Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1506 del ruolo generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17.9.2024
PROMOSSA DA con gli Avv.ti FRANCESCO PIRON e PAOLO BIASIN ed elettivamente Parte_1 domiciliata in PIAZZA DEL CARMINE, 4 - MILANO
-Appellante-
CONTRO
, con gli Avv.ti GIORGIO EMANUELE COroparte_1
DEGANI e FEDERICA DEGANI ed elettivamente domiciliata in PIAZZA DUCA D'AOSTA, 10 -
MILANO
-Appellata-
AVVERSO
l'Ordinanza del Tribunale di Bologna, Rep. n. 1955/2021, R.G. n. 6338/2020, pubblicata in data
24.06.2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava in giudizio chiedendone la condanna alla CP_1 Parte_1 restituzione delle accise pagate;
in particolare chiedeva la ripetizione di quanto versato alla convenuta a titolo di rivalsa per il versamento delle addizionali provinciali alla accisa sull'energia elettrica.
Deduceva parte attrice di aver sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica con la società convenuta e che, in forza del predetto contratto, aveva pagato ad Pt_1
le somme indicate nelle bollette prodotte.
[...]
Il costo delle fatture riportava, tra le varie voci, quella relativa alle imposte provinciali addizionali sulle accise addebitate dalla parte convenuta alla stessa attrice, in virtù del diritto di rivalsa attribuito al produttore-venditore nei confronti del cliente-consumatore finale dall'art. 56 c. 1 COr ultimo periodo .
Le somme richieste dalla convenuta, tuttavia, erano da considerarsi indebitamente riscosse, in quanto l'art. 6 D.L. 511/1988, norma istitutiva dell'imposizione addizionale locale e vigente all'epoca dei fatti, doveva ritenersi contrario al diritto comunitario, poiché in diretto contrasto con l'art. 1 § 2 della Direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
Dalla disapplicazione della normativa nazionale, in tesi attorea, discendeva l'illegittima riscossione dell'accisa da cui derivava, logicamente, la natura indebita della rivalsa operata.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità Pt_1 Pt_1 della domanda giudiziale avversaria, essendo la stessa sottoposta al preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione come previsto dall'Allegato A della Deliberazione ARERA
209/2016/E/com ( ) e contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese avversarie di cui Per_1 chiedeva il rigetto.
In subordine, chiedeva l'accertamento della non debenza dell'importo di € 2.315,57 CO erroneamente conteggiato da e, per l'effetto, il rigetto della domanda relativamente al predetto importo. CO In corso di causa la difesa di aderiva all'eccezione formulata da in punto Parte_1 quantum debeatur, riducendo l'ammontare della somma richiesta in restituzione al minor importo di
€ 54.527,98.
All'esito della fase istruttoria il Tribunale di Bologna, accoglieva la domanda attrice, CO riconoscendo il diritto di alla ripetizione di quanto pagato come componente dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica e condannando a corrispondere il Parte_1 complessivo importo di € 54.527,54 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. decorrenti dalla data della domanda, sostanzialmente aderendo all'orientamento giurisprudenziale invocato da CO
e disattendendo gli arresti giurisprudenziali eccepiti dalla Parte_1 Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per il rigetto Parte_1 della domanda avversaria.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del gravame e la conferma CP_1 dell'impugnato provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta di due motivi di diritto lamenta violazione di legge ed omessa Parte_1 motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in ordine al principio di non alterità dell'accisa-addizionale rispetto all'accisa-base, nonchè violazione di legge ed omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione alla mancanza di effetti della Direttiva
e delle sentenze della Corte di Giustizia sulla fattispecie in esame.
In buona sostanza l'appellante contesta l'impugnata decisione in quanto, a suo avviso, non sarebbe stata adeguatamente motivata la tematica decisiva concernente la natura dell'addizionale provinciale da qualificarsi non come una “nuova” o “altra imposta” rispetto all'accisa, bensì quale mera componente aggiuntiva dell'accisa principale rispetto alla quale non risulta necessaria alcuna finalità specifica, richiesta invece dalla richiamata Direttiva 2008/118/CE solo per le “altre imposte”; inoltre non sarebbe stata trattata la pure decisiva tematica concernente la non applicabilità diretta dei principi di diritto delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia proprio poiché aventi ad oggetto un provvedimento normativo non direttamente vincolante per l'ordinamento italiano, quale appunto la Direttiva 2008/118/CE.
L'appellante, inoltre, ripropone la questione delle spese di lite, già svolta in primo grado, sostenendo che , di fatto, è stata costretta a resistere in giudizio avverso le richieste di Parte_1 restituzione dei clienti finali (sostenendo costi legali enormi, anche considerato l'ingente mole di richieste di restituzione pervenute) per poter poi, nella denegata ipotesi di soccombenza, poter presentare la richiesta di rimborso all'Amministrazione finanziaria (destinataria finale dell'imposta) in base al richiamato art. 14 TUA, poiché solo una sentenza di condanna passata in giudicato le potrebbe consentire di presentare domanda di rimborso nei confronti delle Province o dell'
[...]
il cui buon esito risulta peraltro tutt'altro che scontato, tutte circostanza che CP_3 depongono per la compensazione delle spese di lite anche in caso di soccombenza.
