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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/06/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2970 del R.G.A.C. anno 2015, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.12.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in atti, dall'avv. Giorgio Del Vecchio unitamente al quale domicilia in Salerno, alla
Via A. Pirro, n. 2;
- Appellante -
E
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gelsomina Manzolillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via L. Cacciatore n. 21;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3277/2014 del Giudice di Pace di Salerno.
CONCLUSIONI
1 Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.12.2024 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette in estrema sintesi che aveva stipulato in data Parte_1
8.11.2011 un contratto con la avente ad oggetto l'erogazione di un corso Controparte_1
di formazione professionale di preparazione all'esame di O.S.S. (Operatori Socio Sanitari),
corrispondendo l'importo di € 1.800,00, che il padre di lei versava regolarmente in sei ratei di € 300,00 cadauna.
Dopo aver frequentato il corso organizzato dalla la sosteneva CP_1 Parte_1
l'esame per ottenere la qualifica di O.S.S. nella Regione Emilia Romagna, risultando non idonea.
Pertanto, conveniva in giudizio la controparte innanzi al G.d.P. di Salerno chiedendo pronunciarsi l'annullamento del contratto per vizi del consenso e violazione delle regole di correttezza e buona fede, nonché, in via gradata, per sentir dichiarare la risoluzione, per l'inadempimento grave e dipendente da dolo della convenuta società, con richiesta di condanna dell' alla restituzione della somma di € 1.800,00, versata quale CP_1
corrispettivo del contratto, oltre al risarcimento dei danni patiti.
Deduceva, molto sinteticamente, la inidoneità e mancanza di qualità della società a svolgere i corsi di formazione per la figura di O.S.S..
Si costituiva la allegando documentazione idonea a confutare la fondatezza CP_1
della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di Pace di Salerno, dopo aver istruito la causa con prova testimoniale, con sentenza n. 3277/2014, rigettava la domanda dell'attrice con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la fondandolo sui Parte_1
seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. - principio della
2 domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., omessa valutazione delle prove testimoniali ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
Con comparsa depositata in data 16.9.2015, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
[...
impugnando il proposto gravame in ordine al quale, chiedendone il rigetto, deduceva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e la totale infondatezza.
La causa, precisate le conclusioni all'udienza 22.9.2016, dopo una serie di differimenti, veniva rinviata, ex art. 281 sexies c.p.c., al 5 aprile 2018; rimessa sul ruolo la stessa subiva una serie di rinvii d'ufficio fino all'udienza del 30.12.2024, allorquando,
mutato il Giudice, veniva trattenuta a sentenza con concessione dei temini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è
infondata, in quanto nell'atto introduttivo sono state adeguatamente illustrate le critiche alla sentenza gravata ed il progetto alternativo di decisione, con enunciazione delle norme di legge violate e della loro decisività rispetto alla riforma agognata dall'appellante.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato, in quanto il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi giuridici richiamati e del materiale probatorio raccolto durante l'istruttoria svolta in primo grado.
In appello la ha reiterato le medesime deduzioni e questioni giuridiche Parte_1
e fattuali sollevate in primo grado;
ha rammentato che, secondo l'Accordo del 22 Febbraio
2001 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), la formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle
Regioni e della Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche;
che la Regione Campania non aveva accreditato alcun ente a svolgere questa specifica formazione;
che la Regione Emilia Romagna, invece, aveva recepito il suddetto Accordo Stato-Regioni del 22.2.2001 relativo alla figura dell'O.S.S.,
affidando le attività formative solo ed esclusivamente ai propri Enti di formazione accreditati, laddove invece la non era ente autorizzato dalla predetta Regione, per CP_1
3 cui i titoli e/o attestati rilasciati da tale istituto, in collaborazione con istituti autorizzati nella
Regione Emilia Romagna, non sarebbero stati equiparabili all'attestato O.S.S., né avrebbero avuto valore e spendibilità in altre Regioni. Concludeva, quindi, che il contratto di formazione sottoscritto con la non corrispondeva al modello che ella si era CP_1
prefigurato di stipulare, per il semplice motivo che non possedeva i requisiti che aveva promesso, quello cioè di un corso autorizzato al rilascio di un titolo spendibile e riconosciuto a livello nazionale, insistendo per l'annullamento del contratto per vizio del consenso, sub
specie di errore essenziale.
Tale ricostruzione non ha alcun valido fondamento né in fatto né in diritto.
Parte appellata ha allegato al fascicolo di primo grado il Certificato di Qualifica
Professionale di .che l'Ente Regione Emilia Romagna ha rilasciato ai 24 corsisti che CP_2
hanno superato l'esame presso la sede operativa dell'Unciformazione , Controparte_3
dopo aver frequentato il corso di preparazione propedeutica svoltosi presso l'ente appellato;
l'unica corsista che non ha superato l'esame, ed a cui non è stato rilasciato il certificato, è
solo la perché ha mostrato disinteresse durante la frequentazione del corso. Parte_1
A tal proposito la convenuta ha dimostrato, sempre con documenti allegati al fascicolo di parte, che la ha partecipato a sole 17 lezioni teoriche su 47 ed ha Parte_1
presenziato per un solo giorno allo stage formativo pratico presso l'Ospedale Da Procida
tenutosi dal 27 giugno al 20 luglio, mentre gli altri corsisti vi hanno partecipato in modo più
costante.
Quanto allegato documentalmente dalla è stato confermato dai testimoni di CP_1
parte convenuta escussi in primo grado, ossia dagli altri frequentatori del medesimo corso seguito dalla che hanno ottenuto la qualifica di O.S.S.. Parte_1
In particolare, il teste ha dichiarato di aver effettuato lo stage a Pellezzano, Tes_1
presso una struttura per disabili, e all' Da Procida. Ha precisato che faceva parte CP_3
del gruppo dell'attrice ma di averla incontrata una sola volta all'Ospedale Da Procida.
Ha dichiarato che l'attrice era stata sollecitata più volte ad effettuare la prova pratica,
ma si era sempre rifiutata adducendo, quale motivazione, la sua conoscenza delle materie.
4 Tali dichiarazioni sono conformi a quelle rese dagli altri testi, e Tes_2 Tes_3
che hanno dichiarato di aver incontrato durante lo stage l'attrice, presso l'Ospedale Da
Procida, una sola volta e solo per un'ora.
Hanno inoltre riferito che l'attrice non aveva partecipato alla ripetizione effettuata a
Bologna prima dell'esame.
Dall'esame del modulo di adesione al corso, sottoscritto dalla si evince Parte_1
la mancanza di una obbligazione di risultato a carico dell'ente di formazione, che generalmente viene inserita in clausole del tipo “soddisfatto o rimborsato”; anzi nella clausola n. 8 viene precisato che agli allievi “che avranno superato le prove finali, verrà rilasciato
attestato valido…”, il che è incompatibile con l'assunzione di un'obbligazione di risultato, ma configura un'obbligazione di mezzi (organizzazione di un corso teorico-pratico che sia idoneo al superamento della prova finale) che richiede la cooperazione degli allievi a seguire con impegno le attività formative.
Non si può negare che la società odierna appellata abbia organizzato un corso teorico-pratico assolutamente idoneo ed adeguato al conseguimento della qualifica di O.S.S.,
come dimostrato dall'avvenuto superamento delle prove finali da parte di tutti i corsisti, ad eccezione proprio della che però ha mostrato disinteresse e scarso impegno a Parte_1
frequentare le relative attività formative.
Questo giudice di appello non può che condividere e confermare, pertanto, le motivazioni del Giudice di prime cure, ossia che “Non emergono comportamenti contrari a
correttezza e buona fede, lamentati dall'attrice, né risultano sussistenti inadempimenti da parte della
convenuta in danno dell'attrice”.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Parte appellante va condannata alla rifusione delle spese di questo giudizio, con liquidazione mediana tra i parametri minimi e medi dello scaglione di valore della causa.
A tal proposito, parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio;
tuttavia, con riguardo alle spese di primo grado (compensate dal
5 G.d.P. di Salerno), l'appellata avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul relativo capo della sentenza gravata.
A cagione del rigetto dell'appello, parte appellante va altresì condannata al versamento del doppio C.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa,
così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario,
con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Manzolillo Gelsomina, per dichiarato anticipo fattone;
3) dà atto che sussistono le condizioni normative affinché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. 115/02.
Salerno, 21 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2970 del R.G.A.C. anno 2015, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.12.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in atti, dall'avv. Giorgio Del Vecchio unitamente al quale domicilia in Salerno, alla
Via A. Pirro, n. 2;
- Appellante -
E
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gelsomina Manzolillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via L. Cacciatore n. 21;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3277/2014 del Giudice di Pace di Salerno.
CONCLUSIONI
1 Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.12.2024 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette in estrema sintesi che aveva stipulato in data Parte_1
8.11.2011 un contratto con la avente ad oggetto l'erogazione di un corso Controparte_1
di formazione professionale di preparazione all'esame di O.S.S. (Operatori Socio Sanitari),
corrispondendo l'importo di € 1.800,00, che il padre di lei versava regolarmente in sei ratei di € 300,00 cadauna.
Dopo aver frequentato il corso organizzato dalla la sosteneva CP_1 Parte_1
l'esame per ottenere la qualifica di O.S.S. nella Regione Emilia Romagna, risultando non idonea.
Pertanto, conveniva in giudizio la controparte innanzi al G.d.P. di Salerno chiedendo pronunciarsi l'annullamento del contratto per vizi del consenso e violazione delle regole di correttezza e buona fede, nonché, in via gradata, per sentir dichiarare la risoluzione, per l'inadempimento grave e dipendente da dolo della convenuta società, con richiesta di condanna dell' alla restituzione della somma di € 1.800,00, versata quale CP_1
corrispettivo del contratto, oltre al risarcimento dei danni patiti.
Deduceva, molto sinteticamente, la inidoneità e mancanza di qualità della società a svolgere i corsi di formazione per la figura di O.S.S..
Si costituiva la allegando documentazione idonea a confutare la fondatezza CP_1
della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di Pace di Salerno, dopo aver istruito la causa con prova testimoniale, con sentenza n. 3277/2014, rigettava la domanda dell'attrice con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la fondandolo sui Parte_1
seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. - principio della
2 domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., omessa valutazione delle prove testimoniali ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
Con comparsa depositata in data 16.9.2015, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
[...
impugnando il proposto gravame in ordine al quale, chiedendone il rigetto, deduceva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e la totale infondatezza.
La causa, precisate le conclusioni all'udienza 22.9.2016, dopo una serie di differimenti, veniva rinviata, ex art. 281 sexies c.p.c., al 5 aprile 2018; rimessa sul ruolo la stessa subiva una serie di rinvii d'ufficio fino all'udienza del 30.12.2024, allorquando,
mutato il Giudice, veniva trattenuta a sentenza con concessione dei temini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è
infondata, in quanto nell'atto introduttivo sono state adeguatamente illustrate le critiche alla sentenza gravata ed il progetto alternativo di decisione, con enunciazione delle norme di legge violate e della loro decisività rispetto alla riforma agognata dall'appellante.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato, in quanto il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi giuridici richiamati e del materiale probatorio raccolto durante l'istruttoria svolta in primo grado.
In appello la ha reiterato le medesime deduzioni e questioni giuridiche Parte_1
e fattuali sollevate in primo grado;
ha rammentato che, secondo l'Accordo del 22 Febbraio
2001 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), la formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle
Regioni e della Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche;
che la Regione Campania non aveva accreditato alcun ente a svolgere questa specifica formazione;
che la Regione Emilia Romagna, invece, aveva recepito il suddetto Accordo Stato-Regioni del 22.2.2001 relativo alla figura dell'O.S.S.,
affidando le attività formative solo ed esclusivamente ai propri Enti di formazione accreditati, laddove invece la non era ente autorizzato dalla predetta Regione, per CP_1
3 cui i titoli e/o attestati rilasciati da tale istituto, in collaborazione con istituti autorizzati nella
Regione Emilia Romagna, non sarebbero stati equiparabili all'attestato O.S.S., né avrebbero avuto valore e spendibilità in altre Regioni. Concludeva, quindi, che il contratto di formazione sottoscritto con la non corrispondeva al modello che ella si era CP_1
prefigurato di stipulare, per il semplice motivo che non possedeva i requisiti che aveva promesso, quello cioè di un corso autorizzato al rilascio di un titolo spendibile e riconosciuto a livello nazionale, insistendo per l'annullamento del contratto per vizio del consenso, sub
specie di errore essenziale.
