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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 644 e 645 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertenti
TRA
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Rossi, giusta procura allegata al ricorso in appello, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Francesco Crispi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Iannello appellante/appellata e
(codice fiscale: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Emilio Martucci, come da mandato redatto su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, firmata digitalmente e depositata unitamente alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di pec è elettivamente domiciliata appellata e
(C.F. Controparte_2
P.I. ), in persona del Calabria pro P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_3 tempore, Dr.ssa , in virtù di delibera del C.d.A. 154/98 e degli artt. 16 e 17 CP_4
D. L.vo 29/93 e succ. mod. e int., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar di Catanzaro, in atti, dagli avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Per_1
Allegrini, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 60, presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. appellato e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Controparte_5 C.F._2
Petrassi, giusta procura allegata al ricorso in appello, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Francesco Crispi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Iannello appellante/appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Azione di regresso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per << accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, respingere integralmente le domande formulate dall' CP_2 con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio>>;
CP_ per l' < - rigettare l'avverso gravame con vittoria di spese;
- confermare la sentenza impugnata>>; per : << insiste, stante il passaggio in giudicato del Capo 1, per la Controparte_1 conferma della sentenza n.933/2023 del 15.12.2023, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotone, nel giudizio n. 1975/2021. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P., come per legge. >>; per : <accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma controparte_5 dell'impugnata sentenza, respingere integralmente le domande formulate dall' cp_2 con introduttivo del giudizio di primo grado. ogni conseguenza legge, anche ordine alle spese doppio grado>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
CP_ Il Tribunale di Crotone Giudice del lavoro, decidendo sul ricorso proposto dall' nei CP_ confronti di , e “Accerta e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_5 dichiara la responsabilità civile della e di per Parte_1 Controparte_5 la morte di e, per l'effetto, li condanna, in solido tra loro, al rimborso ex Persona_2 art.11 del d.p.r.1124/1965, in favore dell' della somma di euro 132.719,12, oltre CP_2 interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate”.
Pag. 2 di 14 §3
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata: <l' ha convenuto nel presente giudizio la cp_2 parte_1 [...]
(amministratore unico della predetta società) e , chiedendo di: CP_5 Controparte_1
1) accertare e dichiarare la responsabilità civile degli stessi per la morte di Per_2
dipendente della deceduto in data 24/3/2018 dopo
[...] Parte_1 essere precipitato da un balcone del quarto piano di un immobile sito a Cirò Marina di proprietà di che aveva commissionato alla Controparte_1 Parte_1 lavori di sopraelevazione dello stabile in questione;
2) la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al rimborso ex art.11 del d.p.r.1124/1965 della somma di euro 331.636,95 pari agli importi pagati (in favore di , coniuge del Parte_2 deceduto ) dall' a titolo di indennità e di spese accessorie ed al Persona_2 CP_2 valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta al coniuge superstite (importo elevato ad euro 398.157,35 con le note scritte depositate telematicamente in data 7/12/2023, aggiornamento consentito per costante giurisprudenza).
La e hanno contestato gli avversi assunti, Parte_1 Controparte_5 deducendo: 1) il difetto di legittimazione passiva di;
2) che la sentenza Controparte_5 di patteggiamento pronunciata in data 15/1/2019 dal G.U.P. presso il Tribunale di Crotone nei confronti di e , in relazione al reato loro Controparte_5 Controparte_1 ascritto di omicidio colposo di , non sarebbe sufficiente ai fini Persona_2 dell'accoglimento del ricorso, sprovvisto di qualsiasi supporto probatorio;
3) di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs.81/2008; 4) che il decesso di Per_2 sarebbe imputabile ad una condotta abnorme dello stesso lavoratore, reo di
[...] aver violato l'ordine datoriale di sospensione dei lavori impartitogli in data 15/3/2018; 5) che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, l'importo dovuto all' CP_2 dovrebbe comunque essere ridotto, in considerazione del fatto che il decesso di Per_2
è stato quantomeno concausato dalla condotta colposa dello stesso lavoratore
[...]
(violativa dell'ordine datoriale di sospensione dei lavori).
ha contestato gli avversi assunti, sostenendo: 1) che la sentenza di Controparte_1 patteggiamento pronunciata in data 15/1/2019 dal G.U.P. presso il Tribunale di Crotone nei confronti di e , in relazione al reato loro ascritto di Controparte_5 Controparte_1 omicidio colposo di , non sarebbe sufficiente ai fini dell'accoglimento del Persona_2 ricorso, sprovvisto di qualsiasi supporto probatorio;
2) che le violazioni del d.lgs.81/2008 addebitatele sarebbero generiche e/o insussistenti;
3) che il decesso di Persona_2 sarebbe imputabile ad una condotta abnorme dello stesso lavoratore, reo di aver violato l'ordine datoriale di sospensione dei lavori impartitogli in data 15/3/2018; 4) che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, l'importo dovuto all' dovrebbe CP_2 comunque essere ridotto, in considerazione del fatto che il decesso di è Persona_2 stato quantomeno concausato dalla condotta colposa dello stesso lavoratore (violativa dell'ordine datoriale di sospensione dei lavori); 5) che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, la dovrà essere condannata a Parte_1
Pag. 3 di 14 manlevarla dalle conseguenze economiche negative del presente giudizio, ai sensi di quanto previsto dal contratto di appalto>>.
§4
Il giudicante perviene alle statuizioni riportate al §2 alla luce delle seguenti argomentazioni: <il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti.
Occorre premettere che l'azione di regresso ex art.11 del d.p.r.1124/1965 è esperibile dall' solo allorquando l'infortunio (o il decesso) sul lavoro sia conseguenza di una CP_2 condotta illecita del civilmente responsabile integrante gli estremi di una fattispecie di reato perseguibile d'ufficio (accertamento giudiziale che, per giurisprudenza costante, non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile).
Tanto premesso e tornando al caso di specie, deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_5
(amministratore unico della società datrice di lavoro di ), perché l'azione Persona_2 di regresso ex art.11, d.p.r.1124/1965 è esperibile dall' anche nei confronti degli CP_2 amministratori del datore di lavoro e dell'appaltante: vedi, al riguardo, Cass., sez. lav., n.12561/2017.
Ciò chiarito, occorre esaminare le singole violazioni contestate alle parti convenute, per verificare la sussistenza o meno di condotte illecite causative del decesso di Per_2 integranti gli estremi di una fattispecie di reato perseguibile d'ufficio (nel caso
[...] di specie, trattasi del reato di omicidio colposo).
1) VIOLAZIONI ADDEBITATE A . Controparte_1
a) Art.93, co.2, d.lgs.81/2008. Mancata verifica adempimento obblighi ex art.91 (co.1) e 92 (co.1, lett.a, b, c, d, e), cioè degli obblighi del coordinatore per la progettazione (in particolare quello della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento: circostanza smentita dall'all.2 alla memoria difensiva di ) e del coordinatore per Controparte_1
l'esecuzione dei lavori. Non viene specificato quali siano gli obblighi inadempiuti.
b) Art.90, co.9, lett.a, d.lgs.81/2008. Mancata verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici con le modalità di cui all'allegato XVII: mancata esibizione iscrizione alla CCIA (circostanza smentita dall'all.6 alla memoria difensiva di CP_1 Cont
), (circostanza smentita dall'all.3 alla memoria difensiva di ),
[...] Controparte_1
(circostanza smentita dall'all.7 alla memoria difensiva di ) e CP_8 Controparte_1 dichiarazione assenza provvedimenti di sospensione e interdittivi (circostanza smentita dall'all.8 alla memoria difensiva di ). Controparte_1
c) Art.90, co.4, d.lgs.81/2008. Mancata designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art.98, in presenza delle ulteriori condizioni
Pag. 4 di 14 previste dalla legge. Non viene specificato quali siano le ulteriori condizioni previste dalla legge.
d) Art.90, co.1, d.lgs.81/2008. Nelle fasi di progettazione dell'opera non si è attenuta ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.15. Violazione troppo generica.
Deve dunque ritenersi che, con riguardo alla posizione di , opera Controparte_1
l'esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro perché non sussiste a suo carico (almeno ai fini del presente giudizio civilistico) il reato procedibile d'ufficio di omicidio colposo, essendo le violazioni contestate a eccessivamente Controparte_1 generiche o insussistenti alla luce della documentazione in atti, dovendo per l'effetto essere rigettata la domanda di regresso proposta dall' nei suoi confronti (in quanto CP_2 la sentenza penale di patteggiamento emessa a carico di , pur Controparte_1 costituendo un indiscutibile elemento di prova per questo Giudice, non può bastare a dimostrare la sussistenza - ai fini del presente giudizio civilistico - del reato di omicidio colposo, in mancanza di ulteriori elementi probatori che depongano in tal senso).
2) A TE E ALLA V&M Controparte_9 CP_5 Parte_1
a) Art.18, co.1, d.lgs.81/2015. Nell'affidare i compiti al lavoratore, non ha tenuto conto delle capacità e delle condizioni dello stesso in rapporto alla sua salute e alla sicurezza e non ha inviato il lavoratore a visita medica preventiva (circostanza, quest'ultima, smentita dall'all.7 alla memoria difensiva di ). Violazione troppo Controparte_5 generica.
b) Art.37, co.1 e 3, d.lgs.81/2008. Non ha assicurato al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e in merito ai rischi specifici della mansione affidata. Violazione troppo generica e, in ogni caso, circostanza smentita dall'all.5 alla memoria difensiva di . Controparte_5
c) Art.122, d.lgs.81/2008. Mancata adozione, nei lavori in quota, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, di adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. Violazione sussistente nel caso di specie, in quanto è pacifico (poiché dedotto da tutte le parti del presente giudizio) che, al momento del sinistro per cui è causa, il balcone da cui è precipitato era sprovvisto di ponteggi. Ne consegue che, con Persona_2 riferimento alla posizione della e di , non Parte_1 Controparte_5 opera l'esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro perché sussiste a carico di - ai fini del presente giudizio civilistico - il reato procedibile Controparte_5
d'ufficio di omicidio colposo, il cui nesso causale non è escluso dal comportamento del lavoratore violativo dell'ordine di sospensione dei lavori risultante da una scrittura privata del 15/3/2018 (all.16 alla memoria difensiva di ) con Controparte_5 sottoscrizione non disconosciuta dall' nella prima udienza (con conseguente CP_2 riconoscimento tacito ex art.215 c.p.c. che attribuisce a tale scrittura valore di prova legale ex art.2702 c.c.), perché avrebbe comunque dovuto impedire al Controparte_5 lavoratore di accedere al cantiere ritirando le chiavi dello stesso (possedute solo dal
Pag. 5 di 14 lavoratore, come ammesso dalla e da nelle Parte_1 Controparte_5 rispettive memorie difensive). Tali conclusioni trovano riscontro nella sentenza penale di patteggiamento emessa a carico di : ″è stato pure affermato che la Controparte_5 sentenza penale di "patteggiamento" costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione‶ (Cass., sez. lav., n.15715/2012). Come statuito da Cass., n.21587/2007, ″Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità per esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento solo quando il comportamento del lavoratore e le conseguenze che ne discendano presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute. (...) In tali situazioni estreme, in effetti, si è completamente al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso;
e quindi oltre la pur estesa sfera di responsabilità del datore di lavoro. Al contrario, quando si è comunque all'interno dell'area di rischio nella quale si colloca l'obbligo del datore di lavoro di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, non è possibile ipotizzare l'esonero da responsabilità‶.
Per quanto esposto, deve quindi essere dichiarata la responsabilità civile della
[...]
e di per la morte di e, per Parte_1 Controparte_5 Persona_2
l'effetto, sussiste il diritto dell' al rimborso ex art.11 del d.p.r.1124/1965 degli CP_2 importi pagati (in favore di , coniuge del deceduto Parte_2 Per_2
a titolo di indennità e di spese accessorie e del valore capitale dell'ulteriore
[...] rendita dovuta al coniuge superstite.
Venendo ora al quantum debeatur, deve rilevarsi che per giurisprudenza consolidata le attestazioni dell' di avvenuta erogazione di somme in conseguenza di infortunio (o CP_2 decesso) sul lavoro, aventi natura di atti amministrativi e come tali assistiti da una presunzione di legittimità, possono costituire valida ed idonea prova nel giudizio di regresso ex art.11, d.p.r.1124/1965. L'importo indicato nell'attestazione dell' del CP_2
7/12/2023 in atti deve tuttavia essere ridotto di due terzi, in quanto nella fattispecie in esame il danno civilistico è in ogni caso riducibile ex art.1227 (co.1) c.c. in ragione del comportamento colposo del lavoratore (violativo dell'ordine datoriale di sospensione dei lavori) che ha sicuramente concorso alla causazione del danno. Da ciò discende la condanna della e del suo amministratore unico Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' della somma di euro CP_5 CP_2
132.719,12 pari ad un terzo degli importi corrisposti dall'Istituto a titolo di indennità e di spese accessorie e del valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta al coniuge superstite (oltre accessori di legge). Il parziale accoglimento del ricorso ed il tenore della pronuncia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite>>.
§5
Pag. 6 di 14 La sentenza è gravata d'appello da e da , con Controparte_6 Controparte_5 separati ricorsi, depositati l'11 giugno 2024.
CP_ Costituitisi in entrambi i giudizi, l' e hanno formulato le medesime Controparte_1 conclusioni, sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 25/26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., previa riunione dei due incarti, decide nei termini che seguono.
§6
In via preliminare, si evidenzia che la sig.ra , nelle memorie costitutive in CP_1 entrambi i giudizi, rileva il passaggio in giudicato della parte di sentenza che ha escluso CP_ la sua responsabilità; in effetti, sul punto non v'è appello incidentale dell' che era l'unica parte ad avere interesse ad interloquire a tal proposito, sicché il relativo capo è da reputare irretrattabile.
CP_ Analogamente, l' non ha impugnato il capo di motivazione che ha applicato la riduzione del risarcimento per il concorso del comportamento del lavoratore, per cui anche questo è da reputare irretrattabile.
§7
Passando alla disamina dei sovrapponibili atti di impugnazione della società e di
[...]
, essi poggiano su quattro ordini di motivi. CP_5
§8
Con la prima censura, viene denunciata errata e contraddittoria valutazione della valenza probatoria della sentenza penale di patteggiamento, per avere riconosciuto valore probatorio della sentenza nei confronti della società e di e, al Controparte_5 contempo, negato tale valenza quanto a : << … Ed infatti, quella Controparte_1 sentenza non contiene il benché minimo accertamento, diverso ed ulteriore rispetto a quanto ricavabile dalle informative fornite dal Dipartimento di Prevenzione UOC – SPISAL, dalle quali, a loro volta, appare evidente che l'unico dato accertato è l'assenza dei ponteggi dal lato del cantiere dal quale è precipitato il IG . Persona_2
Questa circostanza di fatto non costituisce un elemento di prova che si ricavi dalla sentenza penale di patteggiamento, ma un dato pacifico a prescindere da quella sentenza, il cui valore giuridico, al fine dell'accertamento della responsabilità risarcitoria, deve essere autonomamente valutato nel presente giudizio…>>
§8.1
L'argomento non coglie nel segno.
Pag. 7 di 14 Invero, sono gli stessi appellanti ad affermare, nella sostanza, che il dato della mancanza di ponteggio dal lato del cantiere dal quale è precipitato è circostanza Persona_2 provata in atti, sicché non era necessario che trovasse conferma nella sentenza penale;
in altri termini, anche a volere ritenere che il Tribunale non avrebbe dovuto utilizzare la sentenza di patteggiamento per corroborare la propria argomentazione in fatto con il richiamo a quanto attestato dalla suddetta, la censura è inconferente, perché non consente di confutare l'aspetto fattuale su cui si basa la ritenuta responsabilità della società e di – ossia che la caduta sia avvenuta a causa dell'assenza del Controparte_5 ponteggio.
