Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3408 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 13 maggio 2025 e vertente tra
TRA
(già , C.F.: , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe De Simone;
APPELLANTE
E (CF , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall' Avv. Giuseppe Mattei per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
(già conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendo al Tribunale di Roma l'accertamento della nullità Controparte_1 parziale del contratto di mutuo fondiario dell'importo complessivo di €. 320.000,00 per atto a rogito
Notaio rep. 158803 ammortizzabile in 15 anni stipulato in data 05.06.2008 fra l'attrice e la Per_1 banca convenuta limitatamente alla previsione di interessi usurari ed anatocistici, della conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c., in subordine l'accertamento della indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale e l'applicazione dei tassi di interesse sostitutivi ex art. 117 T.U.B.,
La banca convenuta eccepiva la genericità ed il difetto di prova della domanda e deducendo che il tasso, corrispettivo e moratorio, previsto nei contratti di mutuo è inferiore al tasso soglia.
Le parti, quindi, formulavano le seguenti conclusioni:
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) rimettere la causa sul ruolo istruttorio e disporre consulenza tecnica d'ufficio, nominando un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale degli Attuari, in possesso dei requisiti di cui al
Capo V del DPR n. 328/2001;
2) accertare e dichiarare che il TEG del mutuo controverso, tenuto conto di tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito e del regime finanziario composto di determinazione degli interessi corrispettivi, risulta superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula e, per gli effetti, rideterminare il rapporto ex art. 1815 c.c.;
3) in via subordinata, rilevare d'ufficio, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o
l'indeterminatezza/indeterminabilità della clausola relativa al tasso di interesse del finanziamento controverso, ex artt. 821, 1346 e 1418, 2° co. C.C., nonché ex art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonchè la violazione dell'art. 1284 C.C. e dell'art. 117, co. 4, TUB e, per gli effetti, rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura legale ovvero nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB.
4) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con distrazione”. per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed istanza:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, e, comunque, non provate per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
- nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa in merito all'usura oggettiva, procedere alla rideterminazione e riconduzione dei tassi applicati entro i limiti del c.d. “tasso - soglia” vigente al momento della conclusione del contratto di mutuo oggetto di causa, ferma in ogni caso la validità degli interessi corrispettivi”
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande di parte attrice, condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Il contratto di mutuo alla data della citazione risultava in regolare pagamento del piano di ammortamento e a nessuna delle rate in scadenza erano stati applicati interessi di mora. Il mutuo è stato pattuito a tasso fisso nella misura del 5,73% mentre il tasso di mora era indicato nella misura di 8,73%). Il tasso soglia del periodo, come pure riconosciuto da parte attrice, è 6,04% * ½ = 9,060%.
Parte attrice, premesse considerazioni in diritto sulla rilevanza del tasso di mora ai fini della L. 108/96 e sulla sanzione di nullità che consegue alla pattuizione di interessi usurari, formula una pluralità di contestazioni, anche sulla base di una perizia stragiudiziale allegate al fascicolo di parte.
Come è noto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n 14899 del 17/11/2000; v. anche C.
Cost. 29/02) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema
Corte è intervenuta nel 2018, riesaminando dalle fondamenta la questione e confutando sulla base dell'interpretazione letterale, sistematica, funzionale, storica il diverso orientamento di alcuni giudici di merito richiamato da parte convenuta, con la recente ordinanza Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018; successivamente, con la recente Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 ha precisato i criteri che devono presiedere alla verifica, nel senso che il tasso-soglia applicabile agli interessi di mora sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996. In tal modo ha riconosciuto la fondatezza di quell'orientamento secondo il quale per l'applicazione del tasso soglia agli interessi di mora il parametro di riferimento deve tenere conto della specifica funzione di tali interessi e della fisiologica presenza sul mercato del credito di una maggiorazione rivolta a liquidare anticipatamente il danno ed a compensare il maggior rischio per l'intermediario. E' importante sottolineare però che secondo la Suprema Corte, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti: in pratica la maggiorazione del tasso soglia applicabile al tasso soglia rimane esclusa per il periodo dall'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 al D.M. 25 marzo 2003.
Ritenendo di doversi conformare a tali principi di diritto, il giudicante reputa sufficiente rinviare, anche ex art. 118 att.
c.p.c., all'ampia ed esauriente motivazione.
Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora. La sentenza n. 350/13, spesso impropriamente richiamata al riguardo, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); la giurisprudenza di merito successiva ha a più riprese affermato l'assurdità logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi, ed alla medesima conclusione è pervenuta la Suprema Corte (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 e la già citata Cass. Sez. U,
Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
La sommatoria resta del tutto ingiustificata anche in presenza della clausola contrattuale, comune nei contratti di mutuo, che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi, poiché tale meccanismo propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata. Si tratta in effetti di una ipotesi di anatocismo, espressamente legittimata dall'art. 3 della
Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000.
Si deve pure escludere che il cumulo di interessi corrispettivi e moratori relativi a fasi diverse dell'operatività di tale meccanismo possa rilevare ai fini della determinazione del TEG contrattuale, attraverso la somma degli interessi – qui si tratta della somma degli importi addebitati a tale titolo nel loro valore assoluto e non della somma dei tassi – e la riparametrazione in termini percentuali dell'importo così ottenuto al capitale, al fine di determinare il cosiddetto “tasso effettivo di mora”. Infatti, anatocismo ed usura sono fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati, tant'è che la rilevazione dei tassi medi non ricomprende interessi anatocistici, sicché l'incremento del TEG in virtù dell'effetto anatocistico – in ogni caso meramente eventuale essendo subordinato al verificarsi di un ritardo nell'adempimento – determinerebbe una asimmetria fra il criterio di determinazione del tasso soglia ed il criterio di rilevazione del TEG, che come rilevato dalla recente Cass. S.U. n. 16303 del 20 giugno 2018 “contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole:
«commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma
1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi.”
Parte attrice sostiene che, anche a prescindere dalla sommatoria dei tassi nominali corrispettivo e moratorio, il tasso di mora alla data della stipula sia superiore al tasso soglia, facendo riferimento non al suo valore nominale ma rideterminando il “tasso annuo effettivo di mora” sulla base delle ulteriori spese ed oneri corrispettivi della concessione del finanziamento.
Ulteriori contestazioni si riferiscono all'incidenza sul tasso effettivo della commissione prevista per l'estinzione anticipata del mutuo, all'anatocismo ed all'indeterminatezza del tasso che sarebbero insite nel sistema di ammortamento a rate costanti (“alla francese”).
Si deve considerare radicalmente infondata la tesi secondo cui il tasso di mora dovrebbe essere rideterminato in virtù dell'incidenza di quelle medesime spese ed oneri che concorrono a determinare il TEG a partire dal tasso corrispettivo nominale, poiché essa non tiene conto del fatto che l'incidenza di tali spese ed oneri è già oggetto di considerazione nel
TEG e che esse sono estranee alla fase patologica del rapporto, in cui si manifesta l'inadempimento del mutuatario.
La commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento: l'atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto. Tale voce di costo non costituisce né un interesse né una penale e quindi non rientra fra i costi collegati alla concessione del credito, costituendo piuttosto una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso.
Si deve comunque escludere che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso debbano essere vadano calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi, come si verifica, in particolare, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto.
Le contestazioni sollevate nei confronti del piano di ammortamento alla francese fanno riferimento sia alla violazione del divieto di anatocismo sia alla violazione delle regole di trasparenza.
In sintesi, parte attrice sostiene che sarebbe stato applicato un interesse composto non accettato dal cliente, dipendente dalla scelta del regime finanziario in base al quale è stato costruito il piano di rimborso adottato.
Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice
(Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente, compresa quella di questa sezione, ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
La tesi proposta da parte attrice, riprendendo posizioni sostenute nella letteratura scientifica, si basa sul fatto che il valore della rata è determinato con la formula dell'interesse composto, nella quale si esprime la volontà di rendere equivalente il capitale finanziato al suo valore futuro comprensivo di interessi anatocistici anziché il suo valore futuro calcolato al netto della produttività degli interessi maturati.
In realtà il piano di ammortamento, allegato al contratto prodotto in atti dalla banca convenuta con la memoria del
14.11.2017, riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti.
Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso;
in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata;
né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la mera difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).
In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Sul piano generale, si deve osservare che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto, tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere.
In sostanza, l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ...” art. 120 comma 2 T.U.B.: “gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori”).
E' evidente infatti che manca il presupposto essenziale dell'anatocismo, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi;
mentre nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi.
Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n.
4).
Concludendo sul punto, si deve riconfermare l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo. Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del mutuo o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse;
al contrario la perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte attesta espressamente il mancato superamento del tasso soglia nell'ipotesi di operatività fisiologica del contratto. L'onere sul punto gravava su parte attrice, giacché la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).
Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come
è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 19597 del 18/09/2020), In sostanza la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica, né ovviamente fondata su criteri errati in diritto, ed in mancanza di idonea contestazione non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originaria attrice indicata in epigrafe contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
1) in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che la sentenza impugnata vìola il disposto di cui agli artt. 61, 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e, comunque, reca una motivazione apparente, per avere il Tribunale deciso la causa senza il necessario supporto della consulenza tecnica e per non avere il Tribunale eseguito tutte le verifiche tecniche ed attuariali necessarie, come sopra indicate, omettendo di darne puntuale atto e riprova nel proprio provvedimento decisorio e, per gli effetti, disporre consulenza tecnica d'ufficio, all'uopo nominando un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale degli Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del DPR n.
328/2001;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare che il TEG del contratto controverso, correttamente determinato, è superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula e, per gli effetti, rideterminare il rapporto ex art. 181 5 c.c.;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa vìola le disposizioni contenute negli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418, 2° co. C.C., 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, 116 e 117 TUB e per gli effetti, rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con tasso di interesse nella misura indicata dallo stesso articolo
117 TUB;
4) in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare che il piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, utilizzato dalla per la determinazione CP_1 delle rate e degli interessi a carico della parte mutuataria, produce il medesimo effetto vietato dall'art. 1283 c.c. e vìola il principio generale di proporzionalità e linearità sancito dall'art. 821 c.c.
e, per gli effetti, rideterminare il rapporto stesso con applicazione del regime di capitalizzazione semplice;
5) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre consulenza tecnica d'ufficio, all'uopo nominando un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale degli Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del
DPR n. 328/2000”.
Ha resistito la appellata chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con modalità cartolare (15 aprile 2025), nessuna delle parti ha depositato le note scritte.
La Corte, quindi, ha rinviato la causa all'odierna udienza per gli adempimenti ex art. 309 CPC, trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto da 39 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 4) – titolato “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 61, 112 E 132,
COMMA 2, N. 4 C.P.C. MANCATO ESPLETAMENTO DI CONSULENZA TECNICA
ATTUARIALE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, OVVERO MOTIVAZIONE
APPARENTE, DELLA SENTENZA GRAVATA” – la società appellante invoca l'ammissione di
CTU denunciando l'errore nel quale il primo giudice sarebbe incorso nel negarla, riportando formulate di matematica finanziaria a sostegno delle proprie tesi.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 8) – titolato “ VIOLAZIONE DELL'ART. 1815 C.C.,
DELL'ART. 644 C.P. E DELL'ART. 1, LEGGE 7 MARZO 1996 N. 108” – l'appellante si duole dell'errore del Tribunale per aver tenuto conto del solo TEG senza considerare altro, TEG che eccede il tasso soglia (Cass. N. 37058/21) stante la necessità di considerare le voci di costo, anche quelle non previste nel TEGM.
Prosegue l'appellante nell'affermare che quanto agli interessi moratori, vanno considerate le singole componenti del TEG, che vi è un costo occulto che va inserito nel calcolo del TEG ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia (citando giurisprudenza di merito di primo grado), che sussitendo nel mutuo in esame la capitalizzazione composta, andava invece utilizzata quella semplice per escludere i costi che, nel regime composto, sono maggiori.
Riportando, poi, una serie di formule, l'appellante afferma che non corrisponde a verità quanto affermato dal Tribunale in ordine alla capitalizzazione semplice e ricalcola, quindi, i tassi, affermando che si supera il tasso soglia (9,27 rispetto a 9.06) stante la necessità di includere nel calcolo i maggiori costi per interessi e spese.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 15) – titolato “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1284, 1325, 1344,
1346 E 1418 C.C., 116, 117 TUB, NONCHÉ DELL'ART. 6, DELIBERA CICR 9.2.2000” – la società appellante citando giurisprudenza, denuncia che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice non sarebbe indicata una metodologia di calcolo e che così sarebbe stato “imposto” il regime composto.
§3.4 – Col quarto motivo (pag. 22) – titolato “ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 821 E 1283 C.C.
ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA DEGLI INTERESSI NEL PIANO DI
RIMBORSO PREDISPOSTO DALL'ISTITUTO. CONSEGUENZE” – l'appellante ripropone la questione della capitalizzazione composta nel sistema di ammortamento alla francese, citando dottrina della matematica finanziaria e ricostruendo la normativa e gli orientamenti in punto di anatocismo, evidenziando di aver fatto riferimento agli interessi corrispettivi e non ai moratori.
§ 4 — Va dichiarata l'estinzione del giudizio, sussistendo tutti i presupposti ex art. 309 C.P.C., spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 6740/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio, con spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore