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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._1
Vallone a ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio C.F._2
Autilio, ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 565/2019 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 6 dicembre 2019 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €.20.000,00 oltre interessi ed accessori in favore di a titolo di mantenimento non versato e Controparte_1
quantificato con accordo del 24.11.2016.
Pag. 1 L'opponente a sostegno della domanda evidenziava, in via preliminare, come l'accordo fosse da ricondursi nell'alveo dei c.d. accordi a latere della separazione, e che, pertanto, l'accordo intervenuto assumeva la valenza di un contratto tra le parti e potesse essere ritenuto di carattere novativo rispetto al precedente obbligo.
Sottolineava, altresì, di aver dato esecuzione al contratto in buona fede in ossequio al disposto dell'art. 1375 c.c. attivandosi per conferire l'immobile all'agenzia immobiliare per poi addivenire eventualmente alla vendita e contestuale corresponsione del di lui debito alla e CP_1
che, quindi, alcuna volontà di non adempiere poteva essere intervenuta in quanto trascorso inutilmente il termine del 31.08.2018, le parti tra loro dovevano trovare una soluzione alternativa per onorare le obbligazioni dedotte in contratto e che il suddetto termine non poteva ritenersi essenziale ex art. 1457 c.c. e determinare la risoluzione.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“A. In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 565/2019 (n.
1540/2019 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Lagonegro in data 06.12.2019 e notificato il 23.01.2020;
B. Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 565/2019, emesso dal Tribunale di
Lagonegro, per i motivi di cui in narrativa.
C. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta che, in via preliminare, evidenziava come l'opponente non si fosse mai attivato per addivenire alla vendita dell'immobile entro il termine concordato. Inoltre, specificava che l'accordo in questione non poteva essere considerato di
Pag. 2 natura novativa, in quanto il rapporto restava “quello relativo al mancato versamento del contributo di mantenimento fondato su di un precedente titolo esecutivo (provvedimento del Presidente del Tribunale di Sala
Consilina) e come tale esigibile immediatamente”.
Specificava, altresì, come non si potesse parlare di termine essenziale, come intendeva l'opponente ma di accordo sottoposto a condizione.
Rassegna, quindi, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della esecuzione provvisoria dell'opposto decreto riconoscendo la legittimità della provvisoria esecutività sia ex art.642 cpc e sia, in via subordinata, ex art.648 cpc.
Rigettare la proposta opposizione in quanto infondata, ingiusta, pretestuosa e vessatoria con contestuale integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata, salvo gravame, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della Parte_1 opposta della somma di €.20.000,00, a titolo Controparte_2
di contributi di mantenimento dei figli mai versati, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condannare comunque l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., il giudice, ritenuti non ammissibili i mezzi istruttori richiesti, riteneva la causa matura per la decisione.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di
Pag. 3 cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Nel caso di specie l'esistenza del rapporto non è in contestazione tra le parti. La disputa attiene esclusivamente alla sua efficacia.
Risulta di fondamentale importanza, nello specifico, esaminare il contenuto del regolamento negoziale anche a partire dalla fonte che lo ha determinato e, non da ultimo, il riconoscimento di debito operato dall'opponente e già portato, quanto al titolo, da provvedimento giudiziario.
Lo stesso fatto che esista un titolo giudiziale fa sì che l'accordo intercorso, esclusivamente sul quantum, possa caratterizzare l'accordo in termini di novazione. Infatti, l'efficacia novativa della transazione presuppone una oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo.
In particolare, la giurisprudenza nega che l'atto con il quale le parti abbiano convenuto semplicemente di modificare il quantum di una precedente obbligazione, differendone la scadenza per il suo
Pag. 4 adempimento, costituisca in sé novazione e comporti l'estinzione della originaria obbligazione (ex multis, Cass., n. 1598/2010; Cass.,
1218/2018).
Nel caso di specie, l'impegno assunto non ha inciso né sul titolo, né sull'oggetto dell'obbligo di pagamento, avendo introdotto esclusivamente un diverso quantum e una condizione sospensiva per il pagamento.
Inoltre, si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva. Sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità. Sul piano soggettivo, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cass.,
03/03/2025, n. 5565). Dette caratteristiche sono sconosciute alla fattispecie in esame.
Orbene, dal sistema dettato dal codice civile per l'interpretazione dei contratti si desume l'esistenza di un principio di gerarchia, nel senso che le norme interpretative vere e proprie - di cui agli art. 1362 - 1365 c.c. - prevalgono su quelle interpretative - integrative di cui agli art. 1366 -
1371, essendo evidente che la determinazione oggettiva del significato e della portata da attribuire alla dichiarazione negoziale non ha alcuna ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato.
È, pertanto, conforme agli anzidetti precetti la decisione del giudice del merito che nell'interpretazione del contratto si basi esclusivamente sul comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del
Pag. 5 contratto stesso (ex multis, Cass., 19 luglio 2023, n. 21260; Cass., 8 novembre 2022, n. 3278; Cass., 2 luglio 2020, n. 13595; Cass., 26 luglio
2019, n. 20294; Cass., 28 giugno 2017, n. 16181; Cass., 10 gennaio 1981,
n. 228).
Pertanto, tenuto conto dei criteri interpretativi indicati ed esaminando complessivamente l'accordo negoziale in applicazione a detti indicati criteri, risulta che l'accordo negoziale per cui è causa prevede una condizione così detta sospensiva, regolata dal dettato dell'art. 1353 c.c..
Ne deriva che l'opponente avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro 20.000,00 all'esito della vendita dell'immobile e che, in mancanza, le parti avrebbero rideterminato le modalità di vendita ovvero del versamento.
Inoltre, qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, indicando il termine entro cui esso possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione dal momento in cui sia decorso inutilmente il suddetto termine (ex multis, Cass., 04/07/2024, n. 18351).
Quando, poi, l'accordo negoziale è connotato da condizione, nel caso di specie sospensiva, colui che è obbligato o che ha alienato un diritto deve, in pendenza di condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte. Sostanzialmente la parte, che ha la disponibilità e/o il potere di incidere sull'avverarsi della condizione, deve attivarsi per tutelare l'aspettativa dell'altra parte (ex multis, Cass., 21427/2022; Trib. Roma, 04/07/2017, n. 13519).
Dagli atti non è emerso, né è stata fornita prova contraria, che l'opponente si sia attivato per la vendita dell'immobile, né che ciò non sia potuto avvenire per causa ad egli non imputabile, ricadendo tale onere sul debitore in applicazione dei principi previsti in tema di riparto della prova (Cass. S.U., n. 13533 del 2001).
Pag. 6 Ne deriva che essendo venuta meno la validità della condizione sospensiva come apposta, sussisteva il diritto della opposta a richiedere, anche in sede monitoria, il pagamento della somma di €.20.000,00.
Alla luce di tanto, l'opposizione non risulta fondata e va disattesa con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 341/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 565/2019 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 6 dicembre 2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in €.3.397,00 oltre spese generali
[...]
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonio Autilio.
Così deciso in Lagonegro il 23 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._1
Vallone a ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio C.F._2
Autilio, ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 565/2019 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 6 dicembre 2019 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €.20.000,00 oltre interessi ed accessori in favore di a titolo di mantenimento non versato e Controparte_1
quantificato con accordo del 24.11.2016.
Pag. 1 L'opponente a sostegno della domanda evidenziava, in via preliminare, come l'accordo fosse da ricondursi nell'alveo dei c.d. accordi a latere della separazione, e che, pertanto, l'accordo intervenuto assumeva la valenza di un contratto tra le parti e potesse essere ritenuto di carattere novativo rispetto al precedente obbligo.
Sottolineava, altresì, di aver dato esecuzione al contratto in buona fede in ossequio al disposto dell'art. 1375 c.c. attivandosi per conferire l'immobile all'agenzia immobiliare per poi addivenire eventualmente alla vendita e contestuale corresponsione del di lui debito alla e CP_1
che, quindi, alcuna volontà di non adempiere poteva essere intervenuta in quanto trascorso inutilmente il termine del 31.08.2018, le parti tra loro dovevano trovare una soluzione alternativa per onorare le obbligazioni dedotte in contratto e che il suddetto termine non poteva ritenersi essenziale ex art. 1457 c.c. e determinare la risoluzione.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“A. In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 565/2019 (n.
1540/2019 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Lagonegro in data 06.12.2019 e notificato il 23.01.2020;
B. Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 565/2019, emesso dal Tribunale di
Lagonegro, per i motivi di cui in narrativa.
C. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta che, in via preliminare, evidenziava come l'opponente non si fosse mai attivato per addivenire alla vendita dell'immobile entro il termine concordato. Inoltre, specificava che l'accordo in questione non poteva essere considerato di
Pag. 2 natura novativa, in quanto il rapporto restava “quello relativo al mancato versamento del contributo di mantenimento fondato su di un precedente titolo esecutivo (provvedimento del Presidente del Tribunale di Sala
Consilina) e come tale esigibile immediatamente”.
Specificava, altresì, come non si potesse parlare di termine essenziale, come intendeva l'opponente ma di accordo sottoposto a condizione.
Rassegna, quindi, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della esecuzione provvisoria dell'opposto decreto riconoscendo la legittimità della provvisoria esecutività sia ex art.642 cpc e sia, in via subordinata, ex art.648 cpc.