§9
La seconda censura attiene alla errata ed illegittima valutazione in ordine alla violazione dell'art. 122 del d.lgs. n. 122 del 2008: << 16. … il Giudice civile ha ritenuto fondate e provate tutte le allegazioni in fatto che le difese della e dell'Arch. Parte_1
avevano spiegato. Ed infatti, il primo giudice ha rilevato l'infondatezza (e CP_5 genericità) di tutte le contestazioni relative al preteso affidamento dei compiti al lavoratore senza tener conto delle capacità e condizioni dello stesso e senza inviarlo a visita medica preventiva, e di non aver assicurato al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e sicurezza ed in merito ai rischi specifici della mansione affidata. Tali accertamenti, peraltro, sono basati su dati incontrovertibili, quali la lunga esperienza lavorativa del IG , ed il fatto che lo stesso Persona_2 fosse sia Capo cantiere che RLS, avendo ricevuto, al riguardo, ogni necessaria formazione. Pertanto, si trattava di lavoratore particolarmente esperto e qualificato, anche in materia di sicurezza. 17. Il Tribunale di Crotone ha altresì dato atto che la
[...]
avesse inizialmente montato integralmente i ponteggi su tutto il perimetro Parte_1 del cantiere, ivi compreso il lato dal quale si è verificata la caduta, e che quando si era verificata la necessità di procedere al relativo parziale smontaggio, aveva emanato prima una comunicazione di servizio in ordine alla necessità di provvedere allo smontaggio stesso e, subito a seguire, l'ordine di sospensione delle lavorazioni, sottoscritto per ricevuta da tutti i lavoratori compreso il IG (e per Persona_2 presa visione dalla committente IGa ). Ciononostante, il Tribunale ha CP_1 ritenuto la violazione dell'art. 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, “perché Controparte_5 avrebbe comunque dovuto impedire al lavoratore di accedere al cantiere ritirando le chiavi dello stesso (possedute solo dal lavoratore, come ammesso dalla
[...]
e da nelle rispettive memorie difensive)”. 18. Parte_1 Controparte_5
Orbene, in tal modo, il primo giudice ha anzitutto errato nel qualificare il mancato ritiro delle chiavi del cantiere sospeso come violazione dell'art. 122 del d.lgs. n. 81 del 2008. L'art. 122 prevede che “nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII.359” -. È pacifico che la
[...]
avesse pienamente rispettato tale norma all'apertura del cantiere, e per Parte_1 tutto il periodo nel quale lo stesso è stato operativo. Allorquando, per le ragioni dette, è
Pag. 8 di 14 stato necessario provvedere al parziale smontaggio dei ponteggi, il cantiere è stato immediatamente chiuso, con comunicazione a tutto il personale ed alla committente. Dal momento della sospensione dei lavori, non è possibile affermare che sia in atto la violazione dell'art. 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, per la semplice ragione che tale norma è riferita al cantiere attivo, nel quale, durante i lavori, possano verificarsi i pericoli di caduta di persone e cose. Altrimenti occorrerebbe ritenere che nelle fasi di montaggio e di smontaggio dei ponteggi, benché il cantiere non sia ancora o non sia più attivo, sussisterebbe inevitabilmente una condizione di permanente violazione dell'art. 122, il che ovviamente non può essere. La situazione nella quale il cantiere viene sospeso per consentire la parziale sostituzione di un ponteggio è del tutto analoga, sotto questo profilo, a quella che esiste in ogni cantiere nelle fasi di montaggio prima dell'inizio dei lavori, e di smontaggio dopo la fine degli stessi. Né sarebbe possibile affermare, ed infatti nessuna norma lo afferma, che anche a cantiere chiuso il datore di lavoro dovrebbe proteggere altrimenti le zone rimaste “scoperte” per l'assenza del ponteggio, in quanto si tratta di precauzioni alternative: il pericolo viene eliminato o sostituendo il ponteggio con altre protezioni oppure sospendendo il cantiere sino al ripristino del ponteggio. Il datore di lavoro, in modo del tutto corretto e ragionevole, ha optato per la seconda soluzione, con ogni evidenza più prudente, ritenendo che in assenza (anche solo parziale) del ponteggio, il cantiere dovesse essere integralmente sospeso in quanto
“sussistono condizioni di pericolo grave ed imminente, per il lavoratori dell'area segnalata, ai sensi dell'art. 92”>>
§9.1
L'impostazione degli appellanti non è condivisibile.
Orbene, occorre premettere che <in tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, il reato cui all'art. 159, comma 2, lettera a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla mancanza delle condizioni sicurezza 122 del medesimo decreto, configura un pericolo, sicché la valutazione ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire momento della condotta secondo giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza concreto, successivamente riscontrata, qualsivoglia lesione. (in motivazione, corte ha, altresì, ritenuto immune da censure decisione merito nella parte aveva considerato ininfluente, ai fini riconoscimento causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l'adempimento tardivo alle prescrizioni imposte dall'organo amministrativo, quanto "post factum" tutto neutro rispetto grado offensività dell'illecito)>> (Cass. sez. pen. Sentenza n. 23184 del 23/06/2020).
Secondo l'art. 122 (Ponteggi ed opere provvisionali) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
<<
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell' allegato XVIII>>.
Pag. 9 di 14 In sostanza, sulla scorta dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, sopra richiamati, il reato di cui all'art. 159, comma 2, lettera a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 relativo alla mancanza delle condizioni di sicurezza di cui all'art. 122 del medesimo decreto, è un reato di pericolo, ossia prescinde dal fatto che si sia effettivamente verificata, con valutazione ex post, l'offesa al bene giuridico protetto;
ciò comporta che la violazione dell'art.122, dovendo essere ravvisata per effetto di una valutazione ex ante sulla ipotetica capacità di offesa del bene giuridico protetto, prescinde dalla condizione oggettiva - cantiere aperto o chiuso (perché solo se il cantiere è aperto si potrebbe verificare, con valutazione ex post, il sinistro che la norma intende scongiurare) , nonché da quella soggettiva- comportamento del lavoratore (perché, ex ante, il rispetto della norma mira a prevenire il verificarsi anche di condotte imprudenti dei dipendenti).
Ne discende che il ragionamento degli appellanti, che invece interpretano l'art. 122 cit. nell'ottica della valutazione ex post dei rischi di pericolo e caduta, non può essere condivisa, perché priverebbe di efficacia la fattispecie penale dell'art. 159 comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, che pure è stata contestata nel caso di specie (v. capi di imputazione della sentenza di patteggiamento).
§10
Con il terzo motivo, si deduce l'insussistenza della violazione dell'art. 2087 Cod. Civ.:
<…la prima e necessaria conclusione è che l'unica responsabilità addebitata all'Arch.
, che consisterebbe nel fatto di non essersi fatto consegnare le chiavi Controparte_5 del cantiere dal padre, GN , non è inquadrabile nello schema Persona_2 normativo dell'art. 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, con il quale non ha nulla a che fare. Si tratta, invece, di valutare se sussista un comportamento omissivo, e cioè la mancata adozione di una precauzione (la consegna delle chiavi) che non è codificata in nessuna norma, e che deve pertanto essere valutato alla esclusiva stregua della norma di chiusura di cui all'art. 2087 Cod. Civ. , in base alla quale il datore di lavoro, oltre al rispetto della specifica normativa in materia di sicurezza sul lavoro, “è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 20. Orbene, sulla base di tale parametro normativo, non è possibile affermare che, “secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica”, per “tutelare l'integrità fisica” del IG fosse “necessario” togliergli le Persona_2 chiavi del cantiere. Ed infatti, il IG quale Capo cantiere e Persona_2
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza era pienamente edotto sia della necessità dello smontaggio che della sospensione del cantiere. Inoltre, era un lavoratore qualificato, formato ed esperto, sulla cui storia lavorativa nulla è emerso in ordine a pregressi comportamenti pericolosi (per sé e per gli altri). Onde, in assenza, come detto, di specifica normativa, le regole di esperienza in nessun modo imponevano, oltre all'ordine di sospensione dei lavori, di adottare la cautela aggiuntiva di togliere al IG
le chiavi del cantiere. 21. Tale ipotetica “precauzione”, oltre a non Persona_2 poter essere ragionevolmente pretesa, avrebbe addirittura contraddetto il ruolo e le
Pag. 10 di 14 prerogative del GN , nella sua duplice veste di Capo cantiere e RLS. Persona_2
Ed infatti, da un lato, come allegato, non contestato, e comunque chiesto di provare, il datore di lavoro aveva espressamente incaricato il Capo cantiere di attendere lo schema di montaggio del nuovo ponteggio, al fine di sovraintendere a tale operazione, posto che a norma dell'art. 123 (“Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali”) del d.lgs. n. 81 del 2008, “il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori”; figura che, nella fattispecie, era propriamente ricoperta dallo stesso GN . Come Persona_2 parimenti allegato, chiesto di provare e non contestato, i nuovi ponteggi erano già arrivati, onde era imminente il loro montaggio. Di qui, non è possibile affermare che una norma precauzionale imponesse al datore di lavoro di sottrarre le chiavi allo stesso capo cantiere che avrebbe dovuto presiedere all'oramai imminente rimontaggio. Dall'altro lato, il ruolo di RLS del GN costituiva una ulteriore ragione per non Persona_2 togliergli le chiavi del cantiere chiuso, in quanto, ai sensi dell'art. 50, primo comma, lett. a) del D.lgs. n. 81 del 2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni”. Onde mantenere le chiavi consentiva al GN anche di verificare ulteriormente il rispetto delle prescrizioni di Persona_2 sicurezza impartite dal datore di lavoro. In buona sostanza, sotto ogni profilo, il GN
stesso era custode e garante della prescrizione di sospendere i lavori, Persona_2 ed il possesso delle chiavi era funzionale a questo ruolo. 22. Pertanto, i comportamenti della e, per essa, dell'Arch. , sono stati pienamente Parte_1 Controparte_5 rispettosi tanto dello specifico dettato dell'art. 122 del d.lgs. n. 122 del 2008 (in quanto il cantiere privo di ponteggi era stato immediatamente sospeso) quanto del generale dettato dell'art. 2087 Cod. Civ. (in quanto il mancato ritiro delle chiavi era giustificato dalla esperienza lavorativa, dal ruolo di capo cantiere, dalle prerogative di responsabile per la sicurezza dei lavoratori). È appena il caso di aggiungere che le modalità di adempimento agli obblighi di cui all'art. 2087 Cod. Civ. devono essere commisurate ad elementari dati di esperienza e buon senso, da valutare, ovviamente, ex ante, nella situazione esistente prima del tragico incidente.>>.
