Provvedimento: […] Oltretutto, non può assumere rilievo dirimente quanto sostenuto da parte attrice ovvero, che in virtù dell'assenza della nomina, si applicherebbe l'art. 2126 c.c, richiamato dall'art. 2128 c.c., posto che, non trovano applicazione al caso in esame le disposizioni di cui all'art. 2126 c.c., trattandosi di norme a carattere eccezionale riguardanti il solo lavoro subordinato (Cass. civile, sez. lavoro, Ord. n. 7517 del 17.03.2021) difatti, si ribadisce l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale, il servizio prestato dal magistrato ordinario, inerente allo svolgimento di una pubblica funzione, non sia riconducibile all'ambito di un rapporto di lavoro, né di carattere subordinato, né di carattere autonomo.
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