Rigettare la proposta opposizione in quanto infondata, ingiusta, pretestuosa e vessatoria con contestuale integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata, salvo gravame, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della Parte_1 opposta della somma di €.20.000,00, a titolo Controparte_2
di contributi di mantenimento dei figli mai versati, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condannare comunque l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., il giudice, ritenuti non ammissibili i mezzi istruttori richiesti, riteneva la causa matura per la decisione.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di
Pag. 3 cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Nel caso di specie l'esistenza del rapporto non è in contestazione tra le parti. La disputa attiene esclusivamente alla sua efficacia.
Risulta di fondamentale importanza, nello specifico, esaminare il contenuto del regolamento negoziale anche a partire dalla fonte che lo ha determinato e, non da ultimo, il riconoscimento di debito operato dall'opponente e già portato, quanto al titolo, da provvedimento giudiziario.
Lo stesso fatto che esista un titolo giudiziale fa sì che l'accordo intercorso, esclusivamente sul quantum, possa caratterizzare l'accordo in termini di novazione. Infatti, l'efficacia novativa della transazione presuppone una oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo.
In particolare, la giurisprudenza nega che l'atto con il quale le parti abbiano convenuto semplicemente di modificare il quantum di una precedente obbligazione, differendone la scadenza per il suo
Pag. 4 adempimento, costituisca in sé novazione e comporti l'estinzione della originaria obbligazione (ex multis, Cass., n. 1598/2010; Cass.,
1218/2018).
Nel caso di specie, l'impegno assunto non ha inciso né sul titolo, né sull'oggetto dell'obbligo di pagamento, avendo introdotto esclusivamente un diverso quantum e una condizione sospensiva per il pagamento.
Inoltre, si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva. Sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità. Sul piano soggettivo, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cass.,
03/03/2025, n. 5565). Dette caratteristiche sono sconosciute alla fattispecie in esame.
Orbene, dal sistema dettato dal codice civile per l'interpretazione dei contratti si desume l'esistenza di un principio di gerarchia, nel senso che le norme interpretative vere e proprie - di cui agli art. 1362 - 1365 c.c. - prevalgono su quelle interpretative - integrative di cui agli art. 1366 -
1371, essendo evidente che la determinazione oggettiva del significato e della portata da attribuire alla dichiarazione negoziale non ha alcuna ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato.
È, pertanto, conforme agli anzidetti precetti la decisione del giudice del merito che nell'interpretazione del contratto si basi esclusivamente sul comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del
Pag. 5 contratto stesso (ex multis, Cass., 19 luglio 2023, n. 21260; Cass., 8 novembre 2022, n. 3278; Cass., 2 luglio 2020, n. 13595; Cass., 26 luglio
2019, n. 20294; Cass., 28 giugno 2017, n. 16181; Cass., 10 gennaio 1981,
n. 228).
Pertanto, tenuto conto dei criteri interpretativi indicati ed esaminando complessivamente l'accordo negoziale in applicazione a detti indicati criteri, risulta che l'accordo negoziale per cui è causa prevede una condizione così detta sospensiva, regolata dal dettato dell'art. 1353 c.c..
Ne deriva che l'opponente avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro 20.000,00 all'esito della vendita dell'immobile e che, in mancanza, le parti avrebbero rideterminato le modalità di vendita ovvero del versamento.
Inoltre, qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, indicando il termine entro cui esso possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione dal momento in cui sia decorso inutilmente il suddetto termine (ex multis, Cass., 04/07/2024, n. 18351).
Quando, poi, l'accordo negoziale è connotato da condizione, nel caso di specie sospensiva, colui che è obbligato o che ha alienato un diritto deve, in pendenza di condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte. Sostanzialmente la parte, che ha la disponibilità e/o il potere di incidere sull'avverarsi della condizione, deve attivarsi per tutelare l'aspettativa dell'altra parte (ex multis, Cass., 21427/2022; Trib. Roma, 04/07/2017, n. 13519).
Dagli atti non è emerso, né è stata fornita prova contraria, che l'opponente si sia attivato per la vendita dell'immobile, né che ciò non sia potuto avvenire per causa ad egli non imputabile, ricadendo tale onere sul debitore in applicazione dei principi previsti in tema di riparto della prova (Cass. S.U., n. 13533 del 2001).
Pag. 6 Ne deriva che essendo venuta meno la validità della condizione sospensiva come apposta, sussisteva il diritto della opposta a richiedere, anche in sede monitoria, il pagamento della somma di €.20.000,00.
Alla luce di tanto, l'opposizione non risulta fondata e va disattesa con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 341/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 565/2019 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 6 dicembre 2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in €.3.397,00 oltre spese generali
[...]
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonio Autilio.
Così deciso in Lagonegro il 23 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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