§11
Con la quarta censura si contesta la sussistenza del nesso causale tra condotta del datore di lavoro ed evento dannoso: <<…in ogni caso, il Tribunale ha errato nel non considerare la mancanza di nesso causale tra le condotte del datore di lavoro e l'infortunio mortale, in quanto quel nesso è interrotto dalla abnormità del comportamento tenuto dal GN , in alcun modo prevedibile…>>. Persona_2
§12
I motivi sub §§10 e 11, in quanto logicamente connessi, sono suscettibili di trattazione congiunta.
Intanto, vanno richiamate le argomentazioni spiegate nella disamina della censura sub
§9 (cfr. §9.1).
Pag. 11 di 14 A ciò si aggiunga che, se sussiste la violazione dell'art. 122 cit., allora parte datoriale risponde ex art. 2087 CC, perché responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità)>> (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4980 del 16/02/2023).
D'altro canto, è la medesima società a sostenere che non poteva/doveva togliere le chiavi al dipendente perché questi era tenuto, nella sua qualità di capo cantiere, a sovraintendere alla posa del nuovo ponteggio (idoneo in base ai parametri della sicurezza dei cantieri); se così è, allora non può al contempo invocare l'esonero di responsabilità affermando che l'evento si è verificato perché il lavoratore è entrato nel cantiere pur sapendo che i lavori erano sospesi;
si tratta di un ragionamento evidentemente contraddittorio: se aveva le chiavi perché doveva Persona_2 sorvegliare l'esecuzione della posa del ponteggio nuovo che avrebbe consentito la ripresa, allora il cantiere “non sicuro” per lui era aperto, dunque sussiste la responsabilità dell'art. 2087 cc;
del resto, in base ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, appena richiamati, la responsabilità datoriale è esclusa solo in presenza di condotte del prestatore tali da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere – mentre nel caso di specie, l'ingresso nel cantiere con ponteggio non sicuro rientrava nelle mansioni specifiche assegnate al dipendente.
§12.1
Peraltro, osserva il Collegio che la circostanza dedotta dagli appellanti, secondo cui il lavoratore sarebbe entrato di sua iniziativa presso il cantiere nonostante i lavori fossero sospesi (come documentato da apposita scrittura privata sottoscritta dal medesimo lavoratore) e che questi detenesse le chiavi in quanto era imminente la posa del nuovo ponteggio a norma, risulta contraddetta dalle risultanze documentali (cfr. all. 21 del fascicolo di primo grado di parte appellante) – segnatamente dalla CNR dell'11.4.2018, in cui sono descritte le condizioni dei luoghi quali constatati in sede di primo intervento: i CC della Stazione di Cirò marina, invero, hanno appurato che il sig. , Persona_2 riverso a terra privo di vita, vestiva indumenti di lavoro intrisi di malta cementizia;
nei suoi pressi è stato rinvenuto un metro ripiegabile di legno, rotto in dodici pezzi;
al momento erano in corso lavori all'ultimo piano del fabbricato consistenti nelle rifiniture interne ed esterne, con utilizzo di malta cementizia e di attrezzature apposite (due betoniere, una carriola piena di malta cementizia fresca, varie cardarelle di cui tre piene
Pag. 12 di 14 di malta cementizia fresca); nei pressi del balcone da cui è precipitato il sig. si CP_5 stavano applicando le guide preparatorie in malta cementizia fresca, per la posa del successivo intonaco.
Tanto dimostra che i lavori, di fatto, non erano stati sospesi e che l'ordine di sospensione, di cui difetta la prova della comunicazione agli organi di vigilanza preposti ai controlli - è stato predisposto ex post, a evento lesivo già avvenuto. Tale illazione trova conferma nel verbale delle dichiarazioni rilasciate dall'arch. ai CC CP_5 Part intervenuti (cfr. pag. 61 della , da cui si evince che il ponteggio era stato smontato tra il 12 ed il 15 marzo per garantire al fratello della committente di accedere al proprio garage;
nessun accenno, dunque, viene fatto, in quella sede, alla pretesa sospensione dei lavori in virtù della necessità di messa in sicurezza del cantiere.
Né, peraltro, assume rilievo la circostanza che la scrittura privata in questione non risulta disconosciuta, ché la sottoscrizione apposta su quel documento non poteva CP_ essere oggetto di disconoscimento da parte dell che è terzo estraneo alla stessa (cfr., Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9329 del 08/04/2024: <<in tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, il reato cui all'art. 159, comma 2, lettera a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla mancanza delle condizioni sicurezza 122 del medesimo decreto, configura un pericolo, sicché la valutazione ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire momento della condotta secondo giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza concreto, successivamente riscontrata, qualsivoglia lesione. (in motivazione, corte ha, altresì, ritenuto immune da censure decisione merito nella parte aveva considerato ininfluente, ai fini riconoscimento causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l'adempimento tardivo alle prescrizioni imposte dall'organo amministrativo, quanto "post factum" tutto neutro rispetto grado offensività dell'illecito)>>).
Ed allora, il fatto che dall'incarto processuale penale non emergano elementi a favore della tesi difensiva della “sospensione dei lavori”, costituisce la giustificazione verosimile della decisione dell'arch. di chiudere il processo penale con sentenza di CP_5 patteggiamento, ossia di un procedimento che poggia sul presupposto dell'ammissione della propria responsabilità; di conseguenza, in difetto di prova – come si è finora osservato - dell'infondatezza dei fatti accertati in sede penale, tale pronuncia rappresenta un elemento probatorio di forte pregnanza: <in tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, il reato cui all'art. 159, comma 2, lettera a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla mancanza delle condizioni sicurezza 122 del medesimo decreto, configura un pericolo, sicché la valutazione ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire momento della condotta secondo giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza concreto, successivamente riscontrata, qualsivoglia lesione. (in motivazione, corte ha, altresì, ritenuto immune da censure decisione merito nella parte aveva considerato ininfluente, ai fini riconoscimento causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l'adempimento tardivo alle prescrizioni imposte dall'organo amministrativo, quanto "post factum" tutto neutro rispetto grado offensività dell'illecito)/>della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024).