L'appello è infondato.
Vale ripercorrere brevemente, la complessa ed annosa vicenda.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511/1988, introdotta dall'art. 5 D. Lgs. 26/2007, veniva abrogata nel 2012, perché giudicato non compatibile con la direttiva europea 2008/118/Ce dalla Corte di Giustizia UE, tanto che era stata aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, proprio a causa del contrasto tra la disciplina nazionale e l'art. 1, comma 2, della predetta Direttiva CE, secondo il quale un'imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica già colpito dalle accise armonizzate, poteva ritenersi legittima solo ove “rispondente a una o più finalità specifiche”, fra le quali non poteva rientrare la generica previsione che una parte del gettito di un'imposta addizionale si trasformasse in una contribuzione al bilancio interno di uno Stato, così come accadeva in Italia. In seguito al recepimento delle direttive UE da parte della Corte di Cassazione, si produceva un ingente contenzioso civile ex art. 2033 c.c., attivato dai singoli consumatori nei confronti dei fornitori e finalizzato al recupero delle addizionali versate negli anni d'imposta e per le quali non era ancora maturato il termine decennale di prescrizione.
Da parte loro, invece, i fornitori resistenti in tali giudizi contestavano la legittimità di tali domande, sostenendo che il giudice interno non poteva riconoscere il diritto al rimborso del consumatore a causa dell'impossibilità di disapplicare la disciplina nazionale per contrasto con la normativa dell'U.E., stante il noto principio di inefficacia c.d. orizzontale delle direttive europee nel rapporto tra privati.
Di conseguenza, sostenevano i predetti fornitori, il consumatore poteva rivolgere le proprie richieste restitutorie soltanto e direttamente nei confronti dello Stato.
Tale impostazione veniva, per certi versi, confermata dalla Sentenza della Corte di Giustizia
UE dell'11 aprile 2024, resa nella causa C-316/22, con la quale i predetti giudici ribadivano la pacifica inefficacia orizzontale della citata Direttiva “in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”, riconoscendo la legittimazione dell'utente ad agire direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Tale pronuncia veniva interpretata in maniera restrittiva da una parte della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, secondo cui il soggetto legittimato passivo dell'azione di restituzione di indebito proposta dal privato poteva essere solo lo Stato.
La vicenda, quindi, finiva per approdare dinanzi alla Corte Costituzionale, che con Sentenza
n. 43 depositata il 15 aprile 2025, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511/1988 “per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE”, in quanto “non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto Ue, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito in favore delle Province”.
In particolare, la Corte Costituzionale, premetteva che il permanere del requisito della rilevanza derivava dall'effetto “prodotto nel giudizio a quo dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa.
Da un lato, infatti, questa pronuncia ha ribadito che «l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta».
Dall'altro, però, rispetto all'impostazione tradizionale secondo cui solo l'impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, può consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, ha ritenuto che la disposizione nazionale di cui si discuteva, cioè proprio il ricordato art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, «viola il principio di effettività».
Pur mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva.
Tuttavia, tale possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) ‒ di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo.
Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione”.
Nel merito, i Giudici della Consulta hanno rilevato che: “La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, che «secondo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa
C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet).
Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C‑ 434/97,
EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C‑ 437/97, EU:C:2000:110, punto
31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑ 82/12, EU:C:2014:108, punto 23).
Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio
2014, Transportes Jordi Besora, C‑ 82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015,
[...]
C‑ 553/13, EU:C:2015:149, punto 41)» (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza CP_4
25 luglio 2018, causa C-103/17, , già . COroparte_5 CP_6
Con la medesima sentenza si è poi precisato che «ciò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑ 82/12,
EU:C:2014:108, punto 29)».
Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio 2014,
Transportes Jordi Besora, C‑ 82/12, EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno 2023, Endesa
Generación, C‑ 833/21, EU:C:2023:516, punto 42)» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG).
Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale
«in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre
2024, n. 24373).
Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142). Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.
n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE” (Corte Cost., Sent. n.
43/2025).
Alla luce di tale pronuncia non può che confermarsi l'impugnato provvedimento, le cui conclusioni collimano con i principi testé enunciati.
Tuttavia, l'orientamento non univoco della giurisprudenza nel corso degli anni, composto dalla pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta appena un mese fa, inducono a compensare integralmente, fra le parti, le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso l'Ordinanza del COroparte_1
Tribunale di Bologna, Rep. n. 1955/2021, R.G. n. 6338/2020, pubblicata in data 24.06.2021, così dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Ordinanza.
B) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 9.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei