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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 499/2025 R.G.V.G. vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Maurizio Nicola Rivilli, rappresentante e difensore;
e nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Antonino Retaggio, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 15/5/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/1/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 3/10/1991, in costanza del quale sono nati i figli RA (il
22/9/1995) e (10/3/2000), e di essersi separati consensualmente in forza del Persona_1
decreto di omologa n. 205/2009 dell'11/1/2009, emesso dal Tribunale di Termini Imerese a definizione del procedimento n. 1317/2009 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 15/5/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1.- i coniugi saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza dei figli.-
Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, e/o di altro documento valido per l'espatrio
2.- La casa coniugale insieme agli arredi che la compongono, ormai di proprietà del sig. CP_1
rimane assegnata a quest'ultimo.-
[...]
3.- Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente, in quanto disoccupata, mediante il versamento in favore della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 150,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con codice Iban n. [...] intestato a e acceso presso la Persona_2
Banca Intesa SanPaolo.- Detto importo dovrà essere aggiornato annualmente, secondo gli indici
ISTAT.. Nulla invece viene stabilito per il mantenimento del figlio RA, il quale lavora stabilmente e dunque è economicamente autosufficiente.-
4.- Stante che ciascuno dei coniugi gode di redditi propri, sufficienti per il loro autonomo mantenimento, nessun assegno e/o contributo viene disposto al riguardo.-
5.- Per quanto non espressamente previsto da questo atto, le parti fanno riferimento alle norme tutte che disciplinano la materia.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
3/10/1991;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel giudizio di separazione consensuale n. 1317/2009 R.G, definito con decreto di omologa n.
205/2009 dell'11/1/2009.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti
2 successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 3/10/1991 da , nata a [...] il Parte_1
11/9/1966, e , nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile CP_1
del predetto Comune dell'anno 1991, al n. 362, parte II, serie A, alle condizioni concordate come riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 16 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona RA Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 499/2025 R.G.V.G. vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Maurizio Nicola Rivilli, rappresentante e difensore;
e nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Antonino Retaggio, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 15/5/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/1/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 3/10/1991, in costanza del quale sono nati i figli RA (il
22/9/1995) e (10/3/2000), e di essersi separati consensualmente in forza del Persona_1
decreto di omologa n. 205/2009 dell'11/1/2009, emesso dal Tribunale di Termini Imerese a definizione del procedimento n. 1317/2009 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 15/5/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1.- i coniugi saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza dei figli.-
Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, e/o di altro documento valido per l'espatrio
2.- La casa coniugale insieme agli arredi che la compongono, ormai di proprietà del sig. CP_1
rimane assegnata a quest'ultimo.-
[...]
3.- Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente, in quanto disoccupata, mediante il versamento in favore della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 150,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con codice Iban n. [...] intestato a e acceso presso la Persona_2
Banca Intesa SanPaolo.- Detto importo dovrà essere aggiornato annualmente, secondo gli indici
ISTAT.. Nulla invece viene stabilito per il mantenimento del figlio RA, il quale lavora stabilmente e dunque è economicamente autosufficiente.-
4.- Stante che ciascuno dei coniugi gode di redditi propri, sufficienti per il loro autonomo mantenimento, nessun assegno e/o contributo viene disposto al riguardo.-
5.- Per quanto non espressamente previsto da questo atto, le parti fanno riferimento alle norme tutte che disciplinano la materia.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
3/10/1991;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel giudizio di separazione consensuale n. 1317/2009 R.G, definito con decreto di omologa n.
205/2009 dell'11/1/2009.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti
2 successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 3/10/1991 da , nata a [...] il Parte_1
11/9/1966, e , nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile CP_1
del predetto Comune dell'anno 1991, al n. 362, parte II, serie A, alle condizioni concordate come riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 16 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona RA Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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