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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1883 /2021 RG;
tra
c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dagli Avv.ti MAGGIO GIACOMO e MAGGIO FEDERICA;
attore contro
( c.f. ), in persona del legale rapp.te, Controparte_1 P.IVA_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti MARIO MENZIONE e CLAUDIO PAOLO CAMBIERI;
convenuto
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. ; precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 25/01/2024 ;
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
, ha evocato dinnanzi a questo Tribunale il al fine di vedersi Parte_1 Controparte_1
riconoscere il ristoro dei danni non patrimoniali ( in particolare per danno biologico conseguente a
“politrauma, escoriazioni multiple da asfalto, trauma spalla dx e gomito sin e trauma cranico facciale con ecchimosi osn” e danno morale ) e patrimoniali
( per danni al motociclo e fermo tecnico ) patiti a causa della rovinosa caduta di cui rimaneva vittima in data 20/07/2019, alle ore 9:00 circa, allorchè “a bordo del proprio motociclo, modello
Suzuki targato AD 63137, percorreva, a moderata velocità, preceduto da altra autovettura, in agro di
Torchiarolo (BR), la strada denominata “Faraschita”, con direzione sud-nord … nei pressi della particella n. 403, … a causa di un dissesto del manto stradale, sul quale si era creata una buca, con un cratere al centro dell'avvallamento … Le dimensioni della buca, successivamente accertate, dopo poco l'occorso, sono state le seguenti: lunghezza metri 1,45; larghezza metri 1,40; profondità centimetri 11/12” e che il predetto dissesto non era visibile per efetto del veicolo che lo precedeva e non segnalata.
Ritualmente costituitosi il domandava il rigetto dell'avversa domanda, Controparte_1
rilevando che il sinistro sarebbe da ascrivere in via esclusiva alla responsabilità del il quale, Pt_1
consistente nel non aver tenuto una adeguata distanza dal veicolo che lo precedeva e non aver adeguato la velocità allo stato dei luoghi.
La causa è stata istruita attraverso l'interrogatorio formale e la prova per testi. CP_2
La domanda è infondata e va pertanto va disattesa.
Appare dirimente rilevare, come parte attrice, sebbene abbia dato prova del fatto storico lamentato (
e cioè la rovinosa caduta nelle situazioni di luogo e di tempo descritte ) attraverso l'escussione del teste , al contempo deve ritenersi che l' convenuto abbia a sua volta fornito la Tes_1 CP_3
prova del caso fortuito, consistente nel caso di specie, proprio nella condotta imprudente e/o inavveduta della danneggiata.
In particolare appare accertato che il luogo in cui si verificava la rovinosa caduta da parte del
( e cioè in agro di Torchiarolo (BR), la strada denominata “Faraschita”, con direzione sud- Pt_1
nord nei pressi della particella n. 403), è una strada stretta e rurale caratterizzata – secondo quanto appare evidente dai rilievi fotografici in atti – da una sede stradale in pessimo stato di manutenzione, per lo scarso strato bituminoso e per la presenza di diffuse sconnessioni, rende non dirimente la circostanza secondo la quale la profonda ed ampia buca sulla quale sarebbe avvenuta la caduta non fosse segnalata.
Invero, sulla base dei rilievi fotografici deve rilevarsi come la predetta buca fosse ben visibile per i conducenti dei veicoli in considerazione del tratto rettilineo in cui è collocata e le condizioni ottimali di luce in cui il sinistro è avvenuto ( 20/7/2019 ore 9,00 ).
Né potrebbe ritenersi che al momento del sinistro tale visibilità fosse impedita dal fatto che il motociclo condotto dall'attore fosse preceduto da altro veicolo e ciò in quanto la mancata possibilità di ispezionare la sede stradale durante la marcia – specialmente per un motociclista ed in considerazione del particolare stato della sede stradale - avrebbe dovuto consigliare al centauro di affrontare la marcia con particolare prudenza e circospezione, adeguando velocità e distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano.
Alla stregua delle emergenze istruttorie, la domanda attorea va dunque rigetta in considerazione delle precipue caratteristiche dell'ostacolo causa della rovinosa caduta, non essendo tale ostacolo né insidioso, né oggettivamente non visibile né imprevedibile e dunque non potendo essere attribuita all'Ente civico convenuto la relativa responsabilità. Va a questo punto rilevato che il giudicante non ognora ed anzi condivide il più recente orientamento espresso dalla Corte di legittimità ( ex plurimis Cassazione civile sez. III 09 giugno
2016 n. 11802 ) che configura la responsabilità ex art. 2051 c.c. da parte degli enti proprietari e/o gestori delle cose che, come le strade pubbliche, siano destinate all'uso pubblico ed indiscriminato di una non predeterminata generalità di utenti.
Non di meno, pur tenendo conto della particolare struttura del sistema di responsabilità derivante dall'applicazione dell'art. 2051 c.c. e del conseguente regime probatorio, può ritenersi privo di rilievo il comportamento del danneggiato.
In particolare la S.C. in ordine al giudizio di pericolosità della cosa inerte (la buca nel manto stradale, ad esempio) afferma che è necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando “ determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass.,
4 novembre 2003, n. 16527, in motivazione).
La Suprema Corte ha quindi affermato che “la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza;
potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1 » (In termini, Cass. civ., 28 luglio 2015, n. 15859).; “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”(Cassazione civile sez. VI 30 marzo 2015 n. 6425 ).
I principi innanzi riportati, sono stati più di recente confermato dalla medesima Corte di legittimità la quale ha precisato che: “il caso fortuito, che ben può essere costituito dal comportamento della vittima, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, è stato sottoposto ad un profondo esame da tre pronunce di questa Corte regolatrice, cui si intende dare seguito: Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482. Tali pronunce, e quelle successive che vi si sono conformate (da ultimo, cfr., ad esempio, Cass.
08/10/2019, n. 25028), hanno messo a fuoco i seguenti caratteri della responsabilità ex art. 2051
c.c.: a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento); b) il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera "occasione" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
tuttavia, l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito”. (Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18100 nella quale si è ritenuta corretta la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto la mancanza di un nesso di causalità tra la presenza del tombino e dell'avvallamento e la caduta, posto che la situazione dei luoghi e l'orario diurno erano prova del fatto che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta ); “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. n. 2480 del 2018). Dunque la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi cioè nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. Ora la sentenza impugnata appare del tutto conforme ai richiamati principi anche in ordine alla prevedibilità del comportamento. Non poteva ritenersi prevedibile il comportamento della V. che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi con l'ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andata ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione.” ( Cassazione civile sez. VI, 12/04/2022, n.11794 ).
Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dei Comuni – come degli altri Enti pubblici proprietari - verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è tuttavia altrettanto vero che vi un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, di talchè la mancata diligenza del danneggiato, fa si che venga esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, costituendo una tale condotta inavveduta circostanza imprevedibile per il custode e dunque atteggiandosi quale caso fortuito e dunque evento eccezionale idoneo ad interrompere il nesso causale fra l'evento/danno e la cosa.
Nel caso di specie il mediante la particolare prudenza e perizia che si richiede ad un Pt_1
conducente di un veicolo, avrebbe potuto prevedere e percepire la situazione di pericolo astrattamente causata dalla presenza di dissesti presenti sulla sede stradale che stava percorrendo, avendo la concreta possibilità di evitare di finire dentro la buca e/o di cadere, usando la massima attenzione onde evitare asperità e buche la cui presenza era resa assai probabile dallo stato precario del tappeto bituminoso, adeguando velocità e distanza di sicurezza al fine di non essere sorpreso dalla presenza di ostacoli che sebbene visibili, potessero essere oscurati dal passaggio di altri veicoli.
Tale inavveduta condotta da parte della attrice, appare sufficiente per mandare il
[...]
– pur tenuto alla manutenzione della strada e pur in considerazione del fatto che la CP_1 disconnessione presente fosse l'effetto dell'aver omesso un tale doveroso comportamento - esente da responsabilità rispetto ai danni subiti, in quanto si atteggia come fatto del terzo causalmente rilevante nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze, con il conseguente superamento della presunzione di responsabilità in capo al custode a norma dell'art. 2051 c.c..
Per le considerazioni che precedono la domanda attorea va rigettata con ogni conseguenza sulle spese del presente grado di giudizio le quali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e ss. modif. in considerazione della serialità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del sindaco pro tempore, disattesa ogni contraria o diversa istanza, CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti del Parte_1 [...]
che si liquidano in €. 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per rimb. forf. nonché CAP e CP_1
IVA se dovuti.
Brindisi, lì 08/04/2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI