Sentenza 13 gennaio 2012
Massime • 1
La notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali è soggetta alla disciplina degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ., per cui la mancata indicazione della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità insanabile della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione.
Commentario • 1
- 1. L’impugnazione del ruoloVillani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 8 giugno 2016
La Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – con la recente sentenza n. 9197 depositata il 06 maggio 2016 ha stabilito il seguente, importante principio di diritto. Il ruolo è lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, dell'imponibile, dei versamenti e dell'importo effettivamente dovuti, oltre che degli accessori. Il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la formazione del ruolo e non già quello della notificazione della cartella, che ad esso si rifà e costituisce solo lo strumento col quale la pretesa creditoria del fisco è portata a conoscenza del debitore d'imposta. Tant'è che il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2012, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21694-2007 proposto da:
CO.GE.IN. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell'avvocato FREDIANI MARCELLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DORE GIOVANNI, DORE CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SARDEGNA RISCOSSIONE S.P.A., (già BIPIESSE RISCOSSIONI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI N. 4, presso lo studio dell'avvocato CALABRÒ ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato CUCCA GIUSEPPE LUIGI SALVATORE, giusta delega in atti;
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 321/2007 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEZ. DIST. DI SASSARI R.G.N. 21/2007, emessa il 23/5/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
Udito l'Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza notificata il 19 giugno 2007, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto, perché tardivamente notificata, dell'opposizione proposta da Co.Ge.In. s.r.l. avverso la cartella esattoriale notificatale da Equitalia Sardegna s.p.a. e relativa ad un credito INPS per Euro 45.588,01, a titolo di contributi, somme aggiuntive, una tantum.
Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione la s.r.l. Co.Ge.In. con tre motivi.
Resistono alle domande, con separati ricorsi, sia l'INPS (anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a.) che la Equitalia Sardegna s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 160 e 148 c.p.c., la mancata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Col secondo motivo la ricorrente deduce ancora la violazione degli artt. 148 e 160 e il vizio di motivazione.
Ambedue i motivi investono la pronuncia di conferma della rilevata tardi vita dell'opposizione, mentre col terzo la società ripropone, sotto diversi aspetti, il merito dell'opposizione, non esaminato dai giudici di merito.
Il primo motivo, che tende a far affermare alla Corte che sono applicabili gli artt. 137 e ss. c.p.c. anche alla "notifica degli atti fiscali e parafiscali" non appare pertinente, posto che la Corte territoriale non ha affatto affermato il contrario, ma ha interpretato le norme citate del codice di rito in senso diverso da quello sostenuto (col secondo motivo) dalla società ricorrente. Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del terzo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. 15 giugno 2010 n. 14375), infatti, "ai fini della validità della notifica ai sensi dell'art. 148 c.p.c., in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all'originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell'art.160 c.p.c.". Specificatamente, con riguardo alla mancanza, nella copia notificata consegnata al destinatario, della indicazione della data dell'eseguita notifica, è stato affermato che ciò comporta la nullità insanabile della notifica nel caso in cui da questa decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti (Cass. 19.1.07 n. 1210). Nel caso in esame, è pacifico che nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario alla società non risulta indicata la data della i consegna, come denunciato fin dal primo grado di questo processo dalla società.
Ne consegue la nullità insanabile di tale notifica, a norma dell'art. 160 c.p.c. e quindi la non decorrenza del termine per proporre della relativa opposizione, da ritenere pertanto regolare. Nei termini esposti, il ricorso va accolto in applicazione del seguente principio di diritto: "La disciplina di cui agli artt. 148 e 160 c.p.c. è applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale, per cui, in caso di mancata indicazione della relativa data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario, alla nullità insanabile della notifica consegue la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione". La sentenza va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012