§13
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto degli appelli e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Pag. 13 di 14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da
[...] con ricorso in data 11 giugno 2024, nonché da , Parte_1 Controparte_5 con ricorso depositato l'11 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 933/2023, resa in data 15 dicembre 2023, così provvede:
1. Rigetta gli appelli;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro ed in parti eguali, alla rifusione CP_ all' e a delle spese del grado di lite, che liquida, in favore di Controparte_1 ciascuna parte, in euro 7200,00, oltre accessori come per legge dovuti,
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 luglio 2025 Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 644 e 645 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertenti
TRA
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Rossi, giusta procura allegata al ricorso in appello, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Francesco Crispi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Iannello appellante/appellata e
(codice fiscale: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Emilio Martucci, come da mandato redatto su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, firmata digitalmente e depositata unitamente alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di pec è elettivamente domiciliata appellata e
(C.F. Controparte_2
P.I. ), in persona del Calabria pro P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_3 tempore, Dr.ssa , in virtù di delibera del C.d.A. 154/98 e degli artt. 16 e 17 CP_4
D. L.vo 29/93 e succ. mod. e int., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar di Catanzaro, in atti, dagli avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Per_1
Allegrini, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 60, presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. appellato e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Controparte_5 C.F._2
Petrassi, giusta procura allegata al ricorso in appello, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Francesco Crispi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Iannello appellante/appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Azione di regresso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per << accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, respingere integralmente le domande formulate dall' CP_2 con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio>>;
CP_ per l' < - rigettare l'avverso gravame con vittoria di spese;
- confermare la sentenza impugnata>>; per : << insiste, stante il passaggio in giudicato del Capo 1, per la Controparte_1 conferma della sentenza n.933/2023 del 15.12.2023, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotone, nel giudizio n. 1975/2021. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P., come per legge. >>; per : <accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma controparte_5 dell'impugnata sentenza, respingere integralmente le domande formulate dall' cp_2 con introduttivo del giudizio di primo grado. ogni conseguenza legge, anche ordine alle spese doppio grado>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
CP_ Il Tribunale di Crotone Giudice del lavoro, decidendo sul ricorso proposto dall' nei CP_ confronti di , e “Accerta e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_5 dichiara la responsabilità civile della e di per Parte_1 Controparte_5 la morte di e, per l'effetto, li condanna, in solido tra loro, al rimborso ex Persona_2 art.11 del d.p.r.1124/1965, in favore dell' della somma di euro 132.719,12, oltre CP_2 interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate”.
Pag. 2 di 14 §3
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata: <l' ha convenuto nel presente giudizio la cp_2 parte_1 [...]
(amministratore unico della predetta società) e , chiedendo di: CP_5 Controparte_1
1) accertare e dichiarare la responsabilità civile degli stessi per la morte di Per_2
dipendente della deceduto in data 24/3/2018 dopo
[...] Parte_1 essere precipitato da un balcone del quarto piano di un immobile sito a Cirò Marina di proprietà di che aveva commissionato alla Controparte_1 Parte_1 lavori di sopraelevazione dello stabile in questione;
2) la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al rimborso ex art.11 del d.p.r.1124/1965 della somma di euro 331.636,95 pari agli importi pagati (in favore di , coniuge del Parte_2 deceduto ) dall' a titolo di indennità e di spese accessorie ed al Persona_2 CP_2 valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta al coniuge superstite (importo elevato ad euro 398.157,35 con le note scritte depositate telematicamente in data 7/12/2023, aggiornamento consentito per costante giurisprudenza).
La e hanno contestato gli avversi assunti, Parte_1 Controparte_5 deducendo: 1) il difetto di legittimazione passiva di;
2) che la sentenza Controparte_5 di patteggiamento pronunciata in data 15/1/2019 dal G.U.P. presso il Tribunale di Crotone nei confronti di e , in relazione al reato loro Controparte_5 Controparte_1 ascritto di omicidio colposo di , non sarebbe sufficiente ai fini Persona_2 dell'accoglimento del ricorso, sprovvisto di qualsiasi supporto probatorio;
3) di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs.81/2008; 4) che il decesso di Per_2 sarebbe imputabile ad una condotta abnorme dello stesso lavoratore, reo di
[...] aver violato l'ordine datoriale di sospensione dei lavori impartitogli in data 15/3/2018; 5) che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, l'importo dovuto all' CP_2 dovrebbe comunque essere ridotto, in considerazione del fatto che il decesso di Per_2
è stato quantomeno concausato dalla condotta colposa dello stesso lavoratore
[...]
(violativa dell'ordine datoriale di sospensione dei lavori).
ha contestato gli avversi assunti, sostenendo: 1) che la sentenza di Controparte_1 patteggiamento pronunciata in data 15/1/2019 dal G.U.P. presso il Tribunale di Crotone nei confronti di e , in relazione al reato loro ascritto di Controparte_5 Controparte_1 omicidio colposo di , non sarebbe sufficiente ai fini dell'accoglimento del Persona_2 ricorso, sprovvisto di qualsiasi supporto probatorio;
2) che le violazioni del d.lgs.81/2008 addebitatele sarebbero generiche e/o insussistenti;
3) che il decesso di Persona_2 sarebbe imputabile ad una condotta abnorme dello stesso lavoratore, reo di aver violato l'ordine datoriale di sospensione dei lavori impartitogli in data 15/3/2018; 4) che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, l'importo dovuto all' dovrebbe CP_2 comunque essere ridotto, in considerazione del fatto che il decesso di è Persona_2 stato quantomeno concausato dalla condotta colposa dello stesso lavoratore (violativa dell'ordine datoriale di sospensione dei lavori); 5) che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, la dovrà essere condannata a Parte_1
Pag. 3 di 14 manlevarla dalle conseguenze economiche negative del presente giudizio, ai sensi di quanto previsto dal contratto di appalto>>.
§4
Il giudicante perviene alle statuizioni riportate al §2 alla luce delle seguenti argomentazioni: <il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti.
Occorre premettere che l'azione di regresso ex art.11 del d.p.r.1124/1965 è esperibile dall' solo allorquando l'infortunio (o il decesso) sul lavoro sia conseguenza di una CP_2 condotta illecita del civilmente responsabile integrante gli estremi di una fattispecie di reato perseguibile d'ufficio (accertamento giudiziale che, per giurisprudenza costante, non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile).
Tanto premesso e tornando al caso di specie, deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_5
(amministratore unico della società datrice di lavoro di ), perché l'azione Persona_2 di regresso ex art.11, d.p.r.1124/1965 è esperibile dall' anche nei confronti degli CP_2 amministratori del datore di lavoro e dell'appaltante: vedi, al riguardo, Cass., sez. lav., n.12561/2017.
Ciò chiarito, occorre esaminare le singole violazioni contestate alle parti convenute, per verificare la sussistenza o meno di condotte illecite causative del decesso di Per_2 integranti gli estremi di una fattispecie di reato perseguibile d'ufficio (nel caso
[...] di specie, trattasi del reato di omicidio colposo).
1) VIOLAZIONI ADDEBITATE A . Controparte_1
a) Art.93, co.2, d.lgs.81/2008. Mancata verifica adempimento obblighi ex art.91 (co.1) e 92 (co.1, lett.a, b, c, d, e), cioè degli obblighi del coordinatore per la progettazione (in particolare quello della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento: circostanza smentita dall'all.2 alla memoria difensiva di ) e del coordinatore per Controparte_1
l'esecuzione dei lavori. Non viene specificato quali siano gli obblighi inadempiuti.
b) Art.90, co.9, lett.a, d.lgs.81/2008. Mancata verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici con le modalità di cui all'allegato XVII: mancata esibizione iscrizione alla CCIA (circostanza smentita dall'all.6 alla memoria difensiva di CP_1 Cont
), (circostanza smentita dall'all.3 alla memoria difensiva di ),
[...] Controparte_1
(circostanza smentita dall'all.7 alla memoria difensiva di ) e CP_8 Controparte_1 dichiarazione assenza provvedimenti di sospensione e interdittivi (circostanza smentita dall'all.8 alla memoria difensiva di ). Controparte_1
c) Art.90, co.4, d.lgs.81/2008. Mancata designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art.98, in presenza delle ulteriori condizioni
Pag. 4 di 14 previste dalla legge. Non viene specificato quali siano le ulteriori condizioni previste dalla legge.
d) Art.90, co.1, d.lgs.81/2008. Nelle fasi di progettazione dell'opera non si è attenuta ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.15. Violazione troppo generica.