Tale ricostruzione non ha alcun valido fondamento né in fatto né in diritto.
Parte appellata ha allegato al fascicolo di primo grado il Certificato di Qualifica
Professionale di .che l'Ente Regione Emilia Romagna ha rilasciato ai 24 corsisti che CP_2
hanno superato l'esame presso la sede operativa dell'Unciformazione , Controparte_3
dopo aver frequentato il corso di preparazione propedeutica svoltosi presso l'ente appellato;
l'unica corsista che non ha superato l'esame, ed a cui non è stato rilasciato il certificato, è
solo la perché ha mostrato disinteresse durante la frequentazione del corso. Parte_1
A tal proposito la convenuta ha dimostrato, sempre con documenti allegati al fascicolo di parte, che la ha partecipato a sole 17 lezioni teoriche su 47 ed ha Parte_1
presenziato per un solo giorno allo stage formativo pratico presso l'Ospedale Da Procida
tenutosi dal 27 giugno al 20 luglio, mentre gli altri corsisti vi hanno partecipato in modo più
costante.
Quanto allegato documentalmente dalla è stato confermato dai testimoni di CP_1
parte convenuta escussi in primo grado, ossia dagli altri frequentatori del medesimo corso seguito dalla che hanno ottenuto la qualifica di O.S.S.. Parte_1
In particolare, il teste ha dichiarato di aver effettuato lo stage a Pellezzano, Tes_1
presso una struttura per disabili, e all' Da Procida. Ha precisato che faceva parte CP_3
del gruppo dell'attrice ma di averla incontrata una sola volta all'Ospedale Da Procida.
Ha dichiarato che l'attrice era stata sollecitata più volte ad effettuare la prova pratica,
ma si era sempre rifiutata adducendo, quale motivazione, la sua conoscenza delle materie.
4 Tali dichiarazioni sono conformi a quelle rese dagli altri testi, e Tes_2 Tes_3
che hanno dichiarato di aver incontrato durante lo stage l'attrice, presso l'Ospedale Da
Procida, una sola volta e solo per un'ora.
Hanno inoltre riferito che l'attrice non aveva partecipato alla ripetizione effettuata a
Bologna prima dell'esame.
Dall'esame del modulo di adesione al corso, sottoscritto dalla si evince Parte_1
la mancanza di una obbligazione di risultato a carico dell'ente di formazione, che generalmente viene inserita in clausole del tipo “soddisfatto o rimborsato”; anzi nella clausola n. 8 viene precisato che agli allievi “che avranno superato le prove finali, verrà rilasciato
attestato valido…”, il che è incompatibile con l'assunzione di un'obbligazione di risultato, ma configura un'obbligazione di mezzi (organizzazione di un corso teorico-pratico che sia idoneo al superamento della prova finale) che richiede la cooperazione degli allievi a seguire con impegno le attività formative.
Non si può negare che la società odierna appellata abbia organizzato un corso teorico-pratico assolutamente idoneo ed adeguato al conseguimento della qualifica di O.S.S.,
come dimostrato dall'avvenuto superamento delle prove finali da parte di tutti i corsisti, ad eccezione proprio della che però ha mostrato disinteresse e scarso impegno a Parte_1
frequentare le relative attività formative.
Questo giudice di appello non può che condividere e confermare, pertanto, le motivazioni del Giudice di prime cure, ossia che “Non emergono comportamenti contrari a
correttezza e buona fede, lamentati dall'attrice, né risultano sussistenti inadempimenti da parte della
convenuta in danno dell'attrice”.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Parte appellante va condannata alla rifusione delle spese di questo giudizio, con liquidazione mediana tra i parametri minimi e medi dello scaglione di valore della causa.
A tal proposito, parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio;
tuttavia, con riguardo alle spese di primo grado (compensate dal
5 G.d.P. di Salerno), l'appellata avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul relativo capo della sentenza gravata.
A cagione del rigetto dell'appello, parte appellante va altresì condannata al versamento del doppio C.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa,
così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario,
con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Manzolillo Gelsomina, per dichiarato anticipo fattone;
3) dà atto che sussistono le condizioni normative affinché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. 115/02.
Salerno, 21 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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