procedimenti per ingiunzione, ovverosia nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stessa. Nel merito, l'opposta ha spiegato che, in ragione di pregressi rapporti di amicizia, tra le parti è intercorso, sin dall'epoca dell'acquisto dell'autovettura, un accordo verbale, finalizzato al pagamento rateizzato della residua somma ancora dovuta in favore dell'odierna società opposta della somma di € 10.000,00, (somma, peraltro, mai contestata dalla controparte); che, per come emerge dalla missiva del
15.03.2023, la vettura veniva pagata attraverso una suddivisione degli importi per come richiesto dal pagina 3 di 9 Sig. AM, il quale provvedeva a versare un assegno di € 5.000,00 in data 10.05.2021, accedendo al finanziamento di € 37.500,00; che, per la rimanente parte, lo stesso lasciava in conto vendita un motociclo, successivamente venduto per € 12.500,00, in data 10.06.2021, con la promessa che la rimanente somma, pari ad € 10.000,00, sarebbe stata versata al più presto;
che il titolare della società
prima di procedere con la vendita del motociclo, informava il proprietario, il quale CP_1 accettava il prezzo offerto dal nuovo acquirente;
che, ancora, il prezzo della vendita del motociclo veniva, su accordo delle parti, anche scomputato dalla somma ancora dovuta in favore della società opposta, per come emerge anche dal messaggio mail inoltrato dalla alla Cartoplast in data CP_1 06.07.2021 contenente la copia dell'atto di vendita del motociclo. Per quanto concerne il cronologico degli atti di vendita del motociclo in questione, l'opposta ha inoltre precisato che lo stesso risulta essere stato acquistato dal Sig. AM in data 15.01.2021 per la somma di € 14.000,00; che, quindi, la corretta operazione di vendita della permetteva la CP_1 vendita di un mezzo usato quasi al prezzo di acquisto del nuovo, (lo AM perdeva infatti solo € 1.500,00 tra acquisto e vendita). Ha quindi concluso chiedendo di: “preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del monitorio ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla società Cartoplast. ovvero rigettarla nel merito perché infondata, in fatto e diritto, confermando per l'effetto il monitorio opposto;
- rigettare la domanda riconvenzionale promossa della parte opponente per la ragioni sopra indicate;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
§§§ A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.12.2023, ritenuto che non ricorressero i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e, visto l'art. 102 c.p.c., ha ordinato a parte opponente di integrare il contraddittorio nei confronti del Sig. Controparte_2 Con memoria n. 2, parte opposta ha insistito in tutte le richieste e ragioni di cui all'atto introduttivo, chiedendo altresì ammettersi prova testimoniale.
Con memoria n. 2, parte opponente ha chiesto, in caso di costituzione in giudizio del Sig.
[...]
ammettersi l'interrogatorio formale del Sig. , nonché, Controparte_2 Controparte_2 nel caso di mancata costituzione in giudizio del Sig. ammettersi prova per testi. CP_2
Con memoria n. 3, parte opposta si è opposta alla prova così come richiesta da controparte, deducendo in particolare che le circostanze indicate erano di tenore negativo e, pertanto, tecnicamente inammissibili. Con memoria n. 3, parte opponente si è opposta alla prova richiesta dalla società atteso che CP_1 il presunto venditore ha sporto denuncia, contestando non solo di non avere mai contrattato la vendita del motociclo con tale Sig. ma disconoscendo altresì la sottoscrizione apposta sul presunto CP_2 atto di vendita. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.06.2024, rilevata la mancata costituzione del Sig. , il giudice ne ha dichiarato la contumacia, ammettendo la prova per Controparte_2 interrogatorio formale e per testi richiesta da parte opponente e disponendo la notifica dell'Ordinanza ai sensi dell'art. 292 c.p.c. al Sig. , nonché la prova per testi richiesta da parte Controparte_2 opposta e ammettendo le parti alla prova del contrario. All'udienza dell'08.10.2024 il GOP delegato all'attività istruttoria ha dato atto dell'assenza del terzo chiamato Sig. (al cui interrogatorio formale il difensore di parte opponente Controparte_2 all'udienza del 21.1.2025 ha dichiarato di rinunciare) e si è proceduto all'espletamento della prova per pagina 4 di 9 testi con i testi , Segretaria presso la citata da parte opposta e Tes_1 CP_1 [...]
citato da parte opponente. Controparte_3 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.12.2024, il giudice ha autorizzato parte opponente al deposito della richiesta di archiviazione formulata in ordine alla querela presentata dal
Sig. AM in ordine alla vendita, qui contestata, del motociclo, la cui produzione unitamente alla perizia grafologica svolta nel procedimento penale n. 22/2023 RGNR, è stata chiesta alla prima udienza utile (8.10.2024), ed ha invitato il procuratore di parte opponente al deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica al contumace Sig. della fissazione dell'udienza per CP_2 rendere l'interrogatorio formale entro il 17.1.2025. All'udienza del 21.01.2025, il giudice ha dato atto dell'avvenuto deposito, unitamente alla richiesta di archiviazione, della consulenza grafologica svolta in sede di indagini nel relativo procedimento penale;
ha preso atto della rinuncia all'interrogatorio del Sig. formulata dall'Avv. Capalbo;
ha CP_2 rinviato la causa per la discussione ex art. 281 sexies all'udienza del 17.06.2025. All'udienza del 17.06.2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa, facendo rilevare il difensore di parte opponente l'esito della perizia grafologica svolta in sede di indagini preliminari e depositata in atti in cui il CTPM ha concluso nel senso che la sottoscrizione relativa alla dichiarazione unilaterale di vendita del motociclo non è riconducibile a nonché l'utilizzabilità di tale Parte_1 documento come prova (a)tipica ed insistendo nella ricostruzione dei fatti dedotta in atti e reiterando l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della teste in quanto Segretaria Tes_1 della opposta e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate e dell'opposizione CP_1 proposta e della domanda riconvenzionale;
evidenziando il difensore di parte opposta l'irrilevanza delle contestazioni relative alla vicenda della vendita del motociclo sussistendo un debito a carico del sig.
per il pagamento del residuo prezzo per l'acquisto dell'autovettura ed Parte_1 insistendo nelle proprie conclusioni;
questo giudice ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nei successivi 30 giorni.
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Parte opponente ha proposto formale opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 558/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 03.05.2023, eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale di Cosenza, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
ha inoltre eccepito di avere provveduto ai pagamenti dedotti in citazione per l'acquisto dell'autovettura targata FN e ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione, previa declaratoria di nullità della dichiarazione unilaterale di vendita, del motociclo targato EV56313 o, in subordine, il versamento della somma di € 12.500,00, incassata dal Sig. , quale prezzo per la vendita del motociclo, atteso il Persona_1 disconoscimento formale della firma apposta sulla Dichiarazione Unilaterale di Vendita datata
10.06.2021.
Ciò posto, deve ritenersi la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 558/2023, oggi opposto, in quanto emesso dal Tribunale di Cosenza, incompetente per valore, per come stabilito ai sensi dell'art. 7 c.p.c., così come modificato dal d. lgs. n. 149/2022, che ha elevato la competenza per valore del Giudice di pace, per i procedimenti instaurati successivamente alla data del 28.02.2023, stabilendo la competenza del
GdP per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, ed essendo stato il ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 22.4.20234. Nel caso di specie, la società oggi opposta ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 10.000,00, a nulla valendo, ai pagina 5 di 9 fini della determinazione del valore complessivo della causa, gli interessi scaduti successivamente alla proposizione della domanda, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., (“A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”). Deve tuttavia rilevarsi che, costituitosi il rapporto processuale sulla base della domanda giudiziale formulata con il ricorso ex art. 633 c.p.c., sussiste la connessione fra la domanda proposta con il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità della dichiarazione unilaterale di vendita del motociclo (ed infatti, stando alle deduzioni di parte opposta, ricorrente in monitorio, il prezzo della vendita del motociclo sarebbe stato conteggiato e scomputato dal prezzo di vendita dell'autoveicolo) e di restituzione del medesimo e, in subordine di restituzione della somma di euro 12.500,00, formulata dall'opponente, dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., domanda riconvenzionale in ordine alla quale è competente per valore il Tribunale (cfr. Cass. 6091/2020 “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus"). E pertanto, sussistendo la competenza del Tribunale in ragione della rilevata connessione, se il D.I., va revocato -dovendosi accogliere l'opposizione proposta in punto di incompetenza-, in ogni caso in questa sede contenziosa questo giudice è chiamato a decidere sia sulla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente sia sulla domanda giudiziale proposta in sede Parte_1 monitoria dalla in quanto connesse ai sensi dell'art. 36 c.p.c. CP_1 Quanto, ancora, in via preliminare, all'eccezione di parte opponente di improcedibilità dell'azione proposta per mancato invito alla negoziazione assistita, si rileva che ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. a), d. l. n. 132/2014, l'obbligo di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita non si applica nell'ipotesi di procedimenti per ingiunzione, ivi inclusa la successiva ed eventuale fase di opposizione;
deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte opponente.