Deve dunque ritenersi che, con riguardo alla posizione di , opera Controparte_1
l'esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro perché non sussiste a suo carico (almeno ai fini del presente giudizio civilistico) il reato procedibile d'ufficio di omicidio colposo, essendo le violazioni contestate a eccessivamente Controparte_1 generiche o insussistenti alla luce della documentazione in atti, dovendo per l'effetto essere rigettata la domanda di regresso proposta dall' nei suoi confronti (in quanto CP_2 la sentenza penale di patteggiamento emessa a carico di , pur Controparte_1 costituendo un indiscutibile elemento di prova per questo Giudice, non può bastare a dimostrare la sussistenza - ai fini del presente giudizio civilistico - del reato di omicidio colposo, in mancanza di ulteriori elementi probatori che depongano in tal senso).
2) A TE E ALLA V&M Controparte_9 CP_5 Parte_1
a) Art.18, co.1, d.lgs.81/2015. Nell'affidare i compiti al lavoratore, non ha tenuto conto delle capacità e delle condizioni dello stesso in rapporto alla sua salute e alla sicurezza e non ha inviato il lavoratore a visita medica preventiva (circostanza, quest'ultima, smentita dall'all.7 alla memoria difensiva di ). Violazione troppo Controparte_5 generica.
b) Art.37, co.1 e 3, d.lgs.81/2008. Non ha assicurato al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e in merito ai rischi specifici della mansione affidata. Violazione troppo generica e, in ogni caso, circostanza smentita dall'all.5 alla memoria difensiva di . Controparte_5
c) Art.122, d.lgs.81/2008. Mancata adozione, nei lavori in quota, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, di adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. Violazione sussistente nel caso di specie, in quanto è pacifico (poiché dedotto da tutte le parti del presente giudizio) che, al momento del sinistro per cui è causa, il balcone da cui è precipitato era sprovvisto di ponteggi. Ne consegue che, con Persona_2 riferimento alla posizione della e di , non Parte_1 Controparte_5 opera l'esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro perché sussiste a carico di - ai fini del presente giudizio civilistico - il reato procedibile Controparte_5
d'ufficio di omicidio colposo, il cui nesso causale non è escluso dal comportamento del lavoratore violativo dell'ordine di sospensione dei lavori risultante da una scrittura privata del 15/3/2018 (all.16 alla memoria difensiva di ) con Controparte_5 sottoscrizione non disconosciuta dall' nella prima udienza (con conseguente CP_2 riconoscimento tacito ex art.215 c.p.c. che attribuisce a tale scrittura valore di prova legale ex art.2702 c.c.), perché avrebbe comunque dovuto impedire al Controparte_5 lavoratore di accedere al cantiere ritirando le chiavi dello stesso (possedute solo dal
Pag. 5 di 14 lavoratore, come ammesso dalla e da nelle Parte_1 Controparte_5 rispettive memorie difensive). Tali conclusioni trovano riscontro nella sentenza penale di patteggiamento emessa a carico di : ″è stato pure affermato che la Controparte_5 sentenza penale di "patteggiamento" costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione‶ (Cass., sez. lav., n.15715/2012). Come statuito da Cass., n.21587/2007, ″Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità per esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento solo quando il comportamento del lavoratore e le conseguenze che ne discendano presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute. (...) In tali situazioni estreme, in effetti, si è completamente al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso;
e quindi oltre la pur estesa sfera di responsabilità del datore di lavoro. Al contrario, quando si è comunque all'interno dell'area di rischio nella quale si colloca l'obbligo del datore di lavoro di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, non è possibile ipotizzare l'esonero da responsabilità‶.
Per quanto esposto, deve quindi essere dichiarata la responsabilità civile della
[...]
e di per la morte di e, per Parte_1 Controparte_5 Persona_2
l'effetto, sussiste il diritto dell' al rimborso ex art.11 del d.p.r.1124/1965 degli CP_2 importi pagati (in favore di , coniuge del deceduto Parte_2 Per_2
a titolo di indennità e di spese accessorie e del valore capitale dell'ulteriore
[...] rendita dovuta al coniuge superstite.
Venendo ora al quantum debeatur, deve rilevarsi che per giurisprudenza consolidata le attestazioni dell' di avvenuta erogazione di somme in conseguenza di infortunio (o CP_2 decesso) sul lavoro, aventi natura di atti amministrativi e come tali assistiti da una presunzione di legittimità, possono costituire valida ed idonea prova nel giudizio di regresso ex art.11, d.p.r.1124/1965. L'importo indicato nell'attestazione dell' del CP_2
7/12/2023 in atti deve tuttavia essere ridotto di due terzi, in quanto nella fattispecie in esame il danno civilistico è in ogni caso riducibile ex art.1227 (co.1) c.c. in ragione del comportamento colposo del lavoratore (violativo dell'ordine datoriale di sospensione dei lavori) che ha sicuramente concorso alla causazione del danno. Da ciò discende la condanna della e del suo amministratore unico Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' della somma di euro CP_5 CP_2
132.719,12 pari ad un terzo degli importi corrisposti dall'Istituto a titolo di indennità e di spese accessorie e del valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta al coniuge superstite (oltre accessori di legge). Il parziale accoglimento del ricorso ed il tenore della pronuncia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite>>.
§5
Pag. 6 di 14 La sentenza è gravata d'appello da e da , con Controparte_6 Controparte_5 separati ricorsi, depositati l'11 giugno 2024.
CP_ Costituitisi in entrambi i giudizi, l' e hanno formulato le medesime Controparte_1 conclusioni, sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 25/26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., previa riunione dei due incarti, decide nei termini che seguono.
§6
In via preliminare, si evidenzia che la sig.ra , nelle memorie costitutive in CP_1 entrambi i giudizi, rileva il passaggio in giudicato della parte di sentenza che ha escluso CP_ la sua responsabilità; in effetti, sul punto non v'è appello incidentale dell' che era l'unica parte ad avere interesse ad interloquire a tal proposito, sicché il relativo capo è da reputare irretrattabile.
CP_ Analogamente, l' non ha impugnato il capo di motivazione che ha applicato la riduzione del risarcimento per il concorso del comportamento del lavoratore, per cui anche questo è da reputare irretrattabile.
§7
Passando alla disamina dei sovrapponibili atti di impugnazione della società e di
[...]
, essi poggiano su quattro ordini di motivi. CP_5
§8
Con la prima censura, viene denunciata errata e contraddittoria valutazione della valenza probatoria della sentenza penale di patteggiamento, per avere riconosciuto valore probatorio della sentenza nei confronti della società e di e, al Controparte_5 contempo, negato tale valenza quanto a : << … Ed infatti, quella Controparte_1 sentenza non contiene il benché minimo accertamento, diverso ed ulteriore rispetto a quanto ricavabile dalle informative fornite dal Dipartimento di Prevenzione UOC – SPISAL, dalle quali, a loro volta, appare evidente che l'unico dato accertato è l'assenza dei ponteggi dal lato del cantiere dal quale è precipitato il IG . Persona_2
Questa circostanza di fatto non costituisce un elemento di prova che si ricavi dalla sentenza penale di patteggiamento, ma un dato pacifico a prescindere da quella sentenza, il cui valore giuridico, al fine dell'accertamento della responsabilità risarcitoria, deve essere autonomamente valutato nel presente giudizio…>>
§8.1
L'argomento non coglie nel segno.
Pag. 7 di 14 Invero, sono gli stessi appellanti ad affermare, nella sostanza, che il dato della mancanza di ponteggio dal lato del cantiere dal quale è precipitato è circostanza Persona_2 provata in atti, sicché non era necessario che trovasse conferma nella sentenza penale;
in altri termini, anche a volere ritenere che il Tribunale non avrebbe dovuto utilizzare la sentenza di patteggiamento per corroborare la propria argomentazione in fatto con il richiamo a quanto attestato dalla suddetta, la censura è inconferente, perché non consente di confutare l'aspetto fattuale su cui si basa la ritenuta responsabilità della società e di – ossia che la caduta sia avvenuta a causa dell'assenza del Controparte_5 ponteggio.
