Ordinanza cautelare 26 giugno 2009
Decreto presidenziale 21 settembre 2022
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 01004/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01285/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio eletto presso il suo studio in AN, via V. Giuffrida, 37;
contro
Comune di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AN, via Umberto 151;
per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di tre fabbricati nel Comune di AN, via -OMISSIS-, per i quali è stata rilasciata concessione edilizia n. -OMISSIS- per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia e parziale cambio d'uso. Per uno dei 3 fabbricati (indicato con la lett. A) sono stati rilasciati provvedimenti di proroga del titolo edilizio, l'ultimo dei quali (n. -OMISSIS-) prevedeva l'ultimazione dei lavori entro la data del -OMISSIS-.
In data 20 maggio 2008, i ricorrenti presentavano una D.I.A., prot. n. -OMISSIS-, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del corpo di fabbrica contraddistinto dalla lettera A, con la previsione di parziale demolizione e fedele ricostruzione di alcuni muri perimetrali (rispetto all’originario mantenimento dei muri perimetrali mediante consolidamento).
Con nota n. -OMISSIS-, il Comune - rilevata la carenza di elaborati progettuali, documenti e dichiarazioni - diffidava i proprietari ad eseguire i lavori comunicando l’archiviazione della pratica; nella stessa nota comunicava la possibilità di inoltrare una nuova denuncia di inizio attività con le dovute rettifiche.
Con atto del -OMISSIS-, assunto al protocollo dell’ente il-OMISSIS-, gli interessati presentavano una nuova D.I.A. per la realizzazione degli interventi sopra descritti.
Con nota del -OMISSIS-, l’ente richiedeva l’integrazione del “nulla osta per la tutela ambientale (autorizzazione allo scarico fognario)” che veniva depositato il 1-OMISSIS-.
In data 14.02.2009 il nucleo di P.G. presso la Procura della Repubblica eseguiva un sopralluogo e trasmetteva l’esito alla Direzione Urbanistica del Comune di AN con nota prot. n. -OMISSIS-, nella quale – ravvisando la possibile decadenza dell’originaria concessione edilizia – chiedeva all’ente la verifica di eventuali difformità.
Con nota n. -OMISSIS-, la Direzione Urbanistica annullava in autotutela il provvedimento tacito formatosi in seguito alla presentazione della D.I.A del-OMISSIS- “ poiché presentata in data successiva a quella del -OMISSIS-, data ultima di proroga della C.E. originaria” , ritenendo integrato per tale ragione “l’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela da parte della PA”.
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, gli interessati hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di autotutela per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 7 e 21 nonies della legge n. 241/1990 in relazione all’adozione di un provvedimento di secondo grado non preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento e privo di specifica motivazione delle ragioni di pubblico interesse.
2) Violazione di legge (art.14, comma 1°, l.r. n. 2/2002, art. 36 l.r. n.71/1978; art. 15 legge n.45/1985; art. 15 D.P.R. 380/2001); eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e difetto di motivazione. Parte ricorrente ritiene che la presentazione della denuncia di inizio attività, prima o dopo la scadenza della concessione edilizia è del tutto irrilevante dato che la D.I.A. costituirebbe, in ogni caso, titolo idoneo alla realizzazione di varianti che non incidono su parametri urbanistici, volumetrie e sagome, destinazioni d’uso e categorie edilizie.
Il Comune di AN si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso allegando una relazione del 25 maggio 2009 del competente servizio.
Con ordinanza n. 974/2009 è stata accolta la domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente ravvisando sia il fumus di fondatezza, sia l’esistenza del pregiudizio grave e irreparabile.
Con decreto n. 982/2022 è stata dichiarata l’interruzione del ricorso che è stato ritualmente riassunto dai ricorrenti con atto notificato il 19 dicembre 2022.
Il Comune di AN si è costituito con un nuovo procuratore e ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo in sintesi che:
- la D.I.A. del-OMISSIS- è stata presentata oltre il termine previsto dall'ultima proroga alla concessione edilizia (4 luglio 2008) e, pertanto, legittimamente l'ente è intervenuto con l'esercizio dei dovuti poteri di autotutela;
- la comunicazione di avvio del procedimento poteva ritenersi superflua poiché gli interessati erano già a conoscenza della situazione di irregolarità della D.I.A. rappresentata nella diffida del 5 giugno 2008;
- nel caso in oggetto, trattandosi di variante in corso d'opera, i lavori edilizi dovevano essere ultimati entro il 4 luglio 2008 (scadenza ultima proroga concessione edilizia).
Parte ricorrente non ha depositato difese scritte e alla pubblica udienza dell’8 marzo 2023, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
Il ricorso è fondato.
E’ innanzitutto fondato il primo motivo di ricorso concernente la violazione delle regole procedimentali per l’adozione dei provvedimenti di secondo grado atteso che l'intervento sulla D.I.A. - ampiamente successivo al termine per l’inibitoria - avrebbe dovuto essere accompagnato dal rispetto di tutte le forme sostanziali e procedimentali previste per gli atti in autotutela (v. tra le tante: Cons. Stato Sez. VI,8 settembre 2020, n. 5410; 30 ottobre 2017 n. 5018,7 febbraio 2011, n. 822; T.A.R. Sicilia, AN, I, 9 gennaio 2008, n. 74). Né può assumere alcuna rilevanza la circostanza richiamata dalla difesa dell’ente che gli interessati erano “comunque” a conoscenza “ della situazione di irregolarità rappresentata nella diffida del 5 giugno 2008 ” poiché tale ultimo atto si riferiva alla precedente D.I.A. del 20 maggio 2008 e non al nuovo titolo presentato il -OMISSIS- rispetto al quale è stato adottato il provvedimento di autotutela impugnato.
E’ fondato anche il motivo di ordine sostanziale concernente l’idoneità e sufficienza della D.I.A. all’esecuzione dei lavori in questione (demolizione e fedele ricostruzione senza modificazione di volumetria, sagoma, destinazione d’uso e parametri urbanistici), giacché la disciplina in vigore all’epoca dei fatti (art. 14, comma 1, della l.r. n. 2/2002, “ trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ”) e, in particolare, il comma 6° dell’art. 1 della legge n. 443/2001 consentivano la realizzazione “ in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie… in base a semplice denuncia di inizio attività ” di una serie di interventi tra cui la tipologia indicata alla lett. b) “ ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”.
Ne consegue l’irrilevanza della scadenza temporale della precedente concessione poiché il nuovo titolo richiesto dai ricorrenti per l’esecuzione dei lavori in contestazione era conforme allo schema legale previsto dalla normativa all’epoca vigente e idoneo, quindi, a consentire la realizzazione dei lavori in questione.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese, avuto riguardo alla peculiarità della questione trattata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agnese Anna Barone | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.