Nel merito, con riguardo alla contestazione di parte opponente in ordine alla vendita del motociclo (il cui ricavato è stato conteggiato ai fini del pagamento del prezzo dell'autovettura acquistata dal Sig. AM) deve rilevarsi che il disconoscimento da parte dell'opponente Sig. AM della sottoscrizione apposta alla Dichiarazione Unilaterale di Vendita datata 10.06.2021, all. n. 9 opposta (l'opponente ha precisato nell'atto di citazione di non avere mai sottoscritto la detta dichiarazione unilaterale di vendita) avente ad oggetto la vendita verbale del motociclo targato EV56313, di proprietà del Sig. AM, al Sig. al prezzo di € 12.500,00, è privo di efficacia. Controparte_2 Ed infatti, indipendentemente dall'esito degli accertamenti peritali compiuti in sede di procedimento penale (come da relazione prodotta da parte opponente), atteso che ai sensi dell'art. 7 DL n. 223/2006 4 luglio 2006, convertito con modifiche in L. n. 248/2006, “
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la
pagina 6 di 9 costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche
agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli
sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato
diniego”, attesa la natura di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.p.c., della autentica della sottoscrizione apposta alla dichiarazione di vendita, per contestarne l'autenticità occorre proporre la querela di falso, che nel caso di specie non è stata proposta.
Inoltre, -a prescindere dalla considerazione della improbabilità che il motociclo, acquistato in precedenza dallo AM in data 15.1.2021 al prezzo di euro 14.000,00 (cfr. il cronologico delle vendite del motociclo), potesse essere venduto successivamente ad un prezzo superiore, circostanza che già da sola pone in dubbio l'effettività di un accordo raggiunto in tali termini, tant'è vero che come da cronologico della vendita del motociclo estratto dal PRA datato 21.9.2023, prodotto da parte opposta emerge che successive vendite del motociclo sono state realizzate in data 18.5.2022 per euro 12.000,00, in data 8.9.2022 per euro 9.000,00 ed in data 22.11.2022 per euro 9.500,00- deve rilevarsi la carenza di prove che dimostrino l'accordo che parte opponente afferma di avere concluso con il legale rappresentante della società opposta e relativo alla vendita del motociclo per conto del Sig. AM ad un prezzo non inferiore ad € 18.000,00, così da incassare il prezzo medesimo dall'acquirente, per poi versarlo, un secondo momento, a favore del Sig. , quale pagamento del prezzo per l'acquisto Per_1 dell'autovettura targata FN. Occorre infatti rilevare che, con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, grava su questi fornire la prova della fonte dell'obbligazione a carico di controparte e che l'opponente non ha in alcun modo provato l'avvenuta definizione di un simile accordo con la società opposta. Al contrario, premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale: "il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto", (Cass., n. 6091/2020), fermo restando l'onere a carico dell'attore (in questo caso l'opposto) di dare prova della fonte dell'obbligazione (Cass. SS.UU. 13533/2001) deve ritenersi che parte opposta abbia fornito compiuta prova della vendita al Sig. AM della vettura in oggetto, al prezzo, non contestato da parte opponente, di euro 65.000,00, come da dichiarazione di vendita del 26.4.2021, in atti e che abbia fornito prova della circostanza per cui il motociclo in questione veniva lasciato in conto vendita alla da parte del Sig. AM, con l'accordo CP_1 di scomputare con il ricavato il prezzo di vendita dell'autoveicolo, come confermato in sede di espletata prova testimoniale. La Sig.ra segretaria presso la sentita all'udienza dell'08.10.2024, Tes_1 Controparte_1 affermava infatti che: “il motociclo in questione fu lasciato fisicamente presso la sede della società in conto vendita con l'accordo che il ricavato di tale vendita dovesse andare a parziale pagamento dell'autovettura Audi di cui al capitolo”; e, ancora: “preciso che la vendita del motociclo e il relativo prezzo è stata pubblicizzata su siti internet;
il sig. ha visto tale pubblicità ed è venuto da noi CP_2 per acquistare il motociclo;
l'atto di vendita redatto dall'agenzia è stato trasmesso anche a me tramite e-mail; tale atto è stato da me trasmesso alla mail del sig. AM”. Il teste di parte opponente,
pagina 7 di 9 Sig. conoscente del Sig. AM poiché qualche mese prima si era Controparte_3 rivolto a lui per un altro acquisto, sentito relativamente alla sottoscrizione della Dichiarazione di Vendita del motociclo datata 10.06.2021, ha confermato che: “il sig. AM, da me conosciuto perché qualche mese prima era venuto per un altro acquisto e da me identificato tramite documento di identità, ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita di cui al capitolo”. Parte opposta ha inoltre allegato il cronologico delle mail relative al periodo, da cui emerge l'invio in data 6.7.2021 di mail all'indirizzo della Cartoplast avente ad oggetto “atto di vendita scooter T-MAX”. Occorre inoltre rilevare che l'eccezione formulata da parte opponente di incapacità a testimoniare della Sig.ra non risulta fondata, atteso che la stessa, in quanti dipendente della Tes_1 CP_1 non è portatrice di un interesse che legittimi a sua partecipazione al processo ai sensi dell'art. 246 c.p.c., inoltre, come rilevato, le dichiarazioni della teste trovano conferma nell'invio della mail del 6.7.2021 all'indirizzo della Cartoplast avente ad oggetto “atto di vendita scooter ”. CP_4
Deve quindi escludersi, per i motivi esposti, la nullità della Dichiarazione Unilaterale di Vendita del
10.06.2021 e deve ritenersi la validità di quanto in essa contenuto, dovendosi quindi ritenere la piena efficacia giuridica della vendita del motociclo al Sig. . Controparte_2
Per quel che concerne il credito opposto, come detto, risulta provata la vendita di autovettura targata FN al complessivo prezzo di € 65.000,00, vendita di cui alla Dichiarazione Unilaterale di Vendita del 26.04.2021, di cui è incontestata l'autenticità della firma ed il contenuto. In merito, parte opponente afferma di aver versato le seguenti somme: € 1.000,00, (acconto corrisposto in data 27.04.2021); € 5.000,00, (attraverso assegno consegnato in data 10.05.2021, € 37.500,00, dopo aver avuto accesso a finanziamento per la somma di € 37.500) mentre, secondo l'opponente, il prezzo residuo sarebbe stato corrisposto, secondo gli accordi, come detto rimasti non provati, intervenuti con il lrpt della a seguito della vendita del citato motociclo tg. EV 56313 ad un prezzo non CP_1 inferiore ad euro 18.000,00.
Dalla documentazione versata in atti emerge chiara prova di avvenuta corresponsione, da parte del Sig. AM, della somma di € 5.000,00, (si veda assegno del 10.05.2021), nonché acconto di € 1.000, (si veda ricevuta del 27.04.2021, non contestata dalla società opposta); l'opponente ha inoltre avuto accesso a finanziamento per la somma complessivamente pari ad € 37.500,00, (anche tale circostanza è incontestata tra le parti), di talché deve ritenersi in via residuale rimasta insoluta la somma di € 9.000,00, al netto dell'ulteriore somma di € 12.500,00 che la società opposta ha ottenuto attraverso vendita del motociclo di cui sopra. Per i motivi esposti, accolta, ai sensi prima enunciati, l'opposizione al decreto ingiuntivo e conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la propria competenza in ragione della connessione ex art. 36 c.p.c. tra la domanda giudiziale formulata con il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, il Sig. AM deve essere condannato al pagamento in favore della della somma di euro 9.000,00 a titolo di CP_1 saldo del residuo prezzo dovuto per l'acquisto dell'autovettura tg. FN e la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. AM, in quanto infondata, deve essere rigettata.
Le spese di lite, compensate per 1/3 in ragione della eccezione in rito proposta dal Sig. AM, seguono la soccombenza dell'opponente Sig. AM e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-accoglie, ai sensi di cui in parte motiva, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Sig.
in qualità di titolare della Cartoplast Sud di SS AM e, per Parte_1 l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 558/2023, emesso il 3.5.2023 (R.G. 1562/2023);
-dichiara la propria competenza in ragione della connessione ex art. 36 c.p.c. tra la domanda giudiziale formulata con il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente e, per quanto in motivazione, rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente Sig. nella qualità detta, e condanna il Sig. , Parte_1 Parte_1 nella qualità di titolare della Cartoplast Sud di SS AM, al pagamento in favore della in persona del lrpt., della somma di euro 9.000,00, oltre interessi nella misura di legge CP_1 ex art. 1284 comma 1 c.c., dalla domanda al soddisfo;
-condanna, inoltre, il Sig. , nella sopra detta qualità, alla refusione in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite che, già compensate per 1/3, liquida in complessivi euro CP_1
1.693,33 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IV come per legge.
Cosenza, 17 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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