§9
La seconda censura attiene alla errata ed illegittima valutazione in ordine alla violazione dell'art. 122 del d.lgs. n. 122 del 2008: << 16. … il Giudice civile ha ritenuto fondate e provate tutte le allegazioni in fatto che le difese della e dell'Arch. Parte_1
avevano spiegato. Ed infatti, il primo giudice ha rilevato l'infondatezza (e CP_5 genericità) di tutte le contestazioni relative al preteso affidamento dei compiti al lavoratore senza tener conto delle capacità e condizioni dello stesso e senza inviarlo a visita medica preventiva, e di non aver assicurato al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e sicurezza ed in merito ai rischi specifici della mansione affidata. Tali accertamenti, peraltro, sono basati su dati incontrovertibili, quali la lunga esperienza lavorativa del IG , ed il fatto che lo stesso Persona_2 fosse sia Capo cantiere che RLS, avendo ricevuto, al riguardo, ogni necessaria formazione. Pertanto, si trattava di lavoratore particolarmente esperto e qualificato, anche in materia di sicurezza. 17. Il Tribunale di Crotone ha altresì dato atto che la
[...]
avesse inizialmente montato integralmente i ponteggi su tutto il perimetro Parte_1 del cantiere, ivi compreso il lato dal quale si è verificata la caduta, e che quando si era verificata la necessità di procedere al relativo parziale smontaggio, aveva emanato prima una comunicazione di servizio in ordine alla necessità di provvedere allo smontaggio stesso e, subito a seguire, l'ordine di sospensione delle lavorazioni, sottoscritto per ricevuta da tutti i lavoratori compreso il IG (e per Persona_2 presa visione dalla committente IGa ). Ciononostante, il Tribunale ha CP_1 ritenuto la violazione dell'art. 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, “perché Controparte_5 avrebbe comunque dovuto impedire al lavoratore di accedere al cantiere ritirando le chiavi dello stesso (possedute solo dal lavoratore, come ammesso dalla
[...]
e da nelle rispettive memorie difensive)”. 18. Parte_1 Controparte_5
Orbene, in tal modo, il primo giudice ha anzitutto errato nel qualificare il mancato ritiro delle chiavi del cantiere sospeso come violazione dell'art. 122 del d.lgs. n. 81 del 2008. L'art. 122 prevede che “nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII.359” -. È pacifico che la
[...]
avesse pienamente rispettato tale norma all'apertura del cantiere, e per Parte_1 tutto il periodo nel quale lo stesso è stato operativo. Allorquando, per le ragioni dette, è
Pag. 8 di 14 stato necessario provvedere al parziale smontaggio dei ponteggi, il cantiere è stato immediatamente chiuso, con comunicazione a tutto il personale ed alla committente. Dal momento della sospensione dei lavori, non è possibile affermare che sia in atto la violazione dell'art. 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, per la semplice ragione che tale norma è riferita al cantiere attivo, nel quale, durante i lavori, possano verificarsi i pericoli di caduta di persone e cose. Altrimenti occorrerebbe ritenere che nelle fasi di montaggio e di smontaggio dei ponteggi, benché il cantiere non sia ancora o non sia più attivo, sussisterebbe inevitabilmente una condizione di permanente violazione dell'art. 122, il che ovviamente non può essere. La situazione nella quale il cantiere viene sospeso per consentire la parziale sostituzione di un ponteggio è del tutto analoga, sotto questo profilo, a quella che esiste in ogni cantiere nelle fasi di montaggio prima dell'inizio dei lavori, e di smontaggio dopo la fine degli stessi. Né sarebbe possibile affermare, ed infatti nessuna norma lo afferma, che anche a cantiere chiuso il datore di lavoro dovrebbe proteggere altrimenti le zone rimaste “scoperte” per l'assenza del ponteggio, in quanto si tratta di precauzioni alternative: il pericolo viene eliminato o sostituendo il ponteggio con altre protezioni oppure sospendendo il cantiere sino al ripristino del ponteggio. Il datore di lavoro, in modo del tutto corretto e ragionevole, ha optato per la seconda soluzione, con ogni evidenza più prudente, ritenendo che in assenza (anche solo parziale) del ponteggio, il cantiere dovesse essere integralmente sospeso in quanto
“sussistono condizioni di pericolo grave ed imminente, per il lavoratori dell'area segnalata, ai sensi dell'art. 92”>>
§9.1
L'impostazione degli appellanti non è condivisibile.
Orbene, occorre premettere che <in tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, il reato cui all'art. 159, comma 2, lettera a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla mancanza delle condizioni sicurezza 122 del medesimo decreto, configura un pericolo, sicché la valutazione ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire momento della condotta secondo giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza concreto, successivamente riscontrata, qualsivoglia lesione. (in motivazione, corte ha, altresì, ritenuto immune da censure decisione merito nella parte aveva considerato ininfluente, ai fini riconoscimento causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l'adempimento tardivo alle prescrizioni imposte dall'organo amministrativo, quanto "post factum" tutto neutro rispetto grado offensività dell'illecito)>> (Cass. sez. pen. Sentenza n. 23184 del 23/06/2020).
Secondo l'art. 122 (Ponteggi ed opere provvisionali) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
<<
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell' allegato XVIII>>.
Pag. 9 di 14 In sostanza, sulla scorta dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, sopra richiamati, il reato di cui all'art. 159, comma 2, lettera a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 relativo alla mancanza delle condizioni di sicurezza di cui all'art. 122 del medesimo decreto, è un reato di pericolo, ossia prescinde dal fatto che si sia effettivamente verificata, con valutazione ex post, l'offesa al bene giuridico protetto;
ciò comporta che la violazione dell'art.122, dovendo essere ravvisata per effetto di una valutazione ex ante sulla ipotetica capacità di offesa del bene giuridico protetto, prescinde dalla condizione oggettiva - cantiere aperto o chiuso (perché solo se il cantiere è aperto si potrebbe verificare, con valutazione ex post, il sinistro che la norma intende scongiurare) , nonché da quella soggettiva- comportamento del lavoratore (perché, ex ante, il rispetto della norma mira a prevenire il verificarsi anche di condotte imprudenti dei dipendenti).
Ne discende che il ragionamento degli appellanti, che invece interpretano l'art. 122 cit. nell'ottica della valutazione ex post dei rischi di pericolo e caduta, non può essere condivisa, perché priverebbe di efficacia la fattispecie penale dell'art. 159 comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, che pure è stata contestata nel caso di specie (v. capi di imputazione della sentenza di patteggiamento).
§10
Con il terzo motivo, si deduce l'insussistenza della violazione dell'art. 2087 Cod. Civ.:
<…la prima e necessaria conclusione è che l'unica responsabilità addebitata all'Arch.
, che consisterebbe nel fatto di non essersi fatto consegnare le chiavi Controparte_5 del cantiere dal padre, GN , non è inquadrabile nello schema Persona_2 normativo dell'art. 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, con il quale non ha nulla a che fare. Si tratta, invece, di valutare se sussista un comportamento omissivo, e cioè la mancata adozione di una precauzione (la consegna delle chiavi) che non è codificata in nessuna norma, e che deve pertanto essere valutato alla esclusiva stregua della norma di chiusura di cui all'art. 2087 Cod. Civ. , in base alla quale il datore di lavoro, oltre al rispetto della specifica normativa in materia di sicurezza sul lavoro, “è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 20. Orbene, sulla base di tale parametro normativo, non è possibile affermare che, “secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica”, per “tutelare l'integrità fisica” del IG fosse “necessario” togliergli le Persona_2 chiavi del cantiere. Ed infatti, il IG quale Capo cantiere e Persona_2
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza era pienamente edotto sia della necessità dello smontaggio che della sospensione del cantiere. Inoltre, era un lavoratore qualificato, formato ed esperto, sulla cui storia lavorativa nulla è emerso in ordine a pregressi comportamenti pericolosi (per sé e per gli altri). Onde, in assenza, come detto, di specifica normativa, le regole di esperienza in nessun modo imponevano, oltre all'ordine di sospensione dei lavori, di adottare la cautela aggiuntiva di togliere al IG
le chiavi del cantiere. 21. Tale ipotetica “precauzione”, oltre a non Persona_2 poter essere ragionevolmente pretesa, avrebbe addirittura contraddetto il ruolo e le
Pag. 10 di 14 prerogative del GN , nella sua duplice veste di Capo cantiere e RLS. Persona_2
Ed infatti, da un lato, come allegato, non contestato, e comunque chiesto di provare, il datore di lavoro aveva espressamente incaricato il Capo cantiere di attendere lo schema di montaggio del nuovo ponteggio, al fine di sovraintendere a tale operazione, posto che a norma dell'art. 123 (“Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali”) del d.lgs. n. 81 del 2008, “il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori”; figura che, nella fattispecie, era propriamente ricoperta dallo stesso GN . Come Persona_2 parimenti allegato, chiesto di provare e non contestato, i nuovi ponteggi erano già arrivati, onde era imminente il loro montaggio. Di qui, non è possibile affermare che una norma precauzionale imponesse al datore di lavoro di sottrarre le chiavi allo stesso capo cantiere che avrebbe dovuto presiedere all'oramai imminente rimontaggio. Dall'altro lato, il ruolo di RLS del GN costituiva una ulteriore ragione per non Persona_2 togliergli le chiavi del cantiere chiuso, in quanto, ai sensi dell'art. 50, primo comma, lett. a) del D.lgs. n. 81 del 2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni”. Onde mantenere le chiavi consentiva al GN anche di verificare ulteriormente il rispetto delle prescrizioni di Persona_2 sicurezza impartite dal datore di lavoro. In buona sostanza, sotto ogni profilo, il GN
stesso era custode e garante della prescrizione di sospendere i lavori, Persona_2 ed il possesso delle chiavi era funzionale a questo ruolo. 22. Pertanto, i comportamenti della e, per essa, dell'Arch. , sono stati pienamente Parte_1 Controparte_5 rispettosi tanto dello specifico dettato dell'art. 122 del d.lgs. n. 122 del 2008 (in quanto il cantiere privo di ponteggi era stato immediatamente sospeso) quanto del generale dettato dell'art. 2087 Cod. Civ. (in quanto il mancato ritiro delle chiavi era giustificato dalla esperienza lavorativa, dal ruolo di capo cantiere, dalle prerogative di responsabile per la sicurezza dei lavoratori). È appena il caso di aggiungere che le modalità di adempimento agli obblighi di cui all'art. 2087 Cod. Civ. devono essere commisurate ad elementari dati di esperienza e buon senso, da valutare, ovviamente, ex ante, nella situazione esistente prima del tragico incidente.>>.
§11
Con la quarta censura si contesta la sussistenza del nesso causale tra condotta del datore di lavoro ed evento dannoso: <<…in ogni caso, il Tribunale ha errato nel non considerare la mancanza di nesso causale tra le condotte del datore di lavoro e l'infortunio mortale, in quanto quel nesso è interrotto dalla abnormità del comportamento tenuto dal GN , in alcun modo prevedibile…>>. Persona_2
§12
I motivi sub §§10 e 11, in quanto logicamente connessi, sono suscettibili di trattazione congiunta.
Intanto, vanno richiamate le argomentazioni spiegate nella disamina della censura sub
§9 (cfr. §9.1).
Pag. 11 di 14 A ciò si aggiunga che, se sussiste la violazione dell'art. 122 cit., allora parte datoriale risponde ex art. 2087 CC, perché responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità)>> (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4980 del 16/02/2023).
D'altro canto, è la medesima società a sostenere che non poteva/doveva togliere le chiavi al dipendente perché questi era tenuto, nella sua qualità di capo cantiere, a sovraintendere alla posa del nuovo ponteggio (idoneo in base ai parametri della sicurezza dei cantieri); se così è, allora non può al contempo invocare l'esonero di responsabilità affermando che l'evento si è verificato perché il lavoratore è entrato nel cantiere pur sapendo che i lavori erano sospesi;
si tratta di un ragionamento evidentemente contraddittorio: se aveva le chiavi perché doveva Persona_2 sorvegliare l'esecuzione della posa del ponteggio nuovo che avrebbe consentito la ripresa, allora il cantiere “non sicuro” per lui era aperto, dunque sussiste la responsabilità dell'art. 2087 cc;
del resto, in base ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, appena richiamati, la responsabilità datoriale è esclusa solo in presenza di condotte del prestatore tali da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere – mentre nel caso di specie, l'ingresso nel cantiere con ponteggio non sicuro rientrava nelle mansioni specifiche assegnate al dipendente.
§12.1
Peraltro, osserva il Collegio che la circostanza dedotta dagli appellanti, secondo cui il lavoratore sarebbe entrato di sua iniziativa presso il cantiere nonostante i lavori fossero sospesi (come documentato da apposita scrittura privata sottoscritta dal medesimo lavoratore) e che questi detenesse le chiavi in quanto era imminente la posa del nuovo ponteggio a norma, risulta contraddetta dalle risultanze documentali (cfr. all. 21 del fascicolo di primo grado di parte appellante) – segnatamente dalla CNR dell'11.4.2018, in cui sono descritte le condizioni dei luoghi quali constatati in sede di primo intervento: i CC della Stazione di Cirò marina, invero, hanno appurato che il sig. , Persona_2 riverso a terra privo di vita, vestiva indumenti di lavoro intrisi di malta cementizia;
nei suoi pressi è stato rinvenuto un metro ripiegabile di legno, rotto in dodici pezzi;
al momento erano in corso lavori all'ultimo piano del fabbricato consistenti nelle rifiniture interne ed esterne, con utilizzo di malta cementizia e di attrezzature apposite (due betoniere, una carriola piena di malta cementizia fresca, varie cardarelle di cui tre piene
Pag. 12 di 14 di malta cementizia fresca); nei pressi del balcone da cui è precipitato il sig. si CP_5 stavano applicando le guide preparatorie in malta cementizia fresca, per la posa del successivo intonaco.
Tanto dimostra che i lavori, di fatto, non erano stati sospesi e che l'ordine di sospensione, di cui difetta la prova della comunicazione agli organi di vigilanza preposti ai controlli - è stato predisposto ex post, a evento lesivo già avvenuto. Tale illazione trova conferma nel verbale delle dichiarazioni rilasciate dall'arch. ai CC CP_5 Part intervenuti (cfr. pag. 61 della , da cui si evince che il ponteggio era stato smontato tra il 12 ed il 15 marzo per garantire al fratello della committente di accedere al proprio garage;
nessun accenno, dunque, viene fatto, in quella sede, alla pretesa sospensione dei lavori in virtù della necessità di messa in sicurezza del cantiere.
Né, peraltro, assume rilievo la circostanza che la scrittura privata in questione non risulta disconosciuta, ché la sottoscrizione apposta su quel documento non poteva CP_ essere oggetto di disconoscimento da parte dell che è terzo estraneo alla stessa (cfr., Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9329 del 08/04/2024: <<in tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, il reato cui all'art. 159, comma 2, lettera a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla mancanza delle condizioni sicurezza 122 del medesimo decreto, configura un pericolo, sicché la valutazione ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire momento della condotta secondo giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza concreto, successivamente riscontrata, qualsivoglia lesione. (in motivazione, corte ha, altresì, ritenuto immune da censure decisione merito nella parte aveva considerato ininfluente, ai fini riconoscimento causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l'adempimento tardivo alle prescrizioni imposte dall'organo amministrativo, quanto "post factum" tutto neutro rispetto grado offensività dell'illecito)>>).
Ed allora, il fatto che dall'incarto processuale penale non emergano elementi a favore della tesi difensiva della “sospensione dei lavori”, costituisce la giustificazione verosimile della decisione dell'arch. di chiudere il processo penale con sentenza di CP_5 patteggiamento, ossia di un procedimento che poggia sul presupposto dell'ammissione della propria responsabilità; di conseguenza, in difetto di prova – come si è finora osservato - dell'infondatezza dei fatti accertati in sede penale, tale pronuncia rappresenta un elemento probatorio di forte pregnanza: <in tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, il reato cui all'art. 159, comma 2, lettera a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla mancanza delle condizioni sicurezza 122 del medesimo decreto, configura un pericolo, sicché la valutazione ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire momento della condotta secondo giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza concreto, successivamente riscontrata, qualsivoglia lesione. (in motivazione, corte ha, altresì, ritenuto immune da censure decisione merito nella parte aveva considerato ininfluente, ai fini riconoscimento causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l'adempimento tardivo alle prescrizioni imposte dall'organo amministrativo, quanto "post factum" tutto neutro rispetto grado offensività dell'illecito)/>della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024).
§13
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto degli appelli e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da
[...] con ricorso in data 11 giugno 2024, nonché da , Parte_1 Controparte_5 con ricorso depositato l'11 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 933/2023, resa in data 15 dicembre 2023, così provvede:
1. Rigetta gli appelli;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro ed in parti eguali, alla rifusione CP_ all' e a delle spese del grado di lite, che liquida, in favore di Controparte_1 ciascuna parte, in euro 7200,00, oltre accessori come per legge dovuti,
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 luglio 2025 Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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