Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/1981, n. 6650
CASS
Sentenza 16 dicembre 1981

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Le prestazioni lavorative in favore di un ente pubblico non economico, che vengano effettuate con continuità e vincolo di subordinazione, nonché con orario e retribuzione predeterminati, integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in conseguenza dell'effettivo inserimento del dipendente nell'ambito della organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali. Pertanto, deve affermarsi la ricorrenza di tale rapporto, con riguardo ad attività lavorativa subordinata di pulizia e custodia di gabinetti pubblici, qualora dagli Atti o comportamenti del comune inerenti al conferimento del relativo incarico, ed a prescindere dalle qualificazioni formali adottate, emerga l'inequivoca volontà dell'ente territoriale di attuare il suddetto inserimento. ( V 3238/80, mass n 407030).*

Nelle controversie di lavoro, la mancata tempestiva Costituzione del convenuto comporta decadenza con riguardo alle eccezioni processuali e di merito "non rilevabili d'ufficio" (art. 416 cod. proc. civ.), e, pertanto, non osta alla rilevabilità, anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del processo, del difetto di giurisdizione, del giudice ordinario, a norma dell'art. 37 cod. proc. civ., ne' preclude al convenuto medesimo la richiesta del regolamento preventivo di giurisdizione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/1981, n. 6650
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6650
    Data del deposito : 16 dicembre 1981

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