Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 473/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 473/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
CO (LO), Viale Europa n.37, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Maria Radice;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Borghetto Lodigiano (LO), Via Kennedy n.26, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Teodoro
Pierni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Pt_1
e , celebrato in EL UO CO, come risulta dal registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio dello stesso comune, anno 2002, numero 14, parte II, serie A, a norma dell'art. 3, Legge
n. 898/1970 e successive modifiche, mandandone comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile affinché provveda alle annotazioni di rito. Per_ 2. Confermare l'affido condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori ed il suo collocamento, insieme alle figlie maggiorenni ed , con la madre presso l'abitazione Per_2 Per_3 sita in EL UO CO (LO), viale Europa 37.
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in EL UO CO (LO), viale Europa
37, alla signora che vi continuerà ad abitare con i figli, sino al raggiungimento Parte_1 dell'indipendenza economica di tutti e tre i figli.
4. Dichiarare che, a decorrere dal mese di Gennaio 2025, a titolo di concorso nel mantenimento Per_ dei figli , e , il signor si impegna a corrispondere entro il giorno 5 Per_2 Per_3 Pt_2
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(cento/00) ciascuno a favore delle figlie maggiorenni ed , da versare direttamente Per_2 Per_3 sui conti correnti alle medesime intestati. Resta a carico del signor , inoltre, il 50% delle Pt_2 spese straordinarie relative ai figli con le modalità confermate per prassi dal Tribunale di Lodi, secondo le Linee Guida stilate dall'Osservatorio Famiglia, che si intendono richiamate nel presente ricorso (doc. 5).
5. Dichiarare che il signor verserà, entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione del Pt_2 presente ricorso, la somma complessiva di €. 4.800,00, con le seguenti modalità:
- l'importo di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), pari alla differenza tra quanto sino ad oggi mensilmente versato a titolo di concorso al mantenimento dei figli (€ 999,42) e la somma che verrà versata a decorrere da Gennaio 2025 (€ 1.200,00) moltiplicata per l'intera annualità 2024, dividendolo al 50% (€ 1.200,00 (milleduecento/00)) ciascuno tra la signora a mezzo di Pt_1 Per_ bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, ed il figlio minore;
- a favore delle figlie maggiorenni ed , mediante bonifico bancario sui conti correnti Per_2 Per_3 alle medesime intestati, la somma di 1.200,00 (milleduecento/00) ciascuna, corrispondente alla somma che verrà loro versata a decorrere da Gennaio 2025 moltiplicata per l'intera annualità 2024; 6. Dichiarare che l'assegno unico nell'interesse dei figli continuerà ad essere percepito dalla madre signora secondo le modalità già in essere nonché che la stessa potrà percepire, nella Pt_1 misura del 100%, tutte le eventuali somme riconosciute dallo Stato a titolo di ammortizzatori sociali nell'interesse dei figli;
7. Dichiarare che il padre, salvo diversi accordi, potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- due giorni infrasettimanali nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 22,00, con riaccompagnamento presso la madre;
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle 18,30 (commisurate alle esigenze pratiche dei figli) alle 22,00 di domenica sera, con riaccompagnamento presso la madre;
- quindici giorni durante il periodo estivo in tempi da concordarsi in base alle esigenze lavorative dei genitori;
- metà delle vacanze natalizie e pasquali (giorni di Vigilia di Natale e Natale, Pasqua e Pasquetta con i criteri dell'alternanza) e salvo diverso accordo fra i coniugi.
8. Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti, avendo già sistemato, di comune accordo, ogni altra situazione di carattere economico patrimoniale.
9. Dichiarare che i genitori hanno l'obbligo reciprocamente di comunicare ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza come per legge e di comunicare i rispettivi indirizzi e recapiti per i periodi di permanenza con il figlio minore.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. pagina 2 di 3 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n EL UO CO (LO) in data 03.08.2002, trascritto nei registri Parte_2 dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 14, Parte II, Serie A, Anno 2002;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL UO CO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